Il principio dell’invariabilità del collegio giudicante, sancito dall’art. 473 cod. proc. pen. già vigente, non è applicabile nel procedimento di cancellazione dall’albo degli avvocati e procuratori, considerata la natura amministrativa e non giurisdizionale delle funzioni svolte dal Consiglio dell’ordine in detto procedimento, nel quale è sufficiente che il “quorum” prescritto per la validità delle deliberazioni […]