Autore: admin

  • La sospensione del procedimento disciplinare ove penda procedimento penale (disciplina previgente)

    In materia di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la contemporanea pendenza, nei confronti del medesimo professionista e per gli stessi fatti, di un processo penale e di un procedimento disciplinare non comporta la necessaria sospensione di quest’ultimo a norma dell’art. 295 cod. proc. civ., sia perchè la sospensione non è imposta da una specifica disposizione di legge, sia perchè la definizione del processo penale non costituisce l’indispensabile antecedente logico – giuridico della decisione che deve essere resa in sede disciplinare, la quale si fonda sul diverso presupposto della violazione di regole deontologiche e non di norme penali.

    Corte di Cassazione, sentenza del 23 marzo 2005, n. 6215, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Di Nanni LF- P.M. Martone A (Conf.)

    NOTA:
    Si segnala che, a seguito della riforma dell’art. 653 c.p.p., la più recente giurisprudenza è di contrario avviso. In arg. cfr., tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 22; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mascherin), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 14; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 11.

  • La reiterazione, in appello, della tesi difensiva sostenuta davanti al COA

    Va respinto il ricorso che si limita a riproporre le tesi difensive esposte innanzi al consiglio territoriale senza addurre elementi nuovi, tali da indurre a mutare il giudizio già espresso.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Perfetti), sentenza del 20 aprile 2012, n. 65

  • Procedimento disciplinare: i vizi denunciabili in Cassazione.

    Poiché le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 56, comma terzo, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto di controllo in sede di legittimità, salvo che si traducano in palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso, con cui si tendeva ad avvalorare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto all’impugnata decisione del CNF, che aveva irrogato la sanzione della sospensione per tre mesi dall’esercizio della professione all’avvocato che aveva corrisposto una rilevante somma di denaro ad un militare della Guardia di Finanza nel corso di una verifica fiscale). (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 28 Dicembre 2005)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 23 marzo 2007, n. 7103- Pres. CORONA Raffaele- Est. MENSITIERI Alfredo –

  • La delibera del COA che dispone l’apertura del procedimento non è impugnabile al CNF

    La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59 nonché Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19, oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335 (che ha così superato il proprio precedente orientamento, espresso da sent. n. 29294/2008).

  • La valutazione sul merito dell’illecito disciplinare è incensurabile in Cassazione

    Con riguardo ai procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l’apprezzamento in fatto del Consiglio Nazionale Forense circa la idoneità di un determinato comportamento posto in essere da un avvocato a ledere il decoro e la dignità professionale della categoria, valori tutelati dall’art. 38 del r.d.l. n. 1578 del 1933, ha carattere di esclusività, ed è, pertanto, incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione idonea e sufficiente.( Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del Consiglio Nazionale Forense che aveva confermato la condanna inflitta ad un avvocato incolpato, tra l’altro,di aver redatto e pubblicato un opuscolo informativo e pubblicitario indicando quale ragione giustificativa dello stesso nuove regole, in realtà inesistenti, imposte dall’Unione Europea in materia di compensi per l’attività professionale: la S.C. ha rilevato al riguardo che dalla motivazione del provvedimento impugnato era desumibile che la lesione del decoro e della dignità professionale della categoria era stata ravvisata dal Consiglio Nazionale Forense nella prospettazione al pubblico di fallaci innovazioni normative e di una funzione forense configurata come mera gestione di impresa di servizi, non essendosi, invece, inteso stigmatizzare la libera comunicazione delle informazioni sull’esercizio della professione).

    Cassazione Civile, sez. U, 23 marzo 2005, n. 6213- Pres. Carbone V- Rel. Settimj G- P.M. Maccarone V (Conf.)

  • Mancata risposta alla richiesta di chiarimenti del COA ed esercizio del diritto di difesa

    Non sempre la mancata risposta alle convocazioni del Consiglio è in grado d’integrare l’illecito disciplinare di cui all’art. 24 C.D. Infatti, l’obbligo di riscontrare le richieste del C.O.A. deve necessariamente essere contemperato con tutti gli altri diritti dell’iscritto e, dunque, la violazione deontologica si può ritenere integrata soltanto quando la stessa non rappresenti l’esercizio di un diritto, quale quello di difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63

    NOTA:
    Con la sentenza di cui in massima, il CNF muta il proprio orientamento, anche alla luce della più recente Giurisprudenza di legittimità.

  • Il procedimento disciplinare davanti al CNF (che è giudice speciale) ha natura giurisdizionale e non amministrativa

    Il Consiglio nazionale forense, allorchè pronuncia in materia disciplinare, è un giudice speciale istituito con d.lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, e tuttora legittimamente operante giusta la previsione della VI disp. transitoria della Costituzione. Le norme che lo concernono, nel disciplinare rispettivamente la nomina dei componenti del Consiglio nazionale ed il procedimento che davanti al medesimo si svolge, assicurano – per il metodo elettivo della prima e per la prescrizione, quanto al secondo, dell’osservanza delle comuni regole processuali e dell’intervento del P.M. – il corretto esercizio della funzione giurisdizionale affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all’indipendenza del giudice, all’imparzialità dei giudizi e alla garanzia del diritto di difesa (v. Corte cost., sent. n. 284 del 1986). E’, pertanto, manifestamente infondata,in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni sul procedimento disciplinare innanzi al predetto Consiglio Nazionale Forense, non potendo incidere sulla legittimità costituzionale di detta normativa neanche la circostanza che al Consiglio spettino anche funzioni amministrative,in quanto, come evidenziato anche dalla Corte costituzionale, non è la mera consistenza delle due funzioni a menomare l’indipendenza del giudice, bensì il fatto che le funzioni amministrative siano affidate all’organo giurisdizionale in una posizione gerarchicamente sottordinata, essendo in tale ipotesi immanente il rischio che il potere dell’organo superiore indirettamente si estenda anche alle funzioni giurisdizionali (v.,tra le altre, Corte cost., sent. n. 73 del 1970,n. 128 del 1974, n. 284 del 1986,cit.).

    Cassazione Civile, sez. U, 23 marzo 2005, n. 6213- Pres. Carbone V- Rel. Settimj G- P.M. Maccarone V (Conf.)

  • La rilevanza in sede disciplinare del patteggiamento penale

    La sentenza penale di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) rileva ai fini disciplinari quale vera e propria sentenza di condanna, cui sono ricollegabili tutti gli effetti tipici ad essa collegati, e presuppone un accertamento di responsabilità dell’imputato in ordine al reato addebitatogli in quanto, nel momento in cui si induce a presentare la richiesta, lo fa solo per ridurre al minimo quel maggior sacrificio della propria libertà che prevede possa derivare dalla condanna irrogata all’esito del giudizio.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 62

  • Il procedimento disciplinare davanti al COA ha natura amministrativa e non giurisdizionale

    Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell’Ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale; è perciò manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 24, 97 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36), e degli artt. 47 e seguenti del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, per la mancanza in capo al predetto organo dei requisiti di imparzialità e terzietà richiesti, costituendo lo stesso organismo un’associazione di professionisti in concorrenza con l’incolpato, avuto riguardo alla non pertinenza dei parametri evocati, riferibili alla sola attività giurisdizionale.

    Cassazione Civile, sez. U, 23 marzo 2005, n. 6213- Pres. Carbone V- Rel. Settimj G- P.M. Maccarone V (Conf.)

  • Procedimento disciplinare: il provvedimento di archiviazione del COA non è impugnabile al CNF

    Il provvedimento di archiviazione emesso dal Consiglio dell’Ordine territoriale, non è suscettibile di impugnazione, posto che – in materia disciplinare – l’impugnazione è consentita avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla, ai sensi dell’art. 50 R.D.L. n. 1578/33, sono, in via esclusiva, l’iscritto contro cui si procede ed il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Vermiglio), sentenza del 30 aprile 2012, n. 74

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. VERMIGLIO), sentenza del 30 aprile 2012, n. 73
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47.