Autore: admin

  • L’Ordine (di Mantova) richiedente riferisce che una locale azienda ASL ha istituito un “albo dei responsabili della sicurezza, prevenzione e protezione (R.S.P.P.)”, elenco non previsto dalla legge ma che pare volto ad agevolare le aziende nell’individuare soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 8-bis, d. lgs. 626/94. Si chiede, pertanto, se l’iscrizione in un siffatto elenco, preordinata allo svolgimento di una consulenza a carattere tecnico presso una clientela aziendale, possa considerarsi compatibile con l’iscrizione nell’albo degli avvocati.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    «Come da consolidata prassi della Commissione, è necessaria premessa che le disposizioni concernenti l’incompatibilità all’esercizio della professione di avvocato sono eccezionali e restrittive di un diritto soggettivo perfetto, pur a tutela di un prevalente interesse pubblico, sicché esse sono di stretta interpretazione ed insuscettibili di estensione analogica.
    Ciò posto, l’ipotesi prefigurata non può essere disgiunta dal tipo di attività che l’avvocato vada a svolgere a favore dell’azienda interessata, dal momento che l’elenco istituito dall’ASL non costituisce una nuova “professione” né ha carattere di elenco pubblico previsto dalla legge.
    Tali informazioni possono essere acquisite dall’Ordine nel caso specifico.
    La Commissione deve invece desumere il tipo di attività che i soggetti inseriti nell’elenco andranno a svolgere dal quadro normativo vigente.
    In particolare si deve avere riguardo ai soggetti di cui agli artt. 8 ed 8-bis del d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626, norma oggi abrogata, ma che trova una sostanziale continuità negli artt. 31 e 32 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
    Gli addetti ed i responsabili al “servizio di prevenzione e protezione” dell’azienda devono possedere alcuni requisiti di tipo formativo ed esperienziale (indicati nell’art. 32 cit.), ma quanto al regime professionale possono essere sia dipendenti dell’azienda sia soggetti esterni; in ogni caso, poi, devono reperirsi figure estranee al complesso aziendale in assenza di personale interno provvisto delle qualifiche necessarie.
    Pertanto è necessario concludere che la mera iscrizione nell’elenco istituito ad opera dell’ASL non vale di per sé ad influenzare il regime delle incompatibilità: se l’interessato instaura un rapporto di lavoro dipendente con l’impresa allora sarà senz’altro necessaria la cancellazione dall’albo degli avvocati; se, al contrario, egli presta un’attività di consulenza mantenendo la propria qualità di libero professionista, non sussistono elementi di incompatibilità.
    Quanto alla circostanza, evidenziata nel quesito, che l’apporto fornito dal professionista all’azienda cliente sia di carattere più tecnico che legale non pare possa costituire oggetto di un sindacato di merito, sia perché nella materia della sicurezza sul lavoro si intrecciano profili giuridici con questioni più strettamente tecniche, sia perché la consulenza legale non è, nel nostro ordinamento, sottoposta a controlli di contenuto o a speciali divieti.
    In conclusione si evidenzia che, pur sussistendo in capo al Consiglio dell’Ordine il più pieno potere di verifica delle circostanze di ciascun singolo caso, non emergono nella fattispecie indicata elementi idonei a determinare un’incompatibilità tra l’iscrizione all’albo e la presenza nel descritto elenco».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 11 dicembre 2008, n. 37

  • L’ordine (di Pescara), facendo seguito ad una precedente richiesta, formula quesito circa la compatibilità con le norme legislative e deontologiche del contegno di un avvocato che intenda svolgere consulenza legale telefonica, predisponendo un numero a tariffazione speciale, sì che all’utente sia addebitato un costo correlato alla durata della chiamata.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    «Si ritiene necessario, per inquadrare correttamente la fattispecie descritta, scindere chiaramente la consulenza resa per via telefonica in sé e per sé rispetto alle modalità e circostanze nelle quali tale prestazione viene resa da parte dell’avvocato.
    Infatti il mezzo telefonico e telematico è pacificamente ammesso quale canale del quale è consentito valersi per rendere consulenze legali, questo genere di comunicazione con la clientela rientrando tra le prestazioni tipiche descritte nella tariffa forense attualmente vigente (cfr. D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, tabella D).
    Questa considerazione di fondo non vale ovviamente a compromettere il potere-dovere dell’Ordine forense di vigilare sul corretto esercizio della professione da parte degli iscritti. È infatti necessario che qualunque offerta da parte dell’avvocato di prestare la propria attività professionale sia conforme ai canoni di dignità e decoro nello svolgimento della professione sui quali si regge il sistema della deontologia forense.
    Tale funzione di vigilanza dovrà essere ancor più attenta in casi come quello prefigurato nel quesito, nei quali l’offerta di consulenza è rivolta ad un pubblico sostanzialmente indistinto ed è verosimilmente accompagnata da una comunicazione a carattere promozionale. Pertanto il Consiglio dell’Ordine competente dovrà vagliare le modalità concrete con le quali il servizio è offerto ed erogato, censurando eventuali elementi degradanti per la dignità dell’avvocatura.
    Circa il profilo specifico della tariffazione a tempo, essa rientra tra i criteri utilizzati dalle vigenti tariffe e non può considerarsi quindi in assoluto estranea al nostro sistema: cionondimeno spetta al Consiglio dell’Ordine verificare che il corrispettivo richiesto per il tramite del servizio telefonico non sia manifestamente sproporzionato alla prestazione resa, e per questo deontologicamente censurabile.
    Peraltro va ricordato che un’iniziativa del tipo descritto dovrà rispettare non solo la normativa forense, ma anche la vigente legislazione posta a tutela del pubblico in materia di consultazioni telefoniche a pagamento, sicché la modalità ed i contenuti del servizio dovranno tenere conto dei vincoli di correttezza e trasparenza previsti in questo settore (ad es. quanto all’informazione del pubblico rispetto ai costi massimi, all’identità del prestatore e dell’intermediario etc.)».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 11 dicembre 2008, n. 36

  • Il Consiglio dell’Ordine (di Pordenone), nella propria comunicazione, sottolinea che nella precedente richiesta (alla quale si è dato seguito con il parere 12 dicembre 2007, n. 53) si prospettava un caso generico, nel quale vi fosse un cliente il quale – nel mentre viene assistito per procedure di separazione o di divorzio – intrattenga una relazione sentimentale con il professionista, a prescindere che si tratti di una moglie ovvero di un marito.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    «Anche alla luce delle precisazioni inviate da parte dell’Ordine interessato, si conferma l’inammissibilità del quesito originario, in quanto un pronunciamento sulla specifica vicenda – ossia sulla sussistenza di una responsabilità deontologica per il descritto contegno – potrebbe integrare un’astratta interferenza con l’attività giurisdizionale attribuita dalla legge al Consiglio dell’Ordine e, in sede di gravame, al C.N.F.
    Quanto all’utilizzo di termini maschili o femminili nella sintesi del quesito che è premessa al parere, va evidenziato che tale formulazione è del tutto indifferente e non influisce sulla deliberazione della Commissione, atteso che la sintesi dei quesiti è redatta a mero scopo illustrativo.
    La Commissione, a latere del parere, rileva che le comunicazioni pervenute dall’Ordine contengono anche una proposta di modifica della normativa deontologica atta a prevedere espressamente il caso in oggetto. Si comunica, perciò, che dell’argomento sarà interessata la commissione deontologica del Consiglio Nazionale per le eventuali conferenti modifiche al codice deontologico.
    Si delibera l’invio della documentazione al Coordinatore della Commissione deontologica».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 11 dicembre 2008, n. 35

  • L’Ordine (di Genova) chiede come debba considerarsi la richiesta di magistrati onorarî tesa a beneficiare di iscrizione di diritto all’albo degli avvocati senza il superamento dell’esame di Stato.

    La Commissione consultiva, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Appare corretto quanto rilevato dal COA richiedente, cioè che la norma della legge professionale (art. 30) che consente le iscrizioni di diritto, è di stretta interpretazione estensiva o analogica si porrebbe in netto contrasto con l’art. 33 Cost.
    Pertanto, la possibilità di iscrizione di diritto in favore dei Vice Pretori onorari non può intendersi estesa a tutti i magistrati onorari, ma va considerata come un’eccezione alla regola generale, peraltro superata dalla scomparsa della citata figura di magistrato onorario.
    Nella legge sull’ordinamento giudiziario le figure del magistrato professionale appartenente all’ordine giudiziario e quella del magistrato onorario sono ben distinte.
    Nella relazione che accompagnava il testo di legge originario (anno 1941) il Guardasigilli Grandi scriveva al Re: “Ho meglio specificato da quali persone sia composto l’ordine giudiziario … ho riservato questo titolo a coloro che, superate le difficili prove di ammissione alle funzioni giudiziarie, dedicano tutte le loro attività all’amministrazione della giustizia”.
    Se ne deduce che il superamento del difficile esame di concorso era già allora considerato un requisito indispensabile, e ciò spiega perché tale esame sia sempre stato ritenuto equivalente al nostro esame di Stato.
    Per le considerazioni che precedono, si ritiene che il laureato in legge, il quale – dopo l’ottenimento del certificato di compiuta pratica – abbia prestato la sua attività per oltre 15 anni quale Magistrato Onorario, rivestendo la funzione di Vice Procuratore Onorario e successivamente del Giudice Onorario di Tribunale, non possa essere iscritto all’Albo degli Avvocati senza sostenere e superare l’esame di ammissione.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 9 luglio 2008, n. 33

  • Quesito del COA di Siracusa

    Si espone il caso di un Consiglio dell’Ordine di recente rinnovato, nel quale i precedenti consiglieri, cessati dalla carica, restituiscano i fascicoli dei procedimenti disciplinari già celebrati e in attesa di deposito della decisione, affermando di non avere più alcun dovere di redazione delle sentenze in seguito al venire meno della carica consiliare.
    L’Ordine pertanto formula quesito nei seguenti termini: “se, a seguito della cessazione dalla funzione di Consigliere, questi, a suo tempo designato relatore, abbia l’obbligo di redigere e depositare la decisione con la relativa motivazione in relazione a un procedimento disciplinare che, dal verbale della seduta risulta essere andato in decisione”.

    La Commissione consultiva, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
    “Non può esservi dubbio che il consigliere relatore di un procedimento disciplinare abbia l’obbligo – ai sensi dell’art. 51, comma terzo, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 – di redigere la decisione, curandone il deposito presso la segreteria dell’Ordine.
    Tale onere non viene meno in caso di rinnovo delle cariche consiliari, trattandosi di attività legata al collegio che ha presenziato alle udienze e deliberato la decisione in camera di consiglio.
    Bisogna, pertanto, concludere che è obbligo dell’avvocato, cui sia affidata la funzione di relatore di un procedimento disciplinare, curare la redazione ed il deposito della decisione completa di ogni suo elemento, senza che la cessazione dalla carica importi alcunché in merito all’obbligo medesimo.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 9 luglio 2008, n. 32

  • L’Ordine richiedente (Massa-Carrara) domanda: “se possa un avvocato che ha partecipato ad un corso di perfezionamento e specializzazione organizzato da una Università e dall’Ordine degli Avvocati del luogo, indicare nella propria carta intestata la specializzazione così conseguita con la semplice dicitura «specializzato in…» ai sensi dell’art. 17 e 17-bis cod. deont.”.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “L’art. 17-bis del codice deontologico dà all’avvocato la possibilità di indicare “i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari”.
    Deve quindi trattarsi di diplomi in senso stretto (che quindi presuppongono, tra l’altro, un esame finale), ai quali non sembra equiparabile un semplice corso di approfondimento, ancorché esso sia atecnicamente denominato con l’uso della parola “specializzazione”.
    Se l’iscritto ha ottenuto il diploma nel senso sopra indicato, potrà definirsi specializzato, e dovrà indicare anche l’università che gli ha rilasciato il diploma.
    In caso contrario, il riferimento alla specializzazione non è consentito nella carta intestata, ma può solo essere inserito, nell’eventuale curriculum, il riferimento al corso frequentato.
    Nel diverso caso della nozione di “materia prevalente” è consentita la menzione nella carta intestata, purché però vi sia un effettivo esercizio in via prevalente della professione nel settore indicato, da confermare anche attraverso la formazione continua nel medesimo settore, ai senti del Regolamento del C.N.F. del 13 luglio 2007.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 9 luglio 2008, n. 31

  • Il quesito (del COA di Lucca) concerne il caso di cittadina comunitaria (rumena) residente in Italia, laureata in giurisprudenza secondo l’ordinamento di quel Paese, ove ha svolto attività di pratica legale e che chiede l’iscrizione nel registro dei praticanti in Italia.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Va confermato in proposito l’orientamento già espresso dalla Commissione, in particolare e da ultimo nei pareri 25 maggio 2005, n. 49 e 24 maggio 2006, n.28 (quest’ultimo con riguardo a cittadini extracomunitari).
    Il titolo di studi è considerato dal diritto comunitario sotto un duplice profilo: innanzitutto come attestato di un percorso formativo in sé, e in secondo luogo come titolo abilitante all’esercizio di determinate attività professionali regolamentate.
    Nel caso di specie il diploma di laurea in giurisprudenza acquisito all’estero può assumere rilievo accademico-formativo, e dunque essere riconosciuto ai fini della prosecuzione degli studi, a scopo concorsuale o ad altri fini, ovvero può essere considerato come il titolo presupposto per l’accesso (ed il successivo esercizio) alla professione forense.
    Nel primo caso, ossia ai fini della piena equiparazione della laurea rumena a quella italiana, la normativa applicabile è quella internazionale pattizia. Infatti Italia e Romania hanno entrambe sottoscritto e ratificato la “Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea”, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997 (nel caso italiano la ratifica è avvenuta con la legge 11 luglio 2002, n. 148 e l’atto è divenuto operativo nel nostro ordinamento dal 26 luglio 2002; per la Romania la Convenzione è in vigore dal 1° marzo 1999).
    La legge che ha autorizzato la ratifica della citata Convenzione ha disposto che siano, nell’ordinamento italiano, i singoli Atenei, nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, a provvedere sulle domande di riconoscimento (art. 2, l. 148/2002).
    La laureata in giurisprudenza potrà, ove intenda percorrere questa strada, presentare domanda di riconoscimento presso qualsiasi Università della Repubblica nella quale sia istituito il corso di
    laurea in giurisprudenza. L’Ateneo dovrà provvedere entro novanta giorni dalla richiesta.
    Se, viceversa, la cittadina comunitaria intende valersi del proprio diploma di laurea al fine esclusivo e specifico di essere iscritta nel registro dei praticanti avvocati, in tal caso spettano al Consiglio dell’ordine competente per territorio le relative valutazioni.
    A tal proposito, la più recente giurisprudenza comunitaria – ed in particolare la sentenza 13 novembre 2003, nella causa C-313/01 – Morgenbesser, recepita dalla giurisprudenza interna (Cass. Sezioni unite, 19 aprile 2004, n. 7373) – ha precisato che il rifiuto dell’iscrizione non può essere dovuto per il solo fatto che il titolo proviene da istituzione accademica straniera.
    La sentenza ha posto il principio che “il diritto comunitario si oppone al rifiuto da parte delle autorità di uno Stato membro di iscrivere, nel registro di coloro che effettuano il periodo di pratica necessario per essere ammessi alla professione di avvocato, il titolare di una laurea in giurisprudenza conseguita in un altro Stato membro per il solo motivo che non si tratta di una laurea in giurisprudenza conferita, confermata o riconosciuta come equivalente da un’università del primo Stato”. Così che “spetta all’autorità competente verificare, …, se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l’esperienza professionale ottenute in quest’ultimo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all’attività di cui trattasi”.
    Più precisamente ed in dettaglio è precisato non trattarsi “di una semplice questione di riconoscimento di titoli accademici, … per quanto pertinente e persino determinante per l’iscrizione” agli albi e registri professionali, poiché in casi siffatti non va verificata soltanto “l’equivalenza accademica del diploma di cui si avvale l’interessato rispetto al diploma normalmente richiesto ai cittadini dello stato ospitante”, ma la presa in considerazione del titolo accademico dev’essere “effettuata nell’ambito della valutazione dell’insieme della formazione, accademica e professionale” che l’istante può far valere.
    La procedura di valutazione, che l’autorità competente dello Stato membro ospitante (da identificarsi nel Consiglio dell’ordine che tiene il registro nel quale l’iscrizione è richiesta) ha il dovere di compiere, deve tendere ad “assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero attesti, da parte del suo titolare, il possesso di conoscenze e di qualifiche, se non identiche, quanto meno equivalenti a quelle attestate dal diploma nazionale. Tale valutazione dell’equivalenza del diploma straniero deve effettuarsi esclusivamente in considerazione del livello delle conoscenze e delle qualifiche che questo diploma, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica di cui attesta il compimento, consente di presumere in possesso del titolare”. Nel contesto di questo esame l’autorità competente dello Stato membro “può tuttavia prendere in considerazione differenze obiettive relative tanto al contesto giuridico della professione considerata nello Stato membro di provenienza quanto al suo campo di attività. Nel caso della professione di avvocato, lo Stato membro ha pertanto il diritto di procedere ad un esame comparativo dei diplomi tenendo conto delle differenze rilevate tra gli ordinamenti giudiziari nazionali interessati”. Se “a seguito di tale confronto emerge una corrispondenza solo parziale tra dette conoscenze e qualifiche, lo Stato membro ospitante ha il diritto di pretendere che l’interessato dimostri di aver maturato le conoscenze e le qualifiche mancanti”. Ed a questo proposito “spetta alle autorità nazionali competenti valutare se le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante nel contesto di un ciclo di studi ovvero anche di un’esperienza pratica siano valide ai fini dell’accertamento del possesso delle conoscenze mancanti”.
    La giurisprudenza comunitaria risulta pienamente recepita dal Consiglio nazionale forense che in sede giurisdizionale ha condotto esame di merito dei requisiti per l’iscrizione, confermando in un caso (29 maggio 2006, n. 35) il diniego del Consiglio territoriale e riformandolo in altro caso (8 ottobre 2007, n. 141). Le sentenze citate sono consultabili per esteso all’indirizzo web: http://cnf.ipsoa.it/comuni/home.jsp.
    Sarà, in conclusione, il Consiglio dell’ordine che dovrà valutare la completezza del percorso formativo, non solo accademico, della richiedente ai fini del proficuo svolgimento del tirocinio professionale, considerando la documentazione da questa prodotta in relazione al sistema giudiziario ed accademico di provenienza, al corso degli studi scelto ed al complesso delle sue esperienze pratiche.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 9 luglio 2008, n. 30

  • L’ordine anconetano chiede come debbasi valutare un provvedimento di un giudice che revochi dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato un cittadino argentino, così superando la contraria delibera del Consiglio dell’Ordine, nonostante l’accordo bilaterale del 1988 con il Paese sudamericano preveda la reciprocità nel gratuito patrocinio.

    La Commissione consultiva, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
    “Non può esservi dubbio circa l’eccezionalità dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore del cittadino extracomunitario non regolarmente soggiornante in Italia (come richiesto dall’art. 119, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), eccezione che riguarda in particolare la fattispecie relativa alla contestazione giudiziale del provvedimento di espulsione di cui all’art. 13 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
    Altri procedimenti, come quello del riconoscimento del diritto d’asilo ovvero della contestazione del provvedimento che nega lo status di rifugiato, sono esclusi dal perimetro dell’estensione del diritto di cui si tratta, posto che non è ammessa interpretazione estensiva in presenza di norme derogatorie.
    In questo senso vanno rammentate le decisioni dei giudici di primo grado (Trib. Trapani 13 marzo 2006 oppure Trib. Salerno 22 gennaio 2007).
    Tuttavia non si può trascurare il fatto che le decisioni, come quella del Tribunale di Trapani citata nel quesito, non riguardanti cittadini argentini bensì extracomunitarî di altra provenienza, non possono essere utilizzate acriticamente per la corretta soluzione della questione.
    Infatti in materia vige un accordo bilaterale, la Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987, ratificata a mezzo della legge 22 novembre 1988, n. 532, prevalente in base al principio di specialità. Non si ha notizia di abrogazioni o dell’intervento di altri atti o fatti ostativi alla vigenza della norma in parola.
    È bensì vero che lo strumento del gratuito patrocinio, descritto nella convenzione, è stato abolito in Italia dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, sostituendolo con il patrocinio a spese dello Stato; tuttavia tra questi due strumenti di tutela sussiste una continuità pressoché completa e l’espressione “gratuito patrocinio” permane addirittura in uso nel linguaggio legislativo (cfr., ad es., d. lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 16).
    In conclusione, quindi, si ritiene che i cittadini argentini debbano beneficiare del medesimo trattamento riservato ai cittadini italiani per ciò che attiene all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Baffa), parere del 25 giugno 2008, n. 26

  • Il remittente (COA di Monza) chiede se sia legittimo che un Consiglio dell’Ordine fissi un calendario delle sedute con relativi procedimenti disciplinari anche per il periodo successivo alla scadenza del proprio mandato.

    La Commissione consultiva, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La programmazione dei lavori rientra senz’altro nell’ambito di autonomia proprio dell’organo consiliare.
    È evidente che il Consiglio è sottoposto ad un ricambio continuo dei suoi membri a mezzo delle elezioni biennali, ma è altrettanto chiaro che l’ente mantiene la propria funzione e la propria facoltà organizzativa anche a prescindere dalle scadenze elettorali.
    Non vi è quindi alcun ostacolo pregiudiziale a che il Consiglio, nella propria responsabile autonomia, valuti conveniente ed opportuno fissare un calendario delle sedute anche oltre la scadenza elettorale, salva evidentemente la corrispettiva facoltà del Consiglio subentrante di apportarvi le modifiche che reputi necessarie.
    Quanto alla nomina di relatori per i procedimenti disciplinari, essa si configura come attribuzione propria del Presidente, ai sensi dell’art. 47, comma terzo, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37. Pertanto si potranno designare i relatori di tutti i procedimenti disciplinari via via iniziati, salva la necessità del Presidente di sostituire il relatore allorquando – a seguito delle elezioni forensi e dell’insediamento del nuovo Consiglio – il consigliere precedentemente designato non faccia più parte dell’organo consiliare e salva la facoltà di nominarne altro anche per motivi di opportunità.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Baffa), parere del 25 giugno 2008, n. 25

  • Il quesito (del COA di Salerno) concerne le modalità di espressione del voto in occasione delle elezioni del Consiglio dell’ordine, e, in particolare, la possibilità di indicare validamente nella relativa scheda un numero di preferenze inferiore a quello dei consiglieri da eleggere.

    La Commissione consultiva, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “ Si premette che la normativa per l’elezione dei componenti dei Consigli degli ordini e collegi” di cui al d. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 382 si applica, in forza del suo art. 18, anche ai Consigli dell’ordine degli avvocati.
    L’art. 2, primo comma, del citato decreto dispone che “i componenti del Consiglio sono eletti dall’assemblea degli iscritti nell’albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi”.
    Il Consiglio dell’Ordine di Salerno chiede se, in forza della disposizione testè richiamata, sussista “l’obbligo di indicare un numero di nomi esattamente eguale a quello dei componenti da eleggersi, pena la nullità della scheda”.
    È nota al proposito la giurisprudenza della Corte di Cassazione (iniziata con la sentenza delle Sezioni Unite 19 dicembre 1991, n. 13714, confermata con la sentenza 10 dicembre 1993, n. 12161 e ribadita dalla terza sezione con sentenza 14 gennaio 2002, n. 358). Si tratta tuttavia di giurisprudenza dalla quale il Consiglio nazionale forense ha già ritenuto doversi discostare, offrendo ampia motivazione del proprio convincimento che la Commissione ritiene poter ribadire anche nella sede consultiva.
    Pronunciandosi in veste giurisdizionale su reclamo ex art. 6 del decreto legislativo citato, il Consiglio ha risolto la questione nel senso della piena validità della scheda elettorale che contenga un numero di preferenze inferiori a quello dei consiglieri eligendi (decisioni n. 109 del 3 ottobre 1997 e n. 119 del 29 settembre 1998).
    Con tali decisioni si è chiarito, in particolare, che la disposizione sopra richiamata, nella parte in cui prevede che la votazione avvenga per mezzo di scheda che contenga “un numero di nomi uguali a quello dei componenti da eleggersi”, non ha contenuto cogente (tant’è che la sua violazione non è presidiata da una espressa sanzione di nullità, non ricavabile neppure dal sistema, nel quale, anzi, vige il principio di conservazione della volontà espressa dall’elettore, in forza del quale non tutte le irregolarità implicano la nullità dell’espressione di voto, ma solo quelle che contraddicono alla sua segretezza ed impediscono la corretta ricostruibilità della volontà dell’elettore) e “non rispondendo ad un interesse pubblico generale, né a principi di ordine pubblico ovvero ad esigenze della collettività, non presenta carattere di inderogabilità” (che, invece, deve riconoscersi alle disposizioni relative all’elettorato attivo e passivo, alla segretezza del voto, ai quorum costitutivi e deliberativi).
    A dispetto del dato letterale, perciò, deve ritenersi che all’avvocato/elettore debba riconoscersi “la piena libertà….nell’esprimere -nell’unico vincolo del tetto massimo della compagine da eleggere- il numero di preferenze che crede”, senza alcun obbligo di indicare nella scheda, con carattere di necessarietà, tante preferenze quanto sono i componenti da eleggere.
    Nelle richiamate decisioni il C.N.F. ha osservato, altresì, come a sostegno dell’opposta soluzione non vale addurre che la lettura restrittiva della norma in esame discenda dalla necessità di conseguire, all’esito finale delle votazioni, la copertura di tutti i posti di consiglieri, che, in astratto, l’interpretazione accolta potrebbe non assicurare. Trattasi, invero, di argomento di scarsa pregnanza giuridica e – si direbbe- di puro effetto, posto che “l’esperienza pratica, da sempre vissuta in tutti i Consigli degli Ordini forensi” ha mostrato che, pur ritenendosi valida l’espressione di voto limitata ad un numero di preferenze inferiore a quello dei consiglieri da eleggere, mai si è pervenuto al risultato paventato. L’ipotesi che in un’assemblea elettorale – che, ormai, nella quasi totalità degli Ordini si compone di un numero rilevante di soggetti- tutti gli elettori limitino numericamente la loro espressione di voto e la esprimano tutti per gli stessi candidati, è di pura scuola e fuori da ogni realtà.
    La Commissione ritiene le conclusioni cui è pervenuto il Consiglio nelle richiamate decisioni pienamente persuasive e convincenti e ad esse aderisce, richiamando la propria posizione consolidata, da tempo favorevole alla possibilità, per i singoli Consigli dell’ordine, di darsi un regolamento di dettaglio per lo svolgimento delle operazioni elettorali (sent. C.N.F. 3 ottobre 1997, n. 109 e pareri 30 gennaio 1998, n. 13; 27 aprile 2005, n. 34).”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Baffa), parere del 25 giugno 2008, n. 24