La sospensione cautelare dall’esercizio della professione non costituisce sanzione disciplinare ma provvedimento amministrativo a carattere provvisorio di natura, appunto, cautelare che, come tale, non è soggetta a termine di durata, a differenza della sanzione disciplinare della sospensione di cui all’art. 40 n. 3 Rdl 1578/33. Ciononostante, dovrà comunque applicarsi il principio di ragionevolezza e quindi la sospensione cautelare non potrà essere prolungata per un periodo di tempo eccessivamente lungo e che non sia giustificato dalla necessità di tutelare il prestigio e la dignità della classe forense.
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Il CNF non può entrare nel merito della sospensione cautelare disposta dal COA
Il potere cautelare esercitato dal C.O.A. ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione è discrezionale e non sindacabile dal CNF, essendo solo al C.O.A. affidata dall’ordinamento la valutazione della lesione al decoro e alla dignità della professione e quella dell’opportunità dell’adozione della misura cautelare, mentre l’esame del C.N.F. è limitato al controllo di legittimità restando precluso ogni giudizio rispetto all’opportunità dell’adozione della misura sospensiva.
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Sospensione cautelare: il presupposto dello strepitus fori
In tema di applicazione della misura cautelare, al fine di ritenere integrato il necessario presupposto del clamore suscitato dalle imputazioni penali, in uno con la astratta gravità delle stesse, nel concetto di “allarme” deve ritenersi insita, con riferimento alla vicenda penale che giustifica l’adozione della cautela, una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione, non solo nelle stretto ambiente professionale, di per sé dotato di ricettori adeguati e consapevoli, ma anche e soprattutto nell’ambito più vasto e generale dell’opinione pubblica, della società e della collettività, ovvero un quid pluris qualificato e significativo rispetto al semplice e mero accadimento penale ed alla gravità di quest’ultimo.
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L’illecito disciplinare è sostanzialmente atipico
L’art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, nel prevedere come illecito disciplinare i fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, non individua comportamenti tassativamente determinati, poichè il principio di legalità si riferisce solo alle sanzioni penali e non si applica alle sanzioni disciplinari.
Cassazione Civile, sez. U, 20 maggio 2005, n. 10601- Pres. Carbone V- Rel. Falcone G- P.M. Iannelli D (Conf.)
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Il ricorso per revocazione non può riguardare asserite nullità processuali
Il ricorso per revocazione costituisce con mezzo di impugnazione eccezionale, consentito solo per i motivi indicati nell’art. 395 cpc, la cui elencazione deve ritenersi tassativa così da escludere anche il riferimento ad eventuali nullità afferenti le pregresse fasi processuali.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. De Giorgi, Rel. Tacchini), sentenza del 2 aprile 2012, n. 51
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La giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense
A norma degli artt. 24, 31, 35, 37, 50 e 54 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, sono devolute alla giurisdizione del Consiglio nazionale forense tutte le controversie relative alla iscrizione, al rifiuto di iscrizione, nonché alla cancellazione dall’albo professionale degli avvocati, così come quelle relative all’esercizio del potere disciplinare nei confronti dei medesimi (nella specie, le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del C.N.F. in relazione al ricorso presentato da un avvocato contro la delibera del locale Consiglio dell’ordine che, disponendo l’archiviazione di un esposto del medesimo contro un collega, aveva confermato l’iscrizione all’albo di quest’ultimo, rigettando la relativa richiesta di cancellazione). (Regola giurisdizione)
Cassazione Civile, sez. Unite, Ordinanza del 11 dicembre 2007, n. 25831- Pres. NICASTRO Gaetano- Est. FINOCCHIARO Mario – P.C.M. c. P.S.
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I mezzi di impugnazione delle sentenze del CNF
Le decisioni disciplinari del CNF possono essere impugnate soltanto con i mezzi previsti dall’ordinamento professionale forense e non con altri da questo non contemplati (Nel caso di specie, trattavasi di istanza diretta ad ottenere la revisione della decisione attraverso una pretesa remissione a ruolo).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. De Giorgi, Rel. Tacchini), sentenza del 2 aprile 2012, n. 51
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L’inosservanza dell’obbligo di motivazione su questioni di fatto
In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emanate dal Consiglio nazionale forense in materia disciplinare, l’inosservanza dell’obbligo di motivazione su questioni di fatto integra una violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, solo ove essa si traduca in una motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa.
Cassazione Civile, sez. U, 17 novembre 2005, n. 23240- Pres. Corona R- Rel. Bonomo M- P.M. Palmieri R (Conf.)
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Avvocati stabiliti: i COA devono vigilare sugli abusi della normativa comunitaria
In capo ai Consigli dell’Ordine sussiste una discrezionalità nella valutazione della domanda d’iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo riservata agli avvocati stabiliti, in ordine alla verifica di un eventuale abuso del diritto comunitario da parte degli interessati (Nel caso di specie, il COA aveva rifiutato l’iscrizione all’albo speciale di un cittadino italiano laureatosi “a distanza” in Spagna e che, dopo appena due mesi dall’iscrizione all’albo degli “abogados de Madrid”, aveva appunto richiesto l’iscrizione all’albo forense italiano).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 15 marzo 2012, n. 50
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Il principio della invariabilità del collegio giudicante non opera nel procedimento innanzi al COA
L’invariabilità del collegio giudicante costituisce una caratteristica essenziale di ogni procedimento giurisdizionale e di ogni decisione giudiziaria, e deve, pertanto, sussistere anche in sede di procedimento disciplinare a carico degli avvocati davanti al Consiglio Nazionale Forense, in relazione alla natura di organo giurisdizionale attribuita a tale collegio, e indipendentemente da ogni previsione normativa; invece il Consiglio dell’Ordine locale, anche quando irroga una sanzione disciplinare, non è un giudice, ma compie un’attività amministrativa, per la quale non vige il principio dell’immutabilità del collegio decidente, essendo sufficiente che sia rispettato il quorum previsto per la validità delle deliberazioni (art. 43, secondo comma, r.d. n. 37 del 1934)
Cassazione Civile, sez. U, 17 novembre 2005, n. 23240- Pres. Corona R- Rel. Bonomo M- P.M. Palmieri R (Conf.)