Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente (art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo →), prescinde dalla natura giudiziale o stragiudiziale dell’attività prestata contro o a favore di quest’ultimo, giacché è sufficiente una prestazione professionale nella più ampia definizione di assistenza, così come è irrilevante il motivo per il quale la dismissione del mandato sia avvenuta, ossia per revoca o rinuncia (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita inapplicabilità dell’art. 68 cdf alla procedura di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cancellario), sentenza n. 100 del 26 marzo 2026
NOTA
Conformemente, nel senso che il divieto in parola prescinda dalla natura giudiziale o stragiudiziale dell’attività professionale, da ultimo, CNF n. 105/2024, CNF n. 279/2022, CNF n. 271/2022.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 26 Marzo 2026 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera n. 25 del 08 Settembre 2022 (censura)