Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Motivazione delle sentenze del CNF e limiti di sindacato della Corte di Cassazione

    Il sindacato delle sezioni unite della corte di cassazione, sulla motivazione delle pronunce del consiglio nazionale forense in materia disciplinare, se comprende i vizi di motivazione di cui all’art. 360 n. 5 Cod. proc. civ., non può essere esteso alla valutazione delle prove, né agli apprezzamenti sulla gravità dell’offesa arrecata dai fatti accertati al prestigio dell’ordine, ne alla adeguatezza della sanzione inflitta.

    Cassazione Civile, sentenza del 25 ottobre 1979, n. 5573, sez. U- Pres. ROSSI G- Rel. ALIBRANDI A- P.M. SAJA F (CONF)

  • La sospensione dall’esercizio professionale disposta dal COA non viola il diritto al lavoro dell’incolpato

    Il potere dei consigli dell’ordine degli avvocati e procuratori di infliggere, in esito a procedimento disciplinare ed a norma degli artt 40 e 43 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, la grave sanzione della sospensione dall’esercizio professionale non implica, in relazione alla natura amministrativa dell’attività di detti consigli, alcuna violazione del diritto di difesa dell’incolpato, il quale può ricorrere al consiglio nazionale forense, che svolge attività giurisdizionale, e manifestamente non si pone in contrasto con l’art. 4 della costituzione, sul diritto al lavoro, vertendosi in tema di limitazioni, cui il diritto stesso soggiace in casi specifici e per espressa disposizione di legge, giustificate da esigenze di tutela di interessi generali.

    Cassazione Civile, sentenza del 25 ottobre 1979, n. 5573, sez. U- Pres. ROSSI G- Rel. ALIBRANDI A- P.M. SAJA F (CONF)

  • La delibera di apertura del procedimento disciplinare non è una pronuncia implicita sulla colpevolezza

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato e procuratore, il provvedimento con il quale il consiglio dell’ordine deliberi l’apertura del procedimento medesimo non implica, neppure implicitamente, alcuna pronuncia sulla colpevolezza del professionista, ma costituisce mero atto preliminare della decisione, da adottarsi dopo l’espletamento dell’istruttoria ed in esito al dibattimento. Tale provvedimento, pertanto, non può integrare una indebita duplicazione dell’esercizio dei poteri decisori spettanti a detto consiglio.

    Cassazione Civile, sentenza del 25 ottobre 1979, n. 5573, sez. U- Pres. ROSSI G- Rel. ALIBRANDI A- P.M. SAJA F (CONF)

  • La mancata lettura in udienza della decisione del COA

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato e procuratore, la mancata lettura in udienza della decisione del consiglio dell’ordine, come prescritto dall’art. 472 Cod. proc. pen., non determina, in difetto di espressa comminatoria di legge, nullità del procedimento medesimo.

    Cassazione Civile, sentenza del 25 ottobre 1979, n. 5573, sez. U- Pres. ROSSI G- Rel. ALIBRANDI A- P.M. SAJA F (CONF)

  • Il preteso vizio della motivazione in fatto della sentenza del CNF non è deducibile in Cassazione

    Il riesame in sede di legittimità delle decisioni disciplinari del Consiglio nazionale forense può avvenire soltanto nei limiti segnati dall’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, (convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36), e dall’art. 111 Cost., nel cui ambito non è compreso il sindacato sulla sufficienza o congruità della motivazione, secondo la previsione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. CIV..

    Cassazione Civile, sentenza del 06 aprile 2001, n. 150, sez. U- Pres. Panzarani R- Rel. Altieri E- P.M. Cinque A (conf.)
    NOTA:
    La nuova legge professionale nulla innova sul punto rispetto all’art. 56 RDL n. 1578/1933 di cui in massima, testualmente ribadendo infatti che l’impugnazione in Cassazione è possibile esclusivamente “per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge” (art. 36 co. 6).

  • L’illecito disciplinare può anche non integrare illecito civile e o penale

    In tema di procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l’illeceità dei comportamenti deve essere valutata solo in relazione alla loro idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando che i suddetti comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili e/o penali; la relativa valutazione è apprezzamento proprio del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.

    Cassazione Civile, sentenza del 04 ottobre 2000, n. 1053, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Marziale G- P.M. Iannelli D (conf.)

  • Il tipo e l’entità della sanzione disciplinare irrogata non sono censurabili in Cassazione

    Non rientra nei poteri delle sezioni unite della corte di cassazione, in sede di ricorso avverso decisione del consiglio nazionale forense in materia disciplinare, il controllo sulla adeguatezza della sanzione inflitta.

    Cassazione Civile, sentenza del 08 febbraio 1977, n. 538, sez. U- Pres. DANZI E- Rel. SCRIBANO G

  • Le prove raccolte in un processo penale definito con amnistia

    Al consiglio nazionale forense, nel decidere in procedimento disciplinare contro avvocato o procuratore, è consentito di avvalersi di prove desumibili da un processo penale a carico del professionista, definito con amnistia, quando ciò avvenga al limitato fine di trarre una conferma del giudizio formatosi sulla base di elementi direttamente esaminati e valutati.

    Cassazione Civile, sentenza del 08 febbraio 1977, n. 538, sez. U- Pres. DANZI E- Rel. SCRIBANO G

  • Competenza disciplinare di più COA: l’autodenuncia del professionista non deroga al criterio della prevenzione

    L’art. 38, terzo comma, dell’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578), nell’attribuire al professionista il potere di iniziativa per il procedimento disciplinare nei propri confronti, non introduce una deroga al precedente comma della norma medesima, il quale devolve la competenza a procedere disciplinarmente, in via alternativa e secondo il criterio della prevenzione, al consiglio dell’ordine presso cui il professionista è iscritto ed al consiglio dell’ordine nella cui giurisdizione è avvenuto il fatto. Ne consegue che l’esercizio di tale potere di iniziativa non può valere a trasferire ad uno degli indicati consigli il procedimento disciplinare che sia già radicato presso l’altro, secondo detto criterio della prevenzione.

    Cassazione Civile, sentenza del 08 febbraio 1977, n. 538, sez. U- Pres. DANZI E- Rel. SCRIBANO G

  • L’accertamento del fatto e l’apprezzamento della sua rilevanza deontologica spetta al giudice disciplinare

    Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati e procuratori, l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle incolpazioni formulate e la scelta della sanzione opportuna appartengono all’esclusiva competenza degli organi disciplinari forensi, le cui determinazioni al riguardo sfuggono al riesame di legittimità, salvo che si traducano in palese sviamento di potere, ossia nell’esercizio del potere disciplinare in modo manifestamente insuscettibile di ricollegarsi ai fini per cui esso è stato conferito.

    Cassazione Civile, sentenza del 06 aprile 2001, n. 150, sez. U- Pres. Panzarani R- Rel. Altieri E- P.M. Cinque A (conf.)