La Commissione, sentito il relatore e dopo ampia discussione, adotta il seguente parere: “Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ai sensi dell’art. 16, comma secondo, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, può, per propria specifica competenza, rilevare, in qualsiasi momento, cause di incompatibilità dei propri iscritti, anche Consiglieri, e procedere alla cancellazione, osservate le relative norme. […]