Le urla non sono, di per sè sole, “espressioni sconvenienti ed offensive”

Un tono di voce alterato, per quanto possa denotare una mancanza di urbanità, non integra di per sé la violazione degli artt. 42 e 52 cdf, che sanzionano l’uso di “apprezzamenti denigratori” ed “espressioni offensive o sconvenienti”, ovvero condotte che ledono la reputazione e il decoro del collega attraverso specifiche parole o frasi. In assenza di prova sul contenuto offensivo delle espressioni, la condotta non assume rilevanza disciplinare sotto questo profilo (Nel caso di specie, trattavasi di “toni elevati”, “tono concitato” e “urla”, senza tuttavia alcuna specifica espressione denigratoria o offensiva).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cancellario), sentenza n. 103 del 26 marzo 2026

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– codice: art. 68

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 290 del 05 Luglio 2024 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: CDD Genova, delibera n. 76 del 04 Dicembre 2018 (censura)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 11519 del 02 Maggio 2025 (respinge)