Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Procedimento dinanzi al CNF: la comunicazione e notificazione alle parti con domicilio eletto in Roma

    Nel procedimento dinanzi al consiglio nazionale forense, disciplinato dal rd 22 gennaio 1934 n 37, le comunicazioni e notificazioni (nella specie, notifica dell’atto di riassunzione in sede di rinvio), nei confronti delle parti che abbiano adempiuto all’onere di eleggere domicilio in Roma, secondo la previsione dell’art 60 terzo comma del citato decreto, vanno effettuate presso il domiciliatario.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 marzo 1981, n. 01750, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. CAROTENUTO G- P.M. FABI B (CONF)

  • Cancellazione dall’albo e audizione dell’interessato

    A soddisfare il precetto dell’art. 37 R.D.L. n. 1578 del 1933, convertito in legge n. 36 del 1934, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, il quale stabilisce che la cancellazione dall’albo professionale non può essere pronunciata dal consiglio dell’ordine se non dopo aver sentito l’interessato nelle sue giustificazioni, non occorre che l’interessato stesso sia convocato davanti al consiglio nel giorno stesso della deliberazione, ma basta il previo invito a presentare le giustificazioni, anche per iscritto.

    Cassazione Civile, sentenza del 28 giugno 1976, n. 02421, sez. U- Pres. BOCCIA U- Rel. SANDULLI R

  • La cancellazione d’ufficio dall’albo per trasferimento della residenza

    A norma dell’art. 37 n. 4 R.D.L. n. 1578 del 1933, convertito in legge n. 36 del 1934, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, il consiglio dell’ordine deve cancellare d’ufficio dall’albo l’avvocato che abbia trasferito la sua residenza fuori della circoscrizione del tribunale presso cui sia iscritto. Il consiglio non è obbligato a concedere termine per il trasferimento ad altro albo, ma l’interessato può chiedere la sospensione del provvedimento di cancellazione ed il nulla osta per il trasferimento della iscrizione.

    Cassazione Civile, sentenza del 28 giugno 1976, n. 02421, sez. U- Pres. BOCCIA U- Rel. SANDULLI R

  • La cancellazione dall’albo per incompatibilità può essere disposta per fatti sopravvenuti o anteriori alla iscrizione

    Il potere di cancellare dall’albo, ai sensi degli artt. 16 e 37 del R.D.L. 27 novembre n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), professionisti che versino in situazioni d’incompatibilità non è inquadrabile nelle tradizionali figure dell’annullamento e della revoca degli atti amministrativi ed è esercitabile sia per fatti sopravvenuti che per fatti anteriori all’iscrizione, dei quali erroneamente non si sia tenuto conto in origine, restando esclusa, in ragione dell’interesse pubblico sottostante al potere predetto, la configurabilità di diritti acquisiti alla permanenza di un’iscrizione ottenuta sulla base di presupposti erroneamente ritenuti esistenti.

    Cassazione Civile, sentenza del 09 dicembre 1992, n. 13005, sez. U- Pres. Santosuosso F- Rel. Longo GE- P.M. Grossi M (Conf)

  • Incompatibilità professionale: i dipendenti dell’ufficio legale della RAI

    La RAI – rientrando fra gli enti strutturati come società per azioni, pur connotati da caratteri pubblicistici in relazione alle funzioni svolte, ai vincoli posti alla loro attività, ai controlli su di essi esercitati da organi dello Stato ed all’appartenenza o alla provenienza pubblica del loro capitale – non può essere inclusa fra gli enti (pubblici) per i cui dipendenti l’art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 prevede una deroga al principio dell’ incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato e procuratore con la qualità di impiegato; né rileva in contrario che la legge 6 agosto 1990 n. 223 (sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) qualifichi la stessa RAI “concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo”, nonché “società d’interesse nazionale ai sensi dell’art. 2461 del codice civile”, e che l’art. 5 della legge 9 febbraio 1982 n. 31 (regolante la libera prestazione di servizi da parte di avvocati cittadini di stati membri delle comunità europee) estenda la disposizione dell’ art. 3, quarto comma, lett. b), della legge professionale “agli avvocati legati da un contratto di lavoro ad un ente pubblico o privato, corrispondente, nello stato di provenienza, a quelli indicati nella citata lettera b)”, restando altresì escluso che l’art. 3 del R.D.L. del 1933, interpretato nel senso suesposto, contrasti con gli artt. 3, 4, 11, 24, 41 e 97 della Costituzione.

    Cassazione Civile, sentenza del 09 dicembre 1992, n. 13005, sez. U- Pres. Santosuosso F- Rel. Longo GE- P.M. Grossi M (Conf)

  • La cancellazione dall’albo per difetto dei titoli e dei requisiti in base ai quali fu disposta l’iscrizione

    L’art. 16, secondo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), laddove (nel testo sostituito dall’art. 1 della legge 23 marzo 1940 n. 254) dispone che la cancellazione dall’albo “è sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e dei requisiti in base ai quali fu disposta l’iscrizione, salvo che questa non sia stata eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti predetti”, stabilisce una previsione eccettuativa riferibile a professionisti direttamente interessati da tale decisione, e, pertanto, non invocabile con riguardo a professionisti la cui iscrizione sia stata disposta in via di estensione soggettiva degli effetti del giudicato costituito dalla stessa decisione.

    Cassazione Civile, sentenza del 09 dicembre 1992, n. 13005, sez. U- Pres. Santosuosso F- Rel. Longo GE- P.M. Grossi M (Conf)

  • L’avvocato dipendente di una unità sanitaria locale

    L’avvocato dipendente da una unità sanitaria locale, presso la quale non esista un ufficio legale strutturato secondo le previsioni di cui agli artt. 30, 31 e 32 del D.P.R. 7 settembre 1984 n. 821, non ha diritto all’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale, atteso che il citato D.P.R., nel dare compiuta sistemazione (a scioglimento della riserva contenuta nell’art. 63 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761) al personale incaricato della cosiddetta attività legale, non ha legittimato alcuna eccezione al principio dettato dall’art. 3, penultimo comma, lett. b), del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), per il quale la compatibilità dell’esercizio della libera professione (in ordine alle cause ed agli affari propri di quegli enti) con l’esistenza di un rapporto d’impiego presso uno degli enti di cui al secondo comma dello stesso articolo è subordinata all’inserimento del professionista in autonomi “uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti” medesimi.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 maggio 1993, n. 5331, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Longo GE- P.M. Aloisi M (Diff)

  • Espressioni sconvenienti od offensive: le esigenze di difesa vanno contemperate con il rispetto verso i protagonisti del processo

    Ai fini di un corretto esercizio della professione forense, l’avvocato deve elevarsi al di sopra delle parti e, nel dare l’indispensabile contributo tecnico per la risoluzione della lite in favore del proprio cliente, deve mantenersi nei limiti invalicabili risultanti dal contemperamento della libertà di pensiero e delle esigenze di difesa con il necessario rispetto verso tutti i protagonisti del processo. Viene pertanto meno al dovere di correttezza, con conseguente lesione del decoro professionale (artt. 14 e 38 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578), oltre la violazione dell’art. 89 cod. proc. civ., l’avvocato che in uno scritto difensivo si abbandoni ad espressioni dispregiative per la controparte o per altri soggetti, tanto più se estranei al giudizio, ove dette espressioni non siano attinenti alla materia del contendere e tanto meno indispensabili per chiarire una situazione di fatto non diversamente rappresentabile, restando in tal caso priva di valore esimente la soggettiva convinzione del professionista di dover reagire ad uno scritto difensivo della controparte.

    Cassazione Civile, sentenza del 19 gennaio 1991, n. 520, sez. U- Pres. Brancaccio A- Rel. Iannotta A- P.M. Amatucci E (Conf)

  • Procedimento disciplinare: il provvedimento ammissivo dei testi indicati a difesa non deve essere necessariamente comunicato all’interessato

    Nel procedimento disciplinare a carico di avvocati o procuratori, il provvedimento ammissivo dei testi indicati a difesa, a cura e spese di parte, reso dal presidente del consiglio dell’ordine ai sensi dell’art. 49 secondo comma del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, non deve essere comunicato all’interessato, il quale ha la facoltà e l’onere di prenderne cognizione presso la segreteria del consiglio. Pertanto, ove l’incolpato non abbia citato i testi per la seduta all’uopo fissata, deve escludersi l’obbligo di disporne la citazione d’ufficio, e deve altresì escludersi, pure se si deduca la mancata conoscenza di detto provvedimento, l’obbligo di disporre un rinvio del giudice (rinvio previsto dell’ultimo comma del citato art. 49 solo nella diversa ipotesi dell’oggettiva impossibilità di citazione dei testi).

    Cassazione Civile, sentenza del 29 novembre 1988, n. 6466, sez. U- Pres. ZUCCONI GALLI FONSECA F- Rel. BENEFORTI E- P.M. DI RENZO M (DIFF)

  • Incompatibilità professionale e docenza

    L’art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, il quale fissa il principio dell’incompatibilità dell’attività professionale con la qualità di dipendente di ente pubblico o privato, ancorché con mansioni di assistenza o consulenza legale (non a carattere scientifico o letterario), e con la sola eccezione dei dipendenti di enti pubblici inseriti in autonomi uffici legali, manifestamente non si pone in contrasto con l’art. 3 della costituzione, in relazione al diverso trattamento accordato ai docenti delle università e delle scuole pubbliche (cui è consentita detta attività), considerata la peculiare situazione di questi ultimi, che svolgono compiti di formazione culturale dei cittadini, non indirizzati a fini particolari dell’ente datore di lavoro.

    Cassazione Civile, sentenza del 06 agosto 1990, n. 7951, sez. U- Pres. BRANCACCIO A- Rel. CATURANI G- P.M. AMATUCCI E (CONF)