Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • La censura in Cassazione della insufficienza o irrazionalità della motivazione del CNF in relazione alle prove

    Nell’ambito della violazione di legge – deducibile, assieme all’incompetenza ed all’eccesso di potere, come motivo di ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense – non può essere inclusa, tenuto anche conto dell’art. 111, secondo comma, Cost., la censura di insufficienza o irrazionalità della motivazione in raffronto con le risultanze probatorie, sicché il relativo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 novembre 1992, n. 12391, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Meriggiola E- P.M. Morozzo Della Rocca F (Diff)

  • I vizi denunciabili in Cassazione avverso le sentenze del CNF

    Il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, essendo, ai sensi dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, soltanto per incompetenza eccesso di potere e violazione di legge, non è proponibile al fine di conseguire una valutazione delle risultanze processuali diversa o di minore rilevanza rispetto a quella data dalla decisione impugnata, senza che rilevi in contrario il disposto dell’art. 111 Cost., che, circoscrivendo, a sua volta, l’ammissibilità dell’ivi previsto ricorso al giudice di legittimità alle sole denunzie di violazione di legge, risulta ugualmente inidoneo a consentire impugnazioni dirette ad ottenere un controllo sulla sufficienza e sulla razionalità della motivazione in ordine a questioni di fatto.

    Cassazione Civile, sentenza del 17 febbraio 1994, n. 1553, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Meriggiola E- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • I limiti del potere certificativo dei COA

    I consigli dell’ordine forense hanno un potere certificativo solo in ipotesi ben determinate (certificato di pratica forense, certificato di iscrizione all’albo dei procuratori o all’albo speciale dei patrocinanti davanti alla corte di cassazione): fuori di tali ipotesi non può riconoscersi al consiglio dell’ordine un vero e proprio potere certificativo, tale, cioè, da consentire l’attribuzione di fede privilegiata all’attestazione da esso rilasciata. Pertanto, in base al principio di legalita e tassatività, l’attestazione relativa all’accertamento della continuità dell’esercizio professionale ai fini previdenziali non ha l’efficacia probatoria dell’atto pubblico, ma è soltanto una certificazione in senso improprio, idonea a costituire elemento presuntivo di convincimento, in relazione agli accertamenti compiuti dal consiglio dell’ordine e alle dichiarazioni rese da professionisti.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 luglio 1977, n. 3235, sez. U- Pres. DANZI E- Rel. FANELLI O- P.M. SAYA F (CONF)

  • Il termine per l’impugnazione delle sentenze del CNF

    A norma dell’art. 56, comma terzo, del R.D.L. n. 1578 del 1933, il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense deve essere proposto nel termine (perentorio, posto a pena di inammissibilità) di trenta giorni, decorrente dalla ricevuta notificazione della pronuncia contestata e non dalla comunicazione personale della decisione che ne abbia ricevuto l’interessato. La circostanza che tale termine sia inferiore a quello di sessanta giorni previsto dall’art. 325 cod. proc. civ. non pone dubbi di costituzionalità, siccome non esiste un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità tra i vari tipi di processo, purché le scelte legislative rispettino il criterio generale di ragionevolezza.

    Cassazione Civile, sentenza del 15 dicembre 2000, n. 1269, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Sabatini F- P.M. Dettori P (conf.)

  • Inammissibile il ricorso in Cassazione contro l’omessa pronuncia del CNF

    Il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, ai sensi dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, presuppone che una pronuncia formale del Consiglio stesso sia effettivamente intervenuta e, pertanto, non è ammissibile per denunciarne meri comportamenti omissivi o anche commissivi, che non abbiano assunto siffatta qualità formale. (Nella specie, sancendo il principio di cui in massima le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un praticante procuratore legale che lamentava essere stata la propria istanza di abilitazione all’esercizio professionale davanti al Pretore respinta dal Consiglio dell’ordine competente e riproposta al Consiglio Nazionale senza, peraltro, ottenerne una decisione).

    Cassazione Civile, Ordinanza del 04 marzo 1994, n. 157, sez. U- Pres. Brancaccio A- Rel. Finocchiaro A- P.M. Nicita FP (Conf)

  • Iscrizione nel registro praticanti: il requisito della residenza

    Alla stregua delle norme dettate dall’art. 8 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) e dagli artt. 1, 3, 5, 7, 10 e 12 del R.D.L. 22 gennaio 1934 n. 37 (norme integrative e di attuazione del citato R.D.L. n. 1578 del 1933), interpretate attraverso l’integrazione dell’elemento letterale con la “ratio” da esse perseguita, l’iscrizione nel registro speciale dei praticanti procuratori, tenuto dal Consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori nella cui circoscrizione detti praticanti hanno la residenza, postula – atteso, in particolare, il potere di vigilanza del consiglio dell’ordine circa il compimento della pratica ai fini dell’ammissione all’esame di procuratore – che la pratica sia compiuta frequentando lo studio di un procuratore iscritto all’albo presso lo stesso consiglio dell’ordine al quale, per ragioni di residenza, è presentata la domanda d’iscrizione nel detto registro speciale, con la conseguente legittimità del rifiuto d’iscrizione in base a certificazione di frequenza dello studio di un procuratore esercente in altra circoscrizione.

    Cassazione Civile, sentenza del 23 dicembre 1991, n. 13863, sez. U- Pres. Zucconi Galli Fonseca F- Rel. Rotunno G- P.M. Paolucci P (Conf)

  • I periodi di esercizio professionale svolti in situazione di incompatibilità non rilevano a fini pensionistici

    Il principio della non valutabilità a fini pensionistici dei periodi di esercizio professionale svolti in situazione di incompatibilità, introdotto per la prima volta dall’art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, non può considerarsi un principio generale idoneo a paralizzare quello della pienezza degli effetti della iscrizione all’albo professionale fino a quando questa persista, pur in presenza di cause ostative: esso è, infatti, contenuto in una legge che, non solo si definisce modificativa della preesistente normativa, ma, soprattutto, si rivolge letteralmente e logicamente al futuro, prevedendo che la continuità dell’esercizio professionale debba essere valutata in base a criteri che, secondo le linee indicate dalla legge stessa, l’organo deliberante della cassa di previdenza avrebbe determinato entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Tale principio può perciò applicarsi soltanto per l’avvenire e non ai rapporti già compiutamente venuti in essere alla data della entrata in vigore della legge n. 319 del 1975.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 luglio 1977, n. 3235, sez. U- Pres. DANZI E- Rel. FANELLI O- P.M. SAYA F (CONF)

  • L’iscrizione all’albo non prova l’esercizio effettivo della professione

    L’iscrizione in un albo professionale (nella specie, quello degli avvocati e procuratori) ha natura costitutiva ai fini dello esercizio della libera professione, ma non prova che la stessa è stata concretamente esercitata.

    Cassazione Civile, sentenza del 28 novembre 1978, n. 5575, sez. Lavoro- Pres. IANNITTI PIROMALLO F- Rel. LAUDATO C- P.M. FERRAIUOLO M (CONF)

  • L’abuso del potere certificativo da parte del COA

    Il potere certificativo è espressione di una funzione pubblica e, come tale, può avere luogo sempre e soltanto in ipotesi tassativamente indicate, in quanto il principio di legalita della azione amministrativa implica che nessuna posizione di preminenza e di favore spetti all’amministrazione, se non in virtù di una disposizione di legge e che, quindi, nessun potere pubblico sia configurabile in difetto di una norma attributiva. Pertanto, ad un attestato rilasciato da un consiglio dell’ordine forense, al di fuori delle ipotesi in cui la legge attribuisce a tale consiglio un potere certificativo, non può riconoscersi valore di atto pubblico, potendo le dichiarazioni in esso contenute valere soltanto come elemento presuntivo di convincimento. (Nella specie, si trattava di un certificato rilasciato dal consiglio dell’ordine forense di palermo attestante che un professionista “avendo provato l’effettivo e continuo esercizio per sei anni della professione forense, quale procuratore legale, nel 1932 venne iscritto nell’albo degli avvocati e poi, nel 1950, avendo ancora provato l’esercizio dell’avvocatura ad alto livello, e sempre continuo, per diciotto anni, veniva iscritto nell’albo per le magistrature superiori”).

    Cassazione Civile, sentenza del 28 novembre 1978, n. 5575, sez. Lavoro- Pres. IANNITTI PIROMALLO F- Rel. LAUDATO C- P.M. FERRAIUOLO M (CONF)

  • L’impugnazione delle decisioni del CNF in materia elettorale

    Il dll 23 novembre 1944, n. 382, nel regolare la materia delle elezioni dei consigli dell’ordine degli avvocati e procuratori legali non prevede specificamente alcun mezzo di impugnazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense che la riguardano. In mancanza di una indicazione specifica, trova applicazione la disposizione contenuta nell’art. 56, terzo comma, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, che prevede, in via generale, il rimedio del ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione contro le decisioni del consiglio nazionale forense nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa: deve, pertanto, ritenersi inconferente ogni riferimento al generale rimedio di cui all’art. 111 Cost., dal momento che il medesimo rimedio risulta positivamente previsto e specificamente regolamentato nella normativa che regola ‘ogni ricorsò avverso le decisioni del consiglio nazionale forense.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 ottobre 1975, n. 3405, sez. U- Pres. LA PORTA E- Rel. MANCUSO F – FABBRI c. CONS ORD RAVENN Cassazione Civile