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  • Quesiti dei C.O.A. di Modena, Acqui Terme e Pordenone

    Quesito del C.O.A. di Modena del 22 marzo 2007: si chiedono chiarimenti sull’espressione “in ogni momento nel corso del secondo anno di pratica” contenuta nella circolare 5-C/2007 e riferita al periodo nel quale il praticante può chiedere l’abilitazione al patrocinio.
    Quesito del C.O.A. di Acqui Terme del 25 luglio 2007: ritiene illogica la limitazione, della facoltà di chiedere l’abilitazione al patrocinio entro il biennio di pratica, e chiede se dev’essere concessa l’abilitazione anche in seguito, pur con decorrenza dal primo giorno del secondo anno di pratica.
    Quesito del C.O.A. di Pordenone del 20 aprile 2007, sollecitato con lettera 18 luglio 2007: riferisce di casi nei quali il C.N.F. in sede giurisdizionale avrebbe accolto ricorsi di praticanti cancellati dal registro per decorso del sessennio di abilitazione, e chiede pertanto chiarimenti su quale sia il termine ultimo per la richiesta di abilitazione al patrocinio nonché sulla possibilità di procedere o meno alla cancellazione dal registro dei praticanti, a prescindere dall’abilitazione.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
    “1. Alcuni Consigli dell’ordine hanno sollevato taluni quesiti circa la portata delle norme in tema di abilitazione al patrocinio del praticante nonché rispetto all’interpretazione dei pareri e delle decisioni del Consiglio nazionale adottate in materia.
    Si ricorda che il Consiglio nazionale ha ritenuto di fare il punto delle questioni relative al sessennio di abilitazione provvisoria concesso al praticante avvocato con la circolare n. 5-C/2007 del 22 gennaio 2007, le cui valutazione di carattere generale, soprattutto quanto alla lacunosità delle norme di legge ed alla necessità di un contegno che faccia salva la ratio delle medesime, vanno senz’altro ribadite. È peraltro apparso opportuno procedere ad una ricognizione dei principi in materia e necessario fornire alcuni chiarimenti rispetto ad alcuni profili della circolare da ultimo citata, anche alla luce dei quesiti proposti da taluni Consigli dell’ordine che hanno rilevato problemi applicativi e sollevato delicate questioni interpretative.
    2. Il fine dell’abilitazione provvisoria al patrocinio non è quello di permettere al praticante l’esercizio della libera professione forense, ancorché entro limiti prefissati, in deroga al principio della necessità del superamento dell’esame di Stato, principio -come noto- dotato di sicuro fondamento costituzionale (art. 33 Cost.), ma quello di consentire a coloro che intendono intraprendere la professione forense il raggiungimento di una più adeguata ed approfondita preparazione, e ciò entro ben precisi limiti temporali, di valore e materia (cfr. sul punto, ex multis, le sentenze C.N.F. n. 28/1995, 153/1999 e 5/2007).
    Questa considerazione va senz’altro ribadita, sì come le sue immediate conseguenze in termini di individuazione del periodo nel quale l’abilitazione può essere richiesta dal praticante.
    3. In tale ottica va dunque letta anche la norma di cui all’art. 8, comma secondo, della legge professionale, nella parte in cui prevede che l’ammissione al patrocinio possa avvenire «dopo un anno dall’iscrizione nel registro» dei praticanti: la decorrenza dell’abilitazione al patrocinio non è rimessa all’arbitrio del richiedente, ma è fissata dalla legge al primo giorno del secondo anno di pratica forense, a prescindere dal momento nel quale l’interessato si attivi per chiederla effettivamente.
    In altri termini la legge impone che la richiesta di ammissione all’abilitazione al patrocinio si configuri come facoltà del praticante (che può anche non chiederla), da godersi – ove accolta, in presenza dei requisiti prescritti – entro un periodo temporale definito, collegato funzionalmente all’inizio del periodo formativo, non prorogabile né suscettibile di sospensioni recuperabili. Tale periodo è previsto in sei anni decorrenti dal primo giorno del secondo anno di iscrizione nel registro dei praticanti (cfr. sul punto, ex multis, le sentenze C.N.F. n. 28/1995, 86/1995, 3/1997 e 106/1997).
    La delibera d’ammissione al patrocinio ha portata costitutiva e segna la decorrenza concreta del periodo abilitativo; ad essa segue il giuramento, che è configurato come condizione per l’esercizio del patrocinio in concreto (cfr. parere 24 maggio 2006, n. 22).
    4. È senz’altro opportuno chiarire, ad ulteriore specificazione di quanto illustrato nella circolare n. 5-C/2007, che nella normalità dei casi il praticante chiederà l’abilitazione nel corso del biennio prescritto per il conseguimento del certificato di compiuta pratica. In assenza, peraltro, di una norma che imponga la cancellazione dal registro dei praticanti al trascorrere dei predetti due anni ed al conseguimento del predetto certificato, l’esercizio della facoltà di legge consistente in tale richiesta potrà avvenire anche in seguito, in ogni momento del periodo nell’ambito del quale la legge consente l’accesso al patrocinio provvisorio, ossia durante il descritto sessennio, fermi restando i termini, iniziale e finale, che ne determinano la massima durata potenziale.
    La richiesta ritardata rispetto al termine iniziale provocherà pertanto una riduzione del periodo concretamente disponibile, restando immutabile la scadenza, sempre computata in un sessennio a partire dal primo giorno del secondo anno di pratica forense.
    5. Non vi è dubbio, poi, che il carattere rigorosamente delimitato ratione temporis che la legge conferisce al patrocinio provvisorio determina per l’Ordine competente il dovere di procedere con rigore alla cancellazione del praticante dall’elenco degli abilitati immediatamente dopo il decorso del sessennio, ovviamente ove la cancellazione non debba essere disposta prima, ad altro titolo (si pensi, ad esempio, al praticante abilitato che abbia superato l’esame di abilitazione; in termini anche copiosa giurisprudenza del Consiglio nazionale forense: cfr., da ultimo, le sentenze 54/2005, 2/2007, 7/2007).
    6. Diversa, e da considerarsi separatamente, è la questione della permanenza dell’iscrizione nel registro dei praticanti in quanto tale, a prescindere dal possesso o meno dell’abilitazione al patrocinio, che peraltro si configura -come detto- quale modalità integrativa del tirocinio forense.
    Nulla vieta di mantenere l’iscrizione in detto registro anche successivamente all’ottenimento del certificato conclusivo della pratica, ferma restando l’unicità del certificato di compiuta pratica e il radicamento territoriale che esso determina ai fini dell’esame (v., da ultimo, il parere della Commissione consultiva n. 82/2006, i precedenti nn. 86/2002 e 180/2003, nonché le sentenze C.N.F. nn. 61/2001 e 2/2007).
    La possibilità di mantenere l’iscrizione non è impedita dalla legge ed è avallata da recente copiosa giurisprudenza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, 26 maggio 2006, n.12543; Consiglio di Stato, sentenze 6692/2005, 2331/2006 e 5512/2006).
    Tuttavia deve anche considerarsi che, conformemente a quanto già osservato dalla Commissione consultiva del C.N.F. con i pareri nn. 70-71/2002 e 42/2005, non appaiono censurabili le iniziative degli Ordini forensi volte a verificare che gli iscritti nei proprî registri continuino effettivamente la pratica professionale. L’Ordine che provveda a verificare l’interesse del praticante già in possesso di certificato di compiuta pratica a rimanere iscritto nel registro dei praticanti (ad esempio inviandogli comunicazione scritta o convocandolo presso la propria sede) e, in assenza di riscontro, ne disponga la cancellazione, pone in essere un contegno legittimo.
    Non potrà comunque, in presenza dei prescritti requisiti di legge, essere negata la reiscrizione del praticante così cancellato, ove questi intenda riprendere e proseguire la pratica forense; avvalendosi altresì della facoltà di richiedere l’abilitazione al patrocinio successivamente alla cancellazione dal registro dei praticanti, purché nei limiti del sessennio e salvo il termine finale fisso di questo periodo.
    In conclusione la risposta ai quesiti posti è nei seguenti termini sintetici:
    a il sessennio di abilitazione al patrocinio ha durata massima di sei anni, decorrenti in ogni caso dal primo giorno del secondo anno di pratica; l’abilitazione può essere richiesta in ogni momento del sessennio, ferma la sua durata massima; al termine del periodo sessennale andrà sempre disposta la cancellazione dall’elenco degli abilitati;

    b l’iscrizione nel registro dei praticanti è indipendente dal possesso dell’abilitazione e può protrarsi anche oltre il conseguimento del certificato di compiuta pratica, salvi gli effetti di quest’ultimo ai fini dell’esame di Stato, e salvo il potere dell’Ordine di provvedere alla cancellazione di coloro che – a seguito di opportuni accertamenti e verifiche inquadrabili nel generale dovere di vigilanza dell’Ordine sull’esercizio della pratica forense – risultino non svolgere più attività di praticantato legale;

    c nel caso in cui l’Ordine abbia provveduto a cancellare il praticante dal registro una volta ottenuto il certificato di compiuta pratica, o a seguito dell’esercizio del potere di vigilanza di cui al punto che precede, dovrà comunque procedersi alla reiscrizione del praticante già cancellato, il quale potrà anche chiedere di essere ammesso al patrocinio provvisorio. L’Ordine potrà conseguentemente continuare ad esercitare la propria vigilanza sul praticante così reiscritto. In ogni caso, il periodo massimo di ammissione al patrocinio non potrà superare i sei anni decorrenti dal primo giorno del secondo anno di tirocinio (cfr. punto a); il che comporta che il periodo concreto nel quale l’interessato potrà avvalersi della facoltà in oggetto sarà tanto più breve quanto più tardi l’interessato dovesse esercitare la facoltà di richiedere l’ammissione”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 20 febbraio 2008, n. 9

  • L’Ordine di Bassano del Grappa pone il quesito sulla possibilità di rilasciare ad un proprio iscritto copia integrale di una decisione disciplinare (con sanzione non sospensiva, né interdittiva) emessa nei confronti di altro iscritto, per il solo fatto che l’istante ne faccia richiesta in quanto esponente.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “L’art. 51 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 dispone che la decisione disciplinare è pubblicata mediante deposito dell’originale negli uffici di Segreteria.
    Ne deriva che la norma consente la conoscenza pubblica del documento.
    Tuttavia, in tema di accesso agli atti amministrativi, l’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 15 comma 1 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, non consente una conoscenza illimitata della documentazione in possesso della P.A., ma solamente quella connessa al procedimento, e che incide su una posizione giuridica rilevante, e che legittima, quindi, l’accesso nei confronti degli atti del procedimento disciplinare che da quell’esposto ha tratto origine (v., tra le altre, Consiglio di Stato, dec. 29 ottobre 2001 n. 5636, 20 aprile 2006 n. 2755 e 15 dicembre 2006, n. 7111).
    Come si è già illustrato nel diffuso parere 9 maggio 2007, n. 14, ciò che la giurisprudenza amministrativa e forense concordemente indicano quale discrimine fondamentale per una valutazione delle richieste di accesso agli atti del procedimento disciplinare è la presenza di un interesse attuale, concreto e differenziato alla conoscenza di detti atti, non essendo nemmeno la qualità di esponente in sé sufficiente a dar prova della sussistenza di queste circostanze (sul punto l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sent. 20 aprile 2006, n. 7).
    Pertanto la valutazione della richiesta non può prescindere dalla valutazione in concreto degli elementi che l’istante produce a sostegno della sua richiesta, dovendo il Consiglio valutare (e motivare) la presenza di un siffatto interesse.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 16 gennaio 2008, n. 6

  • Il quesito (del COA di Tortona) prefigura l’ipotesi di uno studio legale che, all’interno della carta intestata, indichi insieme al nome dei professionisti associati, anche quello della segretaria, la quale è stata in passato iscritta nel registro dei praticanti ma non ha portato a compimento la pratica.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La Commissione ritiene che il contegno degli iscritti, così come rappresentato dal Consiglio richiedente, dia luogo ad un effetto decettivo nei confronti della clientela, in quanto ingenera l’aspettativa che lo studio annoveri un’ulteriore professionista, ancorché nella realtà si tratti di persona che svolge attività diversa da quella forense.
    La pratica in oggetto confligge, inoltre, con il disposto dell’art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 che impone agli studî associati per l’esercizio di professioni regolamentate di «usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di “studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario”, seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati».
    In conclusione nulla vieta di dare un riconoscimento anche alla professionalità della segretaria, ovvero di indicarne a terzi le generalità, menzionandola in un documento ufficiale dello studio o nella sua carta intestata, purché si dia chiaramente atto della diversa qualità dell’impiegata rispetto ai professionisti associati nelle studio legale.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 16 gennaio 2008, n. 5

  • Il quesito lamenta la mancata risposta da parte di un ordine ad un quesito proposto dall’istante e vertente in materia di incompatibilità. La mancata risposta deriverebbe dalla qualità dell’interessata, non ancora iscritta nell’albo.

    “Il quesito è inammissibile, poiché proviene da un singolo iscritto, mentre il regolamento del Consiglio nazionale forense prevede che possano essere esaminate solo questioni veicolate attraverso gli ordini circondariali.

    Si segnala peraltro che, nella specifica materia, il Consiglio dell’Ordine ha competenza propria e l’eventuale provvedimento di rigetto è impugnabile dinanzi al C.N.F. in sede giurisdizionale. La Commissione non può dunque interferire con l’esercizio di tale ultima funzione.
    L’interessata potrà produrre domanda di iscrizione all’albo a norma di legge e, in caso di rifiuto, far valere le proprie ragioni con il procedimento di impugnazione cui si è fatto riferimento.
    Nell’intento di fornire un’indicazione di utilità, si allega comunque all’interessata copia del parere di questa Commissione 9 maggio 2007, n. 27, che si occupa del problema sollevato con il quesito”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 16 gennaio 2008, n. 4

  • Si chiede (da parte del COA di Ferrara) parere circa la sussistenza di una situazione di incompatibilità con l’esercizio professionale in capo ad un iscritto che sia altresì socio accomandatario di una s.a.s. la quale, però, risulti “inattiva” all’esito della visura presso la Camera di commercio.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Nella società in accomandita semplice il socio accomandatario risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2313 c.c.) e la società ha obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.
    L’attività commerciale è sempre consentita, sì come la permanenza nel predetto registro, fino al momento nel quale si conclude la fase liquidatoria della società stessa (art. 2312 in relazione all’art. 2315 c.c.).
    Pertanto la qualificazione “società inattiva” non rileva ai fini della connotazione di soggetto esercente il commercio, poiché la società può compiere atti di carattere commerciale in ogni momento e la responsabilità dei socî si estende a tutte le obbligazioni presenti e passate.
    La conclusione è, necessariamente, che il socio accomandatario di s.a.s. non può svolgere la professione d’avvocato, rientrando nella previsione di cui all’art. 3 l.p.f.
    Va da ultimo ricordato che il Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale ha ritenuto che l’assunzione della qualità di socio accomandatario in società commerciale, a prescindere dall’effettivo esercizio del commercio, rappresenti un contegno deontologicamente rilevante (cfr. C.N.F., sent. 16 maggio 2001, n. 85)”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 16 gennaio 2008, n. 3

  • Il quesito (del COA di Ancona) riguarda la possibilità di ammettere al patrocinio un praticante che, ad un anno dall’iscrizione nel registro, abbia conseguito il diploma di una scuola di specializzazione per le professioni legali ma non avendo mai frequentato uno studio legale, né avendo presenziato ad udienze.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La soluzione della questione posta non può che darsi con riferimento a quanto precisato, a più riprese, da questa Commissione e dal Consiglio nazionale in genere (cfr. circolare C.N.F. n. 30-B/2003 e i pareri 27 aprile 2005, n. 27; 6 ottobre 2005, n. 72; 14 dicembre 2005, n. 96). In particolare si è evidenziato che il beneficio della sostituzione di un anno di pratica attraverso il conseguimento del diploma di una scuola di specializzazione per le professioni legali non esenta affatto il praticante dall’obbligo di svolgere il tirocinio forense che rappresenta ancora, all’evidenza, il nucleo fondamentale dell’attività formativa.
    Perciò il legislatore, opportunamente, non ha sottratto coloro che intendono frequentare una delle scuole universitarie agli obblighi formativi comunque incombenti sul praticante. Il D.M. 11 dicembre 2001, n. 475, nel disporre, all’art. 1, che “Il diploma di specializzazione (…) è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l’accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno” , precisa dunque inequivocabilmente la valenza del titolo, limitandola alla finalità dell’integrazione del compimento del periodo di pratica, con esclusione, dunque, di altre finalità astrattamente possibili, quali ad esempio quella di costituire elemento utile ai fini della concessione dell’abilitazione provvisoria al patrocinio.
    Per altro si osserva che le norme relative alla concessione dell’abilitazione provvisoria al praticante, costituendo deroga al principio costituzionale dell’accesso alla professione mediante il superamento dell’esame di Stato, debbono necessariamente essere interpretate in senso tassativo, il che esclude che l’anno di tirocinio pratico necessario ai fini della concessione del beneficio possa essere integrato con modalità alternative a quelle previste dalla legge.
    Il praticante, quindi, potrà chiedere l’abilitazione al patrocinio provvisorio solo avendo proficuamente concluso i precedenti due semestri di pratica, frequentando lo studio professionale e le aule di giustizia secondo la disciplina di legge e le modalità prescritte nell’ambito dei regolamenti degli ordini circondariali. Se così non è, ossia se l’Ordine di appartenenza non ha convalidato i precedenti semestri di pratica, la richiesta di abilitazione andrà senz’altro respinta; a nulla rilevando, al proposito, l’eventuale possesso di un diploma di specializzazione rilasciato da una scuola universitaria.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 16 gennaio 2008, n. 2

  • Quesiti dei COA di Velletri ed Orvieto

    Il quesito del Consiglio di Velletri verte sull’ipotesi di un iscritto che intenda candidarsi alle elezioni forensi e che abbia svolto le funzioni di commissario d’esame, nell’ambito di un mandato che deve ancora terminare e con la prospettiva di termine dei lavori oltre la data delle elezioni.
    Chiede il Consiglio di Orvieto:
    – se possano candidarsi alle elezioni per il Consiglio dell’Ordine forense iscritti i quali siano stati nominati nella Commissione per gli esami di avvocato per la sessione in corso e che, quindi, non abbiano svolto l’intero mandato ma abbiano solo presieduto alle prove scritte;
    – se possano candidarsi alle correnti elezioni coloro che abbiano svolto la funzione di commissario d’esame nell’anno della precedente tornata elettorale, terminando i lavori di commissione successivamente alle elezioni.

    La Commissione delibera di trattare congiuntamente, a ragione della sostanziale contiguità delle questioni poste, i due quesiti pervenuti da diversi Ordini. Dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
    “L’art. 22, comma 6°, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, come sostituito dall’art. 1 del D.L. 21 maggio 2003 n. 112, così come modificato dalla legge di conversione del 18 luglio 2003 n. 180, statuisce, tra l’altro, che gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni agli esami di avvocato non possono candidarsi ai rispettivi Consigli dell’ordine ed alla carica di rappresentante della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto.
    La riforma degli esami di abilitazione forense, infatti, aveva l’evidente intento di apportare una complessiva moralizzazione ed una maggior trasparenza nelle procedure di valutazione dei candidati all’abilitazione professionale.
    A questo scopo sono rivolte tutte le disposizioni inserite nel provvedimento, dal nuovo sistema di correzione degli elaborati, alle limitazioni volte a contrastare il fittizio trasferimento del praticante volto a spostare la sede d’esame, fino – appunto – ad una più rigida disciplina delle incompatibilità per i membri delle Commissioni esaminatrici.
    Proprio con riferimento a questo punto, si è introdotta una normativa volta a contrastare ogni possibilità, per i commissari d’esame, di tenere un contegno atto a raccogliere attorno alla propria persona un consenso diffuso, da utilizzare poi in sede di elezioni al Consiglio dell’Ordine ovvero alla Cassa nazionale di previdenza, e viceversa.
    In considerazione della ratio legis e dell’espressione letterale, che riferisce all’intero incarico, non può che considerarsi tutto il periodo nel quale l’avvocato svolga la funzione di commissario d’esami per valutare la sua ineleggibilità a Consigliere dell’Ordine, rimanendo altrimenti la previsione priva di senso.
    Quindi l’espressione «elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto» ricomprende tutte le tornate elettorali che si svolgano durante l’espletamento del mandato di commissario, con l’aggiunta delle votazioni immediatamente successive alla sua conclusione (sia essa per esaurimento dei lavori o per altra causa).
    In relazione alle esposte considerazioni si deve ritenere che le delineate incompatibilità con la candidatura sussistano.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 16 gennaio 2008, n. 1

  • Il Consiglio grossetano chiede se sia corretto il contegno di un avvocato che, a fronte del ritardato pagamento delle proprie competenze da parte di un cliente professionale (imprenditore o libero professionista), applichi per il periodo di ritardo, anziché il saggio legale d’interesse, quello previsto dal d. lgs. 231/2002 per le transazioni commerciali.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La pretesa dell’avvocato di applicare una norma sulle transazione commerciali pare del tutto infondata.

    Infatti l’art. 2 del d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, conformemente all’omologo articolo della direttiva 2000/35/CE, limita l’applicazione delle disposizioni in tema di “lotta contro i ritardi di pagamento” alle sole transazioni commerciali, espressamente definite come «contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubblica amministrazione».

    Non rivestendo l’avvocato il carattere di imprenditore, quindi, il riferimento normativo risulta inconferente.

    Quanto alla presenza di eventuali risvolti disciplinari del contegno dell’iscritto, l’Ordine dovrà valutare se, in relazione alle modalità, ai termini ed alle forme della richiesta avanzata dal professionista al cliente, sussistano i presupposti per ritenere che sia stato commesso un abuso od una mancanza nell’esercizio professionale ovvero che siano stati lesi l’immagine od il prestigio della classe forense.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 12 dicembre 2007, n. 66

  • Il quesito (del COA di Forlì-Cesena) riguarda la possibilità di svolgere pubblicità informativa (riguardante l’organizzazione dello studio, i servizi offerti, le materie trattate ed i prezzi di singole prestazioni) attraverso apposita stabile organizzazione, interna od esterna allo studio professionale, e la sua compatibilità con gli articoli 17 (informazioni sull’attività professionale), 17-bis (modalità d’informazione) e 19 (divieto di accaparramento di clientela) del codice deontologico.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “A seguito della revisione del codice deontologico forense varata il 14 dicembre 2006 in attuazione della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’avvocato può dare informazione sulla propria attività professionale, con contenuto conforme a verità e correttezza e secondo forme e modalità che rispettino la dignità e il decoro della professione. Permane il divieto di ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e al decoro.

    Nella nuova formulazione degli artt. 17 e 17-bis del codice è scomparso il riferimento che la precedente regola comportamentale faceva a mezzi esclusivamente consentiti ed i valori della dignità e del decoro professionale diventano così il test di liceità della pubblicità informativa.

    Nei limiti delineati, l’esistenza di una specifica funzione informativa stabilmente strutturata all’interno od all’esterno dello studio professionale di per sé non viola la norma deontologica, a condizione che il contenuto dell’informazione comprenda le indicazioni obbligatorie (art. 17-bis, comma 1) senza eccedere rispetto alle facoltative (art. 17-bis, comma 2) e sempre che le modalità di esercizio di tale attività non risultino in concreto contrastanti con la dignità ed il decoro professionali.

    Ove l’attività della struttura dedicata dovesse poi trascendere la sfera dell’informazione per proporsi l’assunzione di rapporti clientelari potrebbe nel concreto risultare violato l’art. 19 del codice deontologico sia sotto il profilo dell’intermediazione sia per modalità (non altrimenti tipizzate dalla regola) che eventualmente fossero rilevate non conformi alla correttezza ed al decoro professionali”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 12 dicembre 2007, n. 65

  • Il Consiglio remittente (Tortona) segnala il caso di un iscritto che, subentrando nel mandato di un precedente collega, non si è adoperato per la liquidazione dei compensi di quest’ultimo. Si chiede se la norma di cui all’art. 33 cod. deont. si applichi anche alle attività stragiudiziali, come sarebbe richiesto nel caso di specie.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La richiesta di parere è inammissibile, poiché essa si riferisce ad una specifica vicenda di rilevanza deontologica, mentre la Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense può esprimersi sono su quesiti astratti e non idonei ad interferire con la funzione giurisdizionale del Consiglio medesimo, che sussiste quale giudice di secondo grado in materia disciplinare.

    Nel caso sottoposto è particolarmente evidente che, in caso di affermazione della responsabilità del soggetto, il C.N.F. potrebbe rivestire il ruolo di giudice dell’impugnazione.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 12 dicembre 2007, n. 64