Categoria: Prassi: pareri CNF

  • L’Ordine di Castrovillari, avendo ricevuto segnalazione relativa ad un iscritto esercente la professione, pur essendo dipendente comunale con contratto part-time, chiede se, in base alla vigente normativa, il detto professionista versi in condizioni di incompatibilità.

    Ai fini di una corretta risposta al quesito, va considerato che il R.D.L. 1578/33 stabilisce che l’esercizio della professione è “incompatibile con qualunque impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e in generale di qualsiasi Amministrazione o Istituzione pubblica soggetta a vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni”.
    Con la L. 662/96 tale norma venne parzialmente modificata prevedendosi un’eccezione al divieto per i dipendenti che abbiano ottenuto l’iscrizione dopo il 1996 e che risultando ancora iscritti abbiano optato per un rapporto a tempo parziale, fino al 50%.
    Nel 2003, con la legge n. 339, i divieti di cui al R.D.L. vennero ripristinati per la professione forense, cosicché ove mai il professionista che alla data del 1996 risultava ancora iscritto non avesse dato, entro il 2006, comunicazione all’Ordine dell’opzione, i Consigli sarebbero stati tenuti alla cancellazione d’ufficio. Ne consegue che l’esercizio della professione è incompatibile con qualsiasi impiego pubblico, anche a tempo parziale.
    La legge n. 339/2003, peraltro, ha superato il vaglio di costituzionalità (cfr. Corte cost., sent. N. 390/2006) nonché il controllo di compatibilità con le Direttive dell’Unione Europea. La Corte di Giustizia, infatti, nella sentenza 2 dicembre 2010, Jakubowska, in c. C-225/09, ha chiarito che la Direttiva n. 98/5 CE, da alcuni invocata a sostegno della compatibilità, vada interpretata nel senso che lo Stato membro ben può imporre restrizioni all’esercizio simultaneo della professione forense e dell’impiego pubblico con il fine di conseguire l’obbiettivo della prevenzione dei conflitti d’interesse. Infatti, indispensabile condizione all’esercizio della professione è l’indipendenza dell’avvocato rispetto ai pubblici poteri, cosa che non può avvenire per il pubblico dipendente, seppure part-time, a cui si impone un dovere di subordinazione, non potendo egli agire in contrasto di interessi con la P.A.
    In sostanza, in virtù della normativa dettata dalla L. 339/03 non è consentito ritenere compatibile l’attività di pubblico dipendente part-time e l’esercizio della professione forense.
    La Commissione pertanto, considerando anche il quadro normativo e giurisprudenziale, rileva che, allo stato attuale, non si può ritenere ammissibile l’esercizio della professione forense da parte di dipendente statale (ancorché in possesso dei requisiti di legge relativi all’abilitazione professionale), che abbia optato per il part-time e che abbia ottenuto l’iscrizione. In conseguenza di quanto precede il professionista iscritto all’Ordine non potrà mantenere l’iscrizione nel relativo albo.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 23 febbraio 2012, n. 2

    Quesito n. 89

  • L’Ordine (di Ferrara) sottopone il caso di un iscritto che chiede chiarimenti sulla possibilità di offrire una sponsorizzazione ad un saggio di danza. L’attività comporterebbe la menzione dello studio legale tanto sui manifesti pubblicitari dell’evento quanto tra i ringraziamenti durante lo spettacolo.

    La Commissione ritiene il quesito inammissibile in quanto riferito a fattispecie concreta riferita ad un singolo avvocato identificato, mentre i quesiti devono riferirsi – a tenore di regolamento – a situazioni generali ed astratte.
    Cionondimeno si ritiene di rappresentare che nel vigente testo del codice deontologico, ed in particolare nella novellata versione degli artt. 17 e 17-bis, non sono presenti preclusioni di tipo generale circa la forma delle comunicazioni informative circa l’attività professionale. È necessario, invece, preservare la dignità ed il decoro della professione, evitando forme e modi di comunicazione che assumano riflessi deteriori nella comune percezione della figura dell’avvocato.
    L’Ordine circondariale forense ha il compito di vigilare sul rispetto di tale generale principio, sia fornendo il proprio avviso su richiesta dell’interessato, sia eventualmente sanzionando le violazioni commesse.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 23 febbraio 2012, n. 1

    Quesito n. 80

  • Il quesito (del COA di Bolzano) riguarda la possibilità da parte di un avvocato di adempiere alla prescrizione di cui all’art. 16, co. 7, del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, relativa alla comunicazione al proprio Ordine dell’indirizzo di posta elettronica certificata, mediante la trasmissione di un indirizzo PEC comune ad altro o ad altri iscritti. Il Consiglio dell’Ordine formula il presente quesito con riferimento alla richiesta pervenuta da un avvocato di adempiere alla prescrizione di legge con la comunicazione all’Ordine di una casella PEC identica a quella di altro avvocato, collega di studio.

    L’art. 16, co. 7, del D.L. n. 185/2008, testualmente recita: “I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata …”
    Questa Commissione ritiene che non possa ritenersi da parte dell’avvocato assolto l’obbligo di legge di comunicare l’indirizzo di posta certificata all’Ordine professionale attraverso la comunicazione di un indirizzo comune ad altro o ad altri iscritti: questo indica il tenore letterale della norma, che indicando un “proprio” indirizzo si riferisce di certo a quello, esclusivo, appartenente a quel professionista; e il senso comune, che non può non far pensare alla confusione tra soggetti destinatari, mittenti e comunicazioni che una tale pratica potrebbe ingenerare.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 24 maggio 2012, n. 30

    (Quesito n. 142)

  • L’Unione degli Ordini degli Avvocati della Sicilia formula una serie di quesiti relativi alla rilevanza deontologica dell’istituto della mediazione previsto dal D. Lgs. n. 28/10.

    La Commissione ritiene i quesiti assorbiti dall’avvenuta introduzione nel Codice deontologico dell’art. 55 bis e dalla relativa circolare illustrativa trasmessa dal Consiglio nazionale forense ai Consigli dell’Ordine, ai quali pertanto si rinvia.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 24 maggio 2012, n. 29

    (Quesito n. 84)

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova chiede di sapere se sussista l’incompatibilità di cui all’art. 3 R.D.L. 27/11/1933 n. 1578 (a norma del quale l’esercizio della professione forense è incompatibile “con l’esercizio del commercio in nome proprio ed altrui”) per un avvocato che ricopra la carica di Amministratore Unico di una società di capitali, di esclusiva proprietà dei soci dello studio legale, il cui unico cespite sia costituito dalla proprietà dell’immobile ove l’associazione professionale esercita l’attività.

    Va preliminarmente precisato che il dubbio può porsi solo nell’ipotesi in cui l’avvocato sia anch’egli socio dello studio legale interessato perché, ove così non fosse, dovrebbe sicuramente ravvisarsi un’ipotesi di incompatibilità in ragione di una carica ricoperta in una società proprietaria di immobili nel cui oggetto sociale rientri la compravendita e/o la gestione degli stessi.
    La ratio della norma richiamata è infatti quella di tutelare la professione e, in particolare, l’autonomia di giudizio, di valutazione tecnico-giuridica e di iniziativa processuale ed extraprocessuale dell’avvocato nell’interesse del cliente evitando tutte quelle attività commerciali idonee ad incidere negativamente sul libero esercizio professionale perché rivolte alla cura di particolari e diversi interessi.
    Non vi è dubbio che vada riconosciuta natura di impresa commerciale ad una società che sia proprietaria di beni immobili, secondo la nozione di imprenditore commerciale delineata e delimitata dagli artt. 2082 c.c. e 2195 e che lo scopo di lucro, che integra requisito essenziale della nozione di impresa, sussista nel caso in esame nella sua accezione più ampia e cioè di “attività svolta con modalità astrattamente lucrative”.
    L’immobile nel quale è allocato lo studio associato e/o l’associazione costituisce quindi una parte dell’ampia organizzazione volta a fornire al cliente quella prestazione intellettuale cui concorrono i soci, i collaboratori, i dipendenti, i macchinari ed i beni di consumo e “pur non essendo di per sé suscettibile di produrre reddito in senso stretto” vi concorre in via mediata e con tutti gli altri elementi che costituiscono l’organizzazione dello studio legale associato: non è quindi un “immobile merce” ma un “immobile strumentale” per natura e destinazione.
    Da tanto non può però farsi automaticamente discendere l’esclusione dello scopo di lucro anche perché dalla particolare utilizzazione del bene (il reddito catastale degli immobili utilizzati esclusivamente per l’attività professionale ed artistica non deve infatti essere indicato nella dichiarazione dei redditi ex D.P.R. 22/12/1986 n. 917) discende ipso facto la percezione di un utile e/o di un lucro soggettivo sotto forma di minori oneri fiscali, e/o semplificazione a livello amministrativo e/o di gestione del bene che favoriscono il perseguimento di interessi e di utilità professionali comuni che devono comunque essere valutati al di là del formale raggiungimento di una mera parità di bilancio.
    La ragione dell’incompatibilità discende quindi dall’assunzione di una carica sociale che comporta poteri di gestione e di rappresentanza essendo irrilevante la distinzione tra effettività dell’attività commerciale e titolarità della carica incompatibile posto che quest’ultima abilita comunque allo svolgimento “dell’esercizio del commercio”.
    La ratio dell’incompatibilità (che è quella di evitare i condizionamenti all’esercizio indipendente della professione…) verrebbe infatti elusa dalla potenziale idoneità della carica sociale a compromettere l’indipendenza dell’avvocato, assoggettandola alle dinamiche della concorrenza.
    Anche nel contesto delineato dal quesito la costituzione della società e l’attribuzione in proprietà alla stessa di un bene immobile, ancorché con fini di mero godimento, comporta quindi per l’avvocato (che ricopra cariche sociali) una violazione della ratio del principio di incompatibilità, posto che la carica stessa implica un cointeressenza all’attività commerciale e, comunque, una abilitazione all’esercizio della stessa.
    Deve pertanto ritenersi che sussista l’incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e la carica di Amministratore Unico di una società di capitali, di esclusiva proprietà dei soci dello studio legale, il cui unico cespite sia costituito dalla proprietà dell’immobile ove l’associazione professionale esercita l’attività. Al quesito proposto deve quindi fornirsi risposta positiva.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 24 maggio 2012, n. 28

    (Quesito n. 65)

  • Il Consiglio dell’Ordine di Verona chiede “se sia deontologicamente corretta la produzione di corrispondenza, qualificata riservata dall’estensore, o contenente proposte transattive, qualora la produzione provenga dalla parte che l’ha redatta, non contenga alcun riferimento ad eventuali proposte transattive della controparte e sia formulata con espresso riferimento al disposto dell’art. 91 comma 1 secondo inciso c.p.c.”.

    Va premesso che il divieto di cui all’art. 28 del Codice deontologico (c.d.) inibisce la possibilità di provare in giudizio, attraverso la produzione di corrispondenza scambiata tra avvocati od il riferimento al contenuto dello stessa, un atto costituente proposta transattiva all’esclusivo fine di consentire la libertà e la riservatezza della corrispondenza tra avvocati nell’interesse del cliente ma non inibisce di provare in altro modo l’esistenza di una proposta transattiva attraverso diverse prove (testimoniali o documentali).
    Ancorché non possa pervenirsi alla soluzione del quesito interpretando le norme processuali, va premesso che l’ambito applicativo delle nuove disposizioni pare far riferimento al tentativo di conciliazione previsto per il processo ordinario di cognizione ex art. 185 c.p.c.: la modifica dell’art. 91 c.p.c. è stata infatti introdotta in tema di responsabilità generale delle parti in sede processuale, essendo contenuta nel capo IV del Titolo III del vigente c.p.c., mentre sul piano letterale non vi sono elementi che portino a ritenere che l’applicazione dell’art. 91 c.p.c. co. 1° secondo inciso possa essere estesa anche ai tentativi conciliativi stragiudiziali di talché anche quanto accada al di fuori del processo possa essere valutabile al fine della condanna alle spese.
    L’interpretazione testuale della lettera del II comma dell’art. 91 c.p.c., e cioè la limitazione dell’oggetto della condanna alle sole spese del processo “maturate dopo la formulazione della proposta” (non accettata), porta a ritenere che la proposta conciliativa prevista dalla norma in parola sia solo quella formulata dopo la proposizione della domanda giudiziale essendo dirimente la pendenza della causa che, secondo lo schema previsto dall’art. 185 c.p.c., non prevede una pluralità di procedure conciliative giudiziali ma solo quella che si instaura a seguito di concorde richiesta delle parti.
    Prescindendo dall’enunciato letterale della norma (comunque di dubbia interpretazione anche in dottrina quanto alla individuazione della proposta conciliativa rilevante) va osservato che estendere la valenza ex art. 91 c.p.c. ad ogni forma di proposta transattiva proveniente dall’avvocato significherebbe privare di ogni significato i principi sottesi all’art. 28 c.d. consentendo di aggirarne il divieto facendo strumentalmente intervenire il cliente sul piano extraprocessuale per acquisire elementi a sostegno della propria posizione processuale, introducendo nella causa una corrispondenza non finalizzata a convinti tentativi di conciliazione ma, piuttosto, ad evitare o limitare le condanne nelle spese.
    É da osservare che, costituendo la non producibilità della corrispondenza scambiata tra colleghi un obbligo particolare nell’ambito del più ampio dovere di segretezza e riservatezza di cui all’art. 9 C.D., riconoscerne la possibilità di produzione a fini di cui all’art. 91 c.p.c. co. 1° comporterebbe l’introduzione di un tertium genus di corrispondenza (comunque producibile, mai producibile e producibile ex art. 91 c.p.c.) che determinerebbe l’attenuazione della portata del precetto deontologico, con una conseguente riduzione dell’affidamento nei confronti dell’avvocato, proprio in virtù dell’indebita dilatazione delle ipotesi derogatorie al divieto di produzione.
    Riconoscere la possibilità di produzione della corrispondenza relativa a qualsiasi ipotesi di procedura conciliativa si porrebbe quindi non solo in contrasto con il valore della dimensione deontologica, che non deve essere contenuta nell’ambito strettamente professionale, ma pregiudicherebbe l’interesse sostanziale del cliente limitando la discrezionalità della condotta dell’avvocato che sarebbe costretto ad orientare le proprie difese, da svolgersi invece con prudente riservatezza ed ampia libertà, curando di evitare che il tenore della propria corrispondenza possa avere ripercussioni sulla pronuncia in ordine alle spese: si deve quindi affermare che le modifiche intervenute all’art. 91 c.p.c. non possono comportare una deroga al divieto di produzione della corrispondenza scambiata tra colleghi di cui all’art. 28 c.d.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 28 marzo 2012, n. 11

    Quesito n. 116

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo chiede di sapere se sia consentito o meno che un praticante iscritto al Registro Speciale di un determinato Ordine possa svolgere la pratica forense presso lo Studio di un avvocato iscritto all’Albo di un diverso Ordine.

    Come già ritenuto da questa Commissione con il parere del 27 novembre 2003, si ritiene che non vi siano dati ostativi alla possibilità che un praticante avvocato iscritto nel Registro Speciale di un Ordine, possa svolgere la pratica forense presso lo studio di un avvocato iscritto all’Albo di un Ordine diverso dal primo, tenuto conto della valenza distrettuale della pratica forense (cfr. art. 17 n. 5 R.D.L. 1578/1933), sicché nulla impedisce che il praticante possa svolgere la sua attività in luogo diverso da quello del circondario su cui insiste il Consiglio dell’Ordine presso cui è tenuto il Registro Speciale, laddove siano rispettate le previsioni di cui al R.D.L. 1578/1933, al R.D. n. 37/1934 e al D.P.R. 10/04/1990 n. 101.
    Conseguentemente, rimangono invariati tutti i poteri di controllo da parte del Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto il praticante nonché gli obblighi previsti per lo stesso.
    E così al Consiglio presso cui è iscritto, il praticante dovrà esibire le certificazioni richieste al dominus, tutta la documentazione relativa alle udienze cui abbia partecipato, agli atti processuali o stragiudiziali a cui abbia collaborato, alle questioni giuridiche di maggiore interesse alla cui trattazione abbia assistito o collaborato e comunque tutto quanto inerente lo svolgimento della pratica, rimanendo nella facoltà del Consiglio stesso procedere alle verifiche nei modi ritenuti opportuni.
    Ulteriore conforto alla tesi sin qui esposta, si trova poi nella legge 21/12/1999 n. 596, secondo cui il domicilio professionale è equiparato alla residenza, sicché in ogni caso il praticante abilitato potrebbe svolgere la propria attività presso un dominus iscritto ad Ordine diverso da quello di appartenenza del praticante stesso.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Piacci), parere del 28 marzo 2012, n. 4

  • Il COA di Barcellona Pozzo di Gotto ha chiesto al CNF il seguente parere: “se possa essere iscritto al Registro dei Praticanti Avvocati un dottore che abbia prodotto un certificato di laurea specialistica – presso Università telematica – da cui risultino, oltre ad esami superati ed altri riconosciuti, anche esami convalidati (sulla base di esperienza professionale, come specificato dalla segreteria dell’università)”.

    La risposta al parere è resa nei seguenti termini.
    Nell’ipotesi in cui l’Università telematica che ha rilasciato la “Laurea Specialistica in Giurisprudenza” goda di riconoscimento legale, il titolo non può essere assoggettato a valutazioni del COA in ordine alle singole discipline che hanno contribuito a costituire il curriculum ufficiale dello studente.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 28 marzo 2012, n. 3

  • L’Ordine di Castrovillari, avendo ricevuto segnalazione relativa ad un iscritto esercente la professione, pur essendo dipendente comunale con contratto part-time, chiede se, in base alla vigente normativa, il detto professionista versi in condizioni di incompatibilità.

    Ai fini di una corretta risposta al quesito, va considerato che il R.D.L. 1578/33 stabilisce che l’esercizio della professione è “incompatibile con qualunque impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e in generale di qualsiasi Amministrazione o Istituzione pubblica soggetta a vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni”.
    Con la L. 662/96 tale norma venne parzialmente modificata prevedendosi un’eccezione al divieto per i dipendenti che abbiano ottenuto l’iscrizione dopo il 1996 e che risultando ancora iscritti abbiano optato per un rapporto a tempo parziale, fino al 50%.
    Nel 2003, con la legge n. 339, i divieti di cui al R.D.L. vennero ripristinati per la professione forense, cosicché ove mai il professionista che alla data del 1996 risultava ancora iscritto non avesse dato, entro il 2006, comunicazione all’Ordine dell’opzione, i Consigli sarebbero stati tenuti alla cancellazione d’ufficio. Ne consegue che l’esercizio della professione è incompatibile con qualsiasi impiego pubblico, anche a tempo parziale.
    La legge n. 339/2003, peraltro, ha superato il vaglio di costituzionalità (cfr. Corte cost., sent. N. 390/2006) nonché il controllo di compatibilità con le Direttive dell’Unione Europea. La Corte di Giustizia, infatti, nella sentenza 2 dicembre 2010, Jakubowska, in c. C-225/09, ha chiarito che la Direttiva n. 98/5 CE, da alcuni invocata a sostegno della compatibilità, vada interpretata nel senso che lo Stato membro ben può imporre restrizioni all’esercizio simultaneo della professione forense e dell’impiego pubblico con il fine di conseguire l’obbiettivo della prevenzione dei conflitti d’interesse. Infatti, indispensabile condizione all’esercizio della professione è l’indipendenza dell’avvocato rispetto ai pubblici poteri, cosa che non può avvenire per il pubblico dipendente, seppure part-time, a cui si impone un dovere di subordinazione, non potendo egli agire in contrasto di interessi con la P.A.
    In sostanza, in virtù della normativa dettata dalla L. 339/03 non è consentito ritenere compatibile l’attività di pubblico dipendente part-time e l’esercizio della professione forense.
    La Commissione pertanto, considerando anche il quadro normativo e giurisprudenziale, rileva che, allo stato attuale, non si può ritenere ammissibile l’esercizio della professione forense da parte di dipendente statale (ancorché in possesso dei requisiti di legge relativi all’abilitazione professionale), che abbia optato per il part-time e che abbia ottenuto l’iscrizione. In conseguenza di quanto precede il professionista iscritto all’Ordine non potrà mantenere l’iscrizione nel relativo albo.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 23 febbraio 2012, n. 2

  • L’Ordine (di Ferrara) sottopone il caso di un iscritto che chiede chiarimenti sulla possibilità di offrire una sponsorizzazione ad un saggio di danza. L’attività comporterebbe la menzione dello studio legale tanto sui manifesti pubblicitari dell’evento quanto tra i ringraziamenti durante lo spettacolo.

    La Commissione ritiene il quesito inammissibile in quanto riferito a fattispecie concreta riferita ad un singolo avvocato identificato, mentre i quesiti devono riferirsi – a tenore di regolamento – a situazioni generali ed astratte.
    Cionondimento si ritiene di rappresentare che nel vigente testo del codice deontologico, ed in particolare nella novellata versione degli artt. 17 e 17-bis, non sono presenti preclusioni di tipo generale circa la forma delle comunicazioni informative circa l’attività professionale. E’ necessario, invece, preservare la dignità ed il decoro della professione, evitando forme e modi di comunicazione che assumano riflessi deteriori nella comune percezione della figura dell’avvocato.
    L’Ordine circondariale forense ha il compito di vigilare sul rispetto di tale generale principio, sia fornendo il proprio avviso su richiesta dell’interessato, sia eventualmente sanzionando le violazioni commesse.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 23 febbraio 2012, n. 1