Nel procedimento disciplinare il ricorrente può addurre testimoni a sua difesa nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica dell’atto di citazione, indicando, inoltre, i capi su cui costoro dovranno essere uditi; pertanto, non configura una ipotesi di violazione del diritto di difesa l’omessa audizione dei testi indicati dal ricorrente se lo stesso non li […]