Autore: admin

  • Il divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento disciplinare

    In tema di disciplina forense, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37, ottavo comma, R.D.L. n. 1578 del 1933, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 13, primo comma, della Costituzione, ed al principio di ragionevolezza, nella parte in cui non consente la cancellazione dell’iscritto dall’albo professionale, in pendenza di un procedimento disciplinare, e in quanto costringerebbe la persona a far parte di una associazione professionale contro la sua volontà, con il pagamento dei relativi contributi e con l’impossibilità di poter svolgere attività ritenute incompatibili. Infatti, la “ratio” giustificativa della legittimità costituzionale di tale norma risiede nell’esigenza di vietare che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati possa far ricorso, in via breve, alla misura della cancellazione come forma di autotutela nei confronti degli iscritti.

    Cassazione Civile, sentenza del 17 settembre 2004, n. 18771, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Triola RM- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • La minaccia di adire le vie legali

    La minaccia di adire le vie legali, pur avendo un’esteriore apparenza di legalità, può integrare l’elemento costitutivo del delitto di estorsione quando sia formulata non con l’intenzione di esercitare un diritto ma con lo scopo di coartare l’altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia (Nel caso di specie, l’incolpato aveva scritto al Consiglio dell’Ordine minacciando un’azione civile per il caso di cui non avesse ricevuto a breve la comunicazione della chiusura della fase istruttoria del suo procedimento disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 60

  • L’illecito disciplinare è atipico

    In tema di procedimenti disciplinari nei confronti degli avvocati, il comportamento illecito del professionista perseguibile con il procedimento di cui al r.d.l. n. 1578 del 1933 non consiste esclusivamente in condotte contrarie a prescrizioni di legge civile o penale, e neppure si esaurisce nelle ipotesi individuate dal codice deontologico approvato dal CNF, potendo essere sanzionati disciplinarmente, in quanto contrari alla deontologia professionale, anche comportamenti atipici, quali quelli che integrano – come nella specie – un abuso degli strumenti che l’avvocato deve esercitare nell’interesse dei propri assistiti, contrastante con l’esigenza generale di evitare il moltiplicarsi delle controversie qualora queste non corrispondano agli interessi sostanziali degli assistiti; nè la rilevanza di condotte atipiche può suscitare dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 56 del citato r.d.l. n. 1578 del 1933, in quanto la discrezionalità dell’organo rappresentativo della categoria nella ricostruzione dei principi deontologici si svolge all’interno dei binari tracciati dalla legge ed in primo luogo dalla legge costituzionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del Consiglio nazionale forense con la quale si affermava che commette un “abuso” il professionista che promuova ripetute azioni esecutive nonostante abbia ricevuto serie e ragionevoli proposte di transazione o una offerta di pagamento, o addirittura un pagamento mediante assegno circolare o un bonifico).

    Cassazione Civile, sez. U, 07 febbraio 2006, n. 2509- Pres. Carbone V- Rel. Cicala M- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • Procedimento disciplinare: il termine per l’indicazione dei testimoni è perentorio

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il termine entro il quale, a norma dell’art. 48 r.d. n. 37 del 1937, l’incolpato, il suo difensore e il P.M. possono prendere visione degli atti del procedimento, produrre documenti e indicare testimoni, contenuto nella citazione ad essi notificata, deve ritenersi perentorio.

    Cassazione Civile, sez. U, 07 febbraio 2006, n. 2509- Pres. Carbone V- Rel. Cicala M- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • L’avvocato non può contattare né ricevere la controparte senza il consenso del collega avversario

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, senza avvisare il collega difensore, contatti direttamente la controparte invitandola ad una incontro per la definizione della controversia, riceva la parte nel proprio studio senza la presenza del difensore e non avvisi il collega dell’accordo transattivo raggiunto dalle parti stesse in sua presenza o che intrattenga rapporti diretti di corrispondenza con la controparte assistita da altro legale, senza indirizzare a quest’ultimo copia della stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 60

  • L’omessa previsione di un adeguato meccanismo di incompatibilità nel procedimento disciplinare

    E’ manifestamente infondata, alla luce della sentenza n. 262 del 2003 della Corte costituzionale, la questione di legittimità costituzionale della intera disciplina del procedimento disciplinare a carico degli avvocati, che, a causa del numero ristretto dei componenti dell’organo disciplinare, può rendere difficoltoso garantire la terzietà del giudice attraverso un adeguato meccanismo di incompatibilità, in quanto l’eliminazione dell’inconveniente potrebbe verificarsi non mediante la correzione di un dettaglio che non alteri il sistema normativo da parte della Corte costituzionale, ma solo a mezzo del venir meno di tale giurisdizione speciale e domestica, ovvero con una radicale modifica dell’intero sistema, di competenza del legislatore e non della Corte costituzionale (Nella specie, l’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale rilevando che il collegio che aveva deciso sull’istanza di ricusazione da lui proposta era stato composto in parte da giudici da lui ricusati, e che la normativa vigente non consentiva mediante adeguate sostituzioni di porre rimedio a situazioni di incompatibilità).

    Cassazione Civile, sez. U, 07 febbraio 2006, n. 2509- Pres. Carbone V- Rel. Cicala M- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • La delibera di apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile

    La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59

    NOTA:
    In senso conforme, oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335 (che ha così superato il proprio precedente orientamento, espresso da sent. n. 29294/2008), anche Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19.

  • Il Consigliere CNF che già abbia deciso sull’ammissibilità del ricorso poi non ha l’obbligo di astenersi

    Non sussiste l’obbligo di astensione, ai sensi dell’art. 51, n.4, cod.proc.civ., in capo al componente del Consiglio nazionale forense che abbia fatto parte del collegio che si sia pronunciato in ordine alla rituale o meno introduzione del giudizio, pervenendo ad una decisione di inammissibilità del ricorso, in quanto non può ritenersi che ciò configuri l’aver già conosciuto del processo in un “altro grado” di esso.

    Cassazione Civile, sez. U, 07 febbraio 2006, n. 2509- Pres. Carbone V- Rel. Cicala M- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • La ratio delle incompatibilità con la professione forense

    La ratio della disciplina dettata dalla legge professionale in materia di incompatibilità risiede nell’esigenza di tutelare la professione e, in particolare, l’autonomia di giudizio, di valutazione tecnico-giuridica e di iniziativa processuale ed extraprocessuale dell’avvocato nell’interesse del cliente e nel contempo di tutelare il prestigio ed il decoro dell’Ordine dal discredito certamente derivante da ogni violazione dell’irrinunciabile principio di autonomia di giudizio e libertà di determinazione anzidette.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 58

  • Procedimento disciplinare dinanzi al CNF e individuazione del presidente del collegio giudicante

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, ai fini della validità delle deliberazioni adottate dal Consiglio nazionale forense non è necessario che ad esso partecipi, assumendo il ruolo di Presidente del collegio giudicante, il presidente o uno dei vicepresidenti del Consiglio stesso, in quanto tale ruolo verrà ricoperto – come in ogni collegio giudicante – da chi ha l’investitura formale di presidente (di sezione o dell’organo) e, in mancanza, dal vicepresidente o dal più anziano dei presenti.

    Cassazione Civile, sez. U, 07 febbraio 2006, n. 2509- Pres. Carbone V- Rel. Cicala M- P.M. Iannelli D (Conf.)