Categoria: Prassi: pareri CNF

  • L’Ordine di Venezia chiede parere sul seguente quesito: “Se il Consiglio dell’Ordine sia competente a conoscere di una questione di compatibilità che potrebbe comportare, ove sussistente, la cancellazione dall’albo di un proprio componente. Ciò in considerazione del fatto che la mancata ottemperanza dell’invito a rimuovere la situazione di incompatibilità potrebbe costituire presupposto di comportamento valutabile sotto il profilo disciplinare”.

    La Commissione, sentito il relatore e dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ai sensi dell’art. 16, comma secondo, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, può, per propria specifica competenza, rilevare, in qualsiasi momento, cause di incompatibilità dei propri iscritti, anche Consiglieri, e procedere alla cancellazione, osservate le relative norme.
    Per lo stesso articolo, comma terzo, se emergono fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare, e questo con riguardo ad un Consigliere, può essere dato avvio al procedimento disciplinare, spettando in questo caso la competenza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della Corte di Appello più vicina, posto che la sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia coincide con quella della Corte di Appello (art. 1, d.lgs. 28 maggio 1947, n. 597).
    Peraltro, nella vicenda delineata dal quesito, la Commissione ritiene che la conseguenza più appropriata sembri essere la cancellazione in via amministrativa dall’albo, anziché l’esercizio della funzione disciplinare in relazione all’ottemperanza all’invito di cui si riferisce.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 25 novembre 2009, n. 50

  • L’Ordine pesarese formula quesito circa la possibilità, per un ordine circondariale, di costituirsi come parte civile in un giudizio penale contro un soggetto il quale, nell’ambito di altra controversia, abbia tentato di intimidire l’avvocato di controparte con gravi minacce per far sì che rinunziasse al mandato difensivo.

    “La Commissione, pur non potendosi pronunciare sulla specifica vicenda sottesa al quesito, ritiene che la questione posta dal Consiglio richiedente vada risolta in senso affermativo.

    La costituzione della parte civile, prevista dagli artt. 74 e segg. c.p.p., è posta a tutela dei diversi interessi civili lesi dal fatto penalmente rilevante, purché vi sia costituzione in giudizio e si dia dimostrazione della sussistenza del danno.
    Più in dettaglio il Consiglio dell’Ordine forense si configura come ente esponenziale della comunità dei professionisti legali presso il foro circondariale. Per dovere istituzionale il Consiglio tutela la professione di avvocato nel suo complesso ed il diritto per gli iscritti negli albi di esercitarla in condizioni di indipendenza e sicurezza. Dal momento che gli atti, di natura violenta o intimidatoria, che hanno lo scopo di provocare una limitazione ingiusta alla libertà di determinazione del difensore appaiono lesivi degli interessi dell’Avvocatura nel suo complesso, e non solo della parte offesa nel singolo procedimento penale, circostanze come quelle riferite appaiono in generale in grado di giustificare la costituzione dell’Ordine come parte civile.”

    Consiglio Nazionale Forense (rell. Cardone e Florio), parere del 25 novembre 2009, n. 49

  • Il Consiglio (di Chieti) trasmette la richiesta di alcuni avvocati i quali, esponendo un caso relativo al mancato pagamento di compensi professionali, chiedono l’avviso dell’Ordine circondariale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Il quesito è inammissibile, in quanto riferito ad una specifica vicenda e a persone nominate. A tenore di regolamento la Commissione consultiva da’ pareri su quesiti generali ed astratti, senza che possano generarsi interferenze con l’esercizio della funzione giurisdizionale.
    Il Consiglio circondariale ha competenza esclusiva a dare risposta ai quesiti degli iscritti e, ove ritenga necessario un pronunciamento dell’istanza nazionale, può sottoporre alla Commissione i punti sui quali ritenga necessario un chiarimento, in forma generale ed anonima, senza alcun riferimento a soggetti e vicende individuati.”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 25 novembre 2009, n. 48

  • L’ordine (di Modica) richiede parere circa la condizione di un iscritto il quale, svolgendo l’attività di docente di discipline giuridiche presso un istituto di istruzione secondaria, sia stato diffidato dal locale dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale dall’assumere il patrocinio legale di insegnanti o di altro personale della scuola in controversie contro l’amministrazione scolastica di appartenenza.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Il professionista che svolga l’attività di professore di materie giuridiche presso istituti d’istruzione superiore a tempo definito è iscritto nell’Albo come avvocato del libero foro: per questi la legge non prevede limitazioni dello ius postulandi o rispetto alla possibilità di assumere mandati professionali da parte di qualsiasi cliente (come avviene, di contro, allorquando il docente presti servizio come professore a tempo pieno).
    Non vi è dunque alcuna ragione giuridicamente fondata per escludere che l’avvocato possa patrocinare cause nell’interesse degli altri insegnanti.
    Deve essere, ad ogni buon fine, ricordato che l’avvocato ha il dovere deontologico di evitare conflitti di interesse (art. 37 c.d.f.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →) ed è soggetto ad un generale obbligo di riservatezza nell’utilizzo delle informazioni acquisite in dipendenza dal mandato (art. 9 c.d.f.Art. 9 cod. prev. – Dovere di segretezza e riservatezza.È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia ven…Leggi il testo completo →). Sarà quindi opportuno, anzi necessario, che l’interessato presti particolare attenzione ad evitare gli incarichi professionali che comportino un concreto rischio di commettere illeciti deontologici. L’operato del professionista sarà, anche sotto questo profilo, oggetto della vigilanza da parte del Consiglio dell’Ordine competente.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 25 novembre 2009, n. 47

  • L’Ordine (di Paola) chiede se si possa iscrivere nel registro dei praticanti un richiedente appartenente alle forze di polizia.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La questione dell’iscrizione tra i praticanti avvocati di soggetti che svolgano al momento funzioni di pubblica sicurezza ha fatto oggetto, come noto, di ripetuti pronunciamenti, tanto del Consiglio in sede giurisdizionale quanto della Commissione consultiva.
    L’opinione espressa con costanza in tali circostanze è quella che gli obblighi di rapporto e la condizione di subordinazione gerarchica incombenti sugli operatori delle forze dell’ordine siano radicalmente incompatibili con la riservatezza e l’indipendenza richiesti al praticante avvocato nello svolgimento delle sue funzioni, in ispecie quando questi viene concretamente in contatto con l’attività giudiziaria e con notizie processualmente rilevanti (cfr., sul tema, il parere 24 ottobre 2007, n. 39 e i precedenti ivi richiamati).
    Va, tuttavia, segnalata la presenza di un diverso orientamento giurisprudenziale, medio tempore manifestatosi, che ritiene limitato il rischio di un “conflitto di appartenenza”, rimediabile con accorgimenti pratici, quale ad esempio la limitazione della pratica agli affari esenti da commistioni. Detta giurisprudenza ritiene, inoltre, che la pratica legale svolta dai predetti agenti o funzionari di P.S. possa mantenere una propria ragione anche se ad essi è preclusa la successiva iscrizione nell’albo, poiché dovrebbe esser data loro la possibilità di “precostituirsi” un titolo professionale per eventuali scelte professionali future (si veda, in tal senso, la sentenza Cass., sez. un., 26 novembre 2008, n. 28170).
    La Commissione, pur nella piena consapevolezza della possibilità che il descritto orientamento giurisprudenziale si affermi ulteriormente, lo ritiene nondimeno ingiustificato e considera ancora di attualità le preoccupazioni che hanno determinato la pluriennale contraria prassi, in particolare in quanto poste a tutela della riservatezza e della fedeltà nella difesa dei diritti dei clienti.
    In conclusione si ritiene che sia legittimo negare l’iscrizione nel registro di praticanti avvocati a membri delle forze dell’ordine in servizio, ancorché non possa escludersi il rischio di pronunce giudiziarie di segno contrario.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 25 novembre 2009, n. 46

  • Il Consiglio remittente (di Nola) chiede parere circa l’esistenza di un limite temporale per indire nuove elezioni del Consiglio dell’Ordine, ed in particolare se si possano indire elezioni suppletive nell’ultime semestre del mandato del Consiglio in carica.

    La Commissione, dopo ampia discussione, ha preso in considerazione la seguente formulazione:

    “La Commissione ritiene di confermare il proprio pregresso orientamento sul punto, ed in particolare di ribadire le considerazioni esposte nel parere 12 dicembre 2007, n. 52.
    Ivi si ricordava che non ha ragion d’essere l’opinione, pur assai diffusa, secondo la quale nell’ultimo semestre del mandato consiliare verrebbe meno l’obbligatorietà dell’indizione delle elezioni suppletive.
    Se, da un lato, si registra una frequente prassi consistente nell’omettere l’ulteriore tornata elettorale in ragione della possibilità per il Consiglio di svolgere validamente i propri lavori anche con un componente in meno, tuttavia l’art. 15 del d. lgs. lgt. 23 novembre 1944 n. 382 non pone alcun espresso limite temporale per indire le elezioni suppletive.
    La disposizione citata obbliga il Consiglio ad indire le elezioni suppletive al venir meno di un componente; l’obbligo in parola è di particolare urgenza allorquando i componenti mancanti rendo impossibile il regolare funzionamento del Consiglio stesso.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 28 ottobre 2009, n. 45

  • Il Consiglio (di Siena) chiede parere circa la compatibilità tra la qualità di “imprenditore agricolo professionale” e la professione di avvocato ovvero la attività di praticante abilitato al patrocinio.

    La Commissione, dopo ampia discussione, ha preso in considerazione la seguente formulazione:
    “La Commissione ritiene, in linea generale, di confermare il proprio precedente orientamento, da ultimo affidato al parere 9 maggio 2007, n. 31, nel quale indicava alcuni criterî ritenuti utili a valutare in concreto la compatibilità tra lo svolgimento di attività imprenditoriale agricola e la contemporanea permanenza nell’albo degli avvocati.
    Preliminarmente va chiarito che la problematica ha una propria consistenza se si ha riguardo al piccolo imprenditore agricolo, mentre è evidente che ove si sia in presenza di un titolare di una moderna impresa organizzata, anche nel settore agroalimentare, questi è un “esercente il commercio” nel senso più pieno di cui alla legge professionale.
    In particolare nel citato parere si osservava che figura del piccolo imprenditore agricolo non rientra tra quelle degli esercenti il commercio per le quali, ai sensi dell’art. 3 l.p.f., è prevista un’incompatibilità con l’iscrizione nell’albo degli avvocati.
    La connotazione che la normativa codicistica (art. 2083 c.c.) e la giurisprudenza forniscono a questa condizione è proprio quella di colui che, per mezzo del lavoro proprio o di quello dei congiunti, coltiva il fondo di proprietà ed eventualmente cede i frutti a terzi.
    Manca, perciò, al piccolo imprenditore agricolo quel quid pluris, qual’è ad esempio l’organizzazione aziendale o lo smercio di prodotti chiaramente eccedenti quelli prodotti dal fondo ovvero ancora la rilevante trasformazione realizzata sul prodotto naturale, affinché si possa affermare che è il “commercio” il carattere predominante dell’attività intrapresa anziché il mero sfruttamento (più o meno redditizio) delle risorse terriere.
    D’altronde sono questi i caratteri che garantiscono al piccolo imprenditore la sottrazione alle norme in materia di fallimento, come statuito dall’art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come infine modificato con d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
    Il profilo della soggezione al fallimento rimane, in ogni caso, un corollario anziché un criterio discretivo univoco.
    Si ribadiscono, dunque, le conclusioni già raggiunte: la condizione di piccolo imprenditore agricolo in quanto tale non osta al contemporaneo esercizio della professione forense, purché l’interessato si mantenga nei limiti imposti dalla legge e dalla giurisprudenza a questa figura, ossia finché l’attività di commercio non superi in modo significativo quella di coltivazione, sì da mettere a repentaglio l’indipendenza dell’avvocato (bene effettivamente oggetto di tutela da parte dell’ordinamento forense) inserendolo nelle dinamiche della concorrenza tra imprenditori.
    E’ prerogativa del Consiglio dell’Ordine competente, esaminata la documentazione descrittiva dell’attività in questione, giungere ad una conclusione circa la compatibilità nel singolo caso.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 28 ottobre 2009, n. 44

  • Il Consiglio astigiano chiede di conoscere le ulteriori ipotesi di esonero dagli obblighi della formazione continua eventualmente individuate dal Consiglio Nazionale Forense, con particolare riguardo alla funzione di componente di Commissione Tributaria di un iscritto.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Allo stato il Consiglio Nazionale Forense non ha ritenuto d’individuare ipotesi di esonero dalla formazione continua obbligatoria ulteriori rispetto a quelle specificamente indicate nell’art. 5, comma 2 del Regolamento 13 luglio 2007.
    Con riferimento all’eventualità dell’esonero in ragione della funzione di giudice tributario ricoperta dall’iscritto, l’orientamento di questa Commissione è negativo poiché l’esperienza acquisibile nell’ufficio di magistrato onorario tributario è particolare, settoriale ed evidentemente estranea all’attività corrente dell’iscritto rispetto alla quale è funzionale l’obbligo di formazione ed aggiornamento, almeno in considerazione dell’incompatibilità dell’incarico con le attività di consulenza, assistenza e rappresentanza in materia tributaria di cui all’art. 8, comma 1, lettera i) del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.545.
    In ogni caso la Commissione ritiene che siano proprio le attività ulteriori rispetto a quelle tipiche ed ordinarie dell’avvocato a richiedere la maggiore qualificazione possibile, particolarmente quelle svolte direttamente nei confronti della collettività, coinvolgendone la funzione sociale e la connessa sua responsabilità.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 28 ottobre 2009, n. 41

  • Il Consiglio circondariale (di Pesaro) chiede se, per il caso di ritardato pagamento, con apposita delibera la “tassa annuale” possa essere maggiorata di una penale parametrata, sia pure in modo forfettario, ai costi di riscossione o, comunque, d’interessi superiori al saggio legale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “L’obbligo degli iscritti agli albi forensi al versamento di un contributo (tassa) annuale per la copertura generale delle spese dell’ordine trova origine nell’art. 7, comma 2, del d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382. Tale norma prevede anche (comma 3) che nessun altro pagamento possa essere imposto o riscosso per l’esercizio della professione.
    La Commissione ritiene che tale ultimo divieto concerna l’introduzione eventuale di altre “tasse” concernenti presupposti diversi da quelli esplicitamente considerati (tassa annuale, tassa per le iscrizioni e tassa per il rilascio di certificazioni e pareri per la liquidazione degli onorari). La restrizione non riguarda, invece, il regolamento delle tipologie di contribuzione ammesse dalla disposizione in esame.
    Sicché la fonte legale dell’obbligazione ed il potere autoregolamentare connesso alla natura pubblica dell’Ente fanno ritenere che tempi e modalità della prestazione imposta come autorizzata dalla legge, in assenza di specifiche disposizioni della norma primaria, possano essere determinate dal Consiglio dell’ordine con provvedimento di portata generale. In caso d’inadempimento come di ritardo, per principio generale incombe all’inadempiente di tenere indenne l’avente diritto dalle spese ulteriori cagionate dall’inadempimento, oltre che al pagamento degli interessi moratori. La previsione di rimedi non sanzionatori, come la predeterminazione delle spese per la riscossione non spontanea in modo forfettario (purché in misura ragionevolmente coerente rispetto all’effettività dei costi indotti dall’inadempimento) e degl’interessi, in misura anche motivatamente superiore al saggio legale (a prescindere dalla messa in mora a causa della preventiva indicazione di un termine per l’adempimento), appare possibile in considerazione del potere impositivo in proposito riconosciuto al Consiglio dell’ordine e quale corollario dello stesso”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 28 ottobre 2009, n. 40

  • Il quesito (del COA di Benevento e del COA di Chieti) attiene alla possibilità che un praticante, una volta completata la pratica e svolto il sessennio di abilitazione al patrocinio, possa iscriversi presso altro Ordine, ottenendo nuovamente l’abilitazione provvisoria al patrocinio. L’Ordine di Benevento chiede, inoltre, quali siano gli obblighi del praticante nel caso la reiscrizione sia ritenuta ammissibile.

    La Commissione, dopo ampia discussione, riunisce i due quesiti per identità di questioni adotta il seguente parere:

    “La Commissione, richiamando integralmente quanto illustrato nel proprio parere 20 febbraio 2008, n. 9, evidenzia anche in questa circostanza la funzione formativa dell’abilitazione provvisoria concessa al praticante. Al contrario, ribadisce che il medesimo patrocinio non può trasformarsi in uno strumento per l’esercizio surrettizio della professione a prescindere dal superamento del prescritto esame di Stato.
    Per questo si ritiene che, pur potendo permanere l’iscrizione nel registro dei praticanti anche oltre l’emissione del certificato di compiuta pratica, nondimeno l’abilitazione al patrocinio debba essere chiesta (e possa svolgersi) solo entro il periodo di sei anni decorrenti dal primo giorno del secondo anno di pratica.
    La possibilità di ottenere più di una volta l’abilitazione al patrocinio creerebbe, del resto, un notevole danno alla tutela dei diritti dei cittadini, poiché darebbe vita ad una seconda categoria di avvocati, questi ultimi per di più a titolo temporaneo, svincolati dalla valutazione delle capacità professionali insita nell’esame di Stato.
    La risposta al quesito posto dagli Ordini richiedenti deve essere, pertanto, di segno negativo”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 28 ottobre 2009, n. 38