Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Il COA è litisconsorte necessario nel giudizio davanti al CNF (e può impugnare in Cassazione)

    Nei giudizi disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense, il Consiglio dell’ordine degli avvocati è parte necessaria, in quanto portatore dell’interesse a mantenere in vita il provvedimento da esso emesso, a tutela dei fini istituzionali affidati alle sue cure; ne consegue che il Consiglio dell’ordine è legittimato a sollecitare il controllo di legittimità da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense.

    Cassazione Civile, sentenza del 11 aprile 2003, n. 5715, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Luccioli Mg- P.M. Iannelli D (diff.)

  • Il praticante avvocato non può difendersi in proprio davanti al CNF (né in Cassazione)

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la norma generale dell’art. 86 cod. proc. civ. (secondo la quale la parte stessa, se in possesso dei requisiti necessari per esercitare l’ufficio di difensore presso il giudice adito, può stare in giudizio personalmente, senza il ministero di altro difensore) va correlata con le norme speciali previste dall’ordinamento forense e, in particolare, con gli artt. 1, 7 e 33 del regio decreto – legge 27 novembre 1933, n. 1578 e con l’art. 60 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, di talché non è consentito a chiunque svolgere difese ed assumere patrocinio davanti al Consiglio nazionale forense, bensì soltanto ai soggetti cui la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l’iscrizione nell’albo, soltanto eccezionalmente il ricorso al CNF essendo consentito al professionista interessato non iscritto all’albo speciale, a condizione, tuttavia, che egli sia iscritto nell’albo ordinario, con (eventuale) assistenza di un avvocato iscritto nell’albo speciale. Ne consegue che è inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense sottoscritto dal solo interessato, praticante avvocato e non avvocato; né ciò determina alcun “vulnus” agli artt. 3 e 24 della Costituzione, stante la diversità di posizioni e di disciplina giuridica tra avvocato e praticante, giustificata dalla diversità dei rispettivi titoli professionali e dal percorso per accedervi, ed atteso che l’esigenza di una difesa tecnica, affidata a soggetto in possesso della qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, risponde allo scopo di assicurare un più efficace esercizio del diritto di difesa.

    Cassazione Civile, sentenza del 12 marzo 2003, n. 3598, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Criscuolo A- P.M. Iannelli D (conf.)

  • Il COA può impugnare in Cassazione la sentenza del CNF che annulli la sospensione cautelare

    E’ ricorribile dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, da parte del locale Consiglio dell’Ordine, la decisione del Consiglio nazionale forense dichiarativa della nullità della sospensione cautelare di diritto dall’esercizio della professione disposta, a tempo indeterminato, dal medesimo Consiglio dell’Ordine, trattandosi di provvedimento avente natura sostanziale di sentenza ed incidente, in via diretta ed immediata, sullo “ius postulandi” dell’avvocato.

    Cassazione Civile, sentenza del 08 agosto 2001, n. 10956, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Sabatini F- P.M. Dettori P (conf.)

  • Il COA può impugnare in Cassazione le sentenze del CNF

    Nei giudizi disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense, al quale va riconosciuta la veste di giudice speciale, il Consiglio dell’Ordine, organo amministrativo nella materia disciplinare, è parte necessaria, in quanto portatore dell’interesse a mantenere in vita il provvedimento da esso emesso ed impugnato in via giurisdizionale dal destinatario; ne consegue che il Consiglio dell’Ordine è legittimato a sollecitare il controllo di legittimità da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense.

    Cassazione Civile, sentenza del 08 agosto 2001, n. 10956, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Sabatini F- P.M. Dettori P (conf.)

  • Procedimento dinanzi al COA: i vizi di convocazione della seduta sono sanati dalla partecipazione dei componenti

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati dinanzi al Consiglio locale dell’ordine, la presenza alla seduta di tutti i componenti del collegio rende irrilevanti eventuali vizi di convocazione della seduta medesima, compresi quelli inerenti all’ordine del giorno, in quanto la convocazione è atto a struttura procedimentale diretto a consentire la partecipazione di tutti i membri dell’organo collegiale ad una determinata riunione, di tal che, quando tale risultato sia raggiunto con la partecipazione effettiva di tutti, ogni questione relativa alla convocazione rimane superata, restando del pari preclusa la configurabilità di un’ipotesi di nullità con riferimento all’ordine del giorno in mancanza di deduzioni o eccezioni al riguardo da parte dei partecipanti.

    Cassazione Civile, sentenza del 22 luglio 2002, n. 10688, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Criscuolo A- P.M. Cinque A (conf.)

  • Al giudizio dinanzi al COA non si applica l’art. 111 Cost.

    Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell’ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale; è perciò manifestamente inammissibile, stante la non pertinenza del parametro, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 38 – 51 del regio D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36) e delle disposizioni del titolo II del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sollevata in riferimento al principio del giusto processo, sancito dall’art. 111 Cost., attesa la riferibilità di questa norma costituzionale alla sola attività giurisdizionale.

    Cassazione Civile, sentenza del 22 luglio 2002, n. 10688, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Criscuolo A- P.M. Cinque A (conf.)

  • Il termine per la notifica della decisione disciplinare del COA non riguarda il deposito della decisione stessa

    In materia di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il termine di quindici giorni di cui all’art. 50, primo comma, del regio D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, riguarda la notificazione dei provvedimenti dei Consigli dell’Ordine dopo il deposito nella segreteria del collegio deliberante, mentre non si riferisce ai tempi che devono intercorrere tra la deliberazione dei provvedimenti medesimi ed il loro deposito nella detta segreteria. Ne consegue che il mancato rispetto di tempi ragionevoli nel deposito dei provvedimenti con cui viene applicata una sanzione disciplinare – mancando, del resto, qualsiasi altra norma che ne contempli l’efficacia invalidante – è insuscettibile di comportare vizio alcuno nei provvedimenti depositati con ritardo, potendo questo dare luogo, al più, a responsabilità disciplinare o civile dei soggetti che vi abbiano colpevolmente dato causa.

    Cassazione Civile, sentenza del 11 febbraio 2002, n. 1904, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Paolini G- P.M. Cinque A (conf.)

  • La giurisdizione speciale del CNF non constrasta con la Costituzione

    Il Consiglio nazionale forense, allorchÈ pronuncia in materia disciplinare, è un giudice speciale istituito con D.LGS. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, prima dell’entrata in vigore della Costituzione, e da questa conservato; è pertanto da escludere che, per i soggetti che incorrono in una delle situazioni ricadenti nell’ambito delle relative attribuzioni giurisdizionali, possa configurarsi un distoglimento dal giudice naturale precostituito per legge. Le norme che lo concernono, inoltre, nel disciplinare rispettivamente la nomina dei componenti del Consiglio nazionale ed il procedimento che davanti al medesimo si svolge, assicurano – per il metodo elettivo della prima e per la prescrizione, quanto al secondo, dell’osservanza delle comuni regole processuali e dell’intervento del pubblico ministero – il corretto esercizio della funzione giurisdizionale affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all’indipendenza del giudice, all’imparzialità dei giudizi e alla garanzia del diritto di difesa (v. Corte cost., sent. n. 284 del 1986).

    Cassazione Civile, sentenza del 11 febbraio 2002, n. 1904, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Paolini G- P.M. Cinque A (conf.)

  • Illecito disciplinare: i principi di tipicità e tassatività

    L’art. 38 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, il quale, nel prevedere come illecito disciplinare i fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, manifestamente non si pone in contrasto con l’art. 25 della costituzione, vertendosi in tema di infrazioni non penali, per le quali il legislatore non è tenuto ad adottare i paradigmi della fattispecie tipica e tassativa, consente di includere nella suddetta previsione ogni comportamento del professionista che sia posto in essere coscientemente e volontariamente e si traduca in una violazione dei canoni della deontologia professionale, idonea a ledere la dignità ed il prestigio della classe forense, come nel caso in cui il professionista, per riscuotere un credito verso il proprio cliente, promuova abnormi e reiterate procedure esecutive, ciascuna rivolta a recuperare le spese di quella precedente, sì da arrecare danni materiali e morali al debitore del tutto sproporzionati alla entità del credito iniziale.

    Cassazione Civile, sentenza del 17 febbraio 1983, n. 1197, sez. U- Pres. TAMBURRINO G- Rel. LIPARI N- P.M. FABI B (CONF)
    NOTA:
    Il principio di cui in massima trova espresso riscontro nell’art. 60 codice deontologico.
    In arg. cfr., ora, l’art. 3 co. 3 della nuova Legge Professionale (ad oggi in attesa di pubblicazione nella GU), secondo cui le norme deontologiche “per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall’osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l’espressa indicazione della sanzione applicabile”.

  • Il giudizio dinanzi al COA ha natura amministrativa (e non giurisdizionale)

    Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell’Ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale; è perciò manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 38 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102 e 104 Cost., sul presupposto della natura giurisdizionale di tali Consigli, accampando la violazione del divieto di istituzione di giudici speciali e dei principi che connotano la giurisdizione.

    Cassazione Civile, sentenza del 11 febbraio 2002, n. 1904, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Paolini G- P.M. Cinque A (conf.)