Autore: admin

  • Quesiti del COA di Pescara

    Si avanzano due quesiti:
    a. si chiede se un avvocato, assistendo dei privati in controversie avverso un ente pubblico, possa al contempo assumere la difesa del medesimo ente in altro ambito;
    b. se sia deontologicamente corretto il comportamento del legale, il quale accetti di assistere un cliente in una controversia contro un ente pubblico del quale è stato legale di fiducia, prima che siano trascorsi due anni dalla conclusione del precedente rapporto professionale (in particolare si chiede se rilevi la circostanza che l’amministrazione sia un ente di grandi dimensioni con un’articolata struttura.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
    «Quanto al quesito sub a) si deve concludere in senso negativo, poiché l’assunzione di mandato proveniente da un cliente, sia esso persona o ente, contro il quale si promuove – pur in altra sede – un’azione giudiziaria contrasta in modo evidente con il dovere di fedeltà al cliente, affermato negli artt. 7 e 37 c.d.f.
    Analogamente, l’assunzione di un incarico contro un ex cliente prima del decorso del periodo biennale previsto viola l’espresso dettato dell’art. 51 c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo → Al proposito non rilevano le caratteristiche soggettive del nuovo o del precedente cliente, atteso che il divieto posto dalla norma è generalizzato e non ha riguardo solo ai casi nei quali si crei un rapporto personale specifico tra avvocato e assistito, sicché la circostanza indicata nel caso di specie, ossia che uno dei due clienti interessati è un ente pubblico grande e di struttura articolata, non può mutare la norma di comportamento».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Baffa), parere del 23 aprile 2009, n. 11

  • Quesito del COA di Velletri

    Un dipendente pubblico, intenzionato a valersi della facoltà di esonero dal servizio di cui all’art. 72 del decreto-legge 112/2008, chiede se la condizione di impiegato dello Stato esonerato sia compatibile con l’iscrizione all’albo degli avvocati.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
    «L’art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, così come convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede la concessione, peraltro facoltativa e rimessa alle necessità organizzative della P.A., dell’esonero dal servizio dei dipendenti prossimi al pensionamento.
    Peraltro, il rapporto giuridico di lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione permane, anche in regime di esonero, fino al collocamento in quiescenza. Durante il periodo di esonero, e fino allo scioglimento del rapporto, specifica la legge che il trattamento erogato dalla P.A. è «cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche».
    Tuttavia dalle altre attività che l’interessato può svolgere va esclusa quella di avvocato stante l’espresso divieto sancito dall’art. 3 l.p.f. di intrattenere rapporti di lavoro dipendente con pubbliche amministrazioni ai fini dell’iscrizione negli albi».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 23 aprile 2009, n. 10

  • Quesito del COA di Chieti

    L’Ordine (di Chieti) chiede, sulla scorta di una richiesta proveniente da alcuni iscritti:
    – se siano possibili investigazioni difensive dell’avvocato anche nel processo civile;
    – se, in caso di risposta positiva, possa procedersi all’audizione dei testimoni e quali ne siano le modalità e l’utilizzo processuale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
    «La richiesta di pareri dei singoli iscritti agli albi forensi, tramite i C.O.A., è ammissibile, per l’art. 25, primo comma, del regolamento delle attività del C.N.F., in ispecie quando le questioni abbiano carattere di interesse generale e non siano idonee ad interferire con lo svolgimento delle funzioni che la legge attribuisce al Consiglio nazionale.
    Gli avvocati, che hanno chiesto il parere, hanno puntualmente richiamato l’art. 52 del codice deontologico, che è composto da un comma ed un canone: il primo comma pone la regola generale che l’avvocato «deve evitare di intrattenersi con i testimoni» che abbiano già assunto questa veste; il canone disciplina (con un dettaglio di ben sedici punti) l’attività investigativa del difensore in sede penale, introdotta nel codice di procedura penale dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397.
    È noto che «le norme deontologiche forensi costituiscono fonti normative integrative di precetto legislativo» (Cass., sez. un., sent. 20 dicembre 2007, n. 26810), che – come tali – vanno interpretate a’ sensi degli artt. 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
    All’art. 52 cod. deont. non si può attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato delle parole, per le quali il secondo comma si applica esclusivamente in sede processuale penale, e pone, così, un’eccezione alla regola generale del primo comma.
    Va aggiunto che la legge n. 397/2000 rivela chiaramente l’intenzione del legislatore di rafforzare l’esercizio del diritto di difesa solamente in sede processuale penale (art. 327-bis, c.p.p.)».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 23 aprile 2009, n. 9

  • Il quesito (del COA di Milano) concerne la sussistenza o meno di una causa di incompatibilità con l’esercizio della professione forense nel caso di “un soggetto dipendente comunale che operi in qualità di funzionario dei servizi formativi – insegnante di discipline giuridiche ed economiche” presso una “scuola paritaria di 2° grado”.

    «Viene in rilievo l’art. 3, comma 4, lett. a) del r.d.l. n. 27 novembre 1933 n. 1578 che prevede, in deroga al generale principio fissato dal comma 2° in tema di incompatibilità dell’esercizio della professione con l’assunzione di qualsiasi impiego, la compatibilità dell’esercizio della professione forense con l’assunzione dell’impiego di insegnante presso “istituti secondari dello Stato”.

    Le disposizioni dell’art. 3 r.d.l. n. 1578/1933 recanti previsione di deroghe al principio generale dell’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con l’assunzione di qualsiasi impiego sono norme di carattere eccezionale, non passibili, a mente dell’art. 14 delle disposizioni sulle legge in generale, di interpretazione e di applicazione analogica (in terminis, tra le tante: Cass., sez. un., 26 novembre 1996 n. 10490). Il comma quarto, lett. a) di detto articolo statuendo che, in deroga al principio generale accennato, l’esercizio della professione forense è compatibile con l’assunzione dell’impiego di insegnante presso gli istituti secondari dello Stato, pone, perciò, una norma di carattere eccezionale non passibile di interpretazione ed applicazione analogica e, quindi, non estensibile al diverso caso di docenza presso istituti di istruzione gestiti da soggetti ed enti, anche pubblici, diversi dallo Stato.
    In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 5288/1998), adesivamente a quanto ritenuto in precedenza da questo Consiglio Nazionale Forense che, poi, ha mantenuto fermo il principio (cfr., da ultimo: C.N.F., 10 novembre 2005 n. 137 e 16 luglio 2008 n. 70). Trattandosi nel caso su cui verte il quesito di dipendente comunale, deve ritenersi sussistente l’incompatibilità con l’esercizio della professione forense».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Baffa), parere del 26 febbraio 2009, n. 6

  • L’Ordine (di Bergamo) chiede, anche al fine di assumere un contegno uniforme rispetto alla prassi di altri Consigli, se sia da considerarsi lecito il comportamento di un iscritto che invii una lettera, di contenuto informativo rispetto alla propria attività professionale, ad una serie di imprese potenziali clienti.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    «La questione, tra le più delicate che si pongono allo stato dell’attuale quadro normativo, non può risolversi solo attraverso una valutazione del mezzo che l’avvocato utilizza per dare notizie circa la propria attività.
    Anche la differenza tra lettere concepite per destinatari specifici e comunicazioni uniformi inviate a più soggetti indistintamente non è, in sé e per sé, dirimente.
    La questione è stata ampiamente disaminata nella recente sentenza di Questo Consiglio n. 268/2007, alle cui argomentazioni deve farsi senz’altro rinvio, proprio avendo riguardo al più ampio contesto nel quale il messaggio è collocato e, soprattutto, all’intento espresso con il messaggio informativo.
    Per giudicare della coerenza di una comunicazione con il codice deontologico sarà, pertanto necessaria una sua puntuale valutazione alla stregua degli artt. 17 e 17-bis dello stesso, norme oggetto di innovazione rispetto al passato ad opera delle delibere C.N.F. 27 gennaio 2006, 14 dicembre 2006 e 27 giugno 2008.
    Pertanto bisognerà verificare che la comunicazione del professionista sia conforme, nei modi e nei contenuti, ai principi di verità e correttezza, che non sia ingannevole, elogiativa o comparativa e che non contenga nominativi di clienti. Inoltre sarà oggetto di verifica la circostanza che l’informazione, nella forma e nelle modalità, rispetti la dignità ed il decoro della professione.
    Pertanto, in sintesi, il Consiglio dell’ordine circondariale dovrà prendere in esame i casi di messaggi informativi al pubblico non censurandoli per il solo fatto di essere rivolti ad una pluralità di destinatari sulla base di lettere impersonali o standard, bensì valutando che tali comunicazioni rispondano ad un intento autenticamente informativo e non captatorio e che modalità e contenuti siano conformi ai superiori interessi alla dignità della professione e all’affidamento del pubblico».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 29 gennaio 2009, n. 3

  • Si chiede (da parte del COA di Salerno) se un pubblico dipendente con la qualifica di dirigente possa essere iscritto nell’albo speciale degli avvocati di enti pubblici nel caso in cui egli sia adibito a funzioni di trattazione degli affari legali in aggiunta ad altri compiti. Si precisa anche che presso l’ente è istituito un ufficio legale denominato “avvocatura”.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    «Alla questione accennata si è già data risposta in passato in circostanze analoghe. Da ultimo ciò è avvenuto con il parere 12 dicembre 2007, n. 56 e 22 novembre 2005, n. 88, nei quali si è chiarito che l’adibizione del pubblico dipendente all’ufficio legale dev’essere esclusiva, e che la commistione, anche temporanea, con funzioni non legali fa venir meno quella condizione di indipendenza nello svolgimento della rappresentanza legale che è essenziale connotato del professionista forense ancorché inquadrato con gli strumenti del lavoro pubblico».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 29 gennaio 2009, n. 2

  • Si chiede (da parte del COA di Bolzano) se sussista un’incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’assunzione dell’incarico di amministratore di condominio.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    «Come in ogni caso nel quale è stata richiesta di un parere in tema di incompatibilità, la Commissione ricorda come sia necessario partire dal presupposto che le incompatibilità di cui all’art. 3 l.p.f. rappresentano forme di restrizione di diritti soggettivi perfetti (pur disposte dall’ordinamento in omaggio ad un superiore interesse pubblico) e che perciò vanno applicate con un canone di stretta interpretazione e senza che siano ammissibili letture estensive.
    L’attività di amministratore di condominio si configura come un’attività di gestione di rapporti giuridici in favore dei condomini (art. 1129 e ss. cod. civ.); l’amministratore è nominato dall’assemblea dei condomini e può essere da questa in ogni tempo revocato.
    Si evince chiaramente che non sussiste alcun vincolo di subordinazione tra il mandante (condomini riuniti in assemblea) ed il mandatario (amministratore) e che, pertanto, l’attività inerente all’incarico gestorio può essere svolta dall’amministratore in forma completamente indipendente, ossia in modo compatibile con la condizione di avvocato.
    Del pari, in assenza di un albo degli amministratori di condominio (v., sul punto, anche Corte costituzionale, sent. 57/2007) il professionista può svolgere le connesse attività permanendo sottoposto alle norme deontologiche degli avvocati e alla correlativa potestà disciplinare del Consiglio dell’Ordine di appartenenza.
    Pertanto, ad abundantiam, va ricordato che l’amministratore di condominio dovrà svolgere qualunque attività, anche se del tutto estranea a quelle tipiche della professione forense, nel pieno rispetto dei canoni di dignità e decoro della professione forense.
    In conclusione, nulla osta a che l’avvocato ricopra l’incarico di amministratore di condominio. Con ciò si conferma quanto già pacificamente espresso dall’orientamento della Commissione, ed in particolare i precedenti pareri n. 104/2000 e già 18/1995».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 29 gennaio 2009, n. 1

  • Il quesito (del COA di Massa Carrara) attiene alla possibilità di iscrivere nel registro dei praticanti il laureato in giurisprudenza che non abbia sostenuto l’esame di procedura penale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    «La Commissione consultiva ha già in passato avuto modo di prendere in considerazione casi simili a quelli di cui al presente quesito (cfr. parere 9 maggio 2007, n. 22), ed ha dovuto prendere atto del fatto che, nonostante alcune scelte curricolari adottate nell’ambito dell’autonomia universitaria possano legittimamente apparire poco consone agli obiettivi di formazione degli aspiranti alla carriera forense, non è possibile sindacare tali scelte ove adottate in conformità dell’attuale normativa accademica. In particolare il Consiglio dell’Ordine deve limitarsi ad accertare il possesso del titolo di studio richiesto dalla legge per l’iscrizione nel registro dei praticanti.
    Deve pertanto ricordarsi che la nuova laurea magistrale in giurisprudenza corrisponde a tutti gli effetti alla precedente omonima laurea quadriennale, ancorché non vi sia un provvedimento ministeriale di formale equiparazione ai fini dell’ammissione al tirocinio, bensì ai soli fini della partecipazione ai pubblici concorsi (D.M. M.I.U.R. 5 maggio 2004, in G.U. 21 agosto 2004, n. 196).
    Nel caso di specie la questione centrale attiene alla possibilità, per l’Ordine competente, di non iscrivere nel registro dei praticanti laureati che presentino delle evidenti lacune quanto al numero ed al tipo di insegnamenti ed esami necessari all’esercizio della professione forense. Ciò è impedito esplicitamente dall’attuale normativa regolamentare, che impone, al contrario, di considerare in modo omogeneo tutte le lauree rientranti in un’unica classe (cfr. DM M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270, art. 4, in G.U. 12 novembre 2004, n. 266). La stessa norma che prevede che “Il corso di laurea magistrale ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici” è rivolta a garantire il dispiegarsi dell’autonomia didattica degli atenei, e non anche a consentire un sindacato esterno sull’orientamento dei corsi o sulla distribuzione dei crediti nell’ambito dei diversi corsi. In conclusione deve ritenersi che l’istante laureato in giurisprudenza abbia diritto all’iscrizione nel registro dei praticanti.
    Ciò non esclude, tuttavia, che il Consiglio dell’ordine competente, in sede di verifica dello svolgimento della pratica, possa, conformemente al quadro normativo vigente, esercitare la dovuta sorveglianza volta a garantire che il praticante non sia scevro di cognizioni fondamentali in una materia, quale quella della procedura penale, che deve necessariamente rientrare nel bagaglio di conoscenze proprie dell’avvocato, considerato che l’abilitazione al patrocinio, sia quella provvisoria di cui all’art. 8 del R.D.L. n. 1578/1933, sia quella propria dell’iscritto nell’albo e prevista dalla Costituzione della Repubblica (art. 33, comma 4 Cost.) consentono al soggetto in questione di esercitare il patrocinio anche dinanzi al giudice penale. Ne consegue che il COA competente potrà espletare gli opportuni accertamenti sulle dichiarazioni rese dal praticante ai sensi dell’art. 7, D.P.R. 101/1990, ed in quella sede invitare il praticante ad un colloquio nel quale potrà essere valutata anche la preparazione del praticante in materia di procedura penale (cfr. art. 7, comma 3, D.P.R. cit.). Analogo penetrante controllo potrà essere esercitato in sede di concessione dell’eventuale abilitazione provvisoria al patrocinio di cui all’art. 8 R.D.L. cit., nonché, in sede di rilascio del certificato di compiuta pratica, il quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, D.P.R. n. 101/1990 attesta appunto che il praticante abbia “atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 11 dicembre 2008, n. 48

  • Il quesito (del COA di Trieste) riguarda l’incompatibilità, ai sensi dell’art. 3 della legge professionale, del presidente del Consiglio di amministrazione di una società per azioni di gestione di servizi pubblici locali.

    Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore e adotta il seguente parere:

    «Va preliminarmente ricordata la stabile interpretazione della Commissione Consultiva e della giurisprudenza del Consiglio sul tema nuovamente sottoposto all’esame, secondo la quale è incompatibile con l’esercizio della professione forense l’assunzione della carica di presidente del Consiglio di amministrazione di società commerciale che comporti poteri gestori, in termini di capacità astratta. Di per sé, infatti, la sola funzione di rappresentanza giudiziale e direzione del Consiglio di amministrazione non determina incompatibilità (C.N.F. sent. 12 novembre 1996, n.159). Sicché certamente non versa in situazione d’incompatibilità il presidente che sia stato privato, per statuto sociale o per successiva deliberazione, dei poteri gestori attraverso la nomina di un amministratore delegato (C.N.F. sent. 159/1996, cit; 20 settembre 2000, n.90; Cass. SS.UU. 5 gennaio 2007, n. 37).
    Con riferimento al caso specifico va premesso che l’analisi della fattispecie concreta è di stretta competenza del Consiglio locale. Senza sostituirvisi indebitamente, la Commissione rileva, da un lato, la natura gestoria del potere-dovere statutario di adozione dei provvedimenti d’urgenza, assistito anche dall’attribuzione di autonoma capacità di spesa, e – d’altro canto – le funzioni meramente esecutive assegnate dallo statuto alla figura del direttore generale.
    La natura potenzialmente pubblica e lo scopo della società non incidono sull’eventuale incompatibilità (parere 21 novembre 2001), mentre non è concretamente valutabile – innanzitutto in termini di coerenza statutaria e di estensione – la delega di poteri gestori ad altro amministratore”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 11 dicembre 2008, n. 47

  • Il quesito (del COA di Siracusa) pone la questione se, cessati dalle funzioni, Presidente e Consigliere Segretario debbano sottoscrivere le decisioni disciplinari assunte durante il loro mandato. Si chiede altresì come si debba comportare il nuovo Consiglio in caso di rifiuto del precedente collegio di sottoscrivere le motivazioni.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    «La risposta al quesito proposto non può prescindere da un’interpretazione sistematica che tenga conto per un verso della normativa processualcivilistica normalmente applicata ai procedimenti disciplinari (cfr. artt. 132, 3° comma, e 161, 2° comma, c.p.c.), e per altro verso, della natura giuridica del procedimento stesso, che è quella di un procedimento amministrativo a carattere contenzioso, con garanzie di contraddittorio. La norme del processo civile sopra richiamate vanno interpretate nel senso della esigenza di una sicura identificazione della decisione come riferibile al collegio che l’ha deliberata con quella specifica motivazione. Per altro verso, non vi è dubbio che il deposito della decisione sia il momento nel quale il presidente ed il segretario in carica – che possono anche non avere preso parte alla decisione – attestano l’intervenuta assunzione del provvedimento disciplinare nei termini indicati, nonché la conformità dello stesso allo svolgimento del procedimento come rappresentato agli atti. È questa attestazione a dar conto degli autori della decisione, nonché del contenuto materiale del provvedimento, comprensivo di idonea motivazione e degli altri elementi necessari di cui all’art. 51, secondo comma, R.D. n. 37/1934. In questo senso, l’atto del deposito acquista una sorta di autonomia logico-giuridica, finalizzata alla pubblicazione della decisione stessa: per questo, pur a fronte della diffusa prassi in forza della quale sono il presidente e il consigliere segretario del collegio che ha assunto la decisione ad effettuare la sottoscrizione di cui al citato art. 51, non sussistono motivi ostativi a che tale sottoscrizione sia invece materialmente apposta dal presidente e dal consigliere segretario in carica al momento del deposito. Del resto, la lettera del citato art. 51 non contiene elementi che forniscano spunti interpretativi decisivi a favore dell’una o dell’altra delle evenienze possibili a proposito della sottoscrizione (con riferimento al tempo: a quello del giudizio ovvero del deposito), così che entrambe, nel silenzio della norma, appaiono legittime e tra loro alternative, secondo discrezionalità, prassi e possibilità del Consiglio procedente, anche considerato lo spazio di autonomia che a tali enti compete, in quanto enti pubblici non economici a carattere associativo (per tale nozione, pacifica in dottrina, vedi per tutti G. Rossi, Enti pubblici associativi. Aspetti del rapporto tra gruppi sociali e pubblico potere, Jovene ed., Napoli 1979, 23 ss.)».

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 11 dicembre 2008, n. 46