La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere: “L’esercizio della professione forense presso enti pubblici è previsto dall’art. 3, quarto comma, del R.D.L. 1578/1933. Ivi si prevede che possano iscriversi nell’apposito elenco speciale annesso all’albo gli avvocati operanti presso ufficî legali istituiti «sotto qualsiasi denominazione e in qualsiasi modo». La dizione è stata interpretata […]