Autore: admin

  • Per l’iscrizione al registro dei praticanti è necessaria una laurea in giurisprudenza valida e riconosciuta in Italia

    Per l’iscrizione al registro speciale dei praticanti avvocati, è necessario il possesso della laurea in Giurisprudenza riconosciuta nell’Ordinamento italiano, senza che, peraltro, le eventuali lungaggini della procedura di riconoscimento possano condurre all’attribuzione da parte del COA di validità nell’ordinamento italiano, neppure in via temporanea, al titolo di cui si discute (Nel caso di specie, trattavasi di un corso di Laurea della durata di anni 2, il cui piano di studi non comprendeva, tra gli 11 esami sostenuti, quelli di “Diritto costituzionale”, di “diritto privato”, “di diritto civile”, e di “diritto processuale civile”).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Salazar), sentenza del 2 marzo 2012, n. 47

  • I limiti allo jus postulandi degli avvocati dipendenti di enti pubblici

    Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, lett. b), del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36) – come modificato dall’art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1949 -, il quale costituisce norma di carattere eccezionale e, perciò, di stretta interpretazione (anche in considerazione delle ragioni di ordine pubblico ad essa sottostanti), lo “ius postulandi” degli avvocati dipendenti da enti pubblici, inseriti in autonomi uffici legali istituiti presso gli stessi enti ed iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo, è limitato alle cause e agli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera. Dal suddetto vincolo di stretta interpretazione discende, inoltre, che non è consentito ritenere “propri” dell’ente pubblico datore di lavoro del professionista le cause e gli affari di un ente diverso, dotato di distinta soggettività, restando irrilevanti sia gli eventuali provvedimenti del primo ente che prevedano la possibilità di utilizzazione del proprio ufficio legale da parte del secondo, sia la partecipazione sociale totalitaria dell’ente pubblico (nella fattispecie, Comune) alla società per azioni difesa dal legale dell’ente medesimo (ed ancorchè detta società abbia assunto i compiti propri di una soppressa azienda comunale).

    Cassazione Civile, sentenza del 08 settembre 2004, n. 18090, sez. 5- Pres. Saccucci B- Rel. Schirò S- P.M. Golia A (Conf.)

  • I vizi di notifica o comunicazione dei provvedimenti non ne inficiano l’esistenza

    La notifica e la comunicazione sono atti autonomi dotati di effetti propri rispetto al provvedimento da notificare, sicchè le relative patologie possono incidere sulla sola efficacia ed operatività del provvedimento ma giammai sull’esistenza o validità dello stesso.

    Consiglio, Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 46

  • Il ricorso per Cassazione notificato nei termini ad uno solo dei legittimi contraddittori

    In materia di giudizio disciplinare o di iscrizione all’albo degli avvocati, e con riguardo al ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, la disciplina disposta dagli artt. 56, terzo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e 66, primo comma, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, che si limitano a fissare il termine perentorio per la notificazione del ricorso stesso ai legittimi contraddittori (Consiglio dell’Ordine che ha adottato il provvedimento impugnato e Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione) senza nulla stabilire in ordine alla inosservanza di tale termine a seguito della notifica della impugnazione ad uno solo dei detti contraddittori, non comporta deroga alla norma dell’art. 331 cod. proc. civ., con la conseguenza che in tal caso, ove l’impugnazione sia stata tempestivamente notificata ad almeno uno degli indicati contraddittori, va disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quello pretermesso.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 settembre 2004, n. 18261, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Foglia R- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • Le condizioni per l’iscrizione all’albo (elenco speciale) degli addetti agli uffici legali di enti pubblici

    L’iscrizione nell’elenco speciale (annesso all’albo) di cui all’art. 3, ultimo comma, lettera b), del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, essendo prevista per gli avvocati degli uffici legali degli enti indicati nel precedente secondo comma, presuppone che la destinazione del dipendente-avvocato a svolgere l’attività professionale presso l’ufficio legale si realizzi mediante il suo inquadramento in detto ufficio, che non avvenga a titolo precario e non sia del tutto privo di stabilità. Non è configurabile siffatto inquadramento quando la destinazione all’ufficio legale dell’ente sia liberamente revocabile dall’autorità amministrativa che la ha disposta, essendo invece necessario, ai fini della iscrizione, che la cessazione di tale destinazione sia consentita solo sulla base di circostanze e/o di criteri prestabiliti.

    Cassazione Civile, sez. U, 06 luglio 2005, n. 14213- Pres. Nicastro G- Rel. Lupo E- P.M. Martone A (Conf.)

  • La mancata astensione in difetto di ricusazione

    In difetto di rituale istanza di ricusazione, rimane esclusa qualsiasi incidenza della regolare costituzione dell’organo giudicante sulla validità della decisione, venendo meno le possibilità di dedurre l’eventuale violazione dell’obbligo di astensione come motivo di impugnazione.

    Consiglio, Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 46

  • Praticanti avvocati: la scadenza del sessennio di abilitazione al patrocinio

    In tema di pratica forense, l’art. 8 del r.d.l. n. 1578 del 1933 prevede uno speciale registro in cui sono iscritti i laureati in giurisprudenza che svolgono la pratica per la professione di avvocato, i quali, dopo un anno dalla iscrizione, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare, limitatamente a determinati procedimenti, il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l’ordine circondariale che ha la tenuta del registro medesimo. Una volta decorso il sessennio, l’iscritto non potrà più esercitare detto patrocinio, senza però dover subire la cancellazione dal registro anzidetto, in assenza di specifica previsione normativa che la contempli, potendo, quindi, mantenere l’iscrizione per coltivare l’interesse a proseguire la pratica forense non in veste informale, ma con una precisa qualifica ed in un rapporto di giuridica dipendenze con un professionista già abilitato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del Consiglio nazionale forense che aveva accolto l’impugnazione di un praticante avvocato cancellato dal relativo registro dal competente Consiglio dell’ordine alla scadenza del sessennio per l’abilitazione al patrocinio).

    Cassazione Civile, sez. Unite, 30 giugno 2008, n. 17761- Pres. CRISCUOLO Alessandro- Est. CICALA Mario- P.M. MARTONE Antonio

  • Sanzione disciplinare e precedenti comportamenti deontologicamente rilevanti

    I precedenti disciplinari dell’incolpato rilevano ai fini della determinazione della sanzione da irrogare per illeciti successivi.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Damascelli), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 6.

  • Gli uffici legali istituiti presso enti pubblici aventi natura di società per azioni

    In tema di esercizio della professione forense, l’art. 3 del Regio Decreto – legge 27 novembre 1933, n. 1578, dopo aver stabilito che l’esercizio della professione di avvocato è incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito, anche alle dipendenze di qualsiasi Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni, stabilisce però che, in queste ultime ipotesi, possono essere iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo gli avvocati degli uffici legali istituiti, sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo, presso tali enti, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera. A tale riguardo, la qualificazione di un ente come società di capitali non è di per sè sufficiente ad escludere la natura di istituzione pubblica – e, quindi, ad impedire l’iscrizione nell’apposito albo speciale dell’avvocato operante presso l’ufficio legale istituito presso detto ente, – dovendo procedersi ad una valutazione in concreto, caso per caso, sicchè la natura d’istituzione pubblica è configurabile allorchè la detta società, le cui azioni siano possedute prevalentemente, se non esclusivamente, da un ente pubblico, costituisca lo strumento per la gestione di un servizio pubblico e quindi faccia parte di una nozione allargata di pubblica amministrazione. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno confermato la decisione del Consiglio nazionale forense, la quale aveva accolto l’istanza di iscrizione nell’elenco speciale di un avvocato, che aveva instaurato un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Azienda Municipale Ambiente – AMA SpA – di Roma, sottolineando che detta società, interamente partecipata dal Comune, costituiva “longa manus” dell’ente territoriale per la gestione di un servizio pubblico finanziato con entrate di natura pubblicistica, quali la tassa – ora tariffa – per la raccolta dei rifiuti).

    Cassazione Civile, sentenza del 3 maggio 2005, n. 9096, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Cicala M- P.M. Gambardella V (Conf.)

  • L’accertamento definitivo dei fatti in sede penale

    La sentenza penale di condanna, divenuta definitiva ex art. 653 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’incolpato lo ha commesso; mentre al consiglio dell’ordine residua solo la valutazione della rilevanza disciplinare dei fatti stessi.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45