Autore: admin

  • Il Consiglio circondariale (di Lecce) chiede se, in caso di dimissioni di un componente del consiglio, si debba convocare l’Assemblea per le elezioni suppletive anche nell’imminenza dello scadere del mandato consiliare.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Secondo una teoria diffusa ma infondata, non sarebbe possibile indire elezioni suppletive nel caso in cui manchino meno di sei mesi alla scadenza naturale del CdO (vale a dire, dopo il 30 giugno).

    La norma di cui all’art. 15 del d. lgs. lgt. 23 novembre 1944 n. 382, secondo la sua lettera, non pone alcun limite temporale per indire le elezioni suppletive. In realtà così recita testualmente: «alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive».

    La teoria del termine semestrale trova origine in una diffusa prassi, giacché la mancanza di un singolo consigliere non è decisiva per il funzionamento del collegio, che può regolarmente svolgere i propri compiti anche con un componente in meno.

    Tuttavia, dalla disposizione surriferita si desume inequivocabilmente l’obbligatorietà dell’indizione della tornata elettorale in caso di dimissioni o di decesso di un componente il Consiglio.

    In caso di assenza ingiustificata per oltre sei mesi si procede previa declaratoria di decadenza.

    Allorquando poi, a seguito di dimissioni venga meno il numero di consiglieri necessario per il regolare funzionamento dell’organo, deve procedersi alle elezioni suppletive con la massima urgenza”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 12 dicembre 2007, n. 52

  • Il Consiglio richiedente (Foggia) intende sapere se la legge n. 339/2003, che ha escluso la possibilità di svolgere la professione forense mantenendo al contempo un rapporto di lavoro pubblico a tempo parziale, si applichi anche a coloro che svolgevano la professione d’avvocato anche prima del 1996, anno in cui tale possibilità era stata introdotta.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La risposta è di segno senz’altro positivo.

    Lo svolgimento della professione d’avvocato a latere di un impiego pubblico a tempo parziale è stata possibile nel periodo tra il 1° gennaio 1997 (data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662) ed il 2 dicembre 2003 (data di entrata in vigore della l. 25 novembre 2003, n. 339, che ha escluso l’applicabilità alla professione forense delle disposizioni precedenti). A coloro che si trovavano nella duplice condizione di avvocato iscritto all’albo e di dipendente pubblico è stata data la possibilità di optare per una delle due qualità nell’ambito di un ampio periodo transitorio, scaduto il 1° dicembre 2006.

    Con la circolare n. 35-C/2006, il C.N.F. ha ricordato l’importanza di procedere con sollecitudine e rigore alla cancellazione dei soggetti che non avessero optato per la libera professione. A queste conclusioni si è, chiaramente, allineata la Commissione nel suo parere 17 gennaio 2007, n. 2.

    Ciò premesso, non può sussistere alcun dubbio che la norma si applichi anche a coloro che prima del 1996 già possedessero l’iscrizione nell’albo degli avvocati, dal momento che nessun distinguo in senso diverso è formulato nel testo di legge.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 12 dicembre 2007, n. 51

  • Quesito del COA di Busto Arsizio

    Il quesito riguarda la tematica delle associazioni professionali tra avvocati. In ispecie si chiede:
    a) se sia necessario istituire una sezione speciale dell’albo per esse;
    b) se il Consiglio abbia competenza a vagliare l’atto costitutivo delle associazioni;
    c) se sia applicabile alle associazioni la normativa professionale e sulle s.t.p. (d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96)

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
    “L’unico strumento posto a disposizione degli avvocati per esercitare la professione in comune era, fino a pochi anni addietro, l’associazione tra professionisti, disciplinata dall’art. 1 della Legge 23 novembre 1939 n. 1815.

    Secondo questa norma i professionisti possono associarsi utilizzando, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti con i terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario, seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali dei singoli associati».

    Con la costituzione, per atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate, dell’associazione tra professionisti si costituisce un nuovo centro di imputazione di interessi, che può essere titolare di diritti ed obblighi nei confronti dei terzi e che è tenuto a redigere le dichiarazioni dei redditi.

    L’associazione avrà pertanto una partita IVA e tutte le fatturazioni relative all’attività comune saranno intestate alla stessa (a titolo esemplificativo l’utenza elettrica, quelle telefoniche, l’acquisto di computer e libri).

    A sua volta l’associazione sarà titolare della fatturazione attiva e quindi le prestazioni rese dagli avvocati suoi componenti saranno fatturate dall’associazione, la cui denominazione costituirà il riferimento per i terzi anche ai fini della ritenuta d’acconto.

    La differenza fondamentale tra questo tipo di associazione e la società vera e propria può rinvenirsi nell’assunzione in capo alla seconda di piena personalità giuridica, nella diversa responsabilità e nel mantenimento del rapporto fiduciario in capo al professionista singolo.

    La procura alle liti, ovvero il diverso incarico saranno conferiti al singolo avvocato che risponderà della propria prestazione (e degli eventuali errori) direttamente e personalmente nei confronti del cliente.

    L’art. 2 della citata legge 23 novembre 1939 n. 1815 vietava l’esercizio in società delle professioni per le quali è richiesto il superamento dell’esame di Stato e la conseguente iscrizione in albi.

    L’esigenza di modernizzare le libere professioni ha condotto prima all’introduzione della società di professionisti prevista dalla legge 11 febbraio 1994 n. 109 in materia di lavori pubblici, e poi all’abrogazione dell’art. 2 della Legge 1815 operata dall’art. 24 della Legge 7 agosto 1997 n. 266.

    Con direttiva 98/5/CE del 16 febbraio 1998, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione hanno dettato le norme volte a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica.

    Con d. lgs. 2 febbraio 2001 n. 96, di attuazione e recepimento della suddetta direttiva, l’Italia ha disciplinato l’esercizio della professione di avvocato in forma societaria.

    I soci devono possedere il titolo di avvocato (art. 21, comma 1 del d. lgs. 96/2001), e devono anche essere iscritti nell’albo ex art. 21, comma 4.

    L’art. 24 prevede il conferimento dell’incarico professionale alla società e l’esecuzione da parte dei soci in possesso dei requisiti necessari.

    Così, ad esempio, l’incarico di difendere in Cassazione potrà essere conferito alla società ma dovrà essere svolto da un avvocato cassazionista; anche il cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato potrà rivolgersi alla società, ma l’avvocato che eseguirà la prestazione dovrà essere iscritto nel relativo elenco.

    Inoltre, a norma dell’art. 24, comma 2, il cliente ha diritto di scegliere uno o più soci per l’esecuzione dell’incarico.

    Le regole sulla responsabilità sono analiticamente stabilite dall’art. 26.

    Da quanto sopra esposto si comprende la differenza tra le due ipotesi, e la loro non assimilabilità.

    In particolare, proprio la differente responsabilità prevista nei due casi ha indotto il legislatore a prevedere, solo per le società costituite tra avvocati, l’iscrizione in una sezione speciale dell’albo degli avvocati (art. 16, comma 4, del D. Lgs. in argomento), mentre per le associazioni è previsto solo che la costituzione sia notificata al Consiglio dell’Ordine (art. 1, comma 2, legge 1815/39).

    Tale comunicazione è finalizzata a valutare se l’associazione sia costituita nel rispetto delle norme professionali, incluse quelle deontologiche.

    In relazione a quanto esposto, la Commissione, sottolineando l’evidenza del richiamato quadro normativo, ritiene di rendere le seguenti risposte ai singoli quesiti:

    a) con riferimento alla prima questione, la risposta dev’essere di segno negativo;
    b) nella seconda ipotesi, la risposta è positiva, pur nei limiti sopra evidenziati;
    c) da ultimo, nel terzo caso la risposta è negativa, poiché la legge professionale andrà applicata nei confronti dei singoli iscritti, mentre la società tra avvocati è regolata da una normativa diversa, come sopra riepilogata”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 12 dicembre 2007, n. 50

  • Il Consiglio remittente (Modica) ha provveduto a redigere un regolamento per la verifica dei requisiti degli aspiranti all’iscrizione nell’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato. Si chiede parere circa la sua legittimità ed opportunità.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La norma di riferimento è l’art. 81 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come modificato dall’art. 2 della l. 24 febbraio 2005, n. 25. Tale disposizione affida all’Ordine un compito di particolare delicatezza, quello di valutare le “attitudini” e la “esperienza professionale specifica” dell’iscritto, distinta per materia. Alcuni chiarimenti sono già stati forniti dal Consiglio all’epoca di entrata in vigore della normativa, con la circolare n. 11-C/2005 (oltre ai pareri 27 aprile 2005, n. 30, 25 maggio 2005, n. 56, 22 novembre 2005, n. 87 di questa Commissione).

    Ciò premesso, l’iniziativa di fissare alcune regole in via previa con regolamento, sì da rendere il procedimento di iscrizione nell’elenco più trasparente, è sicuramente opportuna e meritoria; anche dal punto di vista della legittimità non può esservi dubbio che l’atto rientri nella potestà regolamentare dell’Ordine, correlata a materie ad esso affidate dalla legge.

    Si ritiene, però, di segnalare all’Ordine remittente che la predeterminazione di un numero fisso di affari trattati nel passato quale requisito di accesso potrebbe prestarsi a ricorsi da parte di coloro che vedessero in tali rigide soglie la manifestazione di un eccesso di potere.

    Pertanto deve opinarsi che rimane del tutto intatto il potere-dovere del Consiglio di valutare, anche con rigore, la sussistenza in capo all’iscritto di un’esperienza professionale sufficiente a garantire un degno patrocinio agli assistiti a carico dello Stato, ma che sarebbe preferibile una valutazione specifica della documentazione presentata dal richiedente anziché l’esclusione automatica di coloro che non abbiano raggiunto il numero prescritto di affari nell’anno anteriore alla domanda.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 12 dicembre 2007, n. 49

  • Quesito del COA di Pescara

    Il quesito si articola in due domande:
    a) se sia compatibile con l’iscrizione all’albo degli avvocati l’acquisizione della licenza di investigatore privato e l’espletamento della relativa attività;
    b) se sia deontologicamente consentito offrire al pubblico un servizio di consulenza telefonica tramite un numero a pagamento, così incassando gli onorarî professionali tramite il sovrapprezzo sulla chiamata a carico dell’utente.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
    “Com’è noto l’unica norma dell’ordinamento forense che tratta il tema delle incompatibilità è l’art. 3 l.p.f.

    L’orientamento costante di questa Commissione (cfr., tra gli altri, pareri 27 aprile 2005, n. 25; 14 dicembre 2005, n. 93; 26 ottobre 2006, n. 66) è nel senso di ritenere le incompatibilità di legge di stretta interpretazione, e dunque insuscettibili di interpretazione estensiva (o restrittiva). Infatti le incompatibilità, in quanto determinano una compressione del diritto soggettivo a svolgere un’attività economica, hanno carattere di eccezione.

    Non esistendo nell’ordinamento forense una disposizione che vieta all’avvocato di acquisire la licenza di investigatore privato, tale iniziativa non può essere, di per sé, vietata.

    Cionondimeno, anche in considerazione della circostanza che la professione di investigatore non ha una forma di organizzazione ordinistica ed un codice deontologico cogente per tutti gli esercenti l’attività, l’Ordine circondariale mantiene intatta la propria prerogativa di vigilanza sull’iscritto che svolga entrambe le attività, al fine di verificare che la condotta del soggetto permanga conforme alle norme deontologiche forensi, e che, nello specifico, la professione di investigatore non sia esercitata in modo da creare conflitti di interesse con la qualità di avvocato o da ledere l’immagine della classe forense.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 12 dicembre 2007, n. 48

  • L’Ordine remittente (Treviso) trasmette la richiesta di un iscritto, che pone il problema della notifica a mezzo postale all’estero.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Il quesito è inammissibile, poiché non attiene alla materia dell’ordinamento forense bensì a quella del diritto processuale. L’attività della Commissione consultiva mira a fornire un orientamento unitario agli Ordini circa questioni di competenza delle istituzioni dell’Avvocatura, mentre in campo strettamente processuale non sussiste, ai sensi di legge, una competenza specifica.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 12 dicembre 2007, n. 47

  • Il quesito (del COA di Biella) rappresenta il caso di alcuni avvocati che hanno aperto una sede di lavoro secondaria ed ulteriore rispetto ai rispettivi studî, configurata come un negozio al piano strada e dotata di sistemi di informazione all’esterno in tema di attualità giuridica. All’interno dei locali viene fornita consulenza giuridica orale, attività oggetto di promozione pubblicitaria attraverso un sito internet e la realizzazione di una brochure illustrativa. Si chiede al Consiglio nazionale se l’attività e la sua pubblicizzazione anche attraverso la stampa locale siano compatibili con le norme deontologiche, anche alla luce delle loro recenti modifiche.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “I fatti descritti nella richiesta di parere sono rappresentativi di comportamenti tutti teoricamente consentiti.
    È infatti permessa, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine, l’apertura di una sede secondaria dello studio, così come è consentito prestare consulenza predeterminando il compenso; sono anche consentite l’apertura del sito web e la distribuzione di una brochure informativa.

    I limiti concreti alle suddette attività, che teoricamente sono consentite, si rinvengono negli articoli 17, 17-bis e 19 del codice deontologico che fanno riferimento, sia per l’informazione che per l’acquisizione della clientela, alla dignità, correttezza e decoro della professione.

    Tali concetti discendono dall’articolo 38 della legge professionale, che stabilisce altresì la competenza a procedere disciplinarmente in capo al Consiglio dell’Ordine.

    La ragione di tale competenza dipende dal fatto che solo il Consiglio dell’Ordine locale, attraverso l’esame diretto delle specifiche modalità di informazione al pubblico e di acquisizione della clientela, può verificare se in concreto gli iscritti abbiano rispettato i principi di dignità, correttezza e decoro.

    Gli episodi segnalati, pertanto, appaiono deontologicamente corretti sulla carta, ma è determinante la valutazione del loro concreto esercizio, rimessa al Consiglio locale.

    Per regolamento e per proprio costante orientamento, poi, questa Commissione si è sempre astenuta dal pronunciarsi su casi specifici come quello in oggetto, che costituiscono l’ambito tipico della potestà disciplinare dei Consigli dell’Ordine, onde evitare sovrapposizioni e contrasti con l’esercizio della funzione di giudice di secondo grado che il Consiglio nazionale detiene in materia.

    Il caso descritto potrebbe in ipotesi dar luogo un procedimento disciplinare e, dunque, essere suscettibile di giungere alla cognizione del C.N.F. in sede di impugnazione avverso l’eventuale provvedimento dell’Ordine locale”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 12 dicembre 2007, n. 46

  • Il quesito (del COA di Verona) verte sulla possibilità, per un avvocato, di iscriversi presso un Ordine diverso e lontano da quello ove esercita la propria attività in via prevalente. Ciò rischia, secondo l’Ordine remittente, di attenuare la possibilità per l’Ordine di esercitare un controllo sull’iscritto.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Sul piano generale è senz’altro da confermare il principio secondo cui i requisiti della residenza e del domicilio professionale sono tra di loro alternativi, sicché l’iscritto potrà stabilire senz’altro la propria residenza in luogo diverso dal proprio domicilio professionale (orientamento costante a partire dal parere 28 gennaio 2000, n. 112).

    Ciò premesso si conferma quanto chiarito in precedenza, ossia che per domicilio professionale debba intendersi quel luogo che il professionista ha eletto a sede della propria stabile e continuativa attività .

    Ciò nondimeno pare difficile che il diverso Consiglio dell’Ordine, presso il quale l’avvocato esercita una parte rilevante della propria attività, possa attivarsi per imporre un cambiamento nell’iscrizione, sulla scorta della mera valutazione del numero di affari trattati nel proprio circondario.

    D’altronde, come si è chiarito anche nel recente parere 22 novembre 2006, n. 80, la normativa fa conseguire all’elezione di domicilio professionale una serie di conseguenze rilevanti (perfezionamento delle comunicazioni al domicilio eletto etc.) ma non impone uno specifico obbligo di reperibilità né un dovere di documentare la propria prevalente attività.

    È innegabile che la normativa possa essere sfruttata per abusi, da coloro che abbiano interesse, per vario motivo, ad eleggere un domicilio professionale fittizio.

    A tale situazione patologica, tuttavia, si dovrà far fronte tramite le segnalazioni e la collaborazione con l’Ordine di iscrizione del soggetto (cfr, in termini, il parere 23 maggio 2002, n. 76) ed avuto riguardo alla perdurante competenza disciplinare del Consiglio per i fatti avvenuti nel foro di competenza, a prescindere dall’iscrizione di colui che li abbia compiuti.

    Da ultimo deve darsi riscontro all’ultima parte del quesito, concernente la rilevanza disciplinare di comportamenti quale il trasferimento dell’iscrizione a seguito della mancata liquidazione di parcelle professionali o in conseguenza di sanzione disciplinare.

    Non pare che il mero trasferimento possa costituire autonomo illecito disciplinare, tuttavia il Consiglio dell’Ordine territoriale mantiene intatta la propria esclusiva competenza a valutare, in primo grado, se nell’ambito di una vicenda culminata con il trasferimento, l’iscritto abbia tenuto un comportamento disciplinarmente riprovevole.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 24 ottobre 2007, n. 45

  • Quesito del COA di S. Maria Capua Vetere

    Si propone un triplice quesito:
    a) se il praticante che ha subito una sanzione disciplinare la debba scontare anche nel caso in cui, avendo superato nel frattempo l’esame di abilitazione, abbia assunto la qualità di avvocato;
    b) se colui che è stato sanzionato per aver utilizzato il titolo di avvocato prima dell’effettiva iscrizione nell’albo debba, considerato il precedente, essere escluso dall’iscrizione nell’elenco dei patrocinatori a spese dello Stato;
    c) se, una volta comminata la sanzione disciplinare, essa possa essere revocata per una diversa valutazione sopravvenuta (nella specie, per accogliere un principio di diritto enunciato dalla Cassazione penale)

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
    “Relativamente al primo punto è certo che l’iscritto debba scontare la sanzione disciplinare anche ove abbia mutato il proprio titolo di iscrizione nell’albo, sia perché la potestà disciplinare non viene meno finché l’iscrizione perduri, sia perché il praticante è egualmente sottoposto ad alcuni degli obblighi deontologici cui soggiace l’avvocato.

    Per quanto sub b), il precedente disciplinare della censura rileva necessariamente ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei patrocinatori a spese dello Stato, ai sensi del disposto dell’art. 81, comma secondo, lett. b), del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

    Da ultimo non si può che convenire sulla circostanza che il provvedimento che irroga una sanzione disciplinare può essere sottoposto a rivalutazione da parte dell’autorità che lo ha emesso, come prescrive la regola generale sul regime degli atti amministrativi.

    Circa l’incidenza di un favorevole pronunciamento del giudice penale, con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, circostanza adombrata dal quesito, si rammenta che il giudicato penale influisce sì sul giudizio disciplinare, ma soltanto rispetto all’accertamento dei fatti e delle loro conseguenze penali, mentre la valutazione deontologica permane, in via esclusiva, spettanza del Consiglio dell’Ordine (cfr., ex multis, C.N.F., sentenza 26 febbraio 2007, n. 13 e 3 maggio 2005, n. 75).”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 24 ottobre 2007, n. 44

  • Il quesito (del COA di Bergamo) verte sul dovere (ovvero sulla facoltà) dei Consigli dell’ordine di comunicare provvedimenti definitivi che applichino sanzioni disciplinari di sospensione dall’esercizio della professione a tutti i propri iscritti ed anche nell’albo consultabile sul sito web.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La pubblicazione di provvedimenti disciplinari che dispongono la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale è già stata ritenuta lecita dal Garante per la protezione dei dati personali (decisione 29 marzo 2001, in Bollettino, n. 18, marzo 2001, pag. 20).

    Si trattava, in quel caso, della pubblicazione sulla rivista edita da un Consiglio dell’Ordine.

    I principi sottesi a tale pronuncia, del tutto condivisibili e tuttora attuali, considerano che i provvedimenti disciplinari dei Consigli dell’ordine e del Consiglio nazionale forense si configurano quali atti pubblici soggetti ad un regime di conoscibilità da parte di altri professionisti e di terzi, pur in assenza di ulteriori e più analitiche disposizioni di legge o di regolamento che prevedano una specifica divulgazione in favore di altri soggetti rispetto a quelli indicati nell’art. 46 r.d.l. n. 1578/1933 o particolari modalità di diffusione dei dati. Così che “rispetto a tale regime di conoscibilità dei provvedimenti disciplinari, che si fonda su rilevanti motivi di interesse pubblico connessi anche a ragioni di giustizia ed al regolare svolgimento dei procedimenti in ambito giudiziario, non può ritenersi prevalente … l’interesse alla riservatezza del singolo professionista destinatario di una misura disciplinare, ferma restando la necessità che la menzione del provvedimento che applica la misura avvenga in modo corretto e in termini esatti e completi” (cfr. decisione Garante cit.).

    La diffusione non si configura pertanto come un dovere, che deve ritenersi adempiuto con la comunicazione prevista dall’art. 46 sopra citato, ma piuttosto come una facoltà, il cui esercizio appare apprezzabile in considerazione della funzione di garanzia verso i cittadini stabilmente assunta dagli ordini professionali. Stabilito tale principio, sono indifferenti i mezzi usati per la comunicazione (bacheca, rivista, lettera, sito web od altri).

    Nel caso, tuttavia, dovranno essere assicurate l’esattezza e la completezza dei dati oggetto di divulgazione (con riguardo anche ad eventuali sviluppi successivi favorevoli ai professionisti interessati) e previamente valutata l’estensione (in ispecie territoriale) dell’informazione ed il mezzo della stessa, secondo il criterio di proporzionalità tra l’interesse alla riservatezza del professionista e l’interesse pubblico relativo, in particolare, al regolare svolgimento dei procedimenti giudiziari”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 24 ottobre 2007, n. 43