Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Una specializzanda, intenzionata ad iscriversi nel registro dei praticanti avvocati, chiede chiarimenti circa il valore del diploma di specializzazione, anche in relazione alla Circolare 30-B/2003 del C.N.F.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La Commissione ritiene inammissibile il quesito, perché proveniente da un singolo mentre possono essere esaminate, a norma di regolamento, solo richieste provenienti da Consigli dell’Ordine od enti, o tramite questi veicolate. Inoltre in materia di tenuta degli albi e dei registri, come di rilascio di certificati di compiuta pratica, sussiste una competenza esclusiva del Consiglio dell’Ordine, i cui provvedimenti sono suscettibili d’impugnazione avanti il Consiglio nazionale forense, il che potrebbe avvenire anche nel caso di specie.

    Si ritiene, peraltro, di fare cosa utile, allegando il testo del parere 6 ottobre 2005, n. 72, con il quale Questa Commissione ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi circa aspetti applicativi della normativa in tema di scuole di specializzazione per le professioni legali e sulla medesima circolare n. 30-B/2003.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 24 ottobre 2007, n. 38

  • Il mittente, singolo iscritto, chiede informazioni circa la “casistica” relativa all’esercizio abusivo della professione da parte di praticanti non abilitati.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La Commissione ritiene il quesito inammissibile in quanto proviene da un singolo iscritto, mentre possono essere esaminate, a norma di regolamento, solo richieste provenienti da Consigli dell’Ordine od enti, o tramite questi veicolate.

    In tema di abusi commessi da praticanti non abilitati, comunque, sussiste una competenza disciplinare del Consiglio dell’Ordine territoriale, oltre naturalmente a quella dell’autorità giudiziaria per gli eventuali risvolti a carattere penalistico, sicché l’interessato potrà rivolgersi a tali istituzioni, esponendo fatti che ritenga deontologicamente o penalmente rilevanti.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 24 ottobre 2007, n. 37

  • Il quesito (del COA di Livorno) riguarda la produzione in giudizio della corrispondenza intercorsa tra colleghi in vista di una transazione, poi conclusa. Si chiede una valutazione sulle ricadute deontologiche del comportamento.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La Commissione ritiene che il quesito non possa essere trattato. Infatti esso si riferisce ad una vicenda specifica, descritta nel dettaglio.

    Per regolamento e per proprio costante orientamento, questa Commissione si è sempre astenuta dal pronunciarsi su casi specifici come quello in oggetto, che costituiscono l’ambito tipico della potestà disciplinare dei Consigli dell’Ordine, onde evitare sovrapposizioni e contrasti con l’esercizio della funzione di giudice di secondo grado che il Consiglio nazionale detiene in materia.

    Il caso descritto potrebbe essere senz’altro all’origine di un procedimento disciplinare e, dunque, suscettibile di giungere alla cognizione del C.N.F. in sede di impugnazione avverso l’eventuale provvedimento dell’Ordine locale”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 24 ottobre 2007, n. 36

  • L’ordine (di Pesaro) espone il caso di un soggetto il quale ha compiuto la pratica di durata annuale, prevista dalla normativa vigente nel 1985. Attualmente chiede di poter ricongiungere il periodo di pratica allora effettuato con la frequenza di una scuola di specializzazione per le professioni legali, maturando con ciò il diritto al certificato di compiuta pratica. Si chiede, pertanto, se tali periodi possano essere considerati ai fini del compimento della pratica forense.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La Commissione ritiene di confermare il proprio costante orientamento (di recente confermato con il parere 22 novembre 2005, n. 84) circa il valore dei periodi di pratica svolti sotto la vigenza della precedente regolamentazione.

    In particolare si ritiene che, per sostenere l’esame di abilitazione alla professione forense, si debbano possedere i requisiti attualmente previsti dalla normativa, ossia dall’art. 17 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 nel suo testo vigente. Sicché si ritiene non possa prescindersi dallo svolgimento di un periodo di pratica biennale, anche per coloro che siano in possesso di certificato di compiuta pratica solo annuale.

    Quanto alla possibile utilizzazione del periodo di tirocinio già svolto in anni addietro per ridurre il periodo di pratica da svolgersi oggi, deve negativamente opinarsi.

    La legge 24 luglio 1985, n. 406, che ha reintrodotto il biennio di pratica legale ha, infatti, previsto (art. 6) uno specifico periodo transitorio, nel quale era ancora possibile far valere un tirocinio di durata inferiore: tale periodo transitorio, tuttavia, si è concluso con la sessione di esami per l’anno 1987. Al termine di detto periodo, perciò, è venuta meno l’utilizzabilità dei certificati di compiuta pratica rilasciati in precedenza, sia ai fini del sostenimento dell’esame che ad altro scopo.

    Se si valutasse oggi il precedente certificato di compiuta pratica annuale ai fini della prosecuzione della pratica forense con l’obiettivo dell’assolvimento di un anno di tirocinio si verrebbe surrettiziamente ad introdurre una causa di sospensione della pratica (nel caso di specie una sospensione di ventidue anni) non prevista dalla legge, sicché deve ritenersi esclusa la possibilità di operare un tale ricongiungimento di periodi di pratica.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Florio), parere del 24 ottobre 2007, n. 35

  • L’ordine (di Matera) rappresenta il caso di un praticante che intende fruire dei beneficî previsti per coloro che abbiano conseguito il diploma di una scuola di specializzazione per le professioni legali. In particolare rappresenta il caso di una scuola (SSPL presso l’Università L.) che sarebbe stata istituita con provvedimento ministeriale ma non figurerebbe “nell’elenco delle scuole riconosciute” presso il CNF.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Il presupposto da cui muove il quesito non è fondato. Non vi è infatti alcun elenco di scuole di specializzazione riconosciute dal Consiglio nazionale forense, né potrebbe esistere, dal momento che le scuole di specializzazione per le professioni legali sono istituite con provvedimento legislativo (l. 15 maggio 1997, n. 127, art, 17, commi 113 e 144; d. lgs. 17 novembre 1997, n. 398, art. 16) ed annualmente organizzate sulla base di disposizioni ministeriali (da ultimo v. DM MUR 5 settembre 2007, in G.U. 18 settembre 2007, n. 217).

    Ai fini della pratica forense, il beneficio della sostituzione di un anno di pratica discende anch’esso da provvedimento governativo, ossia dal DM Giustizia 11 dicembre 2001, n. 475 (in G.U. 30 gennaio 2002, n. 25), sicché non è previsto alcun intervento valutativo del Consiglio nazionale.

    Sulle questioni inerenti alle concrete modalità per usufruire del beneficio in parola la Commissione ha già avuto modo di pronunciarsi ampiamente (cfr. pareri 27 aprile 2005, n. 27 e 6 ottobre 2005, n. 72).”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bianchi), parere del 24 ottobre 2007, n. 34

  • Il quesito (del COA di Firenze) attiene alla possibilità di istituire seggi per le votazioni del Consiglio dell’Ordine anche presso le sedi distaccate del Tribunale di riferimento.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La Commissione ritiene di confermare il proprio precedente orientamento, espresso nel parere 24 maggio 2006, n. 30.
    Ivi si evidenziava che la normativa in materia di elezioni forensi, ed in particolare l’art. 3 e segg. del d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382 (applicabile agli avvocati in virtù dell’art. 18 del decreto medesimo), non fornisce una disciplina compiuta delle operazioni elettorali.

    La previsione di legge sull’Assemblea degli iscritti indurrebbe a ritenere che l’adunanza non possa dividersi tra luoghi e sedi differenti, ovvero interrompersi.

    Tuttavia la sostanziale indeterminatezza del decreto legislativo lascia senz’altro spazio alla potestà regolamentare dei Consigli dell’Ordine, i quali, nell’ambito della propria autonomia, possono adottare una disciplina della materia idonea a regolare nel dettaglio lo svolgimento delle operazioni elettorali nel modo ritenuto più consono.
    Naturalmente la regolamentazione consiliare conosce limiti precisi, dati dal rispetto del pieno godimento del diritto di elettorato attivo e passivo, nonché dei principî fondamentali dettati dalla normativa del 1944.

    Pertanto il Consiglio dell’Ordine potrà adottare un proprio regolamento con il quale disciplinerà le modalità di svolgimento dell’Assemblea deputata alle elezioni e di allestimento dei seggî, garantendo comunque la trasparenza e la regolarità del voto.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 9 maggio 2007, n. 32

  • Quesito di un’ASL

    Il quesito è proposto da un’ASL a carattere provinciale, subentrata a preesistenti aziende operanti sul medesimo territorio ed ora sottoposte a gestione liquidatoria.
    Si chiede se il contenzioso di tali enti in via di scioglimento debba essere affidato ai quiescenti avvocati già in servizio presso le ex ASL, agli avvocati attualmente dipendenti del nuovo ente ovvero a terzi. La questione è posta sia all’Ordine competente che al C.N.F.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La competenza in tema di iscrizioni negli albi e negli elenchi speciali è di esclusiva pertinenza degli Ordini circondariali, di talché l’ASL ha correttamente inviato la richiesta all’Ordine di Foggia.
    Solo in caso di dubbio da parte del Consiglio locale potrebbe ammettersi la richiesta di parere alla Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 9 maggio 2007, n. 31

  • Il quesito (del COA di Bergamo) attiene all’eventuale incompatibilità tra la condizione di piccolo imprenditore agricolo e l’iscrizione nell’albo degli avvocati.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La Commissione ritiene che figura del piccolo imprenditore agricolo non rientri tra quelle degli esercenti il commercio per le quali, ai sensi dell’art. 3 l.p.f., è prevista un’incompatibilità con l’iscrizione nell’albo degli avvocati.
    La connotazione che la normativa codicistica (art. 2083 c.c.) e la giurisprudenza forniscono a questa condizione è proprio quella di colui che, per mezzo del lavoro proprio o di quello dei congiunti, coltiva il fondo di proprietà ed eventualmente cede i frutti a terzi.

    Deve quindi ritenersi necessario un quid pluris, quale ad esempio l’organizzazione aziendale o lo smercio di prodotti chiaramente eccedenti quelli prodotti dal fondo ovvero ancora la rilevante trasformazione realizzata sul prodotto naturale, affinché si possa affermare che il “commercio” diventi carattere predominante dell’attività intrapresa.
    D’altronde sono questi i caratteri che garantiscono al piccolo imprenditore la sottrazione alle norme in materia di fallimento, come statuito dall’art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

    Il profilo della soggezione al fallimento rimane, in ogni caso, una corollario anziché un criterio discretivo univoco.
    Sulla scorta di queste considerazioni si deve ritenere che la condizione di piccolo imprenditore agricolo in quanto tale non osti al contemporaneo esercizio della professione forense, purché l’interessato si mantenga nei limiti imposti dalla legge e dalla giurisprudenza a questa figura, ossia finché l’attività di commercio non superi in modo significativo quella di coltivazione, sì da mettere a repentaglio l’indipendenza dell’avvocato (bene effettivamente oggetto di tutela da parte dell’ordinamento forense) inserendolo nelle dinamiche della concorrenza tra imprenditori.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 9 maggio 2007, n. 30

  • Il COA spezzino chiede se rientri nelle facoltà dell’Ordine valutare, ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio, l’idoneità del richiedente tramite colloqui aventi ad oggetto le materie penalistiche ovvero positivamente valutando la frequenza a corsi di aggiornamento nelle medesime discipline.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La Commissione è del parere che l’ampiezza delle facoltà di valutazione concesse al Consiglio dell’Ordine ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio (in particolare dall’art 97, comma 2, c.p.p. e dall’art. 29, disp. att. c.p.p.) comprenda in sé una molteplicità di strumenti utili per valutare l’idoneità del candidato, e dunque senz’altro quelli indicati. Sarà sufficiente che l’Ordine, nell’ambito della sua responsabile autonomia, scelga criterî di valutazione obiettivamente idonei a comprovare le capacità del candidato a svolgere le funzioni tipicamente richieste al difensore d’ufficio.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 9 maggio 2007, n. 29

  • Il quesito (dell’AUSL) scaturisce da una lettera del responsabile affari legali di una A.U.S.L., nella quale il medesimo ritiene di aver erroneamente permesso che alcuni collaboratori in servizio presso il proprio ufficio fossero iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati dipendenti di enti pubblici. Il difetto deriverebbe, in particolare, dalla circostanza che tali dipendenti appartengono al “ruolo amministrativo” e, perciò, potrebbero essere destinati a funzioni diverse da quelle defensionali per atto unilaterale dell’amministrazione di appartenenza.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “La richiesta di parere è inammissibile, poiché in essa sono riportati i nomi dei professionisti interessati, mentre la Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense può esprimersi sono su quesiti astratti e non idonei ad interferire con la funzione giurisdizionale del Consiglio medesimo, che sussiste quale giudice di secondo grado in materia di iscrizioni e tenuta degli albi.

    A titolo di mera informazione, si rinvia ai precedenti pronunciamenti di Questa commissione, nei quali si chiarisce che ai fini dell’iscrizione all’albo non rileva tanto l’inquadramento ed il ruolo del dipendente dal punto di vista dell’Amministrazione, quanto la sua preposizione all’ufficio legale e la circostanza che questi in concreto svolga esclusivamente funzioni defensionali e di consulenza legale.”

    Consiglio Nazionale Forense, parere del 9 maggio 2007, n. 28