“I fatti descritti nella richiesta di parere sono rappresentativi di comportamenti teoricamente in sé non vietati. Non vi sono, infatti, limiti espressi alla sede nella quale l’avvocato può rendere consulenza e le brochures informative sono oggi espressamente consentite. I limiti concreti alle suddette attività, comunque, si rinvengono negli articoli 17, 17-bis e 19 del codice […]