Autore: admin

  • Quesito del Ministero della Giustizia

    Il quesito proviene dall’Ufficio Libere Professioni del Ministero della Giustizia e sottopone il caso di una cittadina italiana che intende far valere la propria abilitazione all’esercizio della professione forense all’estero, ai sensi della dir. 89/48/CE.
    La richiedente ha ottenuto l’abilitazione alla professione di procuratore legale nel 1985 ed è stata iscritta nel relativo albo dal 1985 al 1986.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “In via preliminare si deve precisare che la richiesta ministeriale, sotto forma di sollecito e datata 12 settembre 2006, richiama analoghe missive del luglio 2005 e del maggio 2006. La richiesta risulta pervenuta al Consiglio nazionale solo in data 20 marzo 2007 e non sono agli atti del protocollo precedenti comunicazioni.
    Quanto alla questione di diritto si espone quanto segue.
    Il regime giudico dei procuratori legali, il cui albo è stato – come noto – soppresso ad opera della legge 24 febbraio 1997, n. 27, è regolato direttamente dalla legge stessa.
    In particolare ivi (art. 2) si prevede il passaggio d’ufficio all’albo degli avvocati e l’acquisto del titolo di “avvocato” da parte di coloro che risultassero iscritti tra i procuratori legali alla data di entrata in vigore della legge, ossia il 28 febbraio 1997.
    La persona in questione, quindi, non ha mai acquisito la qualità di avvocato, avendo richiesto ed ottenuto la cancellazione dall’albo dei procuratori nel 1986.
    Non vi è dubbio, di conseguenza, che – volendo accedere all’albo degli avvocati – la stessa dovrebbe compiere nuovamente il periodo biennale di tirocinio previsto dalla legge e superare l’esame di Stato per l’accesso alla professione.
    In conclusione, quanto allo specifico quesito posto dal Ministero, ossia se l’istante sia in possesso di titolo idoneo ai fini dell’accesso alla professione di avvocato in Italia, la risposta dev’essere di segno negativo”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 9 maggio 2007, n. 20

  • Quesito di un avvocato della Repubblica Ceca

    Il quesito proviene da un avvocato della Repubblica Ceca, difensore di alcuni clienti, i quali erano stati assistiti da un legale italiano (abilitato anche nella Rep. Ceca) per un risarcimento danni da incidente stradale dinanzi all’a.g. italiana. L’avvocato italiano aveva stipulato con i clienti un accordo tale per cui egli si impegnava a non addebitare loro alcun compenso per l’attività legale salvo un patto di quota lite pari al 15% del risarcimento del danno derivante da sinistro stradale.
    I clienti, ritenendo vi sia stata una grave negligenza nella conduzione del contenzioso, hanno rifiutato di pagare il compenso pattuito.
    L’avvocato ceco chiede, ai fini di un contenzioso instaurato dinanzi ad un tribunale ceco per il pagamento della parcella, se il cosiddetto “patto di quota lite” sia ammesso nell’ordinamento italiano, atteso che esso è legittimo nel suo Paese ma è escluso, a livello europeo, dal codice etico del C.C.B.E.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La richiesta di parere non appare ammissibile in quanto proviene da un privato, mentre la Commissione esprime orientamenti su richiesta di Ordini degli avvocati o di altri enti.
    Tuttavia, atteso che il quesito proviene da avvocato straniero e che, nel caso di specie, vi è difficoltà ad individuare un Consiglio dell’Ordine territorialmente competente cui indirizzare la richiesta, si ritiene di esporre l’avviso della Commissione sulla questione sottoposta.
    Nell’ordinamento forense italiano il cosiddetto patto di quota lite è sempre stato considerato vietato poiché deteriore dal punto di vista etico, in quanto lega il patrocinatore all’interesse del cliente, minandone l’indipendenza e favorendo tendenzialmente contegni processuali vantaggiosi anche per il difensore anziché nell’interesse esclusivo della parte assistita.
    A questo proposito vi è stata completa consonanza tra il codice deontologico italiano ed il codice europeo emanato a cura del C.C.B.E. nel 1998 e mai emendato sul punto.
    Tuttavia, perseguendo un discutibile intento di liberalizzazione ad oltranza, il Governo italiano ha emanato, nel luglio del 2006, un provvedimento d’urgenza, poi convertito in legge dal Parlamento (decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248) che ha ampliato la possibilità di stipulare i cosiddetti patti di quota lite.
    Il Consiglio nazionale forense è stato, perciò, costretto a modificare il codice deontologico degli avvocati (delibera del 14 dicembre 2006), abrogando l’art. 45, la norma che espressamente vietava il patto di quota lite.
    La risposta al quesito, pertanto, dev’essere del seguente tenore: il cosiddetto “patto di quota lite” è senza dubbio vietato nell’ordinamento forense italiano per tutti i rapporti di mandato professionale sorti in data antecedente al 4 luglio 2006 (come pare essere nel caso di specie, trattandosi di un contenzioso già addivenuto a conclusione), mentre è ammesso per quelli successivi.
    Per completezza si deve precisare che, in ogni caso, rimangono deontologicamente illeciti i patti stipulati tra avvocato e cliente che prevedano compensi sproporzionati all’attività svolta e quelli che prevedano la cessione diretta a favore del patrocinatore di beni e diritti spettanti al cliente (art. 1261 cod. civ.).”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 9 maggio 2007, n. 19

  • Il quesito (del COA di Gorizia) verte sulla spettanza dei diritti di procuratore per la partecipazione alle udienze al solo domiciliatario che concretamente partecipi alle udienze ovvero anche al dominus della causa che fornisce le istruzioni d’udienza al collega.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Non può esservi dubbio che i diritti di procuratore, ed in particolare il corrispettivo per la partecipazione alle udienze, spettino all’avvocato che partecipi alle udienze medesime quale mandatario del cliente, congiunto al dominus della causa.

    A nulla rileva che il procuratore eletto abbia ricevuto istruzioni dal collega fuori sede, trattandosi di elemento di fatto che non comporta di certo una limitazione del mandato professionale dell’avvocato designato come procuratore presso il foro del contenzioso.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 9 maggio 2007, n. 18

  • Il quesito (del COA di Sala Consilina) riguarda un docente universitario in regime di servizio a tempo pieno, il quale ha prodotto domanda di iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. a), l.p.f. L’Ordine richiedente esprime dubbî circa la possibilità che l’iscritto possa prestare il giuramento, poiché – pur versando in situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione – tramite il certificato di iscrizione e l’avvenuto giuramento il soggetto potrebbe esercitare la professione forense.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Innanzitutto deve sottolinearsi la circostanza che l’esercizio professionale non è affatto consentito per il mero tramite di un certificato di iscrizione e dell’avvenuto giuramento pubblico previsto dall’art. 12, comma 3, l.p.f. Infatti perché il professionista possa esercitare la professione nel libero foro è necessaria la vigenza dell’iscrizione nell’albo ordinario. Viceversa, nel caso di specie, l’iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo non potrà comunque ricevere il mandato professionale da parte di terzi privati, poiché ciò è comunque inibito nel caso di iscrizione a siffatto elenco.

    In secondo luogo il giuramento è doveroso anche da parte del professore universitario a tempo pieno, posto che in capo allo stesso permane un residuale jus postulandi a favore dell’Amministrazione universitaria di appartenenza. Ciò è consentito dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, ove si prevede (comma quinto, lett. a) che il regime dei professori a tempo pieno sia «incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna», rimanendo invece possibile lo svolgimento di attività defensionale in favore dell’ente pubblico di appartenenza.

    Pertanto sarà necessario e doveroso l’impegno solenne a svolgere la professione in modo onorevole e diligente anche se ciò potrà avvenire, in concreto, solo a beneficio dell’Università di appartenenza.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 9 maggio 2007, n. 17

  • Il Consiglio dell’Ordine (di Lagonegro) chiede delucidazioni rispetto all’interpretazione delle norme sul patrocinio dei praticanti avvocati anche nel settore del contenzioso lavoristico e previdenziale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Si ritiene di dover confermare l’orientamento già espresso con il parere 26 ottobre 2006, n. 59.

    In particolare si osserva che la capacità di patrocinare in capo al praticante abilitato, in origine collegata alla competenza della Pretura, è ad oggi limitata dal valore della causa, senza che siano ipotizzabili distinzioni tra giudizî con diverso rito.

    D’altronde riconoscere al praticante abilitato una competenza al patrocinio priva di limiti in alcuni settori del contenzioso civile pare del tutto estranea alla ratio della norma ed al quadro sistematico.

    Perciò, si deve ritenere che la prescrizione di cui all’art. 7, comma primo, lett. a), della l. 16 dicembre 1999, n. 479, debba comprendere anche le cause dinanzi al giudice unico in funzione di giudice del lavoro, in piena analogia con lo jus postulandi concesso al praticante nel contenzioso civile con rito ordinario. Il praticante abilitato potrà, quindi, prestare la propria opera in tutte le cause nella quali il valore della controversia sia compreso entro i 25.822 euro (già cinquanta milioni di lire).”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 9 maggio 2007, n. 16

  • Il quesito (del COA di Ancona) proposto attiene alla posizione dei giudici onorarî di Tribunale (G.O.T.) i quali abbiano mantenuto l’iscrizione nell’albo degli avvocati. Si chiede se sussista un’incompatibilità e se questa possa risultare inficiante una sentenza emessa da un collegio nel quale sia stato presente un giudice in tale condizione, in analogia a quanto previsto per i giudici onorarî aggregati (G.O.A.) dalla legge 276/1997.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Il quesito è inammissibile, in quanto si riportano le generalità di un iscritto, mentre la Commissione consultiva può pronunciarsi solo su questioni giuridiche astratte e prive di riferimenti nominativi.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 9 maggio 2007, n. 15

  • Il quesito (del COA di Piacenza) si riferisce ad un giudice onorario di Tribunale (G.O.T.), il quale, avendo esercitato tale funzione per sei anni, e rilevando l’impossibilità di svolgere tale funzione per i quindici anni richiesti dalla legge professionale ai fini dell’iscrizione di diritto, chiede di essere comunque iscritto nell’albo degli avvocati.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La normativa sulle iscrizioni speciali ope legis di soggetti che non abbiano positivamente sostenuto l’esame di abilitazione è del tutto eccezionale, ed è – tra l’altro – deviante rispetto al modello prescritto dall’art. 33, comma quinto, della Costituzione.

    La circostanza che l’ordinamento giudiziario o le norme speciali non consentano l’esercizio della magistratura onoraria per almeno quindici anni non può certo fondare la pretesa ad una iscrizione speciale sui generis.

    Deve confermarsi perciò quanto già espresso dal Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale (sent. 7 ottobre 2000, n. 98), ossia che l’art. 30, comma 1, lett. f) del R.D.L. 1578/1933 non ammette interpretazioni estensive, di talché per richiedere l’iscrizione di diritto è necessario aver esercitato per quindici anni la funzione di vice pretore onorario. Anche ammettendo che l’iscrizione di diritto si estenda alle figure che hanno sostituito quella del vice pretore onorario (ai sensi dell’art. 4, d. lgs. 19 febbraio 1998, n. 51) è del tutto infondato l’assunto per cui, ove essi non siano messi in grado di raggiungere i quindici anni di servizio, per ciò stesso abbiano diritto ad essere iscritti nell’albo degli avvocati.

    Va, pertanto, recisamente negata la richiesta di iscrizione rivolta al Consiglio dell’Ordine.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 9 maggio 2007, n. 14

  • Quesito del COA di Napoli

    L’ordine forense partenopeo chiede se:
    a) il Consiglio sia tenuto a motivare l’archiviazione dei procedimenti “pre-disciplinari”;
    b) si debba rilasciare copia dei provvedimenti disciplinari all’esponente, ivi comprendendo la motivazione degli stessi;
    c) debba essere accolta la richiesta dell’avvocato interessato da un esposto disciplinare che chieda di acquisire copia dei provvedimenti adottati e dei documenti contenuti nel fascicolo.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Quanto al quesito sub a) non vi può essere dubbio circa la necessità di motivare l’archiviazione procedimenti a carattere disciplinare, anche se questi si arrestano alla fase istruttoria, in omaggio ad un principio generale dell’azione amministrativa.

    Più complessa, invece, la soluzione delle questioni di cui ai punti b) e c), le quali involgono alcune articolate considerazioni, peraltro già oggetto di svariati pronunciamenti di Questa Commissione.

    In linea generale deve confermarsi l’orientamento già adottato in passato, ed in particolare nei pareri 13 luglio 2006, n. 44, 13 luglio 2005, n. 64 nonché 25 maggio 2005, nn. 45 e 47.

    In essi si è chiarita l’impossibilità di pervenire ad una soluzione radicalmente positiva o negativa circa l’ostensibilità degli atti e documenti inerenti procedimenti disciplinari. Viceversa si è sostenuto che l’Ordine, nell’esercizio della sua responsabile autonomia, deve valutare gli interessi contrapposti sottesi alla richiesta di accesso agli atti; più in dettaglio, devono essere considerate le posizioni soggettive coinvolte, spesso tra di loro contrastanti, quali l’interesse alla trasparenza dell’amministrazione, il diritto alla riservatezza e la necessità di tutelare i diritti in giudizio.
    A ciò consegue la necessità per il Consiglio dell’Ordine di considerare le ragioni del richiedente, opponendo, ad esempio, diniego a tutte le richieste formulate con motivazioni improprie, quali la realizzazione di un controllo sistematico o generalizzato dell’operato del Collegio disciplinare, o l’indagine su dati e circostanze personali al di fuori dello stretto necessario ai fini della propria tutela giudiziale. L’orientamento ha di recente ricevuto l’autorevole conferma del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (sent. 20 aprile 2006, n. 7): la Suprema magistratura amministrativa ha chiarito che la qualità di autore di mero autore di un esposto non costituisce di per sé ragione per un diniego di accesso agli atti di un procedimento disciplinare, poiché questo status, unito ad altri elementi che dimostrino l’esistenza di un interesse giuridicamente tutelato, radica nel soggetto il diritto all’accesso come previsto dall’art. 22 della l. 241/90.

    Deve, pertanto, concludersi in senso omogeneo per entrambe le fattispecie sottoposte all’esame della Commissione (ostensione dei provvedimenti “pre-disciplinari” rispettivamente all’esponente ed all’interessato) ossia che il Consiglio sarà tenuto a provvedere all’esibizione della documentazione richiesta nei confronti sia dell’autore di un esposto, sia del professionista che ne sia interessato, purché – unitamente ad una delle predette qualità – il richiedente dimostri l’esigenza di tutelare un diritto nelle forme riconosciute dall’ordinamento e la necessità di conoscere atti e documenti inerenti al procedimento disciplinare (o ad esso prodromico) per realizzare tale tutela.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 9 maggio 2007, n. 13

  • Il quesito (del COA di Siena) riguarda il caso di un ex istituto di credito di diritto pubblico, poi trasformato in società per azioni. Premesso che i dipendenti di tale banca hanno potuto conservare l’iscrizione nell’elenco speciale (ai sensi della l. 218/1990) si chiede se tale facoltà persista anche ove il dipendente venga “distaccato” presso società controllate dalla banca capogruppo e destinate allo svolgimento di specifiche attività definite “non strategiche”.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La norma di cui all’art. 3, secondo comma, della legge 30 luglio 1990, n. 218, nella parte in cui fa salvi i diritti «rivenienti dalla originaria natura pubblica dell’ente di appartenenza» costituisce una norma derogatoria alla disciplina ordinaria delle iscrizioni nell’albo degli avvocati.

    Tale eccezione è disposta a favore di coloro che, al momento della trasformazione dell’istituto bancario di diritto pubblico in società azionaria, rivestivano la qualità di dipendente dell’istituto stesso e fossero già iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo che raccoglie gli avvocati di enti pubblici (cfr. C.N.F., sent. 30 maggio 1994, n. 46 e successive conformi). Costoro hanno ottenuto la possibilità di conservare un beneficio collegato alla natura pubblica dell’istituto di appartenenza; non si tratta però, con tutta evidenza, di un privilegio personale, quanto piuttosto di un diritto quesito inerente al rapporto di lavoro con l’ente, e solo con quell’ente, poi trasformato in società di diritto privato.

    Sulla scorta di tali considerazioni deve negarsi la possibilità che i dipendenti dell’istituto bancario possano conservare l’iscrizione nell’elenco speciale anche ove trasferiti presso altre società, pur controllate dalla banca medesima. Quest’ordine di conclusioni è già espresso dalla sentenza del C.N.F. 8 luglio 1997, n. 83, la cui motivazione è pienamente condivisa dalla Commissione.

    Il quesito fa, poi, riferimento al caso del “distacco” del personale presso altre società appartenenti al gruppo bancario, con il mantenimento, dunque, della condizione di dipendenti della capogruppo. Anche tale diversa ipotesi pare preclusiva del protrarsi dell’iscrizione nell’elenco speciale: tale permanenza postula, infatti, la esclusiva adibizione del dipendente all’ufficio legale dell’ex istituto di diritto pubblico nonché il vincolo, per tale dipendente, a trattare i soli affari legali proprî dell’ente di appartenenza. Se il dipendente, invece, pur risultando impiegato dalla società capogruppo, si trova a prestare la propria attività a favore di una diversa società di diritto privato, ciò fa venir meno i presupposti di servizio esclusivo che sono sottesi all’iscrizione nell’elenco speciale.

    Il quesito proposto deve ricevere, pertanto, risposta di segno negativo.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 9 maggio 2007, n. 12 bis

  • Il Comune richiedente intende sapere se sia possibile ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo di un proprio dipendente in servizio presso l’Ufficio del difensore civico, considerato che la legge attribuisce a tale ufficio compiti di tutela dei cittadini (in ispecie vi è la necessità di costituzione di parte civile a favore di un disabile vittima di reato) senza prevedere deroghe alle norme professionali in tema di incompatibilità. L’Ordine degli Avvocati di Milano, richiesto di effettuare l’iscrizione, ha espresso parere sfavorevole.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La questione sottoposta a Questa Commissione riguarda la materia delle iscrizioni e della tenuta degli albi, che la legge affida alla competenza dei Consigli dell’Ordine circondariale, sui quali – come noto – non insiste alcun potere sovraordinato del Consiglio nazionale forense.

    Perciò l’interessato ha correttamente sottoposto la richiesta di iscrizione nell’albo al Consiglio dell’Ordine competente.

    Il provvedimento di diniego di iscrizione può essere impugnato dinanzi al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale ex art. 31, quinto comma, R.D.L. 1578/1933. Per tale motivo non può esservi alcun pronunciamento della Commissione consultiva, che altrimenti interferirebbe gravemente con l’esercizio della funzione giurisdizionale esclusiva attribuita dalla legge al Consiglio nazionale forense.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 9 maggio 2007, n. 12