Espressioni sconvenienti od offensive: i limiti di continenza e pertinenza

L’esercizio del diritto di critica, anche se aspro e veemente, è consentito quando funzionale alla tutela degli interessi del proprio assistito e non si risolva in una gratuita aggressione alla sfera morale e professionale altrui. Sono pertanto lecite le espressioni che, per quanto severe, si mantengano nell’alveo della dialettica processuale e della qualificazione giuridica dei fatti, senza violare i limiti della continenza e del rispetto della funzione difensiva altrui (Nel caso di specie, l’avvocato aveva utilizzato le espressioni intimidazione illecita”, “precetto illegittimo”, “notificato in violazione di legge”).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cancellario), sentenza n. 103 del 26 marzo 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 26 Marzo 2026 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 12 Novembre 2022 (sospensione)