Il procedimento disciplinare è governato dal principio del favor per l’incolpato, che è stato mutuato dai principi di garanzia che il processo penale riserva all’imputato, per cui la sanzione disciplinare può essere irrogata, all’esito del relativo procedimento, solo quando sussista prova sufficiente dei fatti contrastanti la regola deontologica addebitati all’incolpato, dovendosi per converso assolversi in assenza di certezza nella ricostruzione del fatto e dei comportamenti. Conseguentemente, l’incolpato deve essere assolto in ordine all’illecito contestatogli, quando non è stata raggiunta la prova certa della colpevolezza.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 107 del 31 marzo 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 107 del 31 Marzo 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 13 Settembre 2024 (sospensione)