Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Si chiede (da parte del COA di Forlì-Cesena) se vi sia incompatibilità tra l’iscrizione all’albo degli avvocati e l’attività di amministratore di condominio.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “La Commissione ritiene di ribadire quanto già espresso con il recente parere 29 gennaio 2009, n. 1, sulla scorta dei precedenti n. 104/2000 e n. 18/1995. Ivi si considera che, come in ogni caso nel quale è stata richiesta di un parere in tema di incompatibilità, è necessario partire dal presupposto che le incompatibilità di cui all’art. 3 l.p.f. rappresentano forme di restrizione di diritti soggettivi perfetti (pur disposte dall’ordinamento in omaggio ad un superiore interesse pubblico) e che perciò vanno applicate con un canone di stretta interpretazione e senza che siano ammissibili letture estensive.
    L’attività di amministratore di condominio si configura, in particolare, come un’attività di gestione di rapporti giuridici in favore dei condomini (art. 1129 e ss. cod. civ.); l’amministratore è nominato dall’assemblea dei condomini e può essere da questa in ogni tempo revocato.
    Si evince chiaramente che non sussiste alcun vincolo di subordinazione tra il mandante (condomini riuniti in assemblea) ed il mandatario (amministratore) e che, pertanto, l’attività inerente all’incarico gestorio può essere svolta dall’amministratore in forma completamente indipendente, ossia in modo compatibile con la condizione di avvocato.
    Del pari, in assenza di un albo degli amministratori di condominio (v., sul punto, anche Corte costituzionale, sent. 57/2007) il professionista può svolgere le connesse attività permanendo sottoposto alle norme deontologiche degli avvocati e alla correlativa potestà disciplinare del Consiglio dell’Ordine di appartenenza.
    Pertanto, ad abundantiam, va ricordato che l’amministratore di condominio dovrà svolgere qualunque attività, anche se del tutto estranea a quelle tipiche della professione forense, nel pieno rispetto dei canoni di dignità e decoro della professione forense.
    Perciò si ritiene che nulla osti – in sé – a che l’avvocato ricopra l’incarico di amministratore di condominio.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 25 giugno 2009, n. 26

  • Si chiede (da parte del COA di Nola) se l’iscrizione di diritto di cui all’art. 30 l.p.f. spetti anche ai vice procuratori onorarî (V.P.O.) in analogia con quanto previsto per i magistrati di carriera.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “La Commissione ritiene di ribadire quanto già espresso con il parere 9 maggio 2007, n. 15, ossia che le fattispecie di iscrizione di diritto sono eccezionali e insuscettibili di estensione analogica.
    Pertanto per ottenere detta iscrizione è necessario aver rivestito la qualifica di magistrato di carriera per almeno otto anni ovvero quella di vice pretore onorario per almeno quindici anni”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 25 giugno 2009, n. 25

  • Il Consiglio remittente (Savona) chiede parere circa la compatibilità con l’iscrizione all’albo della carica di presidente del consiglio di amministrazione o di membro del consiglio di amministrazione di una società priva di amministratore delegato, nella quale la gestione è statutariamente attribuita al consiglio di amministrazione. Allega all’uopo uno stralcio di statuto che dispone in tal senso.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “La Commissione ritiene di confermare senz’altro il costante orientamento precedente, nel senso che sussiste incompatibilità allorquando alla carica – monocratica o collegiale – conseguono effettivi poteri di gestione (v., in tal senso, i pareri 21 novembre 2001; 23 luglio 2003; 22 marzo 2006, n. 17).
    Si rammenta, peraltro, che la giurisprudenza disciplinare ha messo in luce la circostanza che non è necessario verificare che vi siano stati atti di gestione già perfezionati, ma è sufficiente che l’iscritto rivesta la carica perché sussista l’incompatibilità (cfr., sul punto, la recente pronuncia C.N.F., 18 maggio 2009, n. 42). All’Ordine circondariale spetta la verifica in ciascun caso concreto.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 25 giugno 2009, n. 24

  • Il quesito (del COA di Torre Annunziata) riguarda la facoltà per un Consiglio dell’ordine locale di autorizzare, agli effetti del Regolamento per la formazione continua obbligatoria, un evento che si svolga al di fuori del circondario di propria competenza.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Come chiarito dalla relazione di accompagnamento al Regolamento per la formazione continua approvato il 13 luglio 2007 (paragrafo 4 sub art. 3), l’idoneità degli eventi al conseguimento di crediti formativi consegue, alternativamente, alla qualità soggettiva dell’organizzatore (Consigli territoriali dell’ordine o Consiglio nazionale forense) oppure al preventivo accreditamento, se organizzatori sono soggetti diversi.
    Gli eventi tipizzati nel Regolamento che siano promossi od organizzati dai Consigli territoriali dell’ordine sono pertanto produttivi di crediti formativi indipendentemente dal preventivo accreditamento. Il patrocinio o l’organizzazione diretta (anche in collaborazione) dell’evento incorpora, infatti, un previo giudizio della sua coerenza con la natura e finalità della professione e sicuramente comporta una valutazione della sua serietà e congruità rispetto agli scopi del Regolamento: il che rende superfluo ogni ulteriore vaglio.
    Naturalmente la specifica attività svolta da un Consiglio locale al di fuori del circondario di normale sua operatività non potrà che essere eccezionale, motivata da specifiche esigenze, comunque dichiarata e possibilmente coordinata col Consiglio nel cui circondario tale attività sia svolta.
    Quanto all’accreditamento preventivo di eventi non organizzati da Consigli territoriali dell’ordine ovvero dal Consiglio nazionale forense, la competenza è chiaramente ed inderogabilmente individuata in esclusiva ragione del luogo di svolgimento dell’evento da accreditare.
    Gli “altri eventi” di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 sono manifestazioni diverse da quelle tipizzate nelle lettere a) e b) dello stesso comma, quale segno di ampia discrezionalità e libertà nell’individuazione, da parte dei Consigli dell’ordine, di attività utili per gli scopi del Regolamento. A titolo esemplificativo, potrebbe essere riconosciuta valida per la maturazione di crediti formativi la documentata partecipazione ad eventi non previamente accreditati (per disinteresse del soggetto formatore, in ipotesi) ma riconosciuti strutturalmente e qualitativamente adeguati.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 25 giugno 2009, n. 23

  • Il Consiglio senese sottopone il caso di alcune proposte di convenzione, rivolte a proprî iscritti da parte di istituti bancarî ed assicurativi, nelle quali si elimina il compenso per talune attività pur svolte dal professionista, sulla base di quanto stabilito dal cd. “decreto Bersani”.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “La Commissione conferma il proprio orientamento, assunto con parere 9 maggio 2007, n. 24, con il quale si rileva che è bensì vero che il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ha aumentato gli spazî di accordo sul compenso tra professionista e cliente, ma – d’altra parte – che non si può ritenere che la norma in parola abbia eliminato anche la necessità di garantire il rispetto della dignità ed del decoro del professionista (come diffusamente precisato nella nota circolare del C.N.F. n. 22-C/2006 del 4 settembre 2006). Permane, quindi, in capo al Consiglio dell’Ordine vigilante il diritto e dovere di verificare che gli iscritti, nel concludere accordi sui compensi, non si impegnino ad accettare compensi irrisorî o comunque sproporzionati all’attività svolta o da svolgersi a favore del cliente (in violazione degli art. 5 e 43, can. II del codice deontologico).
    Dati questi criterî di carattere generale, è compito dell’Ordine circondariale verificare in concreto, anche in relazione alle condizioni economiche generali ed alle tariffe normalmente praticate nel territorio di competenza, se un determinato accordo, volto ad una forfettizzazione dei compensi, sia in realtà lesivo del decoro e della dignità della professione in quanto obbliga l’avvocato a rinunziare alle proprie spettanze per attività invece effettivamente svolte.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 25 giugno 2009, n. 21

  • L’interessato, avendo svolto la pratica legale nell’anno 1971, intende sostenere l’esame di abilitazione e chiede di poter svolgere la prova nel distretto dove attualmente risiede anziché in quello dove ha concluso la pratica.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Il quesito è in sé inammissibile, in quanto – a termini di regolamento – la Commissione consultiva del Consiglio nazionale si pronuncia di regola su questioni sottoposte in via astratta da Ordini forensi ed enti. L’interessato dovrà quindi rivolgersi per un parere sulla questione concreta all’Ordine competente.
    Per completezza si segnala, tuttavia, che per il costante orientamento interpretativo di questa Commissione (v., tra l’altro, i pareri 22 novembre 2005, n. 84 e 24 ottobre 2007, n. 35), i periodi di pratica svolti in epoca anteriore alla riforma del 1985 non sono attualmente validi ai fini del sostenimento dell’esame di abilitazione. In particolare, per l’iscrizione all’esame di Stato è necessario il possesso dei requisiti di cui all’art. 17 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, nella sua attuale formulazione, che prevede una pratica biennale. La legge 24 luglio 1985, n. 406, che ha reintrodotto il biennio di pratica legale ha, del resto, previsto (art. 6) un periodo transitorio, nel quale era ancora possibile far valere un tirocinio di durata inferiore: esso tuttavia si è concluso con la sessione di esami per l’anno 1987.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 25 giugno 2009, n. 20

  • Il quesito (del COA di Pisa) verte sulla sussistenza di una riserva in favore degli avvocati rispetto all’attività di consulenza legale si ritenga materia riservata ad avvocati. In particolare ci si interroga sulla possibilità che soggetti non iscritti in albi svolgano un’attività consistente nella predisposizione di contratti e nel rilascio di pareri, effettuando una comunicazione promozionale di tali servizi professionali nei mass media)

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Attualmente non sussiste un espresso divieto di legge di fornire consulenza su questioni legali dietro pagamento da parte di chi non sia iscritto negli albi forensi.
    La Commissione condivide in pieno le preoccupazioni di tutela dell’utenza che hanno dato luogo al pronunciamento n. 9237/2007 della Corte di Cassazione; tuttavia esso si riferiva alla validità di un contratto di fornitura di consulenza legale da parte di una S.p.A. e non anche alla questione generale della presenza di vincoli alla prestazione di consulenza legale.
    Le più recenti proposte di riforma dell’ordinamento professionale contengono specifiche norme volte ad affermare una riserva in favore degli avvocati sulla consulenza legale svolta in forma professionale, ma fino all’approvazione di una nuova legge professionale non pare possibile qualificare come illecito il comportamento di coloro che forniscano, a vario titolo, attività informative su questioni di rilievo giuridico.
    Si deve, tuttavia, avere presente che l’art. 1 della l. 23 novembre 1939, n. 1815 collega in maniera inequivoca la titolarità di uno studio legale all’abilitazione professionale, sicché tutti coloro che – in maniera diretta o indiretta – inducano la clientela a ritenere di affidarsi ad uno studio legale, ad un avvocato o comunque ad un professionista la cui competenza sia garantita dal superamento di un esame di Stato e dall’iscrizione in un albo, compiono un atto illecito suscettibile di integrare il reato di cui all’art. 348 c.p. (esercizio abusivo di professioni)”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 25 giugno 2009, n. 19

  • Il quesito (del COA di Piacenza) verte sulla necessità di una autonoma pronuncia disciplinare rispetto ad un avvocato condannato penalmente ed al quale sia stata inflitta, quale pena accessoria, l’interdizione dall’esercizio professionale per tre anni e che sia stato pertanto già cancellato in esecuzione della pronuncia. Inoltre si chiede se tale cancellazione de iure comporti l’assorbimento dell’eventuale successiva sanzione disciplinare della cancellazione.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Secondo parte della dottrina la cancellazione di diritto dovrebbe essere deliberata comunque all’esito di un procedimento a carattere disciplinare.
    La sentenza della Cassazione richiamata nella richiesta (sent. 308/2005) configura invece detta cancellazione come un provvedimento amministrativo di esecuzione della sentenza penale, con la conseguenza che gli effetti interdettivi della pronuncia giudiziaria cesserebbero allo scadere del periodo di tre anni.
    Quindi, secondo tale orientamento, l’avvocato potrebbe essere, a domanda, reiscritto, e – a seguito del reingresso del soggetto tra i professionisti soggetti alla potestà disciplinare dell’Ordine – il procedimento disciplinare dovrebbe essere completato, con l’irrogazione della sanzione ritenuta congrua. Diversamente non è, infatti, possibile esercitare l’azione disciplinare nei confronti di un soggetto non iscritto all’albo (nella specie cancellato, non solo sospeso).
    L’eventuale seconda azione, di carattere disciplinare, rappresenterebbe tuttavia una ripetizione: basterebbe allo scopo mantenere ferma la cancellazione e rigettare l’eventuale domanda di reiscrizione sul presupposto della mancanza della condotta specchiatissima e illibata.
    In caso contrario, qualora cioè si seguisse la strada della reiscrizione e poi si completasse il procedimento disciplinare, la sanzione sarebbe senz’altro nuova e non certo assorbita dalla precedente.
    Quindi la risposta al primo quesito dev’essere di segno negativo, sulla scorta del principio per cui non si può procedere disciplinarmente nei confronti di un soggetto cancellato.
    Sul secondo quesito si deve – del pari – negativamente opinare, perché la sanzione (quale che sia) non si configurerebbe più come cancellazione di diritto, ma come sanzione derivante dall’esame complessivo del comportamento dell’iscritto da parte dell’Ordine.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 25 giugno 2009, n. 18

  • Il Consiglio remittente (Milano) chiede parere in merito alla compatibilità di permanenza d’iscrizione all’albo di un avvocato che si sia “cancellato dalla partita iva” e che abbia dichiarato di non esercitare la professione.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Fermo restando che l’iscrizione all’albo è requisito legale per lo svolgimento, anche occasionale e saltuario, di attività riservate quale sicuramente la difesa in giudizio, allo stato della normativa l’iscrizione non è condizionata all’effettivo esercizio dell’attività professionale. La permanenza dell’iscrizione è pertanto rimessa alla volontà dell’avente diritto.
    Nessun particolare ed autonomo rilievo può avere, al proposito, la dovuta comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessazione dell’esercizio professionale abituale, ancorché non esclusivo, dell’attività di lavoro autonomo (ovvero la “cancellazione dalla partita iva”): sia per il valore esclusivamente tributario di tale dichiarazione; sia per il suo contenuto, solo confermativo; sia infine per la sua inespressività, potendo essere superata in ogni momento da una dichiarazione di diverso contenuto.
    E’ il caso di segnalare che la recente proposta condivisa di riforma dell’ordinamento forense presentata dal Consiglio nazionale prevede, all’art. 19, l’esercizio effettivo e continuativo come condizione per la permanenza dell’iscrizione”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 28 maggio 2009, n. 16