Autore: admin

  • Il Consiglio remittente (Savona) chiede parere circa la compatibilità con l’iscrizione all’albo della carica di presidente del consiglio di amministrazione o di membro del consiglio di amministrazione di una società priva di amministratore delegato, nella quale la gestione è statutariamente attribuita al consiglio di amministrazione. Allega all’uopo uno stralcio di statuto che dispone in tal senso.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “La Commissione ritiene di confermare senz’altro il costante orientamento precedente, nel senso che sussiste incompatibilità allorquando alla carica – monocratica o collegiale – conseguono effettivi poteri di gestione (v., in tal senso, i pareri 21 novembre 2001; 23 luglio 2003; 22 marzo 2006, n. 17).
    Si rammenta, peraltro, che la giurisprudenza disciplinare ha messo in luce la circostanza che non è necessario verificare che vi siano stati atti di gestione già perfezionati, ma è sufficiente che l’iscritto rivesta la carica perché sussista l’incompatibilità (cfr., sul punto, la recente pronuncia C.N.F., 18 maggio 2009, n. 42). All’Ordine circondariale spetta la verifica in ciascun caso concreto.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 25 giugno 2009, n. 24

  • Il quesito (del COA di Torre Annunziata) riguarda la facoltà per un Consiglio dell’ordine locale di autorizzare, agli effetti del Regolamento per la formazione continua obbligatoria, un evento che si svolga al di fuori del circondario di propria competenza.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Come chiarito dalla relazione di accompagnamento al Regolamento per la formazione continua approvato il 13 luglio 2007 (paragrafo 4 sub art. 3), l’idoneità degli eventi al conseguimento di crediti formativi consegue, alternativamente, alla qualità soggettiva dell’organizzatore (Consigli territoriali dell’ordine o Consiglio nazionale forense) oppure al preventivo accreditamento, se organizzatori sono soggetti diversi.
    Gli eventi tipizzati nel Regolamento che siano promossi od organizzati dai Consigli territoriali dell’ordine sono pertanto produttivi di crediti formativi indipendentemente dal preventivo accreditamento. Il patrocinio o l’organizzazione diretta (anche in collaborazione) dell’evento incorpora, infatti, un previo giudizio della sua coerenza con la natura e finalità della professione e sicuramente comporta una valutazione della sua serietà e congruità rispetto agli scopi del Regolamento: il che rende superfluo ogni ulteriore vaglio.
    Naturalmente la specifica attività svolta da un Consiglio locale al di fuori del circondario di normale sua operatività non potrà che essere eccezionale, motivata da specifiche esigenze, comunque dichiarata e possibilmente coordinata col Consiglio nel cui circondario tale attività sia svolta.
    Quanto all’accreditamento preventivo di eventi non organizzati da Consigli territoriali dell’ordine ovvero dal Consiglio nazionale forense, la competenza è chiaramente ed inderogabilmente individuata in esclusiva ragione del luogo di svolgimento dell’evento da accreditare.
    Gli “altri eventi” di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 sono manifestazioni diverse da quelle tipizzate nelle lettere a) e b) dello stesso comma, quale segno di ampia discrezionalità e libertà nell’individuazione, da parte dei Consigli dell’ordine, di attività utili per gli scopi del Regolamento. A titolo esemplificativo, potrebbe essere riconosciuta valida per la maturazione di crediti formativi la documentata partecipazione ad eventi non previamente accreditati (per disinteresse del soggetto formatore, in ipotesi) ma riconosciuti strutturalmente e qualitativamente adeguati.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 25 giugno 2009, n. 23

  • Il Consiglio senese sottopone il caso di alcune proposte di convenzione, rivolte a proprî iscritti da parte di istituti bancarî ed assicurativi, nelle quali si elimina il compenso per talune attività pur svolte dal professionista, sulla base di quanto stabilito dal cd. “decreto Bersani”.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “La Commissione conferma il proprio orientamento, assunto con parere 9 maggio 2007, n. 24, con il quale si rileva che è bensì vero che il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ha aumentato gli spazî di accordo sul compenso tra professionista e cliente, ma – d’altra parte – che non si può ritenere che la norma in parola abbia eliminato anche la necessità di garantire il rispetto della dignità ed del decoro del professionista (come diffusamente precisato nella nota circolare del C.N.F. n. 22-C/2006 del 4 settembre 2006). Permane, quindi, in capo al Consiglio dell’Ordine vigilante il diritto e dovere di verificare che gli iscritti, nel concludere accordi sui compensi, non si impegnino ad accettare compensi irrisorî o comunque sproporzionati all’attività svolta o da svolgersi a favore del cliente (in violazione degli art. 5 e 43, can. II del codice deontologico).
    Dati questi criterî di carattere generale, è compito dell’Ordine circondariale verificare in concreto, anche in relazione alle condizioni economiche generali ed alle tariffe normalmente praticate nel territorio di competenza, se un determinato accordo, volto ad una forfettizzazione dei compensi, sia in realtà lesivo del decoro e della dignità della professione in quanto obbliga l’avvocato a rinunziare alle proprie spettanze per attività invece effettivamente svolte.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 25 giugno 2009, n. 21

  • L’interessato, avendo svolto la pratica legale nell’anno 1971, intende sostenere l’esame di abilitazione e chiede di poter svolgere la prova nel distretto dove attualmente risiede anziché in quello dove ha concluso la pratica.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Il quesito è in sé inammissibile, in quanto – a termini di regolamento – la Commissione consultiva del Consiglio nazionale si pronuncia di regola su questioni sottoposte in via astratta da Ordini forensi ed enti. L’interessato dovrà quindi rivolgersi per un parere sulla questione concreta all’Ordine competente.
    Per completezza si segnala, tuttavia, che per il costante orientamento interpretativo di questa Commissione (v., tra l’altro, i pareri 22 novembre 2005, n. 84 e 24 ottobre 2007, n. 35), i periodi di pratica svolti in epoca anteriore alla riforma del 1985 non sono attualmente validi ai fini del sostenimento dell’esame di abilitazione. In particolare, per l’iscrizione all’esame di Stato è necessario il possesso dei requisiti di cui all’art. 17 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, nella sua attuale formulazione, che prevede una pratica biennale. La legge 24 luglio 1985, n. 406, che ha reintrodotto il biennio di pratica legale ha, del resto, previsto (art. 6) un periodo transitorio, nel quale era ancora possibile far valere un tirocinio di durata inferiore: esso tuttavia si è concluso con la sessione di esami per l’anno 1987.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 25 giugno 2009, n. 20

  • Il quesito (del COA di Pisa) verte sulla sussistenza di una riserva in favore degli avvocati rispetto all’attività di consulenza legale si ritenga materia riservata ad avvocati. In particolare ci si interroga sulla possibilità che soggetti non iscritti in albi svolgano un’attività consistente nella predisposizione di contratti e nel rilascio di pareri, effettuando una comunicazione promozionale di tali servizi professionali nei mass media)

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Attualmente non sussiste un espresso divieto di legge di fornire consulenza su questioni legali dietro pagamento da parte di chi non sia iscritto negli albi forensi.
    La Commissione condivide in pieno le preoccupazioni di tutela dell’utenza che hanno dato luogo al pronunciamento n. 9237/2007 della Corte di Cassazione; tuttavia esso si riferiva alla validità di un contratto di fornitura di consulenza legale da parte di una S.p.A. e non anche alla questione generale della presenza di vincoli alla prestazione di consulenza legale.
    Le più recenti proposte di riforma dell’ordinamento professionale contengono specifiche norme volte ad affermare una riserva in favore degli avvocati sulla consulenza legale svolta in forma professionale, ma fino all’approvazione di una nuova legge professionale non pare possibile qualificare come illecito il comportamento di coloro che forniscano, a vario titolo, attività informative su questioni di rilievo giuridico.
    Si deve, tuttavia, avere presente che l’art. 1 della l. 23 novembre 1939, n. 1815 collega in maniera inequivoca la titolarità di uno studio legale all’abilitazione professionale, sicché tutti coloro che – in maniera diretta o indiretta – inducano la clientela a ritenere di affidarsi ad uno studio legale, ad un avvocato o comunque ad un professionista la cui competenza sia garantita dal superamento di un esame di Stato e dall’iscrizione in un albo, compiono un atto illecito suscettibile di integrare il reato di cui all’art. 348 c.p. (esercizio abusivo di professioni)”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 25 giugno 2009, n. 19

  • Il quesito (del COA di Piacenza) verte sulla necessità di una autonoma pronuncia disciplinare rispetto ad un avvocato condannato penalmente ed al quale sia stata inflitta, quale pena accessoria, l’interdizione dall’esercizio professionale per tre anni e che sia stato pertanto già cancellato in esecuzione della pronuncia. Inoltre si chiede se tale cancellazione de iure comporti l’assorbimento dell’eventuale successiva sanzione disciplinare della cancellazione.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Secondo parte della dottrina la cancellazione di diritto dovrebbe essere deliberata comunque all’esito di un procedimento a carattere disciplinare.
    La sentenza della Cassazione richiamata nella richiesta (sent. 308/2005) configura invece detta cancellazione come un provvedimento amministrativo di esecuzione della sentenza penale, con la conseguenza che gli effetti interdettivi della pronuncia giudiziaria cesserebbero allo scadere del periodo di tre anni.
    Quindi, secondo tale orientamento, l’avvocato potrebbe essere, a domanda, reiscritto, e – a seguito del reingresso del soggetto tra i professionisti soggetti alla potestà disciplinare dell’Ordine – il procedimento disciplinare dovrebbe essere completato, con l’irrogazione della sanzione ritenuta congrua. Diversamente non è, infatti, possibile esercitare l’azione disciplinare nei confronti di un soggetto non iscritto all’albo (nella specie cancellato, non solo sospeso).
    L’eventuale seconda azione, di carattere disciplinare, rappresenterebbe tuttavia una ripetizione: basterebbe allo scopo mantenere ferma la cancellazione e rigettare l’eventuale domanda di reiscrizione sul presupposto della mancanza della condotta specchiatissima e illibata.
    In caso contrario, qualora cioè si seguisse la strada della reiscrizione e poi si completasse il procedimento disciplinare, la sanzione sarebbe senz’altro nuova e non certo assorbita dalla precedente.
    Quindi la risposta al primo quesito dev’essere di segno negativo, sulla scorta del principio per cui non si può procedere disciplinarmente nei confronti di un soggetto cancellato.
    Sul secondo quesito si deve – del pari – negativamente opinare, perché la sanzione (quale che sia) non si configurerebbe più come cancellazione di diritto, ma come sanzione derivante dall’esame complessivo del comportamento dell’iscritto da parte dell’Ordine.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 25 giugno 2009, n. 18

  • Il Consiglio remittente (Milano) chiede parere in merito alla compatibilità di permanenza d’iscrizione all’albo di un avvocato che si sia “cancellato dalla partita iva” e che abbia dichiarato di non esercitare la professione.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Fermo restando che l’iscrizione all’albo è requisito legale per lo svolgimento, anche occasionale e saltuario, di attività riservate quale sicuramente la difesa in giudizio, allo stato della normativa l’iscrizione non è condizionata all’effettivo esercizio dell’attività professionale. La permanenza dell’iscrizione è pertanto rimessa alla volontà dell’avente diritto.
    Nessun particolare ed autonomo rilievo può avere, al proposito, la dovuta comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessazione dell’esercizio professionale abituale, ancorché non esclusivo, dell’attività di lavoro autonomo (ovvero la “cancellazione dalla partita iva”): sia per il valore esclusivamente tributario di tale dichiarazione; sia per il suo contenuto, solo confermativo; sia infine per la sua inespressività, potendo essere superata in ogni momento da una dichiarazione di diverso contenuto.
    E’ il caso di segnalare che la recente proposta condivisa di riforma dell’ordinamento forense presentata dal Consiglio nazionale prevede, all’art. 19, l’esercizio effettivo e continuativo come condizione per la permanenza dell’iscrizione”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 28 maggio 2009, n. 16

  • Il Consiglio remittente (Milano) chiede parere in merito alla sussistenza dell’obbligo della formazione continua per il solo fatto dell’iscrizione all’albo, al di là dell’esercizio effettivo della professione forense.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    «Come già chiarito nella relazione di accompagnamento, l’art. 1 del Regolamento per la formazione continua approvato il 13 luglio 2007 individua al primo comma i soggetti destinatari delle disposizioni nell’avvocato iscritto all’albo e nel praticante con patrocinio.
    Quanto al primo, l’inciso iscritto all’albo e la mancanza di un richiamo all’esercizio effettivo dell’attività professionale, stanno a significare che l’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo a prescindere dalla circostanza che rifletta, o meno, un esercizio in atto dell’attività e perciò anche se quest’ultima, oltre al caso in cui non è svolta, sia marginale, episodica, discontinua.
    Ciò è conforme al principio – che viene in rilievo in materia di incompatibilità professionali (art. 3, RdL 1578/1933) – per cui non è prevista un’iscrizione ai soli fini del titolo e – quale fattore che legittima di per sé l’attività che potrebbe, in effetti, essere ripresa in ogni momento – essa (iscrizione) innesca la premessa per considerare operanti tutte le regole che disciplinano la professione forense comprese quelle tese a garantire la competenza e la professionalità degli iscritti, nell’interesse della collettività.
    Ai fini di accertare l’attualità dell’obbligo formativo, non è impiegabile nemmeno il criterio dell’esercizio della professione con carattere di continuità che, mentre regola l’obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza forense (art. 22/1 legge 20.9.1980, n. 576 in relazione all’art. 2, legge 21.7.1975, n. 312), non rileva affatto in questa sede; con la conseguenza che anche chi non esercita con carattere di continuità è tenuto a rispettare l’obbligo formativo.
    Fermo il principio generale, l’eventuale mancato esercizio professionale può eccezionalmente rilevare ai fini dell’esenzione dall’obbligo formativo solo nei casi ed alle condizioni previste dall’art. 5 e cioè – per quanto qui rileva – quando si tratti di interruzione dell’attività non inferiore a sei mesi, o di suo trasferimento all’estero, sempre che l’interessato ottenga, su sua specifica e motivata richiesta, un’espressa ed altrettanto motivata dispensa, totale o parziale, da parte del Consiglio dell’Ordine».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 23 aprile 2009, n. 13

  • Il Consiglio remittente (Foggia) chiede se il periodo di pratica annuale compiuto in periodo anteriore alla legge 406/1985 costituisca ad oggi valido titolo per sostenere l’esame di abilitazione alla professione di avvocato; in caso negativo se la pratica debba essere integrata per un’ulteriore annualità, ovvero se occorra un periodo di pratica biennale ex novo.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    «Si conferma lo stabile orientamento della Commissione, da ultimo ribadito nei pareri 22 novembre 2005, n. 84 e 12 luglio 2006, n. 46, secondo cui per sostenere l’esame di abilitazione professionale e per ottenere il conseguente diritto all’iscrizione nell’albo degli avvocati è necessario essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 17, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578. In particolare è necessario avere riguardo al testo della norma come attualmente vigente, posto che non è il certificato di compiuta pratica in sé stesso a costituire requisito ai fini dell’iscrizione, quanto il suo contenuto, ossia il decorso del periodo di pratica legale prescritto, oggi inevitabilmente biennale.
    La legge 24 luglio 1985, n. 406, che ha reintrodotto il biennio di pratica legale ha, peraltro, previsto (art. 6) un periodo transitorio, nel quale era ancora possibile far valere un tirocinio di durata inferiore: esso tuttavia si è concluso con la sessione di esami per l’anno 1987.
    Quanto alla possibilità di computare l’anno di pratica già compiuto come assolvimento dell’obbligo di tirocinio almeno parziale, deve parimenti darsi risposta negativa. La norma di legge è, infatti, categorica nell’imporre che i due anni di pratica siano consecutivi e non subiscano interruzioni, senza prevedere alcuna eccezione.
    Senza contare, nella sostanza, l’assoluta inadeguatezza di nozioni e tecniche apprese oltre vent’anni fa a fondare una corretta preparazione professionale.
    In tema di pratica forense e di interruzione ultrasemestrale deve anche confermarsi quanto sempre affermato in precedenti pronunzie rese in sede consultiva, ossia che l’interruzione ultrasemestrale importa la perdita di effetti del periodo di tirocinio già compiuto, cosicché l’aspirante avvocato dovrà reiscriversi nel registro dei praticanti.
    A diversa interpretazione osta la lettera dell’art. 4, comma 2, del R.D. 37/1934, che afferma: «Nel caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi il praticante è cancellato dal registro dei praticanti, rimanendo privo di effetti il periodo di pratica già compiuto».
    Nel caso gli interessati, dunque, dovranno svolgere l’ordinario biennio di pratica».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 23 aprile 2009, n. 12