L’avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa, ex art. 68 co. 5 cdf (Nel caso di specie, dopo essere stato curatore speciale del minore, l’avvocato si era costituito nel giudizio di separazione giudiziale nell’interesse della madre del minore stesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione per la durata di mesi otto irrogata dal CDD).
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 20 Febbraio 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Reggio Calabria, delibera n. 9 del 10 Aprile 2025 (sospensione)