Autore: admin

  • Il decorso della prescrizione disciplinare nel caso di procedimento penale

    L’azione disciplinare avente ad oggetto il medesimo fatto per il quale sia stata formulata un’imputazione penale non può essere iniziata prima che si sia verificato il presupposto della sentenza penale definitiva, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui può essere esercitato il diritto di punire e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, a prescindere dall’effettiva sussistenza di un provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 62

  • Le parti necessarie nel giudizio dinanzi alle Sezioni Unite della Corte

    Nel giudizio dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione instaurato da un avvocato in materia disciplinare sono parti necessarie unicamente il Consiglio dell’Ordine che ha irrogato la sanzione impugnata e il P.G. presso la Suprema Corte. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 22 Marzo 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 07 dicembre 2006, n. 26182- Pres. PRESTIPINO Giovanni- Est. VITRONE Ugo- P.M. PALMIERI Raffaele

  • L’elemento soggettivo dell’illecito disciplinare

    Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, per la configurabilità dell’illecito disciplinare è sufficiente il dolo generico, dal momento che il professionista, essendo in possesso delle necessarie conoscenze giuridiche per prevenire ed evitare, in presenza di vicende non dovute a caso fortuito o forza maggiore, le conseguenze del suo comportamento, ben può rappresentarsi le stesse conseguenze.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 20 aprile 2012, n. 61

  • La prescrizione dell’azione disciplinare può essere sospesa e interrotta (ad effetto istantaneo)

    La pretesa punitiva esercitata dal Consiglio dell’Ordine forense in relazione agli illeciti disciplinari commessi dai propri iscritti ha natura di diritto soggettivo potestativo che, sebbene di natura pubblicistica, resta soggetto a prescrizione, dovendo escludersi che il termine di cui all’art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 possa intendersi come un termine di decadenza, insuscettibile di interruzione o di sospensione. La previsione, da parte del citato art. 51 di un termine quinquennale di prescrizione, mentre delimita nel tempo l’inizio dell’azione disciplinare, vale anche ad assicurare il rispetto dell’esigenza che il tempo dell’irrogabilità della sanzione non venga protratto in modo indefinito, perché al procedimento amministrativo di inflizione della sanzione è da ritenere applicabile non già la regola dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione sancito dall’art. 2945, secondo comma, cod. civ., bensì quello dell’interruzione ad effetto istantaneo di cui al precedente art. 2943 cod. civ., con la conseguente idoneità interruttiva anche dei successivi atti compiuti dal titolare dell’azione disciplinare in pendenza del relativo procedimento. È, peraltro, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 51 sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 104, 105, 106, 108 e 111 Cost.. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 22 Marzo 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 07 dicembre 2006, n. 26182- Pres. PRESTIPINO Giovanni- Est. VITRONE Ugo- P.M. PALMIERI Raffaele

  • La mancata risposta dell’avvocato all’invito del COA di fornire chiarimenti

    L’avvocato ha il dovere di collaborare con il C.O.A. che gliene faccia richiesta per l’attuazione di finalità istituzionali, quali l’attività disciplinare, sicché, il professionista che sia invitato a fornire notizie o chiarimenti è tenuto a riscontrare l’invito pur nelle ipotesi di contemporanea pendenza di indagine penale per gli stessi fatti, potendosi limitare ad una semplice negazione, ovvero affermazione di impossibilità di riscontro per non incorrere in una violazione del dovere di verità, giacché il fatto che ci si avvalga della facoltà di non rispondere, non esime l’incolpato dal presentarsi a rendere dichiarazione di esercizio di un suo diritto.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 20 aprile 2012, n. 61

    NOTA:
    In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63, nonché Cassazione civile, SS.UU., sentenza n. 4773 del 28 febbraio 2011.

  • La motivazione nelle sentenze del CNF

    Anche le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono soggette all’obbligo di motivazione sancito per ogni provvedimento giurisdizionale dall’art. 111, comma sesto, Cost. e, pertanto, il vizio di violazione di legge per il quale le suddette decisioni sono censurabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione comprende anche il difetto di motivazione, riconducibile all’art. 360, comma primo, n. 5) cod. proc. civ., richiamato dall’ultimo comma del medesimo articolo (nel testo modificato dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), che si traduca in omissioni, lacune o contraddizioni incidenti su punti decisivi dedotti dalle parti o rilevabili d’ufficio, senza che la deduzione del suddetto vizio possa essere intesa ad ottenere un riesame delle prove e degli accertamenti di fatto, o un sindacato sulla scelta discrezionale del Consiglio in ordine al tipo o all’entità della sanzione, ovvero a denunciare un travisamento di fatto, col diverso rimedio della revocazione. Anche nel caso in cui sia prospettato l’omesso od insufficiente esame delle istanze istruttorie dirette a dimostrare i richiamati punti decisivi della controversia, è necessario che il ricorso in questione ponga riferimento, a pena di inammissibilità, all’esposizione del contenuto delle richieste probatorie non accolte, onde consentire al giudice di legittimità il controllo della loro rilevanza ai fini di una diversa decisione della controversia in conseguenza dell’espletamento delle prove dedotte. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 22 Marzo 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 07 dicembre 2006, n. 26182- Pres. PRESTIPINO Giovanni- Est. VITRONE Ugo- P.M. PALMIERI Raffaele

  • La previa comunicazione al collega da querelare non contrasta con l’obbligo di segretezza

    La comunicazione al collega dell’iniziativa di sporgere querela e di iniziare un procedimento nei suoi confronti non si può considerare una violazione dell’obbligo di segretezza, ma anzi la corretta informazione al collega perché possa discolparsi, ricorrere alla bonaria definizione della vertenza, e comunque tutelare i propri diritti.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 60

  • La motivazione delle decisioni disciplinari in caso di illeciti penali

    Le decisioni che il Consiglio Nazionale Forense adotta in sede disciplinare devono essere adeguatamente motivate per non incorrere nel vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. (richiamato dal quarto comma dello stesso articolo, come risultante a seguito delle modifiche introdotte per effetto dell’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) e, al riguardo, devono porre riferimento a tutte le circostanze di fatto prese in considerazione per giustificare la legittimità e la congruità della sanzione disciplinare, ragion per cui si appalesa insufficiente la motivazione del provvedimento in cui il predetto Consiglio si limiti a richiamare genericamente gli atti istruttori penali relativi alla vicenda rilevante anche sul piano disciplinare e i fatti inerenti ad una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti del destinatario della sanzione disciplinare. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del principio enunciato, ha cassato con rinvio la decisione disciplinare adottata nei riguardi del ricorrente, siccome fondata su una motivazione meramente apparente, incentrata sull’affermazioni apodittiche, che si erano risolte nella constatazione che la sola imputazione dei reati di concussione e ricettazione era da reputarsi un elemento sufficiente ad integrare un capo di incolpazione e aveva costituito, di per sé, un fatto notorio tale da provocare clamore nell’opinione pubblica e discredito per la classe forense, prescindendo, però, da qualsiasi riscontro obiettivo). (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 22 Marzo 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 07 dicembre 2006, n. 26182- Pres. PRESTIPINO Giovanni- Est. VITRONE Ugo- P.M. PALMIERI Raffaele

  • La querela del collega deve essere preceduta da una comunicazione

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza a cui ciascun professionista, l’avvocato che depositi una denuncia – querela contro un collega senza averne dato informazione né al Consiglio dell’ordine, per l’eventuale esperimento del tentativo di conciliazione, né al collega querelato.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 60

  • Il divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento disciplinare

    In tema di disciplina forense, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37, ottavo comma, R.D.L. n. 1578 del 1933, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 13, primo comma, della Costituzione, ed al principio di ragionevolezza, nella parte in cui non consente la cancellazione dell’iscritto dall’albo professionale, in pendenza di un procedimento disciplinare, e in quanto costringerebbe la persona a far parte di una associazione professionale contro la sua volontà, con il pagamento dei relativi contributi e con l’impossibilità di poter svolgere attività ritenute incompatibili. Infatti, la “ratio” giustificativa della legittimità costituzionale di tale norma risiede nell’esigenza di vietare che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati possa far ricorso, in via breve, alla misura della cancellazione come forma di autotutela nei confronti degli iscritti.

    Cassazione Civile, sentenza del 17 settembre 2004, n. 18771, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Triola RM- P.M. Iannelli D (Conf.)