Tag: cdf (nuovo) art. 52

  • Illecito qualificare il titolo esecutivo impugnato come ‘spazzatura la cui sola lettura fa rabbrividire‘

    Il diritto-dovere di difesa non scrimina l’illiceità deontologica di espressioni gratuitamente offensive ed esorbitanti (perché non pertinenti né funzionali alla difesa), che in quanto tali si situano infatti ben al di là del normale esercizio del diritto di critica, per entrare nel campo, non consentito dalle regole di comportamento professionale, dello scherno del biasimo e della deplorazione dell’operato altrui, con conseguente violazione dei doveri di probità, dignità e decoro ai quali l’avvocato deve comunque conformarsi, giacché la libertà riconosciuta alla difesa non può mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti e il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro. Conseguentemente, configura violazione degli artt. 52 e 53 cdf qualificare il titolo esecutivo impugnato come ‘spazzatura‘ la cui sola lettura ‘fa rabbrividire’, definire una vendita esecutiva come ‘una pura violenza e prepotenza dell’ufficio e in particolare di chi lo occupa e lo gestisce come fosse ‘cosa sua’; espressioni utilizzate in modo non pertinente allo scontro dei contrapposti interessi nel processo ed anche ingiustificate da alcun passaggio argomentativo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 47 del 20 febbraio 2026

  • Le espressioni sconvenienti ed offensive assumono rilievo deontologico a prescindere dal contesto

    Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono utilizzate e dalla attendibilità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a difesa della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di condotte criticabili o perfino illecite dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di manifestare la propria opinione o di formulare la propria denuncia in maniera riguardosa della personalità e della reputazione altrui indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della condotta.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 47 del 20 febbraio 2026

  • La potenziale rilevanza deontologica dei contenuti pubblicati nei social

    Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che pubblichi sulla propria pagina Facebook la diretta video delle operazioni di sgombero di un immobile a seguito di un’esecuzione forzata ai danni del proprio assistito, nel corso delle quali l’esecutato, salito sul tetto con una tanica di benzina e un accendino, proferisca offese e minacce nei confronti del magistrato autore del provvedimento giurisdizionale stesso (Nel caso di specie, durante le riprese, lo stesso incolpato aveva espresso giudizi negativi sull’operato del giudice e delle forze dell’ordine. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 47 del 20 febbraio 2026

  • Post offensivo su Facebook: il ridotto numero di follower non esclude l’illecito

    L’eventuale rilevanza deontologica di un post sui social prescinde dal numero asseritamente ridotto dei follower, che può semmai rilevare ai (soli) fini della dosimetria della sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 11 del 3 febbraio 2026

    NOTA
    In senso conforme, CNF n. 394/2025, secondo cui la pubblicazione limitata agli “amici” non esclude l’eventuale illiceità del post.

  • Espressioni offensive o sconvenienti: l’illecito prescinde dall’individuaizone nominativa dei soggetti offesi

    Ai fini dell’integrazione dell’illecito di cui all’art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →, non è necessaria l’individuazione nominativa dei destinatari delle espressioni offensive o sconvenenienti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 11 del 3 febbraio 2026

  • La difesa non giustifica l’offesa: illecito definire i colleghi di controparte “furboni, “legulei” e “perfidi legali”

    Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di comportamenti criticabili o perfino illeciti dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di esprimere il proprio biasimo o di formulare la propria denuncia in modo rispettoso della personalità e della reputazione altrui, astenendosi da ingiustificata animosità e da toni irriguardosi, e ciò indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della sua condotta. Tale divieto non si pone affatto in contrasto con il diritto, tutelato dall’art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell’esigenza di tutelare interessi diversi, anch’essi costituzionalmente garantiti (Nel caso di specie, l’avvocato aveva utilizzato le seguenti espressioni non conferenti rispetto alle esigenze difensive: “quel metodo di pignoramenti funziona solo con le persone pari a loro”; “che non è così mascalzone”; “convenuti non laureati”; “legulei”; “mai che vincano nel merito”; “scriteriata compagine”; “FURBoni”; “perfidi legali”; “mascalzoni e manigoldi”; “maneggiano in cancelleria”; “un ben vergognatevi”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 3 del 27 gennaio 2026

  • Rapporti con i magistrati: espressioni sconvenienti ed offensive

    Ancorché il diritto di critica costituisca facoltà inalienabile del difensore, tale diritto deve essere sempre esercitato, in primo luogo, nelle modalità e con gli strumenti previsti dall’ordinamento processuale e mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione magistrato, giacché proprio la giusta pretesa di vedere riconosciuta a tutti i livelli una pari dignità dell’avvocato rispetto al magistrato impone, nei reciproci rapporti, un approccio improntato sempre allo stile e al decoro, oltre che, ove possibile, all’eleganza, mai al linguaggio offensivo o anche al mero dileggio (Nel caso di specie, nel corso di un’udienza penale l’incolpato aveva replicato ad una eccezione del PM dichiarando: “Allora, con estrema meraviglia questo – riferito alla sua statura, non se ne offenda – questo piccolo Pubblico Ministero di provincia ha la velleità….”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 386 del 13 dicembre 2025

  • La c.d. immunità giudiziale non scrimina l’illecito deontologico

    L’esimente di cui all’art. 598 c.p. non rileva in sede disciplinare, ove infatti -nell’autonomia riconosciuta dall’Ordinamento per la definizione dell’illecito deontologico- la rilevanza di un comportamento prescinde dalla sua eventuale non punibilità o liceità penale (o civile) e sussiste in ogni ipotesi di violazione dei generali doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, fedeltà, correttezza e diligenza.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 335 del 13 novembre 2025

    NOTA
    In senso conforme, da ultimo, CNF n. 234/2025.

  • Espressioni sconvenienti ed offensive: l’illecito non è scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti

    Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di comportamenti criticabili o perfino illeciti dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di esprimere il proprio biasimo o di formulare la propria denuncia in modo rispettoso della personalità e della reputazione altrui, astenendosi da ingiustificata animosità e da toni irriguardosi, e ciò indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della sua condotta. Tale divieto non si pone affatto in contrasto con il diritto, tutelato dall’art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell’esigenza di tutelare interessi diversi, anch’essi costituzionalmente garantiti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 335 del 13 novembre 2025

  • Comportamenti o espressioni sconvenienti nei confronti del giudice

    La violazione dell’art. 53 cdfArt. 53 cdf – Rapporti con i magistratiI rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto. L’avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza…Leggi il testo completo →, che impone al professionista di mantenere con il giudice un rapporto improntato alla dignità ed al rispetto della persona del giudicante e del suo operato, si configura anche nell’utilizzo di espressioni sconvenienti in quanto dirette consapevolmente ad insinuare nei confronti del magistrato il sospetto di illiceità ovvero la violazione del dovere di imparzialità nell’esercizio delle funzioni. La tutela del diritto di difesa critica, il cui esercizio non può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione, non può tradursi, ai fini dell’applicazione della relativa “scriminante”, in una facoltà di offendere, dovendo in tutti gli atti ed in tutte le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche attraverso le forme espressive utilizzate (Nel caso di specie, la sentenza conteneva il refuso “parte da spostare dopo quella sull’art. 1232 o anche da eliminare del tutto ??????????????????????”, che l’avvocato aveva qualificato come un appunto dimenticato nel provvedimento e indice del fatto che la motivazione fosse stata concordata con un soggetto esterno).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 277 del 6 ottobre 2025