Autore: admin

  • Il richiedente, un singolo iscritto, chiede delucidazioni circa la pubblicità informativa degli avvocati.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Il quesito è inammissibile, poiché proviene da un singolo iscritto, in contrasto con il regolamento istitutivo della Commissione e con la prassi costante. Pertanto il quesito andrà sottoposto al Consiglio dell’Ordine competente, il quale, ove intendesse raccogliere l’avviso del Consiglio nazionale ai fini di una uniforme interpretazione, provvederà a sottoporre la questione in forma astratta e senza riferimenti nominativi.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 9 maggio 2007, n. 11

  • Il quesito (del COA di Sassari) verte sulla possibilità per un avvocato, alla luce della nuova normativa introdotta con il cosiddetto “decreto Bersani”, di far parte di un’associazione professionale tra avvocati e, al contempo, altresì di un’ulteriore associazione, con altri professionisti quali commercialisti o consulenti del lavoro.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Alcuni degli aspetti centrali nella disciplina delle forme associative per l’esercizio di attività professionale sono stati già affrontati dal Consiglio e resi noti a mezzo della circolare n. 22-C/2006 del 4 settembre 2006.
    Per ciò che in questa sede interessa, si deve confermare che il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, così come convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 (il cosiddetto “decreto Bersani”), ha apportato mutamenti solo marginali al quadro legislativo in tema di associazioni professionali, sia tra avvocati che tra professionisti iscritti in differenti albi.

    Per ciò che riguarda, in linea generale, l’ammissibilità di una contemporanea partecipazione del professionista in due associazioni professionali (l’una tra avvocati e l’una di tipo multidisciplinare) non vi sono ostacoli di sorta, rimanendo invece inibita la partecipazione a due diverse associazioni professionali di tipo interdisciplinare. Tuttavia va precisato che le due forme organizzative rimangono assoggettate a due discipline piuttosto differenti.

    Per l’attività dell’associazione professionale tra avvocati, il professionista è sottoposto alle previsioni della legge professionale forense.

    Diversa, invece, la situazione della associazione “interprofessionale”: essa è già consentita dall’art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, così come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, con la sola condizione che gli associati utilizzino «nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di “studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario”, seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati».

    Quindi l’aspetto di innovazione recato dal “decreto Bersani” pare essere quello di consentire l’esercizio professionale a carattere interdisciplinare attraverso la forma della società di persone, pur lasciando aperti alcuni problemi già sorti in precedenza quanto all’assenza di un regolamento attuativo che permetta, in concreto, la costituzione di dette società di persone.

    Nel quesito proposto, invece, si fa riferimento ad una “associazione” professionale tra avvocati ed altri soggetti esercenti professioni ordinistiche.

    A questo proposito va ricordato che il “decreto Bersani” non ha inciso sulla disciplina sulle società tra professionisti (le “s.t.p.”) nella parte in cui prevede che «l’attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti, denominata nel seguito società tra avvocati» (art. 16, comma 1, d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96), di talché va precisato che l’avvocato partecipante alle due associazioni, come prefigurato dal quesito, potrà esercitare le attività riservate in ambito giudiziale solo ed esclusivamente nell’ambito dell’associazione tra avvocati e non anche nell’associazione interprofessionale, residuando per quest’ultima tutto l’ambito di attività afferente alla consulenza legale nelle sue diverse forme.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 9 maggio 2007, n. 10

  • Il Consiglio dell’Ordine (Biella) chiede parere sulla possibilità, per un avvocato che sia stato legale di fiducia di un cliente defunto, di deporre quale testimone circa la volontà e gli atti posti in essere dal de cuius nell’ambito di una controversia promossa da un erede che si assume pretermesso, ovvero sulla necessità di conservare il segreto professionale. Quanto all’assunzione della testimonianza vi è il consenso di solo alcune delle parti coinvolte nel giudizio, mentre altre vi si oppongono.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Il segreto professionale costituisce al tempo stesso l’oggetto di un dovere giuridico dell’avvocato, la cui violazione è sanzionata penalmente (art. 622 c.p.), e l’oggetto di un diritto dell’avvocato medesimo, che non può essere obbligato a deporre su quanto ha conosciuto per ragione del proprio ministero (art. 200 c.p.p.).

    Tale profilo riferibile all’avvocato non esaurisce il contenuto giuridico dell’istituto del segreto professionale. Lo stesso è infatti soprattutto l’oggetto di un diritto soggettivo del cittadino cliente che entra in relazione con l’avvocato. Esiste cioè un diritto del cittadino-cliente a che il professionista si attenga al segreto professionale e non sveli notizie apprese nel corso del mandato professionale. Ed è tale diritto che assume i connotati di un diritto fondamentale, nella specie del diritto fondamentale di difesa, perché senza tale garanzia il diritto di difesa ne risulterebbe indebitamente e gravemente diminuito.

    Piuttosto che sul versante del “privilegio” dell’avvocato a non dover fornire, se richiesto, certe informazioni acquisite dal cliente, l’ancoraggio del segreto professionale all’art. 6 CEDU (diritto al giusto processo), e dunque all’art. 6 Tr. UE, che riconosce come principi fondamentali del diritto comunitario le tradizionali costituzionali comuni dei Paesi membri, conduce alla concettualizzazione di un diritto fondamentale al segreto professionale in capo al cittadino cliente, che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto sussistere senza alcuna limitazione di ordine soggettivo (ad esempio con riferimento al detenuto) <RN f=’R’> (1) </RN>.

    In questo senso l’avvocato generale presso la Corte di giustizia, nel noto procedimento (ancora pendente) relativo alla seconda direttiva antiriciclaggio, si è di recente riferito al segreto professionale nei termini di un “valore fondamentale degli Stati di diritto che formano l’Unione europea” <RN f=’R’> (2) </RN>. Alla luce di queste considerazioni, dovrebbe essere considerata con particolare cautela la questione della eventuale rilevanza della volontà del cliente – o di chi gli succede nella titolarità delle relative posizioni giuridiche – ai fini della permanenza in capo all’avvocato del relativo obbligo di segretezza, dovendosi piuttosto concludere, in via generale, nel senso della non “disponibilità” del diritto al segreto professionale. Quale valore fondamentale dello Stato di diritto nell’Unione europea, il segreto professionale non dovrebbe insomma configurarsi come diritto disponibile dal cliente, bensì come istituto giuridico complesso, segnato da esigenze di protezione che trascendono le singole situazioni giuridiche soggettive di volta in volta coinvolte.

    In questa cornice si inscrivono le norme deontologiche direttamente rilevanti nel caso in esame: l’art. 58, in forza del quale, “Per quanto possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto”, e ovviamente, l’art. 9, ai sensi del quale “È dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato”; è bene ricordare altresì che la cessazione del mandato non estingue il segreto, come è confermato dal primo canone dello stesso art. 9, per il quale “L’avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex clienti, sia per l’attività giudiziale che per l’attività stragiudiziale”. La morte del cliente, dunque, come nel caso di specie, non comporta certo la cessazione del vincolo al segreto professionale.

    Così ricostruito l’istituito nella sua collocazione ordinamentale, nonché alla luce delle norme deontologiche rilevanti, resta pertanto da considerare l’oggetto del dovere di riserbo. Alla luce della ampia formulazione del citato articolo 9, che contempla le circostanze apprese nell’esercizio del mandato, pare potersi dire che l’avvocato sia tenuto al riserbo con riferimento certamente all’attività prestata (giudiziale o stragiudiziale che sia), ma anche alle informazioni eventualmente assunte dalla parte assistita, o comunque conosciute in ragione del mandato. Potrebbe pertanto ritenersi ammissibile, sotto il profilo deontologico, una testimonianza avente ad oggetto non elementi di fatto, obiettivamente apprezzabili, ma elementi soggettivi, relativi alle intenzioni e/o alla volontà manifestate dall’assistito, anche se, sotto il profilo processuale, forte sarebbe il rischio della inammissibilità di una testimonianza implicante un giudizio, Parimenti potrebbe considerarsi ammissibile sotto il profilo deontologico (ma con la medesima rischiosa conseguenza in ordine alla inammissibilità processuale) la deposizione dell’avvocato avente ad oggetto la propria soggettiva opinione circa la volontà dell’ex cliente, in quanto così facendo l’avvocato svelerebbe non un dato oggettivo del cliente o ex cliente, bensì un dato soggettivo relativo a sé stesso.

    Deve poi da ultimo rilevarsi come certamente prosegua in capo a ciascun erede disgiuntamente la titolarità della posizione giuridica attiva vantata dal cliente defunto ed avente ad oggetto la pretesa giuridicamente azionabile a che l’avvocato si attenga al segreto professionale.

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 9 maggio 2007, n. 9

    (1) Corte europea dei diritto dell’uomo, 28 novembre 1991, S. c. Suisse, in Rev. Trim. droit de l’homme, 1993, 295 e 297.
    (2) Cfr. Conclusioni dell’avvocato generale Poiares Maduro in causa C-305/05 (presentate il 14 dicembre 2006).

  • Il quesito (del COA di Torre Annunziata) attiene alla funzione del liquidatore, nominato dal giudice nell’ambito di una causa per lo scioglimento di una società di persone. Si chiede se l’avvocato, chiamato a rivestire tale incarico, possa compiere atti di amministrazione della società volti a preservare il patrimonio societario e l’avviamento commerciale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La risposta al quesito dev’essere di segno positivo.
    L’attività di colui che compia atti di amministrazione di una società quale esecutore di un mandato giudiziale non ricade tra quelle oggetto del divieto di cui all’art 3 della legge professionale. Se ne distingue, infatti, poiché mancano del tutto quelle caratteristiche che assimilerebbero l’avvocato al comune imprenditore, e, in particolare, l’assunzione di un rischio d’impresa, l’esistenza di uno scopo di lucro diretto e personale, l’utilizzo del proprio nome e patrimonio a fini di commercio.”

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 16 marzo 2007, n. 8

  • Il Consiglio dell’Ordine richiedente (Torino) intende sapere se sia possibile, per il praticante abilitato, procedere alla nomina di sostituti processuali avanti il Tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 9 l.p.f.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La risposta deve essere di segno negativo, e ciò per una molteplicità di ragioni.
    Innanzitutto l’esensione della facoltà di nominare sostituti a titolo permanente si pone in contrasto con le finalità formative della pratica legale e dell’abilitazione provvisoria al patrocinio. Se, infatti, l’ammissione del praticante alla funzione difensiva, costituisce una deroga alla riserva di competenze spettante all’avvocato, essa è dettata ai fini dell’effettiva frequentazione delle aule giudiziarie da parte dell’aspirante avvocato, con gli effetti didattici e di qualificazione professionale che ciò comporta. Del tutto incomprensibile sarebbe la possibilità di delegare a terzi l’effettuazione di tale esperienza professionale.
    Dal punto di vista ermeneutico, poi, la facoltà di nomina del sostituto è affidata dalla legge professionale all’«avvocato», mentre è noto che il praticante abilitato può svolgere alcune delle funzioni spettanti all’avvocato, ma non ne acquisisce lo status, nemmeno temporaneamente, di talché è da escludersi la possibilità di estendere analogicamente il diritto di nominare sostituti rispetto ai soli avvocati.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 17 gennaio 2007, n. 7

  • Il quesito proviene da un avvocato e riguarda i requisiti soggettivi necessari ai fini della costituzione di uno studio legale associato con avvocati provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Il quesito è inammissibile. Infatti, ai sensi del regolamento istitutivo, la Commissione consultiva del Consiglio Nazionale Forense può esprimersi solo su richieste di parere provenienti da Consigli dell’Ordine degli Avvocati, o da enti e associazioni, ma formulate in forma anonima, secondo criteri di generalità ed astrattezza, e in ogni caso non riferibili a fattispecie concrete che possano costituire oggetto di cognizione del Consiglio nazionale in sede giurisdizionale.
    In particolare, nel caso in oggetto, l’interessato dovrà rivolgersi al proprio Ordine di appartenenza, ovvero presso l’Ordine dove si intenda costituire lo studio legale associato, il quale – ove avesse dubbi sull’applicazione della vigente normativa – potrà porre la questione, con le modalità di cui innanzi, alla Commissione.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 17 gennaio 2007, n. 6

  • Si chiede (da parte del COA di Genova) di sapere, nel caso di iscritto all’albo degli avvocati già magistrato ed ora pensionato, se lo stesso possa esercitare “fin da subito” le professione forense avanti la Corte di Cassazione, nonostante questi abbia ricoperto, fino a tempi recenti, la carica di presidente di sezione presso la Suprema Corte.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Ritiene la Commissione, in ciò supportata da conforme decisione della Corte regolatrice (Cass., 21 aprile 2000, n. 5268) che il divieto di esercizio professionale davanti all’autorità giudiziaria presso la quale abbiano esercitato negli ultimi tre anni le loro funzioni giudiziarie, previsto dall’art. 26 della legge professionale a carico di coloro che siano stati magistrati dell’ordine giudiziario, non possa in alcun modo essere eluso nel caso di specie. L’iscritto all’albo, proveniente dai ranghi della magistratura, ancorché iscritto all’albo degli avvocati abilitati avanti le giurisdizioni superiori, non può certamente esercitare, per il prescritto biennio, l’attività avanti la Corte di Cassazione, difettando egli del relativo ius postulandi, per aver fatto parte di tale Ufficio nell’ultimo triennio della sua attività giurisdizionale.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 17 gennaio 2007, n. 5

  • Il quesito (del COA di Rovigo) riguarda la sussistenza, per l’avvocato dipendente pubblico iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo, dell’obbligo di denunciare alla Corte dei Conti episodi che abbiano causato danni all’Erario e dei quali sia a conoscenza a cagione del suo ufficio difensivo.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Tra i doveri dell’impiegato pubblico (e quindi anche di coloro che risultino iscritti nell’elenco speciale degli avvocati esercenti presso enti pubblici in regime di dipendenza) vi è senz’altro quello di operare nell’interesse dell’Amministrazione “per il pubblico bene” (art. 13 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ancorché oggi derogato da disposizioni specifiche per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego, ai sensi della tabella A, annessa al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).
    Nell’adempimento dell’obbligo di denuncia di fatti dannosi per l’Erario di cui all’art. 20 del medesimo D.P.R. 3/1957 non si pone un conflitto di fedeltà, come nel caso dell’avvocato che denunci il proprio cliente, posto che l’avvocato non va a denunciare l’Amministrazione bensì l’impiegato che l’ha danneggiata (art. 18).
    Se, infatti, l’avvocato ha difeso l’Ufficio o l’ha assistito in attività stragiudiziali su indicazione di soggetti preposti ad uffici gerarchicamente sopraordinati al suo, l’azione è stata ordinata “in nome” della P.A. amministrazione ma, nondimeno, ha prodotto effetti contrari a quelli dell’Amministrazione stessa. Dunque destinatario della denuncia è un funzionario infedele, non l’Amministrazione rappresentata in giudizio.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 17 gennaio 2007, n. 4

  • Il quesito (del COA di Reggio Calabria) si riferisce alla costituzione di una società di persone tra avvocati ed altri soggetti, alcuni iscritti in altri albi (ragionieri e dottori commercialisti), altri esercenti attività non ordinistiche (quali interpreti o periti in materie tecniche). Il Consiglio chiede se una siffatta organizzazione, dotata di autonoma partita IVA, debba essere iscritta nell’albo insieme agli avvocati che ne fanno parte, e ciò poiché la normativa di cui all’art. 2, comma 1, lett. c, del decreto-legge 223/06 prevede la possibilità di partecipare in una sola società tra professionisti di tipo interdisciplinare.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Il quesito dell’Ordine reggino ripropone alcuni dei delicati nodi interpretativi della lacunosa normativa di cui al cosiddetto “decreto Bersani”, che il Consiglio ha affrontato nell’ampia circolare C-22/2006 del 4 settembre u.s.
    In questa sede non si può che confermare quanto si è già ivi considerato quanto alle conseguenze sistematiche delle norme, a carattere abrogativo di principio, contenute nell’art. 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (così come convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248).
    In particolare si evidenzia quanto segue.
    Escludendo che l’attività multidisciplinare possa essere esercitata, in assenza di espressa previsione di legge, tramite la forma della società di capitali, deve considerarsi il caso di professionisti intenzionati ad unirsi con lo strumento della società di persone.
    Per vero il divieto di costituire società professionali multidisciplinari, contenuto nella l. 1815/1939, è già stata abrogato dall’art. 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Quest’ultimo atto normativo, peraltro, prevedeva – ai fini della propria concreta attuazione – l’emanazione di un decreto ministeriale che fissasse i requisiti per l’esercizio delle attività professionali associate (contemplate dall’art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815), decreto mai adottato.
    Il “decreto Bersani” non muta i termini della questione, avendo avuto carattere meramente abrogativo e lasciando inalterata, perciò, la necessità di una normativa attuativa.
    Nel silenzio della legge sulla concreta possibilità di costituire società multidisciplinari e sulle specifiche attività che tali società possano svolgere, deve ritenersi ammissibile, per l’avvocato, la partecipazione alle società di persone previste dal codice civile, salva la necessità che, però, l’incarico professionale venga conferito ad un singolo professionista, a tutela del rapporto fiduciario che si va ad instaurare con il cliente.
    Il decreto legge 223 del 2006, poi, non dispone l’abrogazione della legislazione sulle S.T.P., cosicché deve ritenersi che l’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio sia ancora riservata a questo tipo sociale in via esclusiva (come previsto dall’art. 16 del d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96).
    Sarebbero, perciò, assoggettate all’esercizio in forma societaria multidisciplinare le sole attività di consulenza stragiudiziale.
    Quanto alla necessità che la società di persone (che avrà evidentemente la propria partita IVA e cui potranno eventualmente essere imputati i compensi dovuti per l’attività svolta) sia iscritta nell’albo degli avvocati in via autonoma, in aggiunta ai nominativi dei legali che vi partecipano, ciò non è imposto dalla recente normativa.
    D’altra parte il Consiglio dell’Ordine dovrà sicuramente vigilare affinché l’iscritto non entri a far parte di più società a carattere multidisciplinare, violando la legge e mancando eventualmente anche ai propri doveri deontologici di lealtà e correttezza nell’esercizio della professione.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 17 gennaio 2007, n. 3

  • Il quesito (del COA di Teramo) verte sulla legittimità di alcune dichiarazioni, rese da avvocati dipendenti pubblici, già beneficiarî della normativa sul tempo parziale, di voler permanere iscritti nell’albo nonostante il disposto della l. 25 novembre 2003, n. 339 che ha determinato l’insorgere di incompatibilità a partire dal 2 dicembre 2006.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Il quesito dell’Ordine di Teramo annuncia l’intenzione di allegare le dichiarazioni di due iscritti, intenzionati a conservare il proprio status di avvocati-dipendenti pubblici a tempo parziale, nonostante il decorso del termine previsto dall’art. 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339. Fortunatamente gli allegati non sono pervenuti al Consiglio, circostanza che avrebbe determinato l’inammissibilità del quesito, poiché privo dei caratteri di generalità ed astrattezza e, invece, attinente ad una vicenda specifica, nella quale – peraltro – sussiste giurisdizione d’appello del C.N.F.
    Vi è, perciò, la possibilità di fornire risposta al quesito formulato, ossia se possa considerarsi legittima l’aspirazione dell’avvocato che, avendo beneficiato della possibilità di svolgere la professione forense a tempo parziale così come prevista dalla l. 23 dicembre 1996, n. 662, intenda conservare entrambe le posizioni senza esercitare l’opzione per una delle due.
    A questo proposito la Commissione si richiama in toto a quanto esposto nella recente circolare n. 35-C/2006, nella quale si ricorda l’importanza di provvedere alla sollecita cancellazione di coloro che, appunto tenuti all’opzione tra lavoro pubblico e professione forense, non abbiano esercitato la scelta prevista dalla legge in favore dell’attività libero professionale esclusiva.
    Perciò, nel dare piena adesione alle motivazioni esposte nella circolare, si ritiene di fare cosa utile inviandone il testo al Consiglio richiedente il parere.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 17 gennaio 2007, n. 2