Divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente: l’illecito ha natura istantanea

La violazione dell’art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → è un illecito deontologico istantaneo, che si consuma con l’assunzione dell’incarico sicché, ai fini dell’individuazione del dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare, non rileva il momento -successivo- in cui l’incarico stesso termina, con la definizione del relativo giudizio ovvero per la rinuncia al mandato, giacché il prosieguo delle iniziative giudiziali in relazione alle quali il successivo incarico è stato assunto non aggiunge disvalore alla istantanea lesività di quel fatto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 307 del 23 luglio 2024

NOTA:
In senso conforme, Cass. n. 14933/2023, CNF n. 111/2023, CNF n. 40/2023, CNF n. 271/2022, CNF n. 222/2022, CNF n. 47/2022, CNF n. 146/2020, CNF n. 135/2020, CNF n. 183/2006.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 307 del 23 Luglio 2024 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 12 Febbraio 2021 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 4844 del 25 Febbraio 2025 (respinge)