Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il quesito (del COA di Massa Carrara) verte sulla necessità di disporre l’apertura di un procedimento disciplinare nei riguardi di un iscritto sottoposto a procedimento penale, a prescindere dalla gravità del reato contestato.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La Commissione ribadisce la necessità di attenersi al dettato dell’art. 44 comma 1° del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 ove viene statuito che «l’avvocato che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche, qualora non sia stato radiato a termini dell’art. 42, a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso».
    Vi è da aggiungere che la sottoposizione a procedimento penale costituisce notizia sufficiente per l’inizio del procedimento disciplinare, per come statuisce l’art. 38 comma 3° del R.D.L. n°1578 del 1933, salva sempre ogni autonoma valutazione, tenendo, comunque, conto del dettato dell’art. 653 c.p.p.. che statuisce in ordine alla efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 28 ottobre 2009, n. 37

  • Il Consiglio dell’Ordine (di Ragusa) chiede se debba considerarsi conforme alle vigenti norme dell’Ordinamento Forense una convenzione tra un’Amministrazione Provinciale ed un Comune che prevede con particolari modalità l’istituzione di un Ufficio Unico di Avvocatura per lo svolgimento dell’attività di consulenza legale, di difesa e assistenza in giudizio degli enti pubblici convenzionati.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
    “Si deve premettere che l’art.3 del R.D. n. 1578 del  1933, stabilita al co. 2  l’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con la qualità di dipendente di ente pubblico, ha escluso al successivo c. 4, lettera b) la sussistenza di tale incompatibilità per i dipendenti di enti pubblici inseriti in autonomi uffici  legali istituiti presso gli stessi enti ed iscritti nell’elenco speciale tenuto presso l’Ordine limitatamente “a quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso cui presso il quale prestano la loro opera”. Tale norma, di carattere eccezionale e dunque di stretta interpretazione (Cass. SS.UU.  14 marzo 2002, n. 3733) è sempre stata interpretata dalla Suprema Corte nel senso che gli avvocati iscritti negli elenchi speciali debbano svolgere la loro attività presso uffici legali istituiti presso gli enti pubblici con carattere di autonomia e separatezza rispetto agli altri uffici e che il loro jus postulandi sia limitato alle cause ed agli affari propri dell’ente pubblico di cui sono dipendenti, dovendosi sempre tenere per regola generale quella dell’irrinunciabile esigenza dell’autonomia di giudizio e d’iniziativa degli avvocati, normalmente garantita dall’esercizio della professione in forma libera (tra le altre, Cass. SS.UU. 19 agosto 2009,  n. 18359; 10 novembre 2000, n. 1164; 19 giugno 2000, n. 450; 6 giugno 2000, n. 418; 18 maggio 2000, n. 363).
    La convenzione cui si riferisce il quesito fa riferimento al disposto dell’art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 2, co.12, della Legge n.224/2007 (Finanziaria 2008), per i quali “… gli enti locali… possono istituire, mediante apposite convenzioni, … uffici unici di avvocatura per lo svolgimento dell’attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati”. La convenzione stessa prevede nel suo oggetto all’art.1 che la Provincia e il Comune (di non rilevanti dimensioni e fino ad ora privo di un ufficio legale proprio) costituiscano e conducano in forma associata un Ufficio Unico di Avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza, gestione di controversie nella fase stragiudiziale e difesa e rappresentanza in giudizio. D’altra parte, all’art. 3 il Comune viene definito “Comune aderente”, all’art.5 si dice che il Responsabile dell’Ufficio Unico è individuato nel Dirigente del settore avvocatura della Provincia e che lo stesso provvederà “all’organizzazione del servizio”; all’art. 6 che “ la Provincia provvederà all’esercizio delle funzioni assegnate con personale proprio”; all’art. 7 che “per l’esercizio delle funzioni verranno utilizzate sedi, strutture e beni messi a disposizione dalla Provincia”; all’art. 8 si disciplina “il riconoscimento delle competenze professionali” alla Provincia da parte “dell’Ente convenzionato” secondo quanto previsto dal “Regolamento Speciale dell’Avvocatura Provinciale”, all’art. 9 si prevede l’adesione di altri Comuni.
    Le previsioni convenzionali sopra citate fanno ritenere che l’Ufficio che si vorrebbe istituire si porrebbe al di fuori delle previsioni della Legge n.224/2007 cui si dice volersi riferire: configurandosi nella realtà, malgrado l’affermazione contenuta all’art. 1, non tanto la creazione di un ufficio legale comune a diversi enti pubblici convenzionati che ne sopportino l’impegno e i costi di organizzazione e al cui interno gli avvocati iscritti nell’elenco speciale svolgano la loro attività sempre, come vuole la legge, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente da cui dipendono; bensì la messa a disposizione da parte dell’Amministrazione Provinciale dell’opera del  proprio Ufficio Legale, immutato il suo attuale assetto organizzativo, in favore di un numero indeterminato di Comuni, per lo svolgimento (a fronte della corresponsione di un compenso all’Ente Pubblico unico organizzatore e gestore dell’ufficio legale) di attività di difesa in giudizio che l’ordinamento forense consente solo entro i limitati ambiti sopra ricordati.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 23 settembre 2009, n. 36

  • Quesito del COA di Mantova

    Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Mantova, chiede parere «sulle attuali effettive possibilità di esercizio dell’attività professionale in capo ai praticanti avvocati abilitati, con particolare riferimento alle previsioni di cui all’art. 7, legge 16 dicembre 1999, n. 479» con particolare riferimento alla materia dell’esecuzione immobiliare.
    L’occasione del quesito è rappresentata da due provvedimenti emessi dal giudice delle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Mantova che hanno negato la “competenza” del praticante abilitato «ritenuto che le procedure esecutive immobiliari, a prescindere dal valore del credito azionato, non sono mai state di competenza del pretore […] è da escludere la possibilità per i praticanti procuratori [di] promuovere procedure esecutive immobiliari».

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
    “Lo ius postulandi del praticante avvocato abilitato è disciplinato dal combinato disposto dell’art. 8 del R.D.L. n. 27 novembre 1933, n. 1578 e dell’art. 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. legge Carotti, così come modificata dal D.L. 7 aprile 2000, n. 82). Quest’ultima norma, in particolare, sostituisce il secondo comma del r.d.l. sull’ordinamento professionale prevedendo per i praticanti abilitati la facoltà di patrocinare nelle cause di competenza del giudice di pace e del tribunale in composizione monocratica limitatamente «alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni». La previsione, che certamente esclude i giudici speciali, come pure i giudici ordinari collegiali, dunque, non richiama integralmente la sfera di competenza del giudice di pace e del tribunale in composizione monocratica, ma ritaglia al loro interno specifici settori di patrocinio, fondati per gli affari civili sul valore della causa e sulla materia.
    Nell’elenco legislativo manca qualsiasi riferimento alla materia dell’esecuzione forzata. L’argomento non è dirimente, atteso che la formulazione della norma ha già provocato la necessità di un intervento interpretativo a beneficio degli Ordini circa la materia del contenzioso del lavoro, anch’esso non contemplato espressamente, ma fatto rientrare nella dizione di «affari civili» cui si applica il limite di valore (cfr. i precedenti pareri 9 maggio 2007, n. 17 e 26 ottobre 2006, n. 59).
    Analoga operazione può compiersi in relazione all’esecuzione forzata.
    Difatti, rientrano senz’altro nelle nozioni di «causa» e di «affari civili» di cui al primo comma lettera a) e n. 1. dell’art. 7 della legge Carotti tanto i giudizi di opposizione che si innestano nel corso dell’esecuzione forzata (artt. 615, 617, 512, 619 c.p.c.) che l’attività esecutiva in senso stretto (pignoramento e vicende ad esso correlate, interventi, istanza di assegnazione e vendita e così via). Va, infatti, ricordato che per dottrina e giurisprudenza costanti la tutela esecutiva costituisce esercizio di attività giurisdizionale al pari della tutela di cognizione e cautelare sebbene le modalità di intervento del giudice e di attuazione del contraddittorio siano meno formalizzate che nelle altre.
    Resta da verificare se, fermo il limite di valore, il praticante abilitato possa svolgere il suo patrocinio nella materia dell’esecuzione immobiliare, atteso che la stessa non è mai stata di competenza del pretore (risultandogli in precedenza affidata la competenza per l’espropriazione mobiliare presso il debitore e presso terzi, per l’esecuzione per consegna o rilascio, per l’esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare).
    La risposta non può che essere positiva in quanto la soppressione dell’ufficio del pretore, con la conseguente abrogazione dell’art. 16, ha comportato a) per gli atti dell’esecuzione forzata, la concentrazione della competenza in capo al tribunale in composizione monocratica b) e per le «cause relative all’esecuzione forzata», la ripartizione verticale tra esso e il giudice di pace in base al valore della controversia.
    In omaggio alle suesposte considerazioni, e viste le norme vigenti, si deve opinare nel senso della possibilità per il praticante abilitato di patrocinare anche nelle procedure di esecuzione immobiliare se il valore del credito per il quale si procede ovvero della controversia sorta in sede di espropriazione non superi gli Euro 25.822,84 (già cinquanta milioni di lire).

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 23 settembre 2009, n. 35

  • Il Consiglio remittente (Biella) rappresenta il caso di un giudice di Tribunale che predisponga delle “linee guida di convenzione per incarico professionale” destinate ai legali che siano destinatarî di mandati professionali nell’ambito delle procedure concorsuali. Il quesito verte sulla compatibilità deontologica di talune condizioni ivi inserite.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “La Commissione rileva anche in questa circostanza che l’entrata in vigore della nuova normativa di cui al cd. “decreto Bersani” (d. lgs. 223/06 come convertito dalla l. 248/06) non può incidere sui fondamentali principî di dignità e decoro della professione forense, che devono in ogni caso essere garantiti anche in presenza di accordi derogatorî rispetto alle tariffe tabellari.
    Nel caso di specie, non pare coerente con il quadro normativo attualmente vigente la clausola – inserita nell’ipotesi di “linee guida” al punto b) – in base alla quale nulla è dovuto all’avvocato se non le spese vive già anticipate in caso di esito negativo della controversia in mandato.
    Quest’accordo non pare rispettoso del disposto dell’art. 2233 c.c. nella parte in cui prevede che il compenso del professionista debba essere proporzionale all’attività svolta. È, infatti, di tutta evidenza come possano esservi vertenze legali nelle quali il professionista è chiamato a profondere impegno e tempo notevoli, e che giungano ad esiti di parziale o totale soccombenza per i motivi più varî, nonostante l’avvocato abbia seguito la questione con la massima attenzione.
    Si ritiene, in conclusione, che la clausola contrattuale proposta – tale per cui all’avvocato siano solo rimborsate le spese sostenute nei casi di esito negativo della causa – sia incompatibile tanto con la normativa civilista che con i principî deontologici.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 23 luglio 2009, n. 34

  • Il quesito (del COA di Forlì-Cesena) si riferisce alla possibilità, per un avvocato iscritto nell’albo, di assumere l’incarico di consigliere nel consiglio d’amministrazione di una società commerciale (nella specie, di una s.r.l.)

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “La giurisprudenza, sia del Consiglio nazionale forense, sia della Corte di Cassazione, è ferma nel ritenere che la situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense, prevista dall’art. 3, comma 1, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 per il caso di “esercizio del commercio in nome altrui” ricorre nei confronti del professionista che ricopra la carica di presidente del consiglio di amministrazione ove risulti che tale carica, in forza dell’atto costitutivo o di delega del consiglio, comporti effettivi poteri di gestione e di rappresentanza.
    Non ricorre, per contro, una situazione di incompatibilità quando il professionista, pur ricoprendo la carica di presidente del c.d.a., sia privo – per statuto sociale o per successiva deliberazione – dei poteri di gestione dell’attività commerciale, esercitati da un amministratore delegato (ex plurimis v. C.N.F., sent. 20 settembre 2000, n. 90; sent. 12 novembre 1996; Cass., sez. un., 5 gennaio 2007, n. 37).
    Ne deriva che, in linea generale e salvo particolarità di specifici casi (che spetta al C.O.A. di verificare di volta in volta), l’incarico di semplice consigliere di amministrazione di una società commerciale (nel caso di specie, di una s.r.l.) non determina una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense, come, del resto, altre volte questa Commissione ha avuto modo di chiarire. In proposito vedasi il parere n. 35/1995, relativo al caso del semplice consigliere di amministrazione di una banca; sulla stessa linea anche i successivi pareri 25 giugno 2003, n. 130 e 25 maggio 2000, n. 25.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Baffa), parere del 23 luglio 2009, n. 33

  • Quesito del COA di Catania

    Il Consiglio remittente (Catania) espone la difficile situazione nella quale si sono venuti a trovare alcuni avvocati, dipendenti della società pubblica P. S.p.A., a seguito di provvedimenti di riorganizzazione della stessa società, con i quali si è provveduto a sottoporre i professionisti legali già in servizio in strutture sottoposte gerarchicamente ad altri ufficî e incaricate di funzioni di supporto all’attività commerciale e non più prettamente legali. Contestualmente si è ritenuto di affidare affari contenziosi a professionisti legali esterni alla società.
    A fronte di tale situazione il Consiglio circondariale ritiene che, venute meno le condizioni di indipendenza ed esclusiva adibizione a funzioni legali, non sussitano più i presupposti per conservare l’iscrizione dei dipendenti nell’elenco speciale annesso all’albo, e chiede a tal proposito l’avviso del Consiglio nazionale, atteso che la problematica – viste le caratteristiche della società pubblica – riguarda l’intero territorio nazionale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
    “In questa circostanza non si può che ribadire il costante orientamento di questa Commissione (cfr. pareri 12 dicembre 2007, n. 56 e 22 novembre 2005, n. 88, da ultimo confermati con parere 29 gennaio 2009, n. 2), secondo il quale l’adibizione esclusiva del pubblico dipendente ad un ufficio legale, senza commistioni con funzioni e mansioni di diverso tipo, rimane presupposto insostituibile per garantire che il legale svolga la propria funzione in condizione di indipendenza di giudizio. Tale principio è, del resto, confermato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., tra le altre, Cass. SS.UU. 19 agosto 2009,  n. 18359; 10 novembre 2000, n. 1164; 19 giugno 2000, n. 450; 6 giugno 2000, n. 418; 18 maggio 2000, n. 363). Pertanto […] si concorda con il Consiglio richiedente sulla necessità – alle condizioni illustrate nel quesito – di procedere alla cancellazione dall’elenco speciale degli interessati.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 23 luglio 2009, n. 32

  • Il quesito (del COA di Forlì-Cesena) verte sulla compatibilità tra l’iscrizione nell’albo degli avvocati ed il conseguimento dell’abilitazione professionale all’esercizio della professione di trasportatore su strada di merci per conto terzi.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “La Commissione ritiene di valutare l’ipotesi sottoposta secondo i criteri già costantemente utilizzati nel passato, ossia verificando se le attività professionali determinino in concreto una condizione di incompatibilità suscettibile di rientrare tra i divieti posti dall’art. 3 l.p.f., tenendo conto delle attività tipiche e del regime giuridico che interessa altri albi od elenchi (v., ad es, i recenti pareri 20 febbraio 2008, n. 10 e 12 dicembre 2007, n. 57).
    Nel caso di specie si dovrà avere riguardo alla disciplina prevista dal d.lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 (così come modificato dal DL 28 dicembre 2001, n. 478), che fornisce lo statuto dell’attività di autotrasportatore su strada di merci e di viaggiatori per conto di terzi.
    L’art. 1 fornisce una definizione dell’attività in parola quale «impresa che esegue trasferimento di cose verso corrispettivo», sicché la normativa utilizza il termine “professione” in senso lato e non più con l’intento di definire un’attività individuale a carattere intellettuale ed indipendente, come invece avviene nel campo delle “libere professioni”.
    Si deve pertanto concludere, in omaggio all’espressa dizione di legge, che l’attività di autotrasportatore per conto terzi costituisce una forma di impresa, ossia rappresenta “esercizio del commercio” incompatibile con l’iscrizione all’albo degli avvocati ai sensi dell’art. 3 l.p.f.
    Il quesito menziona, peraltro, non tanto il documentato esercizio dell’attività economica bensì il “conseguimento” dell’abilitazione professionale, ossia l’iscrizione nell’elenco dei possessori del requisito di idoneità professionale conseguente al superamento dell’esame di idoneità di cui all’art. 8 del d.lgs. 395/2000. Al proposito va rilevato che detta iscrizione è, concorrendo gli altri presupposti di legge, già di per sé abilitante all’esercizio dell’attività di autotrasportatore e che pertanto non vi è alcuna separazione tra esame di abilitazione ed iscrizione (come è invece nel contesto delle libere professioni, ove numerosi sono i casi di soggetti valutati idonei ma mai iscritti negli albi e come tali non sottoposti ad alcun regime di incompatibilità). Ciò importa che la permanenza nell’albo degli abilitati può considerarsi già elemento costitutivo dell’attività commerciale.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 23 luglio 2009, n. 31

  • Il quesito (del COA di Roma) è relativo alla possibilità di introdurre per le prossime consultazioni elettorali afferenti al rinnovo del Consiglio dell’Ordine richiedente (biennio 2010-2011), il sistema del voto elettronico, considerato l’alto numero di iscritti-elettori e le conseguenti difficoltà delle operazioni di scrutinio, ferma restando la possibilità dell’iscritto-elettore di esprimere il voto con il sistema tradizionale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Il d.lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 382 non sembra prescrivere una modalità di espressione del voto vincolante e comunque tollera di essere adeguato all’evoluzione anche tecnologica, a condizione che tutti i principi e le disposizioni sostanziali vigenti per l’elezione del Consiglio dell’Ordine siano pienamente rispettati, a partire – naturalmente – dal libero elettorato passivo.
    Con dette cautele, la Commissione ritiene che il sistema di voto elettronico possa essere introdotto – anche affiancato alla modalità tradizionale – per le elezioni afferenti al rinnovo del Consiglio dell’Ordine, purché si rispettino, rigorosamente la segretezza del voto espresso dall’iscritto-elettore e l’identità della scheda usata per il voto manuale rispetto a quella usata per il voto elettronico, nonché tutte le disposizioni di legge .
    La responsabilità circa la regolarità dello svolgimento delle operazioni di voto è posta in capo al Consiglio dell’Ordine, anche nell’eventualità in cui questo si avvalga di ditta esterna per il necessario software e/o la fornitura del relativo hardware per mezzo del quale gli iscritti possono esprimere «elettronicamente» il diritto di voto”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 23 luglio 2009, n. 30

  • L’ordine forense cagliaritano chiede un parere generale sull’accesso agli atti amministrativi, particolarmente riguardo ai soggetti legittimati nell’ambito dei procedimenti disciplinari.

    La Commissione, tenuto conto della pregressa esperienza dell’avv. Bianchi anche in recenti convegni, delibera di dare mandato all’avv. Bianchi di predisporre il testo del parere.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
    “In considerazione della natura pacificamente amministrativa del procedimento disciplinare forense avanti i Consigli locali dell’ordine, la legge 7 agosto 1990, n. 241 (così come ampiamente modifica-ta dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 e, da ultimo, dagli articoli 7 -10 della legge 18 giugno 2009, n. 69) deve essere, in linea generale, applicata anche al procedimento disciplinare forense di primo grado, pur tenendo conto delle specificità della materia disciplinare.
    A proposito della facoltà di accesso del terzo (tipicamente l’esponente-denunciante) va richiamato il più recente (ed ormai consolidato) orientamento della Commissione consultiva, condensato nel pa-rere 9 maggio 2007 n. 25. Attraverso il richiamo di svariati precedenti, in esso si è chiarita l’impossibilità di pervenire ad una soluzione radicalmente positiva o negativa circa l’ostensibilità degli atti e documenti inerenti procedimenti disciplinari. Viceversa l’ordine, nell’esercizio della sua responsabile autonomia, deve valutare gli interessi contrapposti sottesi alla richiesta di accesso agli atti. Più in dettaglio, devono essere considerate le posizioni soggettive coinvolte, spesso tra di loro contrastanti, quali l’interesse alla trasparenza dell’azione amministrativa, il diritto alla riservatezza e la necessità di assicurare tutela giurisdizionale ai diritti soggettivi.
    La stessa legge 241/1990, invero, impone un bilanciamento tra l’interesse dell’istante, che dev’essere diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, e quello dei possibili controinteressati, i quali dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromessi loro diritti, a partire da quello alla riservatezza. A ciò consegue la necessità per il Consiglio dell’ordine territoriale di considerare le ragioni del ri-chiedente, opponendo diniego a tutte le richieste formulate con motivazioni improprie, quali, ad e-sempio, la realizzazione di un controllo sistematico o generalizzato dell’operato del Collegio disci-plinare, ovvero l’ottenimento – sfruttando il diritto all’accesso – di dati e circostanze personali al di fuori dello stretto necessario ai fini della propria tutela giudiziale.
    L’orientamento trova conferma nei principi enucleati dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St., ad. plen., 20 aprile 2006, n. 7), in particolare ove chiarisce che la sola condizione di esponente non abilita, di per sé, all’accesso agli atti del procedimento disciplinare, ma che la qualità di autore di un esposto non può da sola determinare un diniego di accesso agli atti, motivato con l’estraneità dell’esponente al procedimento disciplinare. Al contrario l’esponente può in effetti essere – più di altri – un soggetto potenzialmente titolato a prendere visione di detti atti, purché questa sua condizione sia unita ad altri elementi che dimostrino l’esistenza di un interesse giuridicamente tutelato. Solo così il soggetto può conseguire un effettivo e pieno diritto ad accedere alla documentazione amministrativa, come previsto dall’art. 22 della legge 241/1990.
    Sicché un’istanza di accesso ad atti inerenti un procedimento disciplinare potrà essere rigettata solo se non motivata ovvero se priva di quegli elementi che, oltre le clausole di puro stile, aggiungendosi al mero status di esponente, dimostrino la qualità di soggetto abilitato a far valere determinati diritti riconosciuti dall’ordinamento, in termini di attualità, concretezza e differenziazione, escludendosi perciò l’interesse generico, meramente emulativo o dettato da pura curiosità. L’accesso è invero previsto non per un controllo indefinito sull’operato dell’Amministrazione, ma per la tutela di una posizione giuridica differenziata, significativa e ben qualificata rispetto allo specifico affare. In so-stanza, l’accesso deve conseguire ad una valutazione concreta, da condurre caso per caso e con cri-teri di proporzionalità, degli interessi coinvolti.
    Quanto ai limiti dell’accesso, vengono in rilievo la riservatezza del diretto interessato e le esigenze istruttorie del Consiglio procedente, cioè le stesse ragioni della correttezza dell’azione amministra-tiva in proposito conferita per il perseguimento degli interessi della collettività.
    Una volta verificato l’interesse all’accesso del terzo, interesse dunque diretto, concreto ed attuale, in linea di massima non sussistono preminenti ragioni di riservatezza del professionista, in quanto si tratta di accedere non a dati per loro natura sensibili, bensì ad atti aventi di solito stretto riferimento a rapporti contrattuali. Secondo l’attuale formulazione di legge, se anche il diritto di accesso po-trebbe essere escluso quando i documenti richiesti riguardino la vita privata o la riservatezza, con particolare riferimento all’interesse – tra l’altro- professionale, deve comunque (per il comma 7 dell’art. 24 della legge 241/1990) essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministra-tivi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Solo nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (è il caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale degli interessati). L’attuale Codice sulla privacy fa salva, infatti, la normativa in materia di diritto all’accesso discipli-nata dalla legge 241/1990, operando una distinzione fra i cosiddetti dati “supersensibili” e tutti gli altri. Per questi ultimi, i presupposti e le modalità per l’esercizio del diritto di accesso restano disci-plinate dalla legge 241 anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari, mentre per quelli supersensibili (salute e vita sessuale) l’art. 60 del Codice detta una particolare disciplina, con-sentendone il trattamento se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la ri-chiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ov-vero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale inviolabile.
    La giurisprudenza di legittimità d’altronde (in tale senso v. Cass., sez. un., 25 maggio 2001, n. 218), da tempo e nello specifico del procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio dell’ordine forense, ha stabilito che “In materia di procedimento disciplinare a carico di avvocati non sussiste violazio-ne del dovere di riservatezza qualora sia consentito l’accesso a documenti del procedimento disci-plinare; infatti, il diritto di accesso ai documenti di procedimenti amministrativi, anche se discipli-nari, previsto dall‘art. 21 e ss. della legge n. 241 del 1990, compete a chiunque abbia un concreto e apprezzabile interesse personale a prenderne visione“.

    Consiglio Nazionale Forense (rell. Baffa e Bianchi), parere del 23 luglio 2009, n. 29

  • Quesito del C.O.A. di Santa Maria Capua Vetere

    Il quesito proposto dal C.O.A. (di Santa Maria Capua Vetere) riguarda la posizione del praticante avvocato che, a causa di infermità o altro legittimo impedimento, interrompa per un periodo di tempo di “non breve durata” la pratica. Si chiede, in particolare, di conoscere:
    a) se sia corretto riconoscere egualmente il periodo di interruzione della pratica, «stante la involontarietà» della stessa, ai fini della maturazione del biennio utile per il rilascio di compiuta pratica;
    b) in caso di risposta negativa a quanto sub a), se sia possibile considerare utile il periodo di pratica maturato anteriormente alla interruzione, quale che sia la durata di tale interruzione, consentendo la prosecuzione della pratica alla cessazione della causa che l’ha originata, anche oltre il limite del biennio dalla data del suo inizio e fino al compimento dello stesso.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
    “Questo Consiglio ha già avuto modo di precisare che «requisito indispensabile per il corretto e compiuto svolgimento della pratica è l’assiduità o continuità della stessa: pertanto, l’interruzione dello svolgimento della pratica per un periodo superiore a sei mesi determina, ex art. 4, u.c., R.D. 37/1934, la cancellazione del praticante dal relativo registro, rimanendo peraltro privo di effetti il periodo di pratica già compiuto» (C.N.F., sent. 4 novembre 1999, n. 207; nello stesso senso, sent. 16 maggio 1997, n. 58).
    La Commissione è ben consapevole che possono esservi situazioni in cui la disposizione citata (che impone lo svolgimento ex novo della pratica per coloro che la interrompano per periodi superiori al semestre) può risultare inadeguata a fronte di talune circostanze. Tuttavia – come in altra occasione si è già osservato (cfr. parere 13 luglio 2005, n. 65) – la norma «non è suscettibile di interpretazione derogatoria, non essendovi alcun elemento testuale che autorizzi eccezioni».
    Escluso, dunque, che il periodo di interruzione, per quanto astrattamente giustificato, possa ritenersi utile ai fini che interessano (soluzione sub a) proposta dal C.O.A. territoriale), deve altresì escludersi la praticabilità della soluzione prospettata sub b) per il caso di interruzione superiore al semestre, stante la rigida formulazione della norma citata.
    Si può, per contro, ammettere che, in presenza di cause di interruzione infrasemestrali (adeguatamente documentate e meritevoli di considerazione), il periodo di pratica venga considerato egualmente utile, sempre che sia rispettato, in ogni caso, il numero minimo di udienze previsto dal’art. 6, lettera a), del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101 e – se del caso – le ulteriori disposizioni a carattere regolamentare deliberate in sede locale.
    È, infine, il caso di puntualizzare che, diversamente dai casi di “interruzione”, le ipotesi di “sospensione” nello svolgimento della pratica (esempi tipici: quelli connessi alla prestazione del servizio militare o allo stato di gravidanza) non producono gli effetti sopra considerati, sicché, verificatesi le stesse, il soggetto non perde il diritto al riconoscimento del periodo di pratica già maturato.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Baffa), parere del 23 luglio 2009, n. 28