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  • Il quesito (del COA di Milano) concerne la sussistenza o meno di una causa di incompatibilità con l’esercizio della professione forense nel caso di “un soggetto dipendente comunale che operi in qualità di funzionario dei servizi formativi – insegnante di discipline giuridiche ed economiche” presso una “scuola paritaria di 2° grado”.

    «Viene in rilievo l’art. 3, comma 4, lett. a) del r.d.l. n. 27 novembre 1933 n. 1578 che prevede, in deroga al generale principio fissato dal comma 2° in tema di incompatibilità dell’esercizio della professione con l’assunzione di qualsiasi impiego, la compatibilità dell’esercizio della professione forense con l’assunzione dell’impiego di insegnante presso “istituti secondari dello Stato”.

    Le disposizioni dell’art. 3 r.d.l. n. 1578/1933 recanti previsione di deroghe al principio generale dell’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con l’assunzione di qualsiasi impiego sono norme di carattere eccezionale, non passibili, a mente dell’art. 14 delle disposizioni sulle legge in generale, di interpretazione e di applicazione analogica (in terminis, tra le tante: Cass., sez. un., 26 novembre 1996 n. 10490). Il comma quarto, lett. a) di detto articolo statuendo che, in deroga al principio generale accennato, l’esercizio della professione forense è compatibile con l’assunzione dell’impiego di insegnante presso gli istituti secondari dello Stato, pone, perciò, una norma di carattere eccezionale non passibile di interpretazione ed applicazione analogica e, quindi, non estensibile al diverso caso di docenza presso istituti di istruzione gestiti da soggetti ed enti, anche pubblici, diversi dallo Stato.
    In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 5288/1998), adesivamente a quanto ritenuto in precedenza da questo Consiglio Nazionale Forense che, poi, ha mantenuto fermo il principio (cfr., da ultimo: C.N.F., 10 novembre 2005 n. 137 e 16 luglio 2008 n. 70). Trattandosi nel caso su cui verte il quesito di dipendente comunale, deve ritenersi sussistente l’incompatibilità con l’esercizio della professione forense».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Baffa), parere del 26 febbraio 2009, n. 6

  • L’Ordine (di Bergamo) chiede, anche al fine di assumere un contegno uniforme rispetto alla prassi di altri Consigli, se sia da considerarsi lecito il comportamento di un iscritto che invii una lettera, di contenuto informativo rispetto alla propria attività professionale, ad una serie di imprese potenziali clienti.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    «La questione, tra le più delicate che si pongono allo stato dell’attuale quadro normativo, non può risolversi solo attraverso una valutazione del mezzo che l’avvocato utilizza per dare notizie circa la propria attività.
    Anche la differenza tra lettere concepite per destinatari specifici e comunicazioni uniformi inviate a più soggetti indistintamente non è, in sé e per sé, dirimente.
    La questione è stata ampiamente disaminata nella recente sentenza di Questo Consiglio n. 268/2007, alle cui argomentazioni deve farsi senz’altro rinvio, proprio avendo riguardo al più ampio contesto nel quale il messaggio è collocato e, soprattutto, all’intento espresso con il messaggio informativo.
    Per giudicare della coerenza di una comunicazione con il codice deontologico sarà, pertanto necessaria una sua puntuale valutazione alla stregua degli artt. 17 e 17-bis dello stesso, norme oggetto di innovazione rispetto al passato ad opera delle delibere C.N.F. 27 gennaio 2006, 14 dicembre 2006 e 27 giugno 2008.
    Pertanto bisognerà verificare che la comunicazione del professionista sia conforme, nei modi e nei contenuti, ai principi di verità e correttezza, che non sia ingannevole, elogiativa o comparativa e che non contenga nominativi di clienti. Inoltre sarà oggetto di verifica la circostanza che l’informazione, nella forma e nelle modalità, rispetti la dignità ed il decoro della professione.
    Pertanto, in sintesi, il Consiglio dell’ordine circondariale dovrà prendere in esame i casi di messaggi informativi al pubblico non censurandoli per il solo fatto di essere rivolti ad una pluralità di destinatari sulla base di lettere impersonali o standard, bensì valutando che tali comunicazioni rispondano ad un intento autenticamente informativo e non captatorio e che modalità e contenuti siano conformi ai superiori interessi alla dignità della professione e all’affidamento del pubblico».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 29 gennaio 2009, n. 3

  • Si chiede (da parte del COA di Salerno) se un pubblico dipendente con la qualifica di dirigente possa essere iscritto nell’albo speciale degli avvocati di enti pubblici nel caso in cui egli sia adibito a funzioni di trattazione degli affari legali in aggiunta ad altri compiti. Si precisa anche che presso l’ente è istituito un ufficio legale denominato “avvocatura”.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    «Alla questione accennata si è già data risposta in passato in circostanze analoghe. Da ultimo ciò è avvenuto con il parere 12 dicembre 2007, n. 56 e 22 novembre 2005, n. 88, nei quali si è chiarito che l’adibizione del pubblico dipendente all’ufficio legale dev’essere esclusiva, e che la commistione, anche temporanea, con funzioni non legali fa venir meno quella condizione di indipendenza nello svolgimento della rappresentanza legale che è essenziale connotato del professionista forense ancorché inquadrato con gli strumenti del lavoro pubblico».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 29 gennaio 2009, n. 2

  • Si chiede (da parte del COA di Bolzano) se sussista un’incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’assunzione dell’incarico di amministratore di condominio.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    «Come in ogni caso nel quale è stata richiesta di un parere in tema di incompatibilità, la Commissione ricorda come sia necessario partire dal presupposto che le incompatibilità di cui all’art. 3 l.p.f. rappresentano forme di restrizione di diritti soggettivi perfetti (pur disposte dall’ordinamento in omaggio ad un superiore interesse pubblico) e che perciò vanno applicate con un canone di stretta interpretazione e senza che siano ammissibili letture estensive.
    L’attività di amministratore di condominio si configura come un’attività di gestione di rapporti giuridici in favore dei condomini (art. 1129 e ss. cod. civ.); l’amministratore è nominato dall’assemblea dei condomini e può essere da questa in ogni tempo revocato.
    Si evince chiaramente che non sussiste alcun vincolo di subordinazione tra il mandante (condomini riuniti in assemblea) ed il mandatario (amministratore) e che, pertanto, l’attività inerente all’incarico gestorio può essere svolta dall’amministratore in forma completamente indipendente, ossia in modo compatibile con la condizione di avvocato.
    Del pari, in assenza di un albo degli amministratori di condominio (v., sul punto, anche Corte costituzionale, sent. 57/2007) il professionista può svolgere le connesse attività permanendo sottoposto alle norme deontologiche degli avvocati e alla correlativa potestà disciplinare del Consiglio dell’Ordine di appartenenza.
    Pertanto, ad abundantiam, va ricordato che l’amministratore di condominio dovrà svolgere qualunque attività, anche se del tutto estranea a quelle tipiche della professione forense, nel pieno rispetto dei canoni di dignità e decoro della professione forense.
    In conclusione, nulla osta a che l’avvocato ricopra l’incarico di amministratore di condominio. Con ciò si conferma quanto già pacificamente espresso dall’orientamento della Commissione, ed in particolare i precedenti pareri n. 104/2000 e già 18/1995».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 29 gennaio 2009, n. 1

  • Il quesito (del COA di Massa Carrara) attiene alla possibilità di iscrivere nel registro dei praticanti il laureato in giurisprudenza che non abbia sostenuto l’esame di procedura penale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    «La Commissione consultiva ha già in passato avuto modo di prendere in considerazione casi simili a quelli di cui al presente quesito (cfr. parere 9 maggio 2007, n. 22), ed ha dovuto prendere atto del fatto che, nonostante alcune scelte curricolari adottate nell’ambito dell’autonomia universitaria possano legittimamente apparire poco consone agli obiettivi di formazione degli aspiranti alla carriera forense, non è possibile sindacare tali scelte ove adottate in conformità dell’attuale normativa accademica. In particolare il Consiglio dell’Ordine deve limitarsi ad accertare il possesso del titolo di studio richiesto dalla legge per l’iscrizione nel registro dei praticanti.
    Deve pertanto ricordarsi che la nuova laurea magistrale in giurisprudenza corrisponde a tutti gli effetti alla precedente omonima laurea quadriennale, ancorché non vi sia un provvedimento ministeriale di formale equiparazione ai fini dell’ammissione al tirocinio, bensì ai soli fini della partecipazione ai pubblici concorsi (D.M. M.I.U.R. 5 maggio 2004, in G.U. 21 agosto 2004, n. 196).
    Nel caso di specie la questione centrale attiene alla possibilità, per l’Ordine competente, di non iscrivere nel registro dei praticanti laureati che presentino delle evidenti lacune quanto al numero ed al tipo di insegnamenti ed esami necessari all’esercizio della professione forense. Ciò è impedito esplicitamente dall’attuale normativa regolamentare, che impone, al contrario, di considerare in modo omogeneo tutte le lauree rientranti in un’unica classe (cfr. DM M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270, art. 4, in G.U. 12 novembre 2004, n. 266). La stessa norma che prevede che “Il corso di laurea magistrale ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici” è rivolta a garantire il dispiegarsi dell’autonomia didattica degli atenei, e non anche a consentire un sindacato esterno sull’orientamento dei corsi o sulla distribuzione dei crediti nell’ambito dei diversi corsi. In conclusione deve ritenersi che l’istante laureato in giurisprudenza abbia diritto all’iscrizione nel registro dei praticanti.
    Ciò non esclude, tuttavia, che il Consiglio dell’ordine competente, in sede di verifica dello svolgimento della pratica, possa, conformemente al quadro normativo vigente, esercitare la dovuta sorveglianza volta a garantire che il praticante non sia scevro di cognizioni fondamentali in una materia, quale quella della procedura penale, che deve necessariamente rientrare nel bagaglio di conoscenze proprie dell’avvocato, considerato che l’abilitazione al patrocinio, sia quella provvisoria di cui all’art. 8 del R.D.L. n. 1578/1933, sia quella propria dell’iscritto nell’albo e prevista dalla Costituzione della Repubblica (art. 33, comma 4 Cost.) consentono al soggetto in questione di esercitare il patrocinio anche dinanzi al giudice penale. Ne consegue che il COA competente potrà espletare gli opportuni accertamenti sulle dichiarazioni rese dal praticante ai sensi dell’art. 7, D.P.R. 101/1990, ed in quella sede invitare il praticante ad un colloquio nel quale potrà essere valutata anche la preparazione del praticante in materia di procedura penale (cfr. art. 7, comma 3, D.P.R. cit.). Analogo penetrante controllo potrà essere esercitato in sede di concessione dell’eventuale abilitazione provvisoria al patrocinio di cui all’art. 8 R.D.L. cit., nonché, in sede di rilascio del certificato di compiuta pratica, il quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, D.P.R. n. 101/1990 attesta appunto che il praticante abbia “atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 11 dicembre 2008, n. 48

  • Il quesito (del COA di Trieste) riguarda l’incompatibilità, ai sensi dell’art. 3 della legge professionale, del presidente del Consiglio di amministrazione di una società per azioni di gestione di servizi pubblici locali.

    Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore e adotta il seguente parere:

    «Va preliminarmente ricordata la stabile interpretazione della Commissione Consultiva e della giurisprudenza del Consiglio sul tema nuovamente sottoposto all’esame, secondo la quale è incompatibile con l’esercizio della professione forense l’assunzione della carica di presidente del Consiglio di amministrazione di società commerciale che comporti poteri gestori, in termini di capacità astratta. Di per sé, infatti, la sola funzione di rappresentanza giudiziale e direzione del Consiglio di amministrazione non determina incompatibilità (C.N.F. sent. 12 novembre 1996, n.159). Sicché certamente non versa in situazione d’incompatibilità il presidente che sia stato privato, per statuto sociale o per successiva deliberazione, dei poteri gestori attraverso la nomina di un amministratore delegato (C.N.F. sent. 159/1996, cit; 20 settembre 2000, n.90; Cass. SS.UU. 5 gennaio 2007, n. 37).
    Con riferimento al caso specifico va premesso che l’analisi della fattispecie concreta è di stretta competenza del Consiglio locale. Senza sostituirvisi indebitamente, la Commissione rileva, da un lato, la natura gestoria del potere-dovere statutario di adozione dei provvedimenti d’urgenza, assistito anche dall’attribuzione di autonoma capacità di spesa, e – d’altro canto – le funzioni meramente esecutive assegnate dallo statuto alla figura del direttore generale.
    La natura potenzialmente pubblica e lo scopo della società non incidono sull’eventuale incompatibilità (parere 21 novembre 2001), mentre non è concretamente valutabile – innanzitutto in termini di coerenza statutaria e di estensione – la delega di poteri gestori ad altro amministratore”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 11 dicembre 2008, n. 47

  • Il quesito (del COA di Siracusa) pone la questione se, cessati dalle funzioni, Presidente e Consigliere Segretario debbano sottoscrivere le decisioni disciplinari assunte durante il loro mandato. Si chiede altresì come si debba comportare il nuovo Consiglio in caso di rifiuto del precedente collegio di sottoscrivere le motivazioni.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    «La risposta al quesito proposto non può prescindere da un’interpretazione sistematica che tenga conto per un verso della normativa processualcivilistica normalmente applicata ai procedimenti disciplinari (cfr. artt. 132, 3° comma, e 161, 2° comma, c.p.c.), e per altro verso, della natura giuridica del procedimento stesso, che è quella di un procedimento amministrativo a carattere contenzioso, con garanzie di contraddittorio. La norme del processo civile sopra richiamate vanno interpretate nel senso della esigenza di una sicura identificazione della decisione come riferibile al collegio che l’ha deliberata con quella specifica motivazione. Per altro verso, non vi è dubbio che il deposito della decisione sia il momento nel quale il presidente ed il segretario in carica – che possono anche non avere preso parte alla decisione – attestano l’intervenuta assunzione del provvedimento disciplinare nei termini indicati, nonché la conformità dello stesso allo svolgimento del procedimento come rappresentato agli atti. È questa attestazione a dar conto degli autori della decisione, nonché del contenuto materiale del provvedimento, comprensivo di idonea motivazione e degli altri elementi necessari di cui all’art. 51, secondo comma, R.D. n. 37/1934. In questo senso, l’atto del deposito acquista una sorta di autonomia logico-giuridica, finalizzata alla pubblicazione della decisione stessa: per questo, pur a fronte della diffusa prassi in forza della quale sono il presidente e il consigliere segretario del collegio che ha assunto la decisione ad effettuare la sottoscrizione di cui al citato art. 51, non sussistono motivi ostativi a che tale sottoscrizione sia invece materialmente apposta dal presidente e dal consigliere segretario in carica al momento del deposito. Del resto, la lettera del citato art. 51 non contiene elementi che forniscano spunti interpretativi decisivi a favore dell’una o dell’altra delle evenienze possibili a proposito della sottoscrizione (con riferimento al tempo: a quello del giudizio ovvero del deposito), così che entrambe, nel silenzio della norma, appaiono legittime e tra loro alternative, secondo discrezionalità, prassi e possibilità del Consiglio procedente, anche considerato lo spazio di autonomia che a tali enti compete, in quanto enti pubblici non economici a carattere associativo (per tale nozione, pacifica in dottrina, vedi per tutti G. Rossi, Enti pubblici associativi. Aspetti del rapporto tra gruppi sociali e pubblico potere, Jovene ed., Napoli 1979, 23 ss.)».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 11 dicembre 2008, n. 46

  • Il Consiglio dell’ordine forense di Brescia chiede se, anche alla luce dell’orientamento del giudice amministrativo, si può affermare e riconoscere che il conseguimento del diploma di specializzazione della scuola per le professioni legali di cui all’art. 16, d. lgs. 398/1997 esonera il praticante dall’iscrizione biennale nel registro dei praticanti o, al contrario, si deve continuare ad affermare che è necessaria l’iscrizione al registro dei praticanti per almeno due anni.

    Dopo ampia discussione congiunta con la Commissione per l’accesso e la formazione, la Commissione fa propria la proposta del relatore e, premesso che la rilevante portata generale del caso sottoposto nonché la deliberazione d’iscrizione che risulta adottata nel caso specifico consentono di ritenere ammissibile il quesito, adotta il seguente parere:

    «1. La questione propone argomenti sui quali – come ricorda il COA richiedente – il Consiglio Nazionale Forense ha espresso una posizione consolidata, attraverso due pareri dell’anno 2005 (nn. 27 e 72) conformi a quanto già nella circolare 30-B/2003 del 24 ottobre 2003.
    Tale impostazione va confermata, nonostante il difforme orientamento del giudice amministrativo.
    Va al proposito ricordato che:
    1.1) ai sensi del D.M. Giustizia 11.12.2001, n. 475 (GU n. 25 del 30.1.2002) solo il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del decreto legislativo 17.11.1997 n. 398 e successive modifiche “(…) è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l’accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno”;
    1.2) la frequenza di una delle suddette scuole è di per sé inidonea a garantire il beneficio di cui al D.M. cit.;
    1.3) la frequenza è compatibile con l’eventuale compimento del periodo di pratica tradizionale ed in particolare con la partecipazione alle udienze;
    1.4) “(…) in ogni caso il periodo complessivo di formazione post laurea del praticante non può essere inferiore a due anni solari”;
    1.5) l’iscritto nel registro il quale, frequentando la scuola, non ottenga il diploma, può – ai sensi dell’art. 1, 3° comma del DPR n. 101 del 1990 – utilizzare il dato della frequenza come se fosse relativa ad un corso post-universitario e quindi esonerarsi dalla sola pratica dello studio (e non dalla partecipazione alle udienze) per il periodo di un anno.

    2. Ciò detto, la soluzione della questione suppone, nel quadro della conferma delle premesse poste dalla citata circolare, l’ulteriore precisazione dei nessi (e delle relative conseguenze) che si instaurano tra le principali norme che regolano la materia.
    Tra esse spicca, da un lato, l’art. 17, 1° comma, n. 5) del RDL 27.11.1938, n. 1578 (come modificato dall’art. 2 della legge n. 406 del 1985) e dall’altro il complesso normativo costituito dalla legge (delega) 15.5.1997, n. 127 (art. 17, 114° comma), dal decreto legislativo (di attuazione della predetta delega) 17.11.1997, n. 398 (art. 16) e dal D.M. Giustizia 11.12.2001, n. 475 cit. (articolo unico).
    L’art. 17, 1° comma, n. 5 del RDL 1578/1933 cit. prevede che per l’iscrizione nell’albo degli avvocati è necessario, tra l’altro, aver compiuto (lodevolmente e proficuamente) un periodo di pratica frequentando, per almeno due anni consecutivi posteriormente alla laurea, lo studio di un avvocato, assistendo alle udienze civili e penali. A questa esigenza si finalizza l’iscrizione nel registro dei praticanti.
    Con il secondo gruppo di norme si prevede (per quanto qui rileva) che il conseguimento del diploma presso una scuola di specializzazione è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per il periodo di un anno.
    Se da un lato è evidente che solo il conseguimento del diploma (e non la mera frequenza) assicura il risultato premiale sul fronte della pratica, dall’altro si potrebbe ritenere che quest’ultima, una volta conseguito diploma, è ridotta ad un anno e correlativamente ad un anno è ridotta la durata dell’iscrizione nel registro dei praticanti.
    Questa conclusione combacerebbe anche con l’art. 17, 114° comma della legge delega n. 127 del 1997 che, nel riservare al regolamento da emanare con successivo D.M. la disciplina dei termini entro cui il diploma può costituire titolo valutabile ai fini del compimento della pratica (D.M. nella specie identificabile in quello n. 475 dell’11.12.2001), avverte che tale regolamento è adottato “(…) anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all’accesso alle professioni di avvocato e notaio”.
    Ciò fa venire meno l’ipotetico contrario argomento per cui il decreto ministeriale non potrebbe novare la materia della pratica col ridurla ad un anno siccome norma di rango inferiore rispetto a quella dell’art. 17, 1° comma, n. 5) RDL 1578/1933 che quella pratica vuole sia svolta per due anni consecutivi dopo la laurea. Infatti, la normazione per decreto non incontra l’anzidetto limite stante il rinvio autorizzatorio contenuto nell’art. 17, 114° comma della legge delega n. 127 del 1997 che permette la posizione di una disciplina anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all’accesso.
    Tuttavia, l’interpretazione da preferire (per i motivi che ora si diranno) è quella per cui non è la durata della pratica (e la correlativa necessità di iscrizione nel registro), ma la sua modalità di attuazione ad essere stata oggetto di intervento novativo.
    3. Infatti, l’art. 17, 114° comma della legge (delega) n. 127 del 1997, nell’autorizzare il Ministro a regolamentare la materia anche in deroga alla legislazione vigente, prevede che “(…) il diploma (…) costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro della giustizia (…) titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica”.
    Ma un conto è la possibilità che un anno sia sostituito dal diploma, ferma rimanendo la pratica biennale, altro è dire che quest’ultima sia ridotta ad un anno.
    L’interpretazione letterale e sistematica fa ritenere che sia la prima la soluzione corretta e pertanto che il decreto ministeriale in commento abbia novato la sola modalità di computo del periodo biennale di pratica e non la sua durata; sotto il profilo letterale, infatti, alludere al “(…) compimento del relativo periodo di pratica” significa rimandare, con l’uso del termine relativo, al periodo di pratica previsto dalla legge (due anni) ed ammettere – con l’uso del termine compimento – che esso può ritenersi compiuto anche quando uno dei due anni sia sostituito dal diploma.
    Sotto il profilo dell’analisi di sistema, poi, non sfugge come la seconda soluzione assegna alla deroga della norma primaria operata dal regolamento, un ambito di incidenza modificatrice maggiore di quella frutto della prima opzione dato che quest’ultima circoscrive la novità normativa alla sola modalità di computo del periodo di pratica, questa restando per il resto non investita dalla modifica.
    Il riferimento ad un’interpretazione della norma condizionata anche dalla misura della deroga, valorizza il principio della eccezionalità del potere di modifica e della tendenziale conservazione dell’enunciato normativo.
    Si consideri poi che la seconda soluzione permetterebbe di ottenere il certificato di compiuta pratica anche prima del decorso di due anni dalla laurea (come invece richiesto dall’art. 17, 1° comma, n. 5) cit.) e ciò quale conseguenza della non coincidenza dell’anno solare con l’anno accademico, dato che il diploma può – dal punto di vista del computo in anno solare – essere conseguito dopo un anno e mezzo dall’iscrizione alla scuola.
    Ciò si tradurrebbe in forma di disparità di trattamento tra praticanti, alcuni dei quali costretti ed altri no, a rispettare il requisito del biennio senza che la discriminante possa nemmeno essere ricondotta un atto volitivo dell’interessato posto che l’attuale meccanismo di accesso alle scuole, basato sul numero chiuso, esclude che ci si possa iscrivere sol perché lo si voglia.
    La pratica resta pertanto quella biennale prevista dalla legge fondamentale, scandita da due anni consecutivi successivi alla laurea, spesi nella frequenza di uno studio legale e nella partecipazione alle udienze, un anno dei quali è sostituibile dal diploma in modo tale che il periodo complessivo di pratica non risulti inferiore al biennio solare (in termini, TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 22.12.2003, n. 3605; contra, TAR Lazio, Roma, sez. III, 23.03.05, n. 3312; TAR Calabria, Catanzaro, sez. III, 8.07.05, n. 1153; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 2.12.04, n. 8391; TAR Toscana, Firenze, sez. I, 24.02.04, n. 506).
    4. La conclusione porta a ritenere che l’iscrizione nel registro debba protrarsi per almeno due anni e, in conformità a quanto già ritenuto da questo Consiglio Nazionale Forense nella richiamata circolare, per uno di essi la pratica dovrà svolgersi in modo (per così dire) tradizionale, mentre per l’altro il consiglio dell’ordine interessato non potrà eccepire l’interruzione se la sua modalità di svolgimento tradizionale sia surrogata dall’ostensione del diploma.
    5. Quanto detto, pur nella consapevolezza dell’opinione contraria di una parte della giurisprudenza amministrativa, sfugge alle critiche da taluno avanzate.
    Certamente inappropriata è quella con cui si denuncia un presunto effetto distorsivo conseguente al fatto che la frequenza della scuola, finalizzata al conseguimento del diploma, è (per il momento) biennale sicché la pratica si amplierebbe sostanzialmente a tre anni; così argomentando non si tiene conto di quanto già rilevato dal Consiglio Nazionale Forense nella citata circolare laddove si sottolinea che la frequenza è compatibile con lo svolgimento tradizionale della pratica.
    Di guisa che è certamente ammissibile una parziale sovrapponibilità di quest’ultima e della frequenza della scuola, considerando sia, in astratto, che la pratica è stata persino ritenuta compatibile con la maggior parte dei rapporti di lavoro dipendente e dunque a maggior ragione lo è con la frequenza di una scuola, sia, in concreto, che quest’ultima è quasi dappertutto organizzata in modo tale da consentire ampia frequenza dello studio legale e delle udienze.
    6. Non convince nemmeno l’argomento per cui, se l’iscrizione biennale nel registro attribuisce al consiglio dell’ordine un potere deontologico nei confronti del praticante, esso è in concreto inesplicabile per l’anno di svolgimento non tradizionale della pratica.
    Infatti, la presa deontologica si esprime anche in relazione a fatti e comportamenti estranei all’esercizio della pratica ma che siano idonei a produrre un riflesso deontologico, sicché poca conta che nell’anno di riferimento il praticante non esplichi attività tipica della pratica tradizionale rappresentando la sua iscrizione nel registro la precondizione per un controllo deontologico comunque possibile.
    7. Anche la sentenza del Consiglio di Stato sezione IV del 5 ottobre 2005, n. 5353 non appare convincente alla Commissione.
    Il Consiglio di Stato ammette che esistono fonti di rango primario che inequivocabilmente stabiliscono la durata complessiva del tirocinio professionale in almeno due anni (cfr. articolo 17, comma 1, lett. 5, Rdl 1578/33, e articolo 2, legge 406/85). Tuttavia afferma che la norma di legge che ha autorizzato la fonte regolamentare a rendere la disciplina dei termini entro cui il diploma di specializzazione può costituire titolo valutabile ai fini del compimento della pratica, nella misura in cui ha disposto che il predetto regolamento è adottato “(…) anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all’accesso alle professioni di avvocato e notaio” (articolo 17, comma 114, legge 127/97), ha consentito al successivo atto di esercizio della potestà normativa delegata di incidere non solo sulle modalità concrete di svolgimento della pratica, ma anche sulla sua durata, perché la durata non afferirebbe a quei “principi fondamentali” della materia che soli sarebbero al riparo dalla deroga. Il giudice amministrativo propone quindi una ricognizione dei principi fondamentali che regolano l’accesso alla professione di avvocato (nei generici termini di necessaria, idonea e adeguata preparazione teorica e pratica, nonché di consapevolezza della funzione, dei diritti e dei doveri -deontologia professionale – e di decoroso comportamento). Sennonché l’approccio appare assai semplificato, per esempio nel mancato richiamo, tra i principi fondamentali, della necessità di un esame di Stato per l’accesso alla professione di avvocato, principio di rango propriamente costituzionale (cfr. articolo 33, comma 5, della Costituzione).
    Sembra piuttosto che debba essere precisata l’effettiva portata della delegificazione operata con il comma 114 dell’articolo 17 della legge 127/97. Al proposito è vero, come afferma il Consiglio di Stato, che la legge non precisa quali siano le norme di rango primario effettivamente derogabili con la fonte regolamentare, tuttavia appare discutibile distinguere, nell’ambito di tali disposizioni, quelle che accedono al terreno dei principi fondamentali e quelle che non vi accedono.
    Ritiene la Commissione che la norma primaria non individui le norme di legge derogabili perché rimette tale scelta alla fonte regolamentare, in termini assolutamente eventuali (“anche in deroga” e non, semplicemente, “in deroga”), secondo una tecnica di delegificazione forse incoerente ma assai diffusa nell’ordinamento.
    Nel caso di specie l’atto di esercizio del potere regolamentare in oggetto è il decreto del ministro della Giustizia 475/01, che nel suo articolo unico, come detto, dispone che “il diploma di specializzazione è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l’accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno”. Da questa formulazione non pare possibile ricavare un’intenzione nel senso della deroga alle norme di legge che prevedono una durata complessiva del tirocinio di almeno due anni. Ed è almeno indubbio che sia del tutto assente, dal testo riportato, una norma esplicita in questo senso.
    Pare ragionevolmente potersi concludere che la fonte regolamentare abbia fatto un uso molto moderato della facoltà di deroga concessa dalla legge. Ha sancito che il diploma tiene luogo della pratica “tradizionale” per un anno, ma nulla ha disposto in ordine alla durata complessiva del periodo di tirocinio che, ai sensi della legge, si svolge “almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea”. In ipotesi, in base all’ampia deroga concessa, la fonte regolamentare avrebbe potuto dotare di valenza maggiore il diploma. Poiché essa nulla dispone in ordine alla durata complessiva del tirocinio, questa resta regolata dalle fonti primarie in materia, a nulla rilevando che queste fonti accedano o meno all’area dei principi fondamentali che reggono la disciplina dell’accesso alla professione.
    8. In conclusione, la Commissione ritiene di confermare che il conseguimento del diploma di cui si discute, se esonera per un anno dall’effettuare la pratica nel modo tradizionale descritto dall’art. 17, 1° comma, n. 5), RDL 1578/1933, non esonera tuttavia dall’iscrizione biennale nel registro dei praticanti».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 11 dicembre 2008, n. 41

  • Quesiti della Sezione polizia giudiziaria della Polizia di Stato presso la Procura della Repubblica di Roma

    Il primo dei quesiti proposti attiene alla decorrenza degli effetti del provvedimento di cancellazione dall’albo su richiesta dell’interessato.
    Il secondo quesito attiene alla possibilità di rilasciare la certificazione di cancellazione a terzi che ne facciano richiesta, precisando in caso affermativo, le modalità di accesso e le eventuali imposte da pagare.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
    «Con riferimento al primo dei quesiti proposti, si osserva che, pur avendo il provvedimento di cancellazione su richiesta dell’iscritto natura evidentemente costitutiva, specularmente a quanto accade per il provvedimento di iscrizione, va considerato che la norma di cui all’art. 37, comma 3, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, prevede la necessaria notifica del provvedimento di cancellazione sia all’interessato che al pubblico ministero. Se ne ricava che la decorrenza degli effetti della cancellazione vada calcolata in relazione alla data della notifica del provvedimento.
    Con riferimento al secondo quesito, attesa la natura pubblica dell’albo professionale, la Commissione ritiene del tutto lecito il rilascio della certificazione di cancellazione a terzi che ne facciano richiesta, presentando apposita domanda al Consiglio dell’ordine competente, che riscuoterà gli eventuali diritti di segreteria e copia».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 11 dicembre 2008, n. 40

  • Il quesito (del COA di Pisa) riguarda la competenza della Commissione per l’accesso agli atti amministrativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri a conoscere dei ricorsi nei casi di diniego dell’accesso ad atti dei Consigli locali dell’ordine forense.

    Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore e, premesso che la rilevante portata generale del caso sottoposto nonché l’assenza di qualsiasi potenziale interferenza con l’attività giurisdizionale consentono di ritenere ammissibile il quesito, adotta il seguente parere:

    «Se appare scontata la natura pubblicistica dei Consigli dell’ordine forense anche nelle loro articolazioni locali e quindi la loro appartenenza alla “pubblica amministrazione” agli effetti della legge 241/1990, la competenza della Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale istanza sovraordinata per i ricorsi nei casi di diniego d’accesso, risulta avere un ambito oltremodo più ristretto, mentre – in punto di competenza – la decisione adottata dalla Commissione nel caso non appare convincente, fondata com’è su giurisprudenza non in termini.
    Del segnalato distinto ambito di operatività è evidente segnale letterale e sistematico, interno alla normativa di cui alla legge citata, la sensibile differenza espressiva tra la definizione di cui all’art. 22, comma 1, lettera e), che intende quale pubblica amministrazione alla quale è dichiarata applicabile la disciplina dell’accesso “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”, e la limitazione, invece, della richiesta di riesame da rivolgersi alla predetta Commissione per l’accesso agli “atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato” (art. 25). Analoga distinzione appare chiara nell’articolo 29 della stessa legge.
    Il concentrico disegno che ne emerge porta evidentemente ad escludere dallo speciale rimedio giustiziale gli atti di diniego provenienti da soggetti che non siano amministrazioni dello Stato.
    I Consigli dell’ordine degli avvocati (tanto nell’espressione centrale quanto nelle periferiche) sono senza dubbio e notoriamente enti pubblici non economici ad appartenenza necessaria (per un approfondito esame, anche sotto il profilo storico, della loro evoluzione e dello stato giuridico attuale, si veda: G. Colavitti, Rappresentanza e interessi organizzati, Milano, 2005, pagg. 251 e seguenti in particolare). Ancorché l’interesse pubblico che perseguono, finalizzato a garantire il corretto esercizio della professione a tutela dell’affidamento della collettività, abbia dimensione nazionale e sia infrazionabile (Corte Costituzionale, sentenza 3 novembre 2005, n. 405), essi non appaiono tuttavia in alcun modo riconducibili all’”Amministrazione dello Stato”.
    In tal senso è tra l’altro costante la giurisprudenza della Corte di Cassazione (per la quale si vedano, tra le altre, le sentenze 1 febbraio 1995, n. 1115; 2 aprile 2001, n. 4788; 13 aprile 2001, n. 5566; 3 maggio 2005, n. 9097; 28 marzo 2006, n. 7094; 10 maggio 2007, n. 10704), in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee. La suprema Corte, pronunciando particolarmente in tema di tariffe ed ordinamento deontologico, è ferma nel considerare l’espressione centrale degli ordini professionali in genere e di quello forense in particolare quale “autorità non statale”, pure dotata di autonomo potere regolamentare che ripete la sua disciplina da leggi speciali. Anzi: proprio sull’alterità dell’ordine forense rispetto allo Stato, la Corte di Giustizia fonda la compatibilità del regime tariffario con la disciplina comunitaria della concorrenza.
    Il quesito, pertanto, va risolto nel senso dell’incompetenza della Commissione».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 11 dicembre 2008, n. 39