Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Il procedimento disciplinare davanti al CNF (che è giudice speciale) ha natura giurisdizionale e non amministrativa

    Il Consiglio nazionale forense, allorchè pronuncia in materia disciplinare, è un giudice speciale istituito con d.lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, e tuttora legittimamente operante giusta la previsione della VI disp. transitoria della Costituzione. Le norme che lo concernono, nel disciplinare rispettivamente la nomina dei componenti del Consiglio nazionale ed il procedimento che davanti al medesimo si svolge, assicurano – per il metodo elettivo della prima e per la prescrizione, quanto al secondo, dell’osservanza delle comuni regole processuali e dell’intervento del P.M. – il corretto esercizio della funzione giurisdizionale affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all’indipendenza del giudice, all’imparzialità dei giudizi e alla garanzia del diritto di difesa (v. Corte cost., sent. n. 284 del 1986). E’, pertanto, manifestamente infondata,in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni sul procedimento disciplinare innanzi al predetto Consiglio Nazionale Forense, non potendo incidere sulla legittimità costituzionale di detta normativa neanche la circostanza che al Consiglio spettino anche funzioni amministrative,in quanto, come evidenziato anche dalla Corte costituzionale, non è la mera consistenza delle due funzioni a menomare l’indipendenza del giudice, bensì il fatto che le funzioni amministrative siano affidate all’organo giurisdizionale in una posizione gerarchicamente sottordinata, essendo in tale ipotesi immanente il rischio che il potere dell’organo superiore indirettamente si estenda anche alle funzioni giurisdizionali (v.,tra le altre, Corte cost., sent. n. 73 del 1970,n. 128 del 1974, n. 284 del 1986,cit.).

    Cassazione Civile, sez. U, 23 marzo 2005, n. 6213- Pres. Carbone V- Rel. Settimj G- P.M. Maccarone V (Conf.)

  • Le parti necessarie nel giudizio dinanzi alle Sezioni Unite della Corte

    Nel giudizio dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione instaurato da un avvocato in materia disciplinare sono parti necessarie unicamente il Consiglio dell’Ordine che ha irrogato la sanzione impugnata e il P.G. presso la Suprema Corte. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 22 Marzo 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 07 dicembre 2006, n. 26182- Pres. PRESTIPINO Giovanni- Est. VITRONE Ugo- P.M. PALMIERI Raffaele

  • La prescrizione dell’azione disciplinare può essere sospesa e interrotta (ad effetto istantaneo)

    La pretesa punitiva esercitata dal Consiglio dell’Ordine forense in relazione agli illeciti disciplinari commessi dai propri iscritti ha natura di diritto soggettivo potestativo che, sebbene di natura pubblicistica, resta soggetto a prescrizione, dovendo escludersi che il termine di cui all’art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 possa intendersi come un termine di decadenza, insuscettibile di interruzione o di sospensione. La previsione, da parte del citato art. 51 di un termine quinquennale di prescrizione, mentre delimita nel tempo l’inizio dell’azione disciplinare, vale anche ad assicurare il rispetto dell’esigenza che il tempo dell’irrogabilità della sanzione non venga protratto in modo indefinito, perché al procedimento amministrativo di inflizione della sanzione è da ritenere applicabile non già la regola dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione sancito dall’art. 2945, secondo comma, cod. civ., bensì quello dell’interruzione ad effetto istantaneo di cui al precedente art. 2943 cod. civ., con la conseguente idoneità interruttiva anche dei successivi atti compiuti dal titolare dell’azione disciplinare in pendenza del relativo procedimento. È, peraltro, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 51 sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 104, 105, 106, 108 e 111 Cost.. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 22 Marzo 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 07 dicembre 2006, n. 26182- Pres. PRESTIPINO Giovanni- Est. VITRONE Ugo- P.M. PALMIERI Raffaele

  • La motivazione nelle sentenze del CNF

    Anche le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono soggette all’obbligo di motivazione sancito per ogni provvedimento giurisdizionale dall’art. 111, comma sesto, Cost. e, pertanto, il vizio di violazione di legge per il quale le suddette decisioni sono censurabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione comprende anche il difetto di motivazione, riconducibile all’art. 360, comma primo, n. 5) cod. proc. civ., richiamato dall’ultimo comma del medesimo articolo (nel testo modificato dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), che si traduca in omissioni, lacune o contraddizioni incidenti su punti decisivi dedotti dalle parti o rilevabili d’ufficio, senza che la deduzione del suddetto vizio possa essere intesa ad ottenere un riesame delle prove e degli accertamenti di fatto, o un sindacato sulla scelta discrezionale del Consiglio in ordine al tipo o all’entità della sanzione, ovvero a denunciare un travisamento di fatto, col diverso rimedio della revocazione. Anche nel caso in cui sia prospettato l’omesso od insufficiente esame delle istanze istruttorie dirette a dimostrare i richiamati punti decisivi della controversia, è necessario che il ricorso in questione ponga riferimento, a pena di inammissibilità, all’esposizione del contenuto delle richieste probatorie non accolte, onde consentire al giudice di legittimità il controllo della loro rilevanza ai fini di una diversa decisione della controversia in conseguenza dell’espletamento delle prove dedotte. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 22 Marzo 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 07 dicembre 2006, n. 26182- Pres. PRESTIPINO Giovanni- Est. VITRONE Ugo- P.M. PALMIERI Raffaele

  • La motivazione delle decisioni disciplinari in caso di illeciti penali

    Le decisioni che il Consiglio Nazionale Forense adotta in sede disciplinare devono essere adeguatamente motivate per non incorrere nel vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. (richiamato dal quarto comma dello stesso articolo, come risultante a seguito delle modifiche introdotte per effetto dell’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) e, al riguardo, devono porre riferimento a tutte le circostanze di fatto prese in considerazione per giustificare la legittimità e la congruità della sanzione disciplinare, ragion per cui si appalesa insufficiente la motivazione del provvedimento in cui il predetto Consiglio si limiti a richiamare genericamente gli atti istruttori penali relativi alla vicenda rilevante anche sul piano disciplinare e i fatti inerenti ad una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti del destinatario della sanzione disciplinare. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del principio enunciato, ha cassato con rinvio la decisione disciplinare adottata nei riguardi del ricorrente, siccome fondata su una motivazione meramente apparente, incentrata sull’affermazioni apodittiche, che si erano risolte nella constatazione che la sola imputazione dei reati di concussione e ricettazione era da reputarsi un elemento sufficiente ad integrare un capo di incolpazione e aveva costituito, di per sé, un fatto notorio tale da provocare clamore nell’opinione pubblica e discredito per la classe forense, prescindendo, però, da qualsiasi riscontro obiettivo). (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 22 Marzo 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 07 dicembre 2006, n. 26182- Pres. PRESTIPINO Giovanni- Est. VITRONE Ugo- P.M. PALMIERI Raffaele

  • Il divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento disciplinare

    In tema di disciplina forense, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37, ottavo comma, R.D.L. n. 1578 del 1933, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 13, primo comma, della Costituzione, ed al principio di ragionevolezza, nella parte in cui non consente la cancellazione dell’iscritto dall’albo professionale, in pendenza di un procedimento disciplinare, e in quanto costringerebbe la persona a far parte di una associazione professionale contro la sua volontà, con il pagamento dei relativi contributi e con l’impossibilità di poter svolgere attività ritenute incompatibili. Infatti, la “ratio” giustificativa della legittimità costituzionale di tale norma risiede nell’esigenza di vietare che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati possa far ricorso, in via breve, alla misura della cancellazione come forma di autotutela nei confronti degli iscritti.

    Cassazione Civile, sentenza del 17 settembre 2004, n. 18771, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Triola RM- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • L’illecito disciplinare è atipico

    In tema di procedimenti disciplinari nei confronti degli avvocati, il comportamento illecito del professionista perseguibile con il procedimento di cui al r.d.l. n. 1578 del 1933 non consiste esclusivamente in condotte contrarie a prescrizioni di legge civile o penale, e neppure si esaurisce nelle ipotesi individuate dal codice deontologico approvato dal CNF, potendo essere sanzionati disciplinarmente, in quanto contrari alla deontologia professionale, anche comportamenti atipici, quali quelli che integrano – come nella specie – un abuso degli strumenti che l’avvocato deve esercitare nell’interesse dei propri assistiti, contrastante con l’esigenza generale di evitare il moltiplicarsi delle controversie qualora queste non corrispondano agli interessi sostanziali degli assistiti; nè la rilevanza di condotte atipiche può suscitare dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 56 del citato r.d.l. n. 1578 del 1933, in quanto la discrezionalità dell’organo rappresentativo della categoria nella ricostruzione dei principi deontologici si svolge all’interno dei binari tracciati dalla legge ed in primo luogo dalla legge costituzionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del Consiglio nazionale forense con la quale si affermava che commette un “abuso” il professionista che promuova ripetute azioni esecutive nonostante abbia ricevuto serie e ragionevoli proposte di transazione o una offerta di pagamento, o addirittura un pagamento mediante assegno circolare o un bonifico).

    Cassazione Civile, sez. U, 07 febbraio 2006, n. 2509- Pres. Carbone V- Rel. Cicala M- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • Procedimento disciplinare: il termine per l’indicazione dei testimoni è perentorio

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il termine entro il quale, a norma dell’art. 48 r.d. n. 37 del 1937, l’incolpato, il suo difensore e il P.M. possono prendere visione degli atti del procedimento, produrre documenti e indicare testimoni, contenuto nella citazione ad essi notificata, deve ritenersi perentorio.

    Cassazione Civile, sez. U, 07 febbraio 2006, n. 2509- Pres. Carbone V- Rel. Cicala M- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • L’omessa previsione di un adeguato meccanismo di incompatibilità nel procedimento disciplinare

    E’ manifestamente infondata, alla luce della sentenza n. 262 del 2003 della Corte costituzionale, la questione di legittimità costituzionale della intera disciplina del procedimento disciplinare a carico degli avvocati, che, a causa del numero ristretto dei componenti dell’organo disciplinare, può rendere difficoltoso garantire la terzietà del giudice attraverso un adeguato meccanismo di incompatibilità, in quanto l’eliminazione dell’inconveniente potrebbe verificarsi non mediante la correzione di un dettaglio che non alteri il sistema normativo da parte della Corte costituzionale, ma solo a mezzo del venir meno di tale giurisdizione speciale e domestica, ovvero con una radicale modifica dell’intero sistema, di competenza del legislatore e non della Corte costituzionale (Nella specie, l’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale rilevando che il collegio che aveva deciso sull’istanza di ricusazione da lui proposta era stato composto in parte da giudici da lui ricusati, e che la normativa vigente non consentiva mediante adeguate sostituzioni di porre rimedio a situazioni di incompatibilità).

    Cassazione Civile, sez. U, 07 febbraio 2006, n. 2509- Pres. Carbone V- Rel. Cicala M- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • Il Consigliere CNF che già abbia deciso sull’ammissibilità del ricorso poi non ha l’obbligo di astenersi

    Non sussiste l’obbligo di astensione, ai sensi dell’art. 51, n.4, cod.proc.civ., in capo al componente del Consiglio nazionale forense che abbia fatto parte del collegio che si sia pronunciato in ordine alla rituale o meno introduzione del giudizio, pervenendo ad una decisione di inammissibilità del ricorso, in quanto non può ritenersi che ciò configuri l’aver già conosciuto del processo in un “altro grado” di esso.

    Cassazione Civile, sez. U, 07 febbraio 2006, n. 2509- Pres. Carbone V- Rel. Cicala M- P.M. Iannelli D (Conf.)