Gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE, 4 CE, 10 CE, 81 CE e 98 CE non ostano ad una normativa nazionale che neghi ai dipendenti pubblici impiegati in una relazione di lavoro a tempo parziale l’esercizio della professione di avvocato, anche qualora siano in possesso dell’apposita abilitazione, disponendo la loro cancellazione dall’albo degli Avvocati.
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Il ricorso in Cassazione per eccesso di potere (giurisdizionale)
L’eccesso di potere cui fa riferimento l’art. 56 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 (convertito con modifiche nella legge 22 gennaio 1934, n. 36) sull’ordinamento della professione forense, nel prevedere il ricorso degli interessati e del P.M. avverso le decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense, non ricalca la figura dello sviamento di potere o le cosiddetto figure sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza amministrativa, ma è solo il cosiddetto eccesso di potere giurisdizionale, che si concreta nell’esplicazione di una potestà riservata dalla legge ad un altra autorità, sia essa legislativa o amministrativa, o nell’arrogazione di un potere non attribuito ad alcuna autorità, e non può quindi essere fatto valere per omissione di valutazioni di fatto.
Cassazione Civile, sez. U, 13 luglio 2005, n. 14700- Pres. Nicastro G- Rel. Mensitieri A- P.M. Martone A (Conf.)
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Le incompatibilità professionali non soggiacciono ai cd diritti quesiti
Il legislatore è libero di introdurre nuove discipline anche opposte a quella in vigore purché non contrastanti con le norme costituzionali e non irragionevoli, e la sua discrezionalità non incontra il limite del rispetto dei c.d. “diritti quesiti”. Va, pertanto, ritenuta manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 35 co.1 e 41 Cost., la q.l.c. degli artt. 1 e 2 della Legge n. 330/05, prospettata sotto il profilo della asserita violazione dei diritti c.d. quesiti e dei correlati principi, di carattere interno e comunitario, di tutela dell’affidamento, di eguaglianza, sicurezza giuridica, ragionevolezza e proporzionalità (Nel caso di specie, l’appellante aveva lamentato l’asserita irragionevolezza dell’art. 3 legge prof. con riferimento all’avvocato dipendente pubblico con contratto part-time).
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L’illecito deontologico può essere “consumato” o “tentato”
L’art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, il quale, nel fare riferimento, quali comportamenti che possono dar luogo a profili di responsabilità disciplinare, accanto agli “abusi o mancanze nell’esercizio” della professione, a “fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale”, ricomprende in tale ampia previsione sia fatti consumati che tentati. In particolare, con riguardo alla fattispecie di accaparramento di clientela, il principio della sufficienza, ai fini della configurabilità dell’illecito, della potenzialità della condotta, è ricavabile anche dall’art. 19 c.d.f.Art. 19 cod. prev. – Divieto di accaparramento di clientela.È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro. I. L’avvocato non deve corrispondere ad…Leggi il testo completo → adottato dal Consiglio Nazionale Forense, che vieta, oltre alla “offerta di prestazioni professionali a terzi”, anche in genere “ogni attività diretta all’acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti”, senza richiedere che l’agente raggiunga lo scopo attraverso l’acquisizione di un cliente.
Cassazione Civile, sez. U, 20 maggio 2005, n. 10601- Pres. Carbone V- Rel. Falcone G- P.M. Iannelli D (Conf.)
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La ratio delle incompatibilità con la professione forense
Le attività il cui esercizio è ritenuto incompatibile, a norma dell’art. 3 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, con le professioni forensi non sono caratterizzate dalla professionalità, ossia dalla normalità del loro esercizio in vista dell’attitudine a produrre reddito, bensì dalla idoneità ad incidere negativamente sulla libertà del professionista, idoneità che può, di volta in volta, derivare dall’essere esse dirette alla cura di interessi che possono interferire nell’esercizio delle suddette professioni, ovvero dalla subordinazione che esse determinano nei confronti di terzi, ovvero, infine, dai poteri che esse comportano su chi le esercita”; ne consegue che l’attività subordinata (pubblica o privata) deve certamente dirsi incompatibile con l’iscrizione all’albo, per difetto del requisito dell’indipendenza, dovendo ravvisarsi la ratio di un siffatto principio nell’esigenza di tutelare l’indipendenza della professione e l’autonomia di giudizio e di iniziativa degli avvocati nella difesa del cliente, requisiti la mancanza dei quali incide negativamente sulla libertà di determinazione del professionista.
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L’apprezzamento della rilevanza disciplinare della condotta spetta al CNF e al COA (non anche alla Cassazione)
Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, definite dalla legge mediante una clausola generale (abusi o mancanze nell’esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale), è rimessa all’Ordine professionale, mentre il controllo di legittimità sull’applicazione di tali norme non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nell’enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza. (Alla stregua del principio di cui alla massima, è stata confermata la decisione del C.N.F. relativa alla irrogazione di sanzione disciplinare nei confronti dell’avvocato che: aveva notificato atto di precetto alla controparte contumace e parzialmente soccombente intimando il pagamento in proprio favore, quale anticipatario, di spese e competenze maturate per l’attività svolta dopo il deposito della sentenza ed aveva richiesto ai danni del medesimo pignoramento mobiliare, nonostante quest’ultimo avesse già riconosciuto al legale l’importo dovuto mediante assegno circolare trasmessogli con raccomandata, ponendo in essere attività ritenute dal C.N.F. passibili di essere valutate come persecutorie verso la controparte, costretta ad un esborso notevolmente superiore a quello dovuto originariamente; aveva trattenuto somme consegnategli fiduciariamente perchè estinguesse un debito verso terzi, esponendo il cliente a procedura esecutiva, cui si era opposto, ad insaputa del cliente stesso, e senza il rilascio di mandato.)
Cassazione Civile, sez. U, 13 luglio 2005, n. 14700- Pres. Nicastro G- Rel. Mensitieri A- P.M. Martone A (Conf.)
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Procedimento disciplinare: il provvedimento di archiviazione del COA non è impugnabile al CNF
Il provvedimento di archiviazione emesso dal Consiglio dell’Ordine territoriale, non è suscettibile di impugnazione, posto che – in materia disciplinare – l’impugnazione è consentita avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla, ai sensi dell’art. 50 R.D.L. n. 1578/33, sono, in via esclusiva, l’iscritto contro cui si procede ed il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156;
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47. -
L’impugnazione (al CNF e in Cassazione) può essere proposta in proprio anche da avvocato non cassazionista purché iscritto all’albo avvocati (e purché non sia sospeso, radiato, cancellato)
E inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la deliberazione del Consiglio Nazionale Forense in tema di diniego di iscrizione all’albo dei praticanti procuratori, sottoscritto personalmente dalla parte interessata, la quale non sia iscritta in nessun albo professionale, in quanto la deroga apportata dall’ordinamento forense alla normativa contenuta nel codice di rito, per quanto riguarda la proposizione del ricorso per cassazione (art. 66, terzo comma, r.d. n. 37 del 1934) anche da parte di soggetto non iscritto allo speciale albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, presuppone pur sempre che si tratti di soggetto il quale possa esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore. (Dichiara inammissibile, Cons. Naz. Forense Roma, 26 Febbraio 2007)
Cassazione Civile, sez. Unite, sentenza del 13 febbraio 2008, n. 3396- Pres. PRESTIPINO Giovanni- Est. PICONE Pasquale- P.M. NARDI Vincenzo
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La mancata notifica al p.m. dell’atto d’avvio del procedimento di cancellazione
La mancata notifica al pubblico ministero dell’atto di avvio del procedimento di cancellazione non rende nullo il provvedimento successivamente adottato, atteso che al predetto organo, munito di autonomo potere di impugnazione, va notificata la sola deliberazione di cancellazione, e non anche quella di apertura del procedimento amministrativo.
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Termini diversi per la reiscrizione all’albo dell’avvocato cancellato e di quello radiato
Con riferimento alla reiscrizione all’albo degli avvocati di colui che ha subito la sanzione disciplinare della cancellazione, non trova applicazione, in via di interpretazione analogica, l’art. 47 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, secondo cui l’avvocato radiato dall’albo non può esservi nuovamente iscritto prima che siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione, essendo la cancellazione meno grave della radiazione; tuttavia, la durata del tempo decorso dalla cancellazione può essere autonomamente valutata ai fini dell’apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta “specchiatissima ed illibata” che l’art. 17 del medesimo provvedimento legislativo richiede per l’iscrizione all’albo.
Cassazione Civile, sez. Unite, sentenza del 12 maggio 2008, n. 11653- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. MIANI CANEVARI Fabrizio- P.M. MARTONE Antonio