Autore: admin

  • Una singola professionista rivolge un quesito in tema di patrocinio a spese dello Stato nel caso di procedure tributarie stragiudiziali.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Il quesito è inammissibile, poiché proviene da un singolo interessato. Come noto la Commissione consultiva, ai sensi del proprio regolamento istitutivo, può pronunciarsi solo su questioni generali ed astratte, e non anche su vicende specifiche.
    Nel caso di specie sia l’Ufficio preposto presso il Tribunale sia il Consiglio dell’Ordine hanno negato che nella fattispecie sottoposta alla loro attenzione possa disporsi il pagamento da parte dello Stato delle spese sostenute per l’assistenza stragiudiziale. Se l’interessata ritiene siano state violate delle norme di legge (e segnatamente che la vicenda nella quale ha prestato la propria opera rientri nell’ambito applicativo della normativa sul patrocinio a spese dell’Erario di cui all’art. 75 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) dovrà impugnare i provvedimenti di diniego nelle sedi competenti.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 17 gennaio 2007, n. 1

  • Il Ministero della Giustizia inoltra l’istanza di un professionista che è tenuto a versare alcune somme allo Stato e non ne conosce le modalità.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Il quesito è inammissibile perché non riguarda la materia dell’ordinamento forense. Fornire i chiarimenti richiesti è, semmai, competenza del Ministero mittente.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 22 novembre 2006, n. 84

  • Il quesito (del COA di Chieti) verte sulla possibilità di iscrivere nel registro dei praticanti avvocati un maresciallo dei Carabinieri postosi in aspettativa ai sensi dell’art. 15 della l. 599/1954.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Si ritiene di confermare il consolidato orientamento in base al quale si esclude la compatibilità tra la condizione di praticante avvocato e l’appartenenza a forze dell’ordine e corpi militari, a ragione del regime di subordinazione gerarchica e di disciplina che caratterizza questi ultimi, in evidente contrasto con i doveri di indipendenza e di segreto professionale che gravano sull’avvocato come sul praticante (v., sul punto, parere 14 dicembre 2005, n. 93 e 13 luglio 2006, n. 45).

    Quanto al collocamento in aspettativa, si deve considerare che esso rappresenta solo una sospensione temporanea delle obbligazioni lavorative e non fa venire meno il vincolo di dipendenza del pubblico impiegato.

    Si reputa quindi legittimo il diniego dell’iscrizione di un soggetto nella condizione descritta”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 22 novembre 2006, n. 83

  • Il quesito (del COA di Cuneo) riguarda una praticante, di cui si forniscono le generalità, e che intende iscriversi ad altro ordine pur essendo già in possesso di certificato di compiuta pratica.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Il quesito è inammissibile nella formulazione proposta, poiché contiene le generalità del richiedente l’iscrizione nel registro dei praticanti. Come noto la Commissione consultiva, ai sensi del proprio regolamento istitutivo, può pronunciarsi solo su questioni generali ed astratte, specialmente in quei casi – come quello in oggetto – ove il Consiglio nazionale forense potrebbe fungere da giudice dell’impugnazione in caso di ricorso avverso il diniego di iscrizione eventualmente disposto dal Consiglio dell’Ordine circondariale.

    Ritenendo, comunque, di fare cosa utile, si evidenzia che la problematica del “doppio certificato di compiuta pratica” è stata più volte esaminata e che la Commissione ha espresso costante orientamento nel senso di ritenere che il certificato di compiuta pratica, che determina anche il radicamento territoriale ai fini del sostenimento dell’esame di Stato, è uno ed uno solo (cfr. parere 31 luglio 2002, n. 86, in I pareri del Consiglio nazionale forense (2001-2003), Milano 2005, p. 62 e parere 27 novembre 2003, n. 180, ivi, p. 132).

    Da ultimo si ricorda che l’orientamento di Questa Commissione è stato condiviso, tra l’altro, dal Consiglio di Stato, con sentenza 28 novembre 2005, n. 6692 (in Rass. forense, n. 1/2006, p. 478 ss.) e da ultimo confermato con le sent. 26 aprile 2006, n. 2331 e 20 settembre 2006, n. 5512.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 22 novembre 2006, n. 82

  • Il Consiglio richiedente (Lucca) intende conoscere l’orientamento della Commissione sulla questione seguente: l’avvocato, indipendentemente dal luogo in cui stabilisce la residenza, deve avere un domicilio presso il quale essere sempre reperibile? Quali le conseguenze?

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “In base alla normativa vigente, come noto, il domicilio professionale è stato parificato alla residenza (per l’iscrizione all’albo ai sensi dell’attuale formulazione dell’art. 17, comma 1, n. 7 del R.D. 1578/1933 e ad ogni altro fine ai sensi dell’art. 16, l. 21 dicembre 1999, n. 526). Ove l’iscritto ometta di comunicare con diligenza le variazioni dei proprî recapiti al Consiglio dell’Ordine di appartenenza compierà una violazione dell’obbligo deontologico sancito dall’art. 24, can. IV del codice deontologico.

    Cionondimeno deve considerarsi che l’obbligo sussistente per l’avvocato di eleggere e mantenere domicilio nell’ambito della circoscrizione nel cui albo è iscritto produce tutti gli effetti civili (perfezionamento delle comunicazioni al domicilio eletto etc.) ma non comprende uno specifico obbligo di reperibilità.

    Esso è, invece, previsto nell’ambito della normativa sui difensori d’ufficio, ai sensi dell’art. 97, secondo comma, c.p.p. e dell’art. 29, settimo comma, disp. att. c.p.p..”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 22 novembre 2006, n. 80

  • L’Ordine richiedente (Paola) dubita della possibilità di iscrivere una laureata in “giurisprudenza per l’economia e l’impresa” presso l’Università della Calabria di Rende, di cui sono fornite le generalità.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Il quesito è inammissibile, poiché contiene le generalità del richiedente l’iscrizione nel registro dei praticanti. Come noto la Commissione consultiva, ai sensi del proprio regolamento istitutivo, può pronunciarsi solo su questioni generali ed astratte, specialmente in quei casi -come quello in oggetto – ove il Consiglio nazionale forense potrebbe fungere da giudice dell’impugnazione in caso di ricorso avverso il diniego di iscrizione eventualmente disposto dal Consiglio dell’Ordine circondariale.

    Si ritiene, comunque, di inviare all’ordine richiedente copia del parere 22 novembre 2006, n. 76, espresso su identica questione, quale orientamento per le determinazioni di competenza”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 22 novembre 2006, n. 79

  • Il richiedente ha chiesto parere ad un Consiglio dell’Ordine circa la sussistenza delle condizioni per ottenere la propria iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati presso enti pubblici. L’Ordine circondariale si è espresso in termini negativi rispetto a tale facoltà.

    L’interessato chiede parere sulla condizione di ingiustizia determinata dal diverso contegno adottato nei confronti di situazioni analoghe da parte di altri Ordini circondariali.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Il quesito è inammissibile, poiché proviene da un singolo interessato. Come noto la Commissione consultiva, ai sensi del proprio regolamento istitutivo, può pronunciarsi solo su questioni generali ed astratte, specialmente in quei casi – come quello in oggetto – ove il Consiglio nazionale forense potrebbe fungere da giudice dell’impugnazione in caso di ricorso avverso il diniego di iscrizione eventualmente disposto dal Consiglio dell’Ordine circondariale.

    Tuttavia è opportuno precisare che contro la lamentata potenziale situazione di ingiustizia è dato rimedio da parte dell’ordinamento forense. Ove, infatti, l’interessato provveda a chiedere l’iscrizione nell’elenco speciale e questa sia rifiutata, questi potrà proporre ricorso al Consiglio nazionale forense ai sensi dell’art. 31, comma 5 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 22 novembre 2006, n. 78

  • Il Consiglio dell’Ordine cosentino chiede se si possa ammettere alla pratica forense un soggetto in possesso di laurea specialistica in giurisprudenza all’interno di una facoltà la quale attribuisca un credito formativo (e quindi un carico didattico) limitato ad alcune materie fondamentali, tra cui le procedure civile e penale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Nonostante alcune scelte adottate nell’ambito dell’autonomia universitaria possano legittimamente apparire poco consone agli obiettivi di formazione degli aspiranti alla carriera forense, la questione non può essere affrontata sindacando tali scelte se adottate in conformità dell’attuale normativa accademica.

    In particolare il Consiglio dell’Ordine deve limitarsi ad accertare il possesso del titolo di studio richiesto dalla legge per l’iscrizione nel registro dei praticanti.

    Innanzitutto deve precisarsi che la nuova laurea specialistica in giurisprudenza (classe 22/S) corrisponde a tutti gli effetti alla precedente omonima laurea quadriennale, ancorché non vi sia un provvedimento ministeriale di formale equiparazione ai fini dell’ammissione al tirocinio, bensì ai soli fini della partecipazione ai pubblici concorsi (D.M. M.I.U.R. 5 maggio 2004, in G.U. 21 agosto 2004, n. 196).

    Deve perciò confermarsi l’orientamento già espresso da Questa Commissione (cfr. pareri 22 novembre 2005, nn. 78 e 79), in base al quale devono considerarsi del tutto equiparati l’attuale titolo di “dottore magistrale”, conseguito al termine di un corso di laurea specialistico, ed il precedente titolo di “dottore in giurisprudenza”, previsto dal vecchio ordinamento universitario.

    Quanto, poi, alla possibilità di discriminare tra soggetti che abbiano seguito un corsi di laurea orientati a sbocchi professionali diversi, ma rientranti nella medesima classe di lauree, ciò è impedito esplicitamente dall’attuale normativa regolamentare, che impone al contrario di considerare in modo omogeneo tutte le lauree rientranti in un’unica classe (cfr. DM M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270, art. 4, in G.U. 12 novembre 2004, n. 266). La stessa norme che prevede che «Il corso di laurea magistrale ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici» è rivolta a garantire il dispiegarsi dell’autonomia didattica degli atenei, e non anche a consentire un sindacato esterno sull’orientamento dei corsi o sulla distribuzione dei crediti nell’ambito dei diversi corsi.

    Per mera completezza si deve aggiungere che il corso di laurea citato nella richiesta di parere, quello in “giurisprudenza per l’economia e l’impresa” istituito presso l’Università della Calabria di Rende costituisce un’eccezione al divieto di istituire corsi di laurea in giurisprudenza presso facoltà diverse da quelle di giurisprudenza (insieme con l’Università “Bocconi” di Milano e l’Università del Sannio di Benevento), deroga che deriva direttamente da un provvedimento normativo, il D.M. 21 dicembre 2005 (in G.U. 16 marzo 2006, n. 63), di talché deve ritenersi che l’Autorità ministeriale abbia inteso espressamente accordare a questo corso di laurea la possibilità di formare giuristi a tutti gli effetti, senza particolari limitazioni quanto agli sbocchi professionali.

    Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi che il titolo di studio indicato dall’Ordine richiedente sia valido ai fini del registro dei praticanti.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 22 novembre 2006, n. 77

  • Il Consiglio (di Roma) inoltra la richiesta di un iscritto riguardante la legittimità di un particolare tipo di targa professionale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La richiesta è inammissibile, poiché proviene da un singolo iscritto ed è stata solo inoltrata dal Consiglio dell’Ordine.

    Come più volte ricordato, la Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense può, per espressa disposizione del suo regolamento istitutivo, esprimere pareri solo su richiesta dei Consigli dell’Ordine, e non anche di singoli, e solo su questioni generali ed astratte.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 22 novembre 2006, n. 76

  • Il quesito (del COA di Bergamo) si riferisce alla facoltà, per un avvocato, di esercitare individualmente la professione e di costituire, al contempo, uno studio associato per riunire le competenze con altri colleghi che esercitano anch’essi separatamente in forma individuale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La Commissione ritiene di confermare l’orientamento già espresso con il diffuso parere 22 marzo 2006, n. 16, con il quale si rappresentava la circostanza che non esiste, nell’attuale normativa professionale forense, alcuni divieto di esercitare contemporaneamente in forma individuale ed associata.

    Permane in capo all’iscritto l’obbligo di comunicare al Consiglio dell’Ordine di appartenenza quale sia lo studio principale, ai sensi dell’art. 24, can. IV, cod. deont.”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 22 novembre 2006, n. 75