È perpetuo il divieto di assistere un coniuge o convivente contro l’altro, dopo averli assistiti entrambi in controversie familiari

L’art. 68 co. 4 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → vieta -senza limiti temporali- al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cancellario), sentenza n. 100 del 26 marzo 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 26 Marzo 2026 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera n. 25 del 08 Settembre 2022 (censura)