L’art. 68 cdf vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Trattasi, in particolare, di illecito deontologico istantaneo che si consuma con l’assunzione dell’incarico sicché, ai fini dell’individuazione del dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare, non rileva il momento -successivo- in cui l’incarico stesso termina, con la definizione del relativo giudizio ovvero per la rinuncia al mandato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Angelini), sentenza n. 14 del 3 febbraio 2026
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 222/2022, CNF n. 135/2020, CNF n. 183/2006.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 14 del 03 Febbraio 2026 (accoglie) (prescrizione)– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 05 Giugno 2023 (censura)