In applicazione dell’art. 420 ter cpp in combinato disposto con l’art. 59 lett. n) della L. n. 247/2012, l’assenza dell’incolpato o del suo difensore all’udienza dibattimentale comporta il necessario rinvio qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato ed avente carattere assoluto. In particolare, la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’incolpato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto il rinvio dell’udienza limitandosi ad addurre un concomitante appuntamento con un altissimo prelato indicato quale “direttore spirituale”, senza tuttavia produrre alcun riscontro documentale, neppure con riferimento alla prova dell’indifferibilità dell’incontro stesso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 107 del 31 marzo 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 107 del 31 Marzo 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 13 Settembre 2024 (sospensione)