Tag: cdf (nuovo) art. 52

  • Espressioni sconvenienti od offensive: i limiti di continenza e pertinenza

    L’esercizio del diritto di critica, anche se aspro e veemente, è consentito quando funzionale alla tutela degli interessi del proprio assistito e non si risolva in una gratuita aggressione alla sfera morale e professionale altrui. Sono pertanto lecite le espressioni che, per quanto severe, si mantengano nell’alveo della dialettica processuale e della qualificazione giuridica dei fatti, senza violare i limiti della continenza e del rispetto della funzione difensiva altrui (Nel caso di specie, l’avvocato aveva utilizzato le espressioni intimidazione illecita”, “precetto illegittimo”, “notificato in violazione di legge”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cancellario), sentenza n. 103 del 26 marzo 2026

  • Le urla non sono, di per sè sole, “espressioni sconvenienti ed offensive”

    Un tono di voce alterato, per quanto possa denotare una mancanza di urbanità, non integra di per sé la violazione degli artt. 42 e 52 cdf, che sanzionano l’uso di “apprezzamenti denigratori” ed “espressioni offensive o sconvenienti”, ovvero condotte che ledono la reputazione e il decoro del collega attraverso specifiche parole o frasi. In assenza di prova sul contenuto offensivo delle espressioni, la condotta non assume rilevanza disciplinare sotto questo profilo (Nel caso di specie, trattavasi di “toni elevati”, “tono concitato” e “urla”, senza tuttavia alcuna specifica espressione denigratoria o offensiva).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cancellario), sentenza n. 103 del 26 marzo 2026

  • Illecito screditare il collega agli occhi del suo cliente

    Costituisce illecito disciplinare, per violazione degli artt. 42 e 52 cdf, il comportamento dell’avvocato che denigri un collega nella corrispondenza inviata direttamente al suo cliente, trattandosi di condotta particolarmente lesiva della dignità professionale, volta a minare il rapporto fiduciario tra il collega e il suo assistito (Nel caso di specie, l’avvocato aveva inviato una diffida alla controparte, ivi palesemente accusando di incompetenza il suo difensore in maniera gratuita, affermando in particolare di ignorare “istituti giuridici che si acquisiscono ai primi anni universitari, oltre che nell’esercizio concreto della professione”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Pizzuto), sentenza n. 84 del 20 marzo 2026

  • Illecito qualificare il titolo esecutivo impugnato come ‘spazzatura la cui sola lettura fa rabbrividire‘

    Il diritto-dovere di difesa non scrimina l’illiceità deontologica di espressioni gratuitamente offensive ed esorbitanti (perché non pertinenti né funzionali alla difesa), che in quanto tali si situano infatti ben al di là del normale esercizio del diritto di critica, per entrare nel campo, non consentito dalle regole di comportamento professionale, dello scherno del biasimo e della deplorazione dell’operato altrui, con conseguente violazione dei doveri di probità, dignità e decoro ai quali l’avvocato deve comunque conformarsi, giacché la libertà riconosciuta alla difesa non può mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti e il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro. Conseguentemente, configura violazione degli artt. 52 e 53 cdf qualificare il titolo esecutivo impugnato come ‘spazzatura‘ la cui sola lettura ‘fa rabbrividire’, definire una vendita esecutiva come ‘una pura violenza e prepotenza dell’ufficio e in particolare di chi lo occupa e lo gestisce come fosse ‘cosa sua’; espressioni utilizzate in modo non pertinente allo scontro dei contrapposti interessi nel processo ed anche ingiustificate da alcun passaggio argomentativo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 47 del 20 febbraio 2026

  • Le espressioni sconvenienti ed offensive assumono rilievo deontologico a prescindere dal contesto

    Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono utilizzate e dalla attendibilità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a difesa della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di condotte criticabili o perfino illecite dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di manifestare la propria opinione o di formulare la propria denuncia in maniera riguardosa della personalità e della reputazione altrui indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della condotta.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 47 del 20 febbraio 2026

  • La potenziale rilevanza deontologica dei contenuti pubblicati nei social

    Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che pubblichi sulla propria pagina Facebook la diretta video delle operazioni di sgombero di un immobile a seguito di un’esecuzione forzata ai danni del proprio assistito, nel corso delle quali l’esecutato, salito sul tetto con una tanica di benzina e un accendino, proferisca offese e minacce nei confronti del magistrato autore del provvedimento giurisdizionale stesso (Nel caso di specie, durante le riprese, lo stesso incolpato aveva espresso giudizi negativi sull’operato del giudice e delle forze dell’ordine. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 47 del 20 febbraio 2026

  • Post offensivo su Facebook: il ridotto numero di follower non esclude l’illecito

    L’eventuale rilevanza deontologica di un post sui social prescinde dal numero asseritamente ridotto dei follower, che può semmai rilevare ai (soli) fini della dosimetria della sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 11 del 3 febbraio 2026

    NOTA
    In senso conforme, CNF n. 394/2025, secondo cui la pubblicazione limitata agli “amici” non esclude l’eventuale illiceità del post.

  • Espressioni offensive o sconvenienti: l’illecito prescinde dall’individuaizone nominativa dei soggetti offesi

    Ai fini dell’integrazione dell’illecito di cui all’art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →, non è necessaria l’individuazione nominativa dei destinatari delle espressioni offensive o sconvenenienti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 11 del 3 febbraio 2026

  • La difesa non giustifica l’offesa: illecito definire i colleghi di controparte “furboni, “legulei” e “perfidi legali”

    Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di comportamenti criticabili o perfino illeciti dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di esprimere il proprio biasimo o di formulare la propria denuncia in modo rispettoso della personalità e della reputazione altrui, astenendosi da ingiustificata animosità e da toni irriguardosi, e ciò indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della sua condotta. Tale divieto non si pone affatto in contrasto con il diritto, tutelato dall’art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell’esigenza di tutelare interessi diversi, anch’essi costituzionalmente garantiti (Nel caso di specie, l’avvocato aveva utilizzato le seguenti espressioni non conferenti rispetto alle esigenze difensive: “quel metodo di pignoramenti funziona solo con le persone pari a loro”; “che non è così mascalzone”; “convenuti non laureati”; “legulei”; “mai che vincano nel merito”; “scriteriata compagine”; “FURBoni”; “perfidi legali”; “mascalzoni e manigoldi”; “maneggiano in cancelleria”; “un ben vergognatevi”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 3 del 27 gennaio 2026

  • Rapporti con i magistrati: espressioni sconvenienti ed offensive

    Ancorché il diritto di critica costituisca facoltà inalienabile del difensore, tale diritto deve essere sempre esercitato, in primo luogo, nelle modalità e con gli strumenti previsti dall’ordinamento processuale e mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione magistrato, giacché proprio la giusta pretesa di vedere riconosciuta a tutti i livelli una pari dignità dell’avvocato rispetto al magistrato impone, nei reciproci rapporti, un approccio improntato sempre allo stile e al decoro, oltre che, ove possibile, all’eleganza, mai al linguaggio offensivo o anche al mero dileggio (Nel caso di specie, nel corso di un’udienza penale l’incolpato aveva replicato ad una eccezione del PM dichiarando: “Allora, con estrema meraviglia questo – riferito alla sua statura, non se ne offenda – questo piccolo Pubblico Ministero di provincia ha la velleità….”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 386 del 13 dicembre 2025