L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità ed il decoro imposto dalla funzione che l’Avvocatura svolge nella giurisdizione, la quale comporta doveri additivi rispetto al comune cittadino, a salvaguardia della sua reputazione e dell’immagine dell’Avvocatura stessa. Conseguentemente, costituisce illecito deontologico, meritevole di sanzione disciplinare aggravata, il comportamento dell’avvocato che rivolga espressioni gratuitamente offensive e biasimevolmente provocatorie all’indirizzo di carabinieri nell’esercizio delle loro funzioni ed al cospetto di una pluralità di astanti, trattandosi di condotta che lede gravemente l’immagine dell’Avvocatura (Nel caso di specie, l’avvocato, in stato di ebbrezza, aveva dapprima arrecato molestia e disturbo ai clienti del bar in cui si trovava, e successivamente aveva rivolto ai carabinieri ivi intervenuti mentre, nell’esercizio delle loro funzioni, tentavano di acquisire le generalità dello stesso, le seguenti espressioni: “siete sbirri di me..a, sbirri del ca..o, a te invece devo darti lezioni di codice penale perché non capisci un ca..o, ma hai le scarpe coi lacci o con gli strappi? Non sapresti neanche fare un nodo. Sono un avvocato, so come funziona”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione disciplinare per mesi due).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 107 del 31 marzo 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 107 del 31 Marzo 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 13 Settembre 2024 (sospensione)