Commette illecito disciplinare l’avvocato che intaschi il denaro corrispostogli dal cliente senza la dovuta riservatezza ovvero con modalità non consone allo stile ed al decoro della professione (Nella specie, il denaro veniva incassato per strada davanti al Tribunale).
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La condotta specchiatissima ed illibata è requisito anche per l’iscrizione nel registro dei praticanti procuratori (pure se richiesta senza autorizzazione al patrocinio)
Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, previsto dall’art. 17, primo comma, n. 3), del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 per l’iscrizione nel registro speciale dei praticanti procuratori, è necessario anche nel caso di richiesta d’iscrizione senza autorizzazione al patrocinio, non potendo argomentarsi in contrario dalla formulazione dell’art. 1 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 (norme integrative e di attuazione del r.d.l. citato) che, con disposizione avente natura di norma secondaria, si limita ad indicare (primo comma) i documenti che l’aspirante deve allegare alla domanda d’iscrizione ed a chiarire (terzo comma) che gli aspiranti che intendano dedicarsi al patrocinio devono richiederlo espressamente ed attestare di non trovarsi nelle condizioni d’incompatibilità indicate dall’art. 3 del r.d.l. n. 1578 del 1933 e dall’art. 13 dello stesso r.d. n. 37 del 1934. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 30 maggio 2007)
Cassazione Civile, sez. Unite, 25 novembre 2008, n. 28050- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio- P.M. IANNELLI Domenico
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Ricorso per revocazione e specificazione dei motivi
Va dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione avverso la decisione del CNF privo dell’indicazione specifica del motivo per il quale viene presentato il gravame e chiesta la riforma della decisione nonché, pur nel generico richiamo di atti e documenti, privo dell’illustrazione della sussistenza dell’incidente relazione diretta tra il documento asseritamente rinvenuto e la diversa statuizione invocata, riducendosi il documento invocato a mero strumento di valutazione indiretta dei fatti di causa.
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Ai Giudici di Pace non spetta l’iscrizione di diritto nell’albo degli avvocati
L’esercizio delle funzioni di giudice di pace non è equiparabile a quello di magistrato inquadrato nell’ordine giudiziario e, di conseguenza, non può consentire l’iscrizione di diritto del giudice di pace nell’albo degli avvocati sulla base del mero decorso dell’arco temporale stabilito dalla legge per i magistrati professionali. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 21 Novembre 2006)
Cassazione Civile, sez. Unite, 04 aprile 2008, n. 8737- Pres. VITTORIA Paolo- Est. BALLETTI Bruno- P.M. CENICCOLA Raffaele
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La rinuncia all’appello comporta la cessazione della materia del contendere
L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta pervenuto al C.N.F. da parte del ricorrente determina l’estinzione del procedimento e la conseguente cessazione della materia del contendere.
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I litisconsorti necessari nel ricorso in Cassazione aventi ad oggetto le controversie in tema di elenco speciale annesso all’albo degli avvocati
Nel giudizio di impugnazione, davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, della decisione del Consiglio Nazionale Forense in materia di elenchi speciali annessi agli albi tenuti dai consigli degli ordini locali, sono litisconsorti necessari, oltre al Consiglio dell’ordine, i pubblici ministeri presso il tribunale e la corte d’appello; ai sensi dell’art. 56, secondo comma, del r.d. n. 1578 del 1933, infatti, la notificazione è fatta al P.G. presso la Corte di cassazione nella diversa ipotesi di cui all’art. 35 del medesimo decreto, avente ad oggetto l’iscrizione nell’albo dei difensori davanti alle giurisdizioni superiori, mentre l’elenco speciale in questione è quello di cui all’art. 3, quarto comma, lettera b), del r.d. n. 1578 del 1933. (Integra Contraddittorio, Cons. Naz. Forense Roma, 16 Luglio 2007)
Cassazione Civile, sez. Unite, Ordinanza del 25 giugno 2008, n. 17442- Pres. VITTORIA Paolo- Est. BUCCIANTE Ettore
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L’esponente non può impugnare il provvedimento di archiviazione
Il provvedimento di archiviazione adottato dal Consiglio dell’Ordine non è impugnabile dall’esponente, atteso che in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono esclusivamente l’iscritto contro cui si procede ed il procuratore generale presso la Corte d’Appello.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. BAFFA), sentenza del 20 aprile 2012, n. 53
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 7
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MASCHERIN), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 187
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PISANO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 186
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 156
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 23 settembre 2011, n. 144
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. ALLORIO), sentenza del 9 settembre 2011, n. 140
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SICA), sentenza del 9 settembre 2011, n. 139
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MORLINO), sentenza del 9 settembre 2011, n. 138
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 22 luglio 2011, n. 128
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. ALLORIO), sentenza del 22 luglio 2011, n. 127
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. TACCHINI), sentenza del 22 luglio 2011, n. 126
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 2 novembre 2010, n. 193
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 2 novembre 2010, n. 192
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 2 novembre 2010, n. 191
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 2 novembre 2010, n. 190
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 168
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BASSU), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 167
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. ALLORIO), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 165
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BAFFA), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 164
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORLINO), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 139
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MAURO), sentenza del 23 ottobre 2010, n. 133
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 83
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 82
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 19 ottobre 2010, n. 81
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 ottobre 2010, n. 80
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BASSU), sentenza del 15 settembre 2010, n. 69
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 luglio 2010, n. 47
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. PERFETTI), sentenza del 18 giugno 2010, n. 39. -
I litisconsorti necessari nel ricorso in Cassazione contro le sentenze del CNF
Nel giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione della decisione del Consiglio Nazionale Forense, emessa a seguito di ricorso avverso il diniego di iscrizione all’albo professionale di un magistrato onorario ai sensi dell’art. 26 lettera e) del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sono contraddittori necessari, alla luce del disposto dell’art. 56, comma primo, del medesimo decreto, oltre all’interessato e al P.M. presso la corte d’appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l’interessato appartiene, anche il Consiglio dell’ordine locale che ha emesso il provvedimento poi impugnato, mentre tale qualifica non spetta nè al P.M. presso la Corte di cassazione – che è parte del procedimento nelle diverse ipotesi, non ricorrenti nella specie, di cui al secondo comma dello stesso art. 56 – nè al Consiglio Nazionale Forense, trattandosi dell’organo giurisdizionale che ha pronunciato la decisione impugnata davanti alla Corte. Ove l’impugnazione dell’interessato sia stata ritualmente notificata al P.M. presso la corte territoriale e il tribunale competente, deve quindi disporsi l’integrazione del contraddittorio unicamente nei confronti del consiglio dell’ordine locale.
Cassazione Civile, sez. U, Ordinanza del 21 ottobre 2005, n. 20347- Pres. Ianniruberto G- Rel. Sabatini F- P.M. Martone A (Diff.)
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I presupposti della sospensione cautelare
La sospensione cautelare non può essere disposta per il solo assoggettamento dell’incolpato al procedimento penale per determinati reati o comportamenti, atteso che il provvedimento amministrativo, previsto dal 3° comma dell’art. 43 Rdl 1578/33, non ha natura di sanzione disciplinare quanto invece cautelare e, pur in presenza di un procedimento penale a carico dell’avvocato, non può essere automatico, ma frutto di ponderata e motivata decisione discrezionale da parte del C.O.A. con riferimento ad entrambi i requisiti richiesti per l’emissione del provvedimento stesso: la gravità delle incolpazioni e lo “strepitus fori”, quest’ultimo inteso quale turbamento e clamore suscitati dai fatti nell’opinione pubblica con inevitabile riverbero sull’intera classe forense.
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La durata della sospensione cautelare
La sospensione cautelare dall’esercizio della professione non costituisce sanzione disciplinare ma provvedimento amministrativo a carattere provvisorio di natura, appunto, cautelare che, come tale, non è soggetta a termine di durata, a differenza della sanzione disciplinare della sospensione di cui all’art. 40 n. 3 Rdl 1578/33. Ciononostante, dovrà comunque applicarsi il principio di ragionevolezza e quindi la sospensione cautelare non potrà essere prolungata per un periodo di tempo eccessivamente lungo e che non sia giustificato dalla necessità di tutelare il prestigio e la dignità della classe forense.