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  • L’Ordine (di Ancona) chiede se possa essere iscritto tra i praticanti un laureato in giurisprudenza condannato per reati in materia di stupefacenti con sentenza di “patteggiamento” ex art. 444 c.p.p.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “L’ordinamento professionale forense non prevede un’automatica inibizione dell’iscrizione a carico di coloro che abbiano riportato una condanna da parte del giudice penale.

    D’altro canto, però, all’avvocato, quale collaboratore dell’amministrazione della giustizia e come titolare di una funzione costituzionalmente prevista, è richiesto un livello di moralità più elevato rispetto a quello del comune cittadino.

    Questa necessità è fissata da un lato dalle norme del codice deontologico, dall’altro nel consistente potere che la legge affida all’Ordine in tema di valutazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo.

    Pertanto la situazione indicata nel quesito dovrà essere valutata dall’Ordine medesimo, che potrebbe procedere all’iscrizione solo ove ritenesse che, nonostante il precedente penale, il soggetto possa ritenersi comunque di “condotta specchiatissima ed illibata”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 12 dicembre 2007, n. 62

  • Il quesito (del COA di Pesaro) riguarda la possibilità di fornire a terzi, a fronte di istanze documentate, indirizzi di posta elettronica di avvocati iscritti nell’albo.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Il quesito riguarda la materia della privacy e non l’ordinamento forense. Lo stesso potrebbe utilmente essere quindi indirizzato all’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali.

    Tuttavia la questione sembra possa trovare piana soluzione nelle disposizioni vigenti.

    Premesso che gli indirizzi di posta elettronica recano dati di carattere personale da trattare nel rispetto della normativa in materia (articolo 4, comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il Garante già a partire dalla risposta a quesito 4 agosto 1997 (nel Bollettino n. 1 del maggio 1997, pag. 46, documento web n. 30843) riguardante la pubblicità dell’albo professionale dei dottori commercialisti, ha rilevato che anche quando le specifiche fonti normative non disciplinino espressamente le forme di consultazione dell’albo, tuttavia le comunicazioni di legge (nella specie, l’articolo 16, comma 4 della legge professionale forense – R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578) rendono possibile una diffusa conoscibilità dell’albo presso le amministrazioni destinatarie e che inoltre ”gli albi dei liberi professionisti sono ispirati per la loro stessa natura e funzione ad un regime di piena pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti agli albi”, come conferma la stessa legge professionale, che prevede l’affissione dell’albo nelle sale d’udienza. In conformità a precedenti decisioni dell’Autorità ed al parere 29 maggio 2003 (nel Bollettino n. 39 del maggio 2003, documento web n. 29840), specificamente riguardante il fenomeno dello spamming, può prescindersi dall’informativa e dal consenso espresso dell’interessato quando il trattamento riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati (articolo 24, comma 1 lettera c) del Codice).

    Nulla pertanto si oppone alla diffusione degli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli interessati per la pubblicazione sull’albo tenuto dal Consiglio dell’ordine”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 12 dicembre 2007, n. 61

  • L’ordine aostano si interroga circa la liceità deontologica di un volantino, distribuito da un avvocato, che proponga consulenza gratuita all’interno di un gazebo ubicato in pubblica piazza a favore dei consumatori allo scopo di renderli edotti circa i loro diritti.

    “I fatti descritti nella richiesta di parere sono rappresentativi di comportamenti teoricamente in sé non vietati.

    Non vi sono, infatti, limiti espressi alla sede nella quale l’avvocato può rendere consulenza e le brochures informative sono oggi espressamente consentite.

    I limiti concreti alle suddette attività, comunque, si rinvengono negli articoli 17, 17-bis e 19 del codice deontologico, ove si fa riferimento, sia per l’informazione che per l’acquisizione della clientela, alla dignità, correttezza e decoro della professione.

    Tali concetti discendono dall’articolo 38 della legge professionale, che stabilisce altresì la competenza a procedere disciplinarmente in capo al Consiglio dell’Ordine.

    La ragione di tale competenza dipende dal fatto che solo il Consiglio dell’Ordine locale, attraverso l’esame diretto delle specifiche modalità di informazione al pubblico e di acquisizione della clientela, può verificare se in concreto gli iscritti abbiano rispettato i principi di dignità, correttezza e decoro.

    Gli episodi segnalati, pertanto, appaiono deontologicamente ammissibili sulla carta, ma è determinante la valutazione del loro concreto esercizio, rimessa al Consiglio locale.

    Per regolamento e per proprio costante orientamento, poi, questa Commissione si è sempre astenuta dal pronunciarsi su casi specifici come quello in oggetto, che costituiscono l’ambito tipico della potestà disciplinare dei Consigli dell’Ordine, onde evitare sovrapposizioni e contrasti con l’esercizio della funzione di giudice di secondo grado che il Consiglio nazionale detiene in materia.

    Il caso descritto potrebbe in ipotesi dar luogo un procedimento disciplinare e, dunque, essere suscettibile di giungere alla cognizione del C.N.F. in sede di impugnazione avverso l’eventuale provvedimento dell’Ordine locale”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 12 dicembre 2007, n. 60

  • Il quesito (del COA di Tivoli) riguarda l’iscrivibilità nella sezione speciale nell’albo degli avvocati cosiddetti stabiliti di un avvocato di nazionalità rumena iscritto presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine, nonostante la normativa italiana non menzioni specificamente la Romania tra i Paesi ammessi alla procedura di libera prestazione dei servizi legali.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, attuata in Italia con l’art. 19 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e col d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 è stata da ultimo modificata, a seguito del trattato (ed il relativo atto) di adesione all’Unione Europea della Bulgaria e della Romania, con direttiva 2006/100/CE del Consiglio (nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20 dicembre 2006, pag. 141) che ha previsto, tra l’altro, (allegato II, n. 2) l’inserimento, del titolo professionale di “Avocat” (Romania) tra quelli che i cittadini degli Stati membri possono utilizzare per l’esercizio in Italia della professione di avvocato.

    La citata direttiva 2006/100/CE, all’articolo 2, prevede che “Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea”.

    Questa Commissione ritiene ricorressero, anche prima del formale recepimento, tutti i presupposti individuati dalla costante giurisprudenza comunitaria ed interna per riconoscere immediata efficacia della direttiva 2006/100/CE, come la sua chiarezza e la precisa determinazione dei diritti dei soggetti interessati, svincolati da obblighi o condizioni specifiche; l’assenza di margini di discrezionalità dello Stato membro nel recepimento; la scadenza del termine per l’entrata in vigore (nel caso, fissato alla data di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea).

    Con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento ordinario n. 228 del 9 novembre 2007) si è enunciata la volontà di recepire la direttiva 2006/100, senza però che si sia provveduto a modificare la tabella dei titoli stranieri utilizzabili in Italia per l’esercizio dell’attività di avvocato (art. 2, d. lgs. 96/2001).

    Fatta salva la sussistenza di ogni condizione e secondo le competenze e procedure di legge previste per tutti i professionisti comunitari, nulla osta pertanto all’iscrizione dell’avvocato in possesso di titolo rumeno”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 12 dicembre 2007, n. 59

  • L’ordine remittente (Fermo) segnala che taluni magistrati manifestano l’intenzione di escludere i praticanti avvocati dalla presenza, congiunta a quella del proprio dominus, ad udienze in materia di diritto di famiglia, e ciò sulla scorta della delibera del C.S.M. 18 aprile 2007, pratica n. 32/RI/2007.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La delibera del CSM indicata nella richiesta di parere si riferisce a fattispecie diverse rispetto alla pratica forense, e le argomentazioni in essa contenute non possono essere estese alla frequenza delle normali udienze da parte di un praticante avvocato accompagnato dal proprio dominus.

    Infatti i praticanti avvocati, a norma dell’art. 8 della legge professionale forense (R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578), una volta iscritti nell’apposito registro sono soggetti al controllo disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine, e devono compiere la pratica anche assistendo alle udienze civili e penali (art. 17).

    Nello svolgimento della pratica forense, il praticante ha tutti gli obblighi tipici dell’avvocato, compreso quello di riservatezza, e del resto l’intera pratica si svolge sotto il diretto controllo del professionista dominus (art. 1 d.P.R. 10 aprile 1990 n. 101).

    L’obbligo di segretezza e riservatezza in capo al praticante è stato confermato anche dalla Corte Costituzionale (8 aprile 1997, n. 87), che lo ha qualificato come dovere diretto e non mediato (indipendente, cioè, dalla concorrente ed eventuale responsabilità dell’avvocato dominus), ed è confermato dall’art. 9 del codice deontologico.

    Pertanto, ferme restando le diverse regole applicabili ai corsi di formazione, anche parzialmente equiparati alla pratica (a norma dell’art. 18 della legge professionale forense), la frequenza delle udienze in compagnia del dominus non può essere limitata o negata al praticante per qualsiasi ragione incluse quelle di riservatezza, poiché la disciplina sopra sinteticamente riportata comporta che egli possa presenziare a tutte le udienze nelle quali è impegnato il dominus, tale presenza comportando l’assunzione di identici obblighi di segretezza.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 12 dicembre 2007, n. 58

  • Il quesito (del COA di Forlì-Cesena) riguarda la compatibilità con l’iscrizione all’albo degli avvocati di un soggetto che svolga attività d’insegnamento di guida di autoveicoli in qualità di istruttore, ed in regime di “collaborazione coordinata e continuativa”.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La dottrina giuslavoristica e la giurisprudenza riconducono correntemente la tipologia contrattuale della cosiddetta parasubordinazione, nella specie della “collaborazione coordinata e continuativa” (nell’attualità, “lavoro a progetto”), all’ambito del lavoro autonomo. La Commissione ritiene pertanto -in via generale- di poter escludere la causa d’incompatibilità (di cui all’art. 3 della legge professionale e fatte salve le eccezioni ivi indicate) dell’”impiego retribuito”, identificabile nel lavoro tipicamente subordinato.

    Accantonate le altre ipotesi minori, certamente estranee alla fattispecie prospettata, resta da esaminare la causa d’incompatibilità consistente nell’”esercizio di commercio”. Pur dovendo tale esame essere condotto su elementi fattuali non disponibili per questa Commissione, il tipo di attività descritto (istruttore di guida su autoveicoli) ed il regime giuridico indicato per il rapporto con il soggetto prestatore verso l’esterno del servizio, inducono ad escludere l’esercizio d’impresa e con esso l’incompatibilità rispetto all’iscrizione.

    La circostanza che si tratti di attività poco usuale, del tutto estranea all’ambito della professione legale, con le occasioni di rapporti e contatti continuativi che la stessa potrà comportare, indurrà certamente il Consiglio richiedente a prestare particolare attenzione circa il rispetto, in concreto, delle regole comportamentali del codice deontologico forense”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 12 dicembre 2007, n. 57

  • Il quesito (del COA di Marsala) riguarda il mantenimento dell’iscrizione nell’elenco speciale di un dirigente del settore “affari legali, contenzioso e contratti” di un ente pubblico, a seguito di una riorganizzazione interna del medesimo settore con la quale si siano affidati all’ufficio compiti ulteriori rispetto alle attività tipiche degli uffici legali (in ispecie la consulenza in materia di immigrazione e la temporanea gestione di una biblioteca).

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La richiesta di parere è inammissibile, poiché essa si riferisce ad una vicenda specifica, descritta nel dettaglio, mentre la Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense può esprimersi solo su quesiti astratti e non idonei ad interferire con la funzione giurisdizionale del Consiglio medesimo, che sussiste quale giudice di secondo grado in materia di iscrizioni e tenuta degli albi.

    La Commissione, in via generale e nell’intento di fornire un’indicazione utile all’Ordine, ritiene di ribadire il proprio costante orientamento (v., da ultimo, parere 22 novembre 2005, n. 88) basato sul principio secondo cui, in forza della norma di cui all’art. 3, r.d.l. 1578/1933, affinché un avvocato dipendente di un ente pubblico sia e resti iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo e possa esercitare il patrocinio, è necessario che l’attività professionale sia prestata esclusivamente in favore dell’ufficio legale dell’ente di appartenenza e che, per altro verso, l’ufficio di assegnazione dell’avvocato dipendente sia esclusivamente quello che si occupa degli affari legali.

    Si segnala poi che, in via ulteriore rispetto alla precedente costante sua giurisprudenza, la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza 6 luglio 2005, n. 14213) ha precisato che la norma che consente l’iscrizione nell’elenco speciale dei legali di enti pubblici presuppone che la destinazione del dipendente-avvocato all’ufficio legale si realizzi mediante il suo inquadramento in detto ufficio, che non avvenga a titolo precario e non sia privo del tutto di stabilità. Secondo la Corte non si ha siffatto inquadramento quando tale destinazione sia liberamente revocabile dall’autorità che l’ha disposta, essendo invece necessario – ai fini dell’iscrizione – che la cessazione di tale destinazione sia consentita solo sulla base di circostanze e/o di criteri prestabiliti”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 12 dicembre 2007, n. 56

  • Il richiedente pone l’interrogativo circa l’ammissibilità di una dichiarazione scritta quale prova delegata in sostituzione della testimonianza in udienza nell’ambito di un processo civile.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Il quesito è inammissibile, poiché proviene da un singolo iscritto, in contrasto con il regolamento istitutivo della Commissione e con la prassi costante. Pertanto il quesito va sottoposto al Consiglio dell’Ordine competente, il quale, ove intendesse raccogliere l’avviso del Consiglio nazionale ai fini di una uniforme interpretazione, provvederà a sottoporre la questione in forma astratta e senza riferimenti nominativi.

    Nel caso di specie, inoltre, oltre a vertere in materia processuale anziché forense, la questione è stata già rimessa al Consiglio competente, come dichiarato dallo stesso richiedente.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 12 dicembre 2007, n. 55

  • Il quesito (del COA di Paola) verte sulla possibilità, per i laureati in giurisprudenza che abbiano compiuto un percorso universitario quinquennale, di svolgere un solo anno di pratica forense in vece dei prescritti due, onde evitare sperequazioni ingiuste rispetto a coloro che siano in possesso della precedente laurea conseguita al termine di studî quadriennali.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La legge professionale forense (art. 8 R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578) prevede l’iscrizione nel registro dei praticanti da parte dei “laureati in giurisprudenza”.

    Non può esservi dubbio alcuno sulla circostanza che, con tale termine, si intenda designare coloro che abbiano compiuto l’intero percorso di studî previsto dall’ordinamento universitario, escludendo le forme di laurea “breve” succedutesi nel corso delle recenti riforme.

    La laurea in giurisprudenza era originariamente articolata in un percorso formativo unico di quattro anni, ed è stata in un primo tempo riformata adeguandola al generale modello invalso per altri corsi di studio, ossia quello di un primo periodo triennale, al termine del quale era conferita una prima laurea, seguito da un percorso formativo specialistico biennale, che permette di conseguire la “laurea specialistica”. Da ultimo si è opportunamente riconosciuta la specificità degli studî giuridici e le esigenze manifestate dalle professioni legali, provvedendo (cfr. D.M. 21 dicembre 2005, in G.U. 16 marzo 2006, n. 63) a riportare la “laurea in giurisprudenza” ad un ciclo unico, sostanzialmente articolato sulla base di un quinquennio (cd. “modello 4+1”).

    Il titolo conseguito al termine del corso di studî universitarî ha assunto la denominazione di “laurea magistrale”, in conformità a quanto previsto in via generale dall’art. 3 del D.M. MIUR 22 ottobre 2004 (in G.U. 12 novembre 2004, n. 266).

    Convivono, perciò, ad oggi tre differenti titoli di studio, corrispondenti ai tre periodi che hanno caratterizzato la ricordata riforma dell’università.

    La completa corrispondenza tra i tradizionali diplomi di laurea e le “classi delle lauree specialistiche” è statuita, ai fini dei pubblici concorsi, dal D.M. MIUR 5 maggio 2004, in G.U. 21 agosto 2004, n. 196. La stessa norma è oggi applicata anche con riguardo ai nuovi titoli “magistrali”.

    In relazione al richiamato quadro normativo non può che confermarsi il costante pregresso orientamento di questa Commissione (cfr. pareri 22 novembre 2005, nn. 78 e 79 e 22 novembre 2006, n. 77), volti a chiarire la completa corrispondenza tra la qualità di “dottore in giurisprudenza” contemplata dall’ordinamento professionale con quella di “dottore magistrale” oggi posseduta dai neolaureati.

    Le norme sulla professione forense fanno riferimento al conseguimento del titolo di studio universitario quale requisito per l’iscrizione nel registro dei praticanti, senza occuparsi, chiaramente, dell’organizzazione didattica universitaria. Pertanto la diversa durata del corso di studî non è rilevante in punto di diritto, poiché è conseguenza di scelte discrezionali del legislatore, improntate al principio di ragionevolezza.

    Resta quindi ferma, in ossequio al dato normativo, la necessità di una pratica biennale, indipendentemente dalla durata del precedente corso di laurea (con esclusione, come sopra detto, dei corsi di laurea “breve” triennali)”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 12 dicembre 2007, n. 54

  • Il Consiglio remittente (Pordenone) illustra il caso di un’iscritta che intrattenga una relazione sentimentale con il proprio cliente, del quale cura la procedura di separazione consensuale. Si chiede se il rapporto descritto, comprensivo della partecipazione alle udienze in presenza della moglie separanda, non mini l’indipendenza e l’onorabilità del professionista.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La richiesta di parere è inammissibile, poiché essa si riferisce ad una vicenda specifica, descritta nel dettaglio, mentre la Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense può esprimersi sono su quesiti astratti e non idonei ad interferire con la funzione giurisdizionale del Consiglio medesimo. Nel caso di specie, ove il Consiglio circondariale ritenesse sussistere una responsabilità dell’interessato, il Consiglio nazionale potrebbe senz’altro rivestire il ruolo di giudice dell’impugnazione.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 12 dicembre 2007, n. 53