Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Per l’interruzione della prescrizione è necessaria la notifica dell’atto

    La prescrizione quinquennale dell’azione disciplinare contro avvocati e procuratori, prevista dall’art. 51 dell’ordinamento professionale (R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578), viene interrotta non dalla delibera del consiglio dell’ordine, che dispone l’apertura del procedimento disciplinare, ma dalla notificazione della delibera medesima all’interessato, quale atto idoneo a portare a sua conoscenza gli addebiti mossi ed a porlo in condizione di esercitare il diritto di difesa.

    Cassazione Civile, sentenza del 08 febbraio 1977, n. 538, sez. U- Pres. DANZI E- Rel. SCRIBANO G

  • Il COA è litisconsorte necessario nei giudizi di impugnazione al CNF

    Il consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori e parte necessaria nel procedimento innanzi al consiglio nazionale forense, avente ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti dal medesimo adottati (nella specie, provvedimento di cancellazione dall’albo per incompatibilità). Pertanto, ove al predetto consiglio dell’ordine non vengano dati l’avviso del deposito degli atti presso gli uffici del consiglio nazionale e la successiva comunicazione della seduta fissata per la discussione dell’impugnazione, si verifica nullità del procedimento e della relativa decisione, per irregolare costituzione del contraddittorio, rilevabile in sede di ricorso davanti alle sezioni unite della corte di cassazione.

    Cassazione Civile, sentenza del 06 agosto 1977, n. 3580, sez. U- Pres. DANZI E- Rel. DELFINI G- P.M. SAJA F (CONF)

  • L’omessa comunicazione dell’avviso dell’udienza di discussione dinanzi al CNF

    Nel giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio nazionale forense, l’omessa comunicazione, al ricorrente ed alle altri parti, del provvedimento con cui è stata fissata la seduta con l’indicazione del giorno e dell’ora in cui la seduta avrà luogo (art. 61, quinto comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37), costituendo grave violazione dell’esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio, determina la nullità della seduta stessa e degli atti successivi e dipendenti, compresa la decisione del Consiglio nazionale forense.

    Cassazione Civile, sentenza del 08 agosto 2001, n. 10959, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Sabatini F- P.M. Dettori P (conf.)

  • La riassunzione del giudizio dinanzi al CNF dopo il rinvio della Cassazione

    Nei procedimenti dinanzi al consiglio nazionale forense, regolati dalle disposizioni del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 (e successive modificazioni), la riassunzione del giudizio in sede di rinvio, dopo pronuncia di cassazione resa dalle sezioni unite della suprema corte, è affidata all’iniziativa del medesimo consiglio e non richiede un atto riassuntivo di parte.

    Cassazione Civile, sentenza del 15 novembre 1983, n. 6781, sez. U- Pres. GAMBOGI A- Rel. ZAPPULLI A- P.M. SGROI V (CONF)

  • Il termine per impugnare in Cassazione le sentenze del CNF

    Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione ex officio delle decisioni medesime, ai sensi dell’art 56 del rdl 27 novembre 1933 n 1578, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore. Tale disposizione, infatti, non può ritenersi tacitamente abrogata dall’art 362 primo comma cod proc civ, il quale richiama, per il ricorso avverso le sentenze dei giudici speciali, il termine di sessanta giorni fissato dall’art 325 secondo comma cod proc civ, trattandosi di norma specifica regolante un determinato procedimento e non incompatibile con le diverse disposizioni generali del codice di rito.

    Cassazione Civile, sentenza del 07 dicembre 1976, n. 4548, sez. U- Pres. MACCARONE A- Rel. SGROI V

  • Il termine breve per impugnare in Cassazione le sentenze del CNF

    Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, in base alla disciplina di cui agli artt. 66 e segg. del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, è soggetto al termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni medesime, ai sensi dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore. La minore entità di tale termine, rispetto a quello stabilito dall’art.. 362 cod. proc. civ., in relazione all’art. 325 cod. proc. civ., per i ricorsi contro le decisioni dei giudici speciali, manifestamente non pone il suddetto art. 56 in contrasto con i precetti contenuti negli artt. 3 e 24 della costituzione, trattandosi di difforme trattamento che trova obiettiva giustificazione nella diversità delle rispettive situazioni e nella peculiarità del procedimento introdotto con il ricorso avverso le pronunce del consiglio nazionale forense.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 novembre 1982, n. 6252, sez. U- Pres. MARCHETTI D- Rel. LO SURDO G- P.M. FABI B (CONF)
    NOTA:
    Il citato termine di 30 giorni è peraltro confermato anche dall’art. 36 co. 6 della nuova legge professionale, ad oggi (1/1/2013) in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  • L’onere di notifica del ricorso in Cassazione ai contraddittori necessari (COA e PG)

    Il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione, avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, tanto in materia disciplinare, quanto in materia di iscrizione e cancellazione negli albi, è inammissibile ove non venga notificato, entro l’unico termine all’uopo assegnato, ed esclusa quindi ogni possibilità di successiva integrazione del contraddittorio, al consiglio dello ordine, che ha adottato il provvedimento impugnato innanzi al consiglio nazionale forense, nonché al procuratore generale presso la corte di cassazione, in qualità di contraddittori necessari.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 novembre 1980, n. 6014, sez. U- Pres. ROSSI G- Rel. CALECA A- P.M. SAJA F (CONF)

  • L’avvocato sospeso non può difendersi in proprio davanti al CNF (né in Cassazione)

    Nel giudizio dinanzi al Consiglio nazionale forense adito contro il diniego della revoca della sospensione dall’esercizio della professione forense pronunciato dal Consiglio dell’Ordine non è consentita la difesa personale svolta dall’avvocato che sia stato sospeso a tempo indeterminato dall’esercizio della professione, difettando in tal caso il requisito indispensabile dello “ius postulandi”, la cui mancanza è rilevabile d’ufficio.

    Cassazione Civile, sentenza del 08 agosto 2001, n. 10956, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Sabatini F- P.M. Dettori P (conf.)

  • I vizi delle sentenze del CNF deducibili in Cassazione

    Le decisioni del Consiglio Nazionale forense in materia disciplinare sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 – convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934 n. 36 – e dell’art. 111 Cost. soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che il detto rimedio non è esperibile per denunciare l’inadeguatezza o altri vizi della motivazione che non si risolvano essi stessi in violazione di legge, come la mancanza totale o la mera apparenza della motivazione medesima.

    Cassazione Civile, sentenza del 29 gennaio 1993, n. 1152, sez. U- Pres. Vela A- Rel. Beneforti E- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf)

  • Il termine per la notifica delle sentenze del CNF è ordinatorio

    L’inosservanza del termine di trenta giorni entro cui, ai sensi dell’art. 56, primo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n.1578, debbono essere notificate le decisioni del Consiglio Nazionale Forense non ne comporta la cassazione, non essendo tale termine previsto a pena di nullità, così come non è a pena di nullità il termine previsto per il deposito delle sentenze dall’art. 120 disp. att. cod. proc. civ.

    Cassazione Civile, sentenza del 06 agosto 1992, n. 9324, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Longo GE- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf)