Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino formula tre quesiti, attinenti rispettivamente: 1) alla possibilità di consentire agli iscritti di mantenere codice fiscale, data e luogo di nascita non visibili nell’Albo, anche ai fini dell’invio dei dati suddetti al Consiglio nazionale forense per la tenuta dell’Albo unico nazionale; 2) all’individuazione dell’Ordine competente a rilasciare il certificato di compiuta pratica, nel caso in cui il tirocinio sia stato svolto, per diversi periodi, presso più Ordini circondariali; 3) alla possibilità, per il Consiglio dell’Ordine, di rilasciare il certificato di compiuta pratica ad un soggetto che, dopo un anno di iscrizione nel Registro, intenda far valere, ai fini dell’equipollenza con un anno di pratica, l’avvenuta frequenza del primo anno della Scuola di specializzazione per le professioni legali.

    Le risposte sono rese nei termini seguenti:
    1) Ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 196/2003 (cd. Codice della privacy) il consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali è necessario solo nel caso di trattamento da parte di privati ed enti pubblici economici. Il Consiglio dell’Ordine è un ente pubblico non economico, che tratta i dati personali dell’iscritto per le proprie finalità istituzionali, tra cui rientra senza dubbio quella di trasmettere i suddetti dati al Consiglio nazionale per la formazione e la tenuta dell’Albo Unico nazionale. Di conseguenza, al quesito deve essere data risposta negativa.
    2) L’art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 101/90, come modificato dal D.L. 21 maggio 2003, n. 112, è molto chiaro nel prevedere che “Il certificato di compiuta pratica di cui all’articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell’ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata”. Di tale disposizione deve farsi applicazione.
    3) Ai sensi dell’art. 1 del D.M. n. 475/2001, “il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento di un anno di pratica per l’accesso alle professioni di avvocato e di notaio”. Dalla lettura della norma si evince chiaramente che, ai fini dell’equipollenza, è necessario aver conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali. Al quesito deve essere data, pertanto, risposta negativa.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 22 maggio 2013, n. 50
    Quesito n. 207, COA di Torino

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova ha richiesto parere in relazione alla riferibilità agli avvocati dipendenti di enti pubblici – in quanto tali iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo – dell’obbligo di assicurazione per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale; in particolare, con una prima nota del 21 dicembre 2012 Prot. n. 6014/cp il Consiglio rimettente ha fatto riferimento alla disciplina introdotta dall’art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, mentre con successiva nota di integrazione del quesito del 2 aprile 2013 Prot. n. 1804/cp lo stesso Consiglio ha posto il quesito con riferimento al sopravvenuto art. 12 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247.

    Osserva preliminarmente la Commissione che, in virtù del criterio di specialità delle fonti, con l’entrata in vigore della Legge n. 247/2012, il cui art. 12 detta il regime particolare dell’assicurazione obbligatoria alla quale sono tenuti gli avvocati iscritti all’albo, l’art. 5 del D.P.R. n. 137/2012 (costituente disposizione generale per tutte le professioni, in attuazione dell’art. 3, comma 5, lett. b del D.L. n. 138/2011) non riguarda gli avvocati.
    Con Circolare 28 giugno 2013 n. 14-C-2013 il Consiglio Nazionale Forense ha, d’altro canto, chiarito che l’obbligo di assicurazione prescritto dal su indicato art. 12 della Legge n. 247/2012 diverrà attuale solo a seguito dell’adozione, da parte del Ministero della Giustizia, del decreto (previsto dal comma 5 dello stesso art. 12) recante la determinazione delle condizioni essenziali e dei massimali minimi delle polizze.
    Chiariti tali aspetti per coerenza sistematica, l’art. 12, comma 1 della Legge n. 247/2012 pone a presupposto dell’obbligo di assicurazione il mero esercizio dell’attività professionale, intesa come patrocinio degli interessi della parte assistita.
    L’esercizio professionale degli avvocati iscritti nell’elenco speciale non differisce qualitativamente da quello esperito dai professionisti iscritti all’albo ordinario, subendo la sola limitazione dell’attribuzione dello ius postulandi nell’ambito esclusivo degli affari dell’ente pubblico di dipendenza.
    Non sussiste, pertanto, alcuna ragione per escludere tale categoria di avvocati dall’obbligo di dotarsi di assicurazione nei termini prescritti dall’art. 12 della Legge n. 247/2012.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 22 maggio 2013, n. 54

    Quesito n. 243, COA di Genova

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno ha formulato i seguenti quesiti: 1) se sia applicabile al trasferimento degli Avvocati stabiliti la disciplina prevista per gli Avvocati e i Praticanti; 2) in caso positivo, se il COA che riceve la richiesta di trasferimento, sia vincolato all’iscrizione o abbia il potere di operare un nuovo esame della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione; 3) se l’obbligo di valutazione complessiva del periodo di iscrizione nella sezione speciale Avvocati stabiliti osti alla possibilità di trasferimento; 4) se, infine, il trasferimento debba essere accompagnato dall’indicazione di un tutor iscritto nell’Albo nel quale intende essere trasferito.

    La risposta ai quesiti è resa nei termini seguenti:
    1-2-3) Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 96/2001, l’avvocato stabilito è tenuto al rispetto delle norme legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato, ivi comprese, pertanto, quelle relative all’iscrizione per trasferimento da un Ordine all’altro.
    La fattispecie del trasferimento dell’iscritto da un Ordine all’altro consta di due procedimenti autonomi, seppur collegati tra loro, vale a dire la cancellazione dell’iscritto dall’Albo tenuto dall’Ordine di provenienza e l’iscrizione al nuovo Ordine. L’autonomia del procedimento di iscrizione nell’Albo dell’Ordine di destinazione impone a detto Ordine – anche in virtù dei poteri ad esso istituzionalmente attribuiti in tema di tenuta dell’Albo – di verificare la sussistenza in capo all’istante dei requisiti per l’iscrizione: così, nel caso dell’iscrizione di Avvocato stabilito già iscritto nella sezione speciale dell’Albo tenuto da altro Ordine, l’Ordine di destinazione ben potrà effettuare tali verifiche, con riferimento, a mero titolo di esempio, a requisiti quali la permanenza dell’iscrizione nell’Albo tenuto dall’Ordine del paese di origine, l’insussistenza di situazioni di incompatibilità medio tempore prodottesi ma anche – conformemente alla sentenza n. 50/2012 del Consiglio nazionale forense – l’insussistenza di situazioni di manifesto abuso del diritto.
    4) Ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 96/2001, “nell’esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l’avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato”.
    Questa Commissione ha già chiarito, nel proprio parere n. 32/12 che l’obbligo di esercitare la professione di intesa con un avvocato italiano implica che “non vi possa essere un affiancamento in via generale ad un avvocato abilitato ma che tale integrazione di poteri debba essere fornita per ogni singola procedura”. Di conseguenza, l’avvocato “affiancante” non può e non deve essere indicato con efficacia generale, ma in relazione alla singola controversia trattata. Pertanto, la risposta al quesito è resa in termini negativi.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 22 maggio 2013, n. 53

    Quesito n. 242, COA di Ascoli Piceno

  • Impegno solenne dell’avvocato assunto innanzi al COA quale condizione per l’esercizio dell’attività (art. 8 L. n. 247/2012) – applicabilità, a regime, ai praticanti con patrocinio – sussiste – regime transitorio – giuramento innanzi al presidente del tribunale ex art. 8, ultimo co. RdL n. 1578/1933 – non sussiste.

    1. Sono pervenute a questa Commissione numerose richieste di parere relative alla sorte dell’istituto del giuramento del praticante abilitato al patrocinio, previsto dall’art. 8, comma 3, RDL 1578/1933, a seguito dell’entrata in vigore della riforma dell’ordinamento forense (legge 247/2012).

    2. La disciplina del tirocinio forense di cui alla legge n. 247/2012 è sensibilmente diversa da quella di cui al RdL n. 1578/1933. Il nuovo tirocinio si svolgerà attraverso la frequenza (con profitto) di corsi di formazione specifici, oltre che la pratica in uno studio professionale (art. 43, co. 1); è più severo il regime delle incompatibilità: se prima il tirocinio, in linea di principio, era compatibile con rapporti di lavoro subordinato, il nuovo prevede espressamente che le modalità e gli orari propri del rapporto di lavoro subordinato “siano idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento, e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse”. La ratio è quella di rafforzare il percorso formativo dell’aspirante avvocato, chiamato, ora, ad una scelta consapevole ed impegnativa, tendenzialmente incompatibile con altri percorsi di qualificazione professionale e/o esperienze lavorative. Ulteriori, significative, differenze consistono nella diversa durata (diciotto mesi) e nella possibilità di svolgimento (per non più di sei mesi) in concomitanza con la frequenza dell’ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza (art. 41, co. 6, lett. c).

    3. Significativamente diversa è anche la disciplina dell’abilitazione al patrocinio del praticante.
    Cambiano la durata (5 anni invece che 6), il momento in cui l’abilitazione può essere concessa (dopo sei mesi, invece che dopo un anno), ma, più in generale, è la stessa funzione dell’istituto a mutare, con il conseguente regime delle responsabilità: se in precedenza le attività poste in essere dal praticante abilitato erano imputabili esclusivamente a questi, e l’abilitazione al patrocinio si poneva come una sorta di anticipazione dell’attività forense, seppure in ambiti materialmente limitati, con la riforma l’abilitazione al patrocinio costituisce una forma di attività sostitutiva di quella del dominus, alla quale, comunque, accede. Il praticante abilitato, infatti, ai sensi dell’art. 41 co. 12, “può esercitare attività professionale in sostituzione” del dominus “e, comunque, sotto il controllo e la responsabilità dello stesso (non vale ad esimere il dominus dall’obbligo di controllo e dalla conseguente responsabilità neanche la circostanza che si tratti di “affari non trattati direttamente” da questi).
    Si deve pertanto ritenere che la previgente disciplina del tirocinio sia stata abrogata per effetto di una nuova e diversa regolazione della materia, e che, del pari, sia stata abrogata la previgente disciplina concernente l’abilitazione al patrocinio del praticante, anche in questo caso per nuova regolazione della materia (ferma restando la disposizione transitoria di cui all’art. 48, comma 1, l. 247, dei cui effetti si dirà a breve).

    4. La riforma non contiene , peraltro, espresse disposizioni a proposito del giuramento del praticante abilitato, né per ciò che concerne la fase transitoria (fino al 31 dicembre 2014), né per ciò che concerne il pieno funzionamento a regime del nuovo tirocinio.
    Prima facie potrebbe ritenersi che la legge n. 247/2012 abbia inteso sopprimere tout court il giuramento del praticante abilitato, prima previsto come “condizione per l’esercizio del patrocinio” (art. 8, co. 3, RDL 1578/1933), mentre ora la nuova norma dispone più semplicemente che “l’abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell’apposito registro”. Tale conclusione (frutto della predetta interpretazione letterale) potrebbe risultare avvalorata dal descritto mutamento di significato e di funzione dell’istituto dell’abilitazione al patrocinio, ma potrebbe parimenti apparire poco persuasiva, se si osserva che il praticante abilitato può, comunque, assumere il patrocinio in giudizio di un determinato soggetto, seppur sotto il controllo del dominus, per cui si rende tramite dell’esercizio in concreto di un diritto costituzionale inviolabile (art. 24 Cost.). Sembrerebbe incoerente con i principi informatori della riforma ritenere che chi assume la difesa in giudizio di un soggetto non è tenuto ad alcuna formale assunzione di impegno che lo richiami moralmente, prima ancora che giuridicamente, al rispetto dei doveri del difensore, atteso che “l’ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta: a) regolamenta l’organizzazione e l’esercizio della professione di avvocato… onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide (…)” (art. 1, comma 2, l. 247).

    5. Parallelamente appare arduo sostenere che del previgente istituto dell’abilitazione al patrocinio regolato dall’art. 8, RDL n. 1578/1933, sopravviva, a regime, solo la previsione relativa al giuramento del praticante, che dovrebbe continuare a prestarlo di fronte al presidente del tribunale.
    In tal caso non vi sarebbe sintonia con l’impegno solenne dell’avvocato di fronte al COA previsto ora dall’art. 8 L. n. 247/2012; impegno che ha lo stesso contenuto materiale del “vecchio” giuramento, giacché consiste, appunto, nella promessa di adempiere i doveri della professione “con lealtà, onore e diligenza” e “per i fini della giustizia” (i contenuti materiali delle due formule di cui all’art. 8 RdL n. 1578/1933l e all’art. 8 L. n. 247/2012 sono pressoché identici). Appare anche in questo caso non costituzionalmente conforme una soluzione interpretativa che ipotizzi due diverse modalità di impegno solenne/giuramento, l’una per gli avvocati di fronte al COA e l’altra per i praticanti abilitati di fronte al presidente del tribunale, riservando per di più proprio al praticante abilitato, che pure gode di un patrocinio ben più limitato dell’avvocato, una forma giuridica (apparentemente) più solenne.

    6. Sembra pertanto preferibile una soluzione interpretativa basata sull’applicazione analogica al praticante abilitato della disciplina dell’impegno solenne prevista per l’avvocato; metodo, questo dell’analogia, consentito dalla sussistenza di una lacuna (quella relativa alla mancata previsione di giuramenti o impegni da prestare da parte del praticante abilitato) e dall’eadem ratio posto che in tutti e due i casi si assiste all’esercizio, comunque, di un’attività professionale, a prescindere dalle differenze quantitative e qualitative sopra descritte. Sulla base di questa soluzione, a regime, e cioè a partire dal 1° gennaio 2015, anche il praticante abilitato dovrebbe assumere l’impegno solenne innanzi al COA al pari dell’avvocato. Sarà senz’altro opportuno, in ogni caso, che il decreto ministeriale che, ai sensi dell’art. 41, comma 13, l. cit., disciplinerà “le modalità di svolgimento del tirocinio” si faccia carico di chiarire in via definitiva tale questione, anche alla luce della necessaria consultazione del Consiglio nazionale forense, che non mancherà di far presente le descritte difficoltà interpretative.

    7. Per quanto attiene, invece, al regime transitorio, va anzitutto considerato che l’art. 48 (rubricato “disciplina transitoria per la pratica professionale”) dispone la proroga dell’efficacia delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della riforma, con l’unica eccezione della riduzione a diciotto mesi del periodo complessivo del tirocinio. Fino allo spirare del secondo anno successivo all’entrata in vigore della nuova legge (art. 48, co. 1, cit.), perciò, le pur abrogate (per nuova regolazione della materia) regole afferenti il tirocinio – e, dunque, anche quelle concernenti l’abilitazione del praticante – continuano a doversi applicare. Ne dovrebbe derivare la provvisoria sopravvivenza del “vecchio” istituto dell’abilitazione al patrocinio, compresa la necessità del giuramento innanzi al presidente del tribunale..
    Del resto, alla stessa conclusione si giunge anche a non voler ritenere operante, per il caso specifico, la regola dell’art. 48, co. 1 cit che, a ben vedere, discorre di sopravvivenza delle disposizioni vigenti relative allo “(…) accesso all’esame di abilitazione all’esercizio della professione”; inciso che, concernendo formalmente il solo esame e le sue regole per l’accesso, consentirebbe di ritenere non comprese nel recinto operativo della disciplina transitoria le norme sull’abilitazione, estranee, come tali, alla questione dell’accesso all’esame. Ma non per questo sarebbe legittima la conclusione di chi, per effetto di questa lettura dell’art. 48, co. 1 cit., ritenesse immediatamente applicabile la nuova disciplina sull’abilitazione. Quest’ultima, infatti, costituisce pur sempre un segmento di quella nuova sulla pratica forense, collegato ad essa in chiave non di semplice occasionalità, ma funzionale; quando infatti la norma dell’art. 41, co. 12 l. cit. ammette l’esercizio dell’attività professionale sotto forma di abilitazione provvisoria dopo soli sei mesi all’inizio della pratica, ciò consente “(…) nel periodo di svolgimento del tirocinio” e quest’ultimo non può che essere quello riconfigurato dalle disposizioni dei commi precedenti da 1 ad 11. La precisazione che sempre il cit. comma 12 effettua sulla necessità del possesso della laurea in giurisprudenza da parte del tirocinante che intenda conseguire l’abilitazione, ha un senso sol perché si collega a quanto previsto dal comma 6, lett. d) art. 41 cit. al cui tenore anche chi non sia un laureato in giurisprudenza può iscriversi nel registro dei praticanti nel caso lì previsto. In buona sostanza, similmente ad altri istituti della nuova legge come la prescrizione o la sospensione cautelare che risultano interamente riconfigurati, non è possibile predicare l’entrata in vigore immediata di spezzoni della disciplina avulsi dal contesto cui ineriscono ed al quale si legano in rapporto di dipendenza funzionale, costituendo la norma un tutt’uno inscindibile sì che le sue singole proposizioni non possono né interpretarsi né applicarsi l’una a prescindere dall’altra. Ne deriva che, dipendendo l’applicazione in concreto di alcune importanti regole del nuovo tirocinio dall’emanazione del DM previsto dal comma 13, esso (nuovo tirocinio) non è immediatamente operativo.
    Se sino all’emanazione del DM di cui sopra si applica per tutto il periodo transitorio la vecchia disciplina concernente la pratica, compresa l’abilitazione provvisoria al patrocinio (ma esclusa la durata, già disciplinata dall’art. 9 del DL 1/2012), la conseguenza è che per i praticanti che conseguissero l’abilitazione provvisoria al patrocinio medio tempore (secondo il vecchio modello) resta in vigore l’obbligo del giuramento innanzi al presidente del tribunale ex art. 8 RdL n. 1578/1933. Anche se ciò reca con sé una discrasia col regime dell’impegno solenne che sin da subito sono tenuti a prestare, invece, gli avvocati cui – seppur con le debite distinzioni – possono essere equiparati dal lato funzionale i praticanti abilitati.
    Tutto ciò dimostra che nessuna interpretazione, tra le varie plausibili, si presenta priva di controindicazioni seppur quella che considera in vigore il sistema del giuramento innanzi al presidente del tribunale si presenta come la più coerente, dal lato formale e funzionale, col dato normativo.
    Onde non è inopportuno, anche alla luce delle conseguenze teoricamente ricollegabili alla scelta tra l’uno e l’altro sistema, formulare il consiglio di far assumere ai praticanti abilitati anche l’impegno solenne innanzi al COA. Soluzione, quest’ultima che risulta sia stata scelta da qualche consiglio dell’ordine che ha indetto una cerimonia unica presso la propria sede nel corso della quale i praticanti giurano innanzi al presidente del tribunale convocato per l’occasione ed assumono poi l’impegno solenne di cui si parla.
    Si tratta di una soluzione organizzativa che, nell’oggettiva oscurità del quadro normativo vigente, presenta indubbiamente il vantaggio pratico di realizzare in un unico momento entrambe le modalità di espressione dell’impegno solenne/giuramento; soluzione che, ovviamente, richiede un concerto con l’autorità giudiziaria locale.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 22 maggio 2013, n. 52

    Quesito n. 220, COA di Verona

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli ha chiesto se, a parere di questa Commissione, l’art. 41 della legge n. 247/2012 sia, o meno, immediatamente precettivo, atteso che, in caso positivo ed in ragione del fatto che la nuova disciplina prevedrebbe che il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall’iscrizione, possa esercitare l’attività professionale solo “in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica”, non sarebbe più possibile, ad avviso del COA, iscrivere i tirocinanti nello speciale elenco dei praticanti abilitati. Ciò in quanto il successivo art. 48, recante la “Disciplina transitoria per la pratica professionale” parrebbe riferirsi, secondo il Consiglio richiedente, “al solo accesso all’esercizio di avvocato”.

    Preliminare alla formulazione del parere è la precisazione che l’art. 41, comma 12, della legge n. 247/2012 prevede che il praticante avvocato possa, non solo, svolgere attività professionale, decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione nel relativo Registro, in sostituzione del proprio dominus, bensì lo abilita anche per affari non trattati direttamente da quest’ultimo (comportanti, quindi, l’autonoma assunzione di mandato professionale da parte del praticante), purché “comunque sotto il controllo e la responsabilità del medesimo”, negli ambiti civili e penali previsti.
    Posto quanto sopra, la Commissione rileva che costituiscono norme preordinate e necessariamente coordinate, dedicate all’interpretazione della disciplina sul tirocinio del praticante avvocato, quelle recate dagli artt. 41, comma 13, contemplante l’emanazione del Regolamento ministeriale, sentito il CNF, concernete le modalità di svolgimento del tirocinio e le procedure di controllo da parte dei COA, e quella di cui all’art. 29, comma 1, lett. c) della nuova legge, con la quale si prevede che, affinchè il COA possa sovraintendere al corretto ed efficace svolgimento del tirocinio forense, il CNF emanerà un Regolamento recante, fra l’altro, le modalità da rispettare per curare la tenuta del registro dei praticanti e per annotare “l’abilitazione al patrocinio sostitutivo”.
    L’art. 29 anzidetto, peraltro, trova riscontro nel successivo art. 35 (Compiti e prerogative del Consiglio Nazionale), alle lettere b) ed f) del comma 1. La prima previsione, infatti, contempla, in capo al CNF, l’adozione, ove occorra, di regolamenti per il funzionamento degli Ordini circondariali; la seconda, gli attribuisce titolo di promuovere “attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell’ordine circondariale al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa.”.
    Consegue necessariamente, quindi, dalle disposizioni dianzi richiamate, che la nuova disciplina del patrocinio sostitutivo e della relativa abilitazione, decorrente dalla data della delibera consiliare di iscrizione nell’apposito elenco, da istituirsi, quest’ultimo, ex art. 15, comma 1, lett. h), non è di immediata applicazione, dovendosi al riguardo attendere l’emanazione sia del relativo decreto ministeriale che di quello che dovrà essere predisposto dal CNF.
    Per l’effetto, trova logica applicazione, anche in tale ambito, la disciplina transitoria recata dall’art. 48 della legge n. 247/2012, in forza della quale, fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della medesima e fatta salva la riduzione del periodo di tirocinio, l’accesso all’esame di abilitazione, per il cui svolgimento il tirocinio è necessariamente propedeutico, resta disciplinato dalle disposizioni precedenti.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 22 maggio 2013, n. 51

    Quesito n. 218, COA di Napoli

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena ha formulato il seguente quesito: “con riferimento agli artt. 37, 2° cpv. e 51, 1° cpv. del Codice deontologico forense, questo Consiglio chiede di conoscere se vi è violazione deontologica nella condotta dell’iscritto che accetti di prestare la propria assistenza, per la procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in favore di uno dei coniugi assistiti – in sede di separazione consensuale – da un collega con il quale, dall’epoca della separazione, condivide i locali di studio. L’iscritto, in occasione della procedura di separazione, non è mai stato interessato della pratica e il collega, ora, per conto dei coniugi non svolge alcun incarico”.

    Al quesito deve essere data risposta negativa.
    Ai sensi dell’art. 37, II canone, del Codice deontologico, infatti, “l’obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali”. Anche la mera condivisione dei locali dello studio osta, pertanto, all’assunzione di incarichi per conto di soggetti che siano stati, in passato, assistiti dal collega con il quale sussiste un legame di tale natura.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 22 maggio 2013, n. 56

    Quesito n. 247, COA di Forlì Cesena

  • Il COA di Orvieto ha posto i seguenti quesiti: 1. Se le prescrizioni per il domicilio recate dall’art. 7, commi 1, 2 e 3, della Legge 247/12 siano applicabili a tutti gli iscritti, ovvero solo a quelli che si sono iscritti dopo l’entrata in vigore della nuova legge professionale. 2. Se, ai sensi dell’art. 17, comma 10, della summenzionata legge, il COA possa iscrivere nel Registro dei Praticanti colui che abbia già terminato la pratica forense presso altro foro, ove abbia altresì conseguito il certificato di compiuta pratica, anche dopo il decorso del sesto anno dall’inizio della pratica.

    La Commissione ritiene di poter rendere i pareri richiesti nei termini di seguito precisati.
    In ordine al quesito n. 1
    L’applicabilità dell’art. 7 Legge n. 247/12 non è subordinata ad alcun adempimento intermedio. Essa, infatti, detta regole di carattere generale, alle quali ogni iscritto dovrà attenersi, a decorrere dell’entrata in vigore della nuova normativa (2 febbraio 2013). Alcune di esse, infatti, erano già indicate nel RDL 1578/33: all’art. 17 per quanto concerne il domicilio professionale, seppur senza più cenno al concorrente requisito della residenza anagrafica; all’art. 16, comma 2, per quanto riguarda la previsione in forza della quale l’Ordine è tenuto a pubblicare l’elenco degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui all’art. 16, c.7, D.L. 29.11.2008 n. 185.
    Altre, ovverosia quelle relative ai rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con i magistrati ed agli eventuali uffici stabiliti al di fuori del circondario, attengono a principi di superiore opportunità desumibili sia dalle norme codicistiche afferenti le ipotesi di astensione, sia dalle cospicue responsabilità attribuite ad ogni Consiglio dell’Ordine con riguardo al controllo ed alla vigilanza nei confronti degli iscritti.
    Al quesito va pertanto risposto come segue:
    “Le prescrizioni per il domicilio recate dall’art. 7 Legge n. 247/2012 sono immediatamente applicabili nei confronti sia degli Avvocati che risultano già iscritti alla data di entrata in vigore della nuova legge professionale (2 febbraio 2013), sia, ovviamente, degli Avvocati che sono stati iscritti successivamente alla data anzidetta.”.
    In ordine al quesito n. 2
    È preliminare osservare come la nuova normativa in tema di interruzione del tirocinio e relativa all’eventuale cancellazione dal relativo Registro non sia di immediata applicazione, dovendosi al riguardo attendere l’emanazione da parte del Ministro, sentito il CNF, del Regolamento previsto dall’art. 41, comma 13 della legge n. 247/12.
    Il COA richiedente, pertanto, dovrà far riferimento alla previsione recata dall’art. 8 RDL n. 1578/33, dalla quale è pacificamente desumibile l’esistenza del limite dei sei anni come durata massima del patrocinio, mentre nulla si dispone per quel che concerne la durata della pratica. Di qui, la conseguente giurisprudenza delle S.U., secondo le quali “Il praticante avvocato che, decorsi i sei anni previsti dall’art. 8 r.d.l. n. 1578 del 1933, non sia più ammesso al patrocinio, ha tuttavia il diritto di proseguire la pratica e di conservare a tempo indeterminato l’iscrizione nel relativo registro” (Cass. Civ. S.U. n. 17761 del 30 giugno 2008).
    Per compiutezza, va infine rilevato che nessuna disposizione impedisce l’iscrizione ad un Registro dei praticanti diverso da quello dell’Ordine che ha rilasciato il certificato di compiuta pratica e che l’unico vincolo pare essere costituito, ex art. 8, comma 1, RDL n. 1578/33 dall’obbligo di iscriversi al Registro tenuto dal COA presso il Tribunale “nel cui circondario hanno la residenza”.
    Al quesito del COA richiedente si potrà, quindi, così rispondere:
    “Premesso che l’art. 17, comma 10, Legge n. 247/12 non è norma di immediata applicazione, il praticante avvocato che ha conseguito il certificato di compiuta pratica ed ultimato il sessennio di patrocinio presso un altro foro, ha il diritto di proseguire la pratica a tempo indeterminato iscrivendosi nel Registro tenuto dall’Ordine costituito presso il Tribunale nel cui circondario ha la residenza.”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 22 maggio 2013, n. 55

    Quesito n. 246, COA di Orvieto

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli nell’adunanza del 13 novembre 2012 deliberava di sottoporre a questa Commissione il quesito concernente la compatibilità dell’iscrizione nell’Elenco speciale, annesso all’albo, degli avvocati addetti all’Ufficio legale di una società per azioni costituita nel 2012 nell’ambito del progetto di riorganizzazione della struttura societaria e delle relative attività di un Gruppo titolare di concessione di trasmissione e di dispacciamento di energia elettrica.

    Dall’estratto del processo verbale dell’adunanza consiliare (copia conforme dell’11 dicembre 2012) assumono puntuale rilievo, ai fini del parere di questa Commissione, i seguenti presupposti di fatto: (i) la società interessata, ancorché dotata di personalità giuridica di diritto privato, è soggetta al controllo della Cassa Depositi e Prestiti, del cui capitale sociale è titolare il Ministero dell’Economia e delle Finanze; (ii) l’attività della società trova legittimazione in un decreto di concessione ministeriale, dal quale discendono la natura e la finalità sostanzialmente pubblicistiche della stessa; (iii) l’esercizio dell’impresa sociale persegue, nei limiti della indicata attività di trasmissione e di dispacciamento dell’energia elettrica, fine di lucro; (iv) gli avvocati interessati all’iscrizione nell’Elenco speciale risultano già iscritti nello stesso Elenco, in quanto addetti all’Ufficio legale di altra società del Gruppo (iscrizione risalente ad epoca anteriore al processo di privatizzazione del settore dell’energia elettrica).
    Nel delineato contesto assume, a giudizio di questa Commissione, portata assorbente la qualificazione funzionale dell’attività esercitata dalla società, al cui Ufficio legale i professionisti interessati sono addetti; nella vigenza dell’art. 3 del R.D.L. 23 novembre 1933 n. 1578 – oggi sostituito dall’art. 23 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 – la giurisprudenza prevalente ha significativamente ritenuto che la qualificazione di un ente come società di capitali non è, di per sé, sufficiente ad escluderne la natura di istituzione di rilievo pubblico e quindi ad impedire l’iscrizione nell’Elenco speciale dell’avvocato addetto all’Ufficio legale dell’ente stesso (cfr. Cass. SS. UU. 3 maggio 2005 n. 9096). Consegue a tale principio di diritto l’esigenza di procedere ad una valutazione in concreto, caso per caso, sicché la natura di istituzione pubblica è configurabile allorché la società, le cui azioni siano possedute prevalentemente, se non esclusivamente, da un ente pubblico (come, in specie, il Consiglio rimettente attesta), costituisca lo strumento per la gestione di un servizio pubblico e, quindi, rientri in una nozione allargata di pubblica amministrazione.
    D’altro canto, il processo di privatizzazione, che ha interessato il settore dell’energia elettrica ed in attuazione del quale risultano essere state costituite le società del Gruppo interessato, ha mantenuto inalterata la natura della relativa attività trasmissiva e di dispacciamento, senz’altro da qualificarsi in relazione alla realizzazione di un pubblico interesse nazionale; situazione, del resto, confermata dalla stessa sottoposizione dell’attività d’impresa al regime di concessione ministeriale.
    Ricorrono, pertanto, i presupposti soggettivi (natura dell’ente e riferibilità del suo capitale sociale) ed oggettivi (tipologia dell’attività esercitata) legittimanti l’iscrizione dei professionisti interessati nell’Elenco speciale; l’art. 23 della Legge n. 247/2012 di riforma dell’Ordinamento professionale ha fatto, del resto, proprio l’orientamento emergente dai sopra riferiti principi di diritto, dando prevalente rilievo al profilo della effettiva sottoposizione dell’ente al controllo pubblicistico, piuttosto che all’elemento strutturale della personalità giuridica.
    Ritiene, in conclusione, la Commissione che al quesito vada data risposta positiva, avendo i professionisti interessati titolo legittimante l’iscrizione nell’Elenco speciale annesso all’Albo in custodia del Consiglio territoriale rimettente.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 20 febbraio 2013, n. 15

    Quesito n. 211 del COA di Napoli

  • L’Unione Lombarda degli Ordini forensi formula una serie di quesiti relativi all’immediata applicabilità (o meno) delle disposizioni sul tirocinio per l’accesso alla professione forense, contenute nella legge 31 dicembre 2012, n. 247.

    La risposta ai quesiti è negativa.
    L’art. 48 della nuova legge professionale dispone che, fino al secondo anno successivo all’entrata in vigore della legge (dunque, fino al 31 dicembre 2014), l’accesso alla professione forense resterà disciplinato dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del tirocinio.
    Tale previsione si giustifica alla luce delle radicali innovazioni alla disciplina del tirocinio, apportate dalla nuova legge professionale forense, nell’ottica di garantire la miglior qualità della formazione del tirocinante e la valorizzazione del merito nell’accesso alla professione forense.
    La significativa portata delle innovazioni implica, peraltro, la necessità di una puntuale disciplina attuativa delle nuove norme, come previsto dall’art. 41, comma 13. Pertanto, coerentemente con la previsione generale di cui all’art. 65, comma 1 – che prevede che fino all’entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti “non abrogate” – l’art. 48 della legge differisce l’applicabilità della nuova disciplina del tirocinio: l’unica eccezione è riferita esplicitamente alla riduzione della durata del tirocinio a diciotto mesi, che si applica immediatamente.
    Allo stesso tempo, per non vincolare l’applicabilità della nuova disciplina all’adozione del Decreto del Ministro della Giustizia di cui all’art. 41, comma 13 – seguendo un criterio di favor per le importanti innovazioni recate dalla legge – il legislatore ha scelto di individuare come termine finale del periodo transitorio non già l’adozione del regolamento, ma la scadenza di un termine temporale fisso, individuato all’1 gennaio 2015.
    In tal modo, la legge ha realizzato un ragionevole bilanciamento tra l’interesse della comunità professionale alla tempestiva applicazione della riforma e l’interesse pubblico, altrettanto rilevante, alla continuità delle funzioni, alla tutela dell’affidamento, alla certezza del diritto; peraltro, laddove ha voluto – come nel caso della riduzione a diciotto mesi della durata del tirocinio – la legge ha espressamente derogato alla regola generale del differimento dell’applicabilità.
    L’Unione formula poi un quesito specifico in relazione all’obbligo di iscrizione nel Registro dei praticanti di coloro che frequentano le Scuole di specializzazione per le professioni legali.
    Fermo restando quanto sin qui affermato in merito all’interpretazione dell’art. 48 della nuova legge professionale forense, questa Commissione non può che richiamare i propri precedenti e la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato. In particolare, nel parere n. 41/2008, la Commissione ha compiuto un’accurata analisi della normativa di rilievo, giungendo alla conclusione che l’art. 1 DM Giustizia n. 475/2001 non incide sulla durata complessiva del periodo di tirocinio che, ai sensi della legge, si svolge «almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea».

    Successivamente, tuttavia, con il parere n. 27/2010, il CNF ha preso atto dell’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa che, a fronte del diploma di specializzazione, non ritiene necessaria la maturazione di un effettivo biennio di iscrizione nel registro dei praticanti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17/12/2008, n. 6255; Cons. Stato, sez. IV, 5/10/2005, n. 5353).

    Ritiene la Commissione di non dover modificare il proprio orientamento, e nei termini suesposti è reso il parere.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 10 aprile 2013, n. 32

    Quesito n. 226 dell’Unione Lombarda degli Ordini Forensi

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano formula un quesito relativo alla possibilità di abilitare al patrocinio, con decorrenza dal 1.1.2012, di un praticante iscritto nel Registro a partire dal 13.9.2004, ma che a quella data – e sino al 31.12.2011, versava in una situazione di incompatibilità derivante dall’appartenenza alle Forze dell’Ordine.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    La Commissione richiama, anzitutto, il proprio consolidato orientamento a proposito della incompatibilità tra svolgimento del tirocinio ed appartenenza alle Forze dell’Ordine (cfr., da ultimo, il parere 28 marzo 2012, n. 20).
    Anche a prescindere dal profilo dell’incompatibilità, la Commissione ritiene che il Consiglio dell’Ordine non possa accedere alla richiesta dell’interessato per un ulteriore, assorbente, profilo.
    Secondo il costante orientamento del Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale (cfr. Cons. naz. Forense, sent. n. 168/2009) e di questa Commissione consultiva (parere 21 luglio 2010, n. 44), “è necessario garantire con rigore il rispetto del periodo sessennale di abilitazione al patrocinio consentito dalla legge, trattandosi di norma a carattere derogatorio. Pertanto il praticante interessato ad acquisire il patrocinio provvisorio dovrà richiederlo e svolgerlo integralmente entro il periodo di sei anni decorrenti dal primo giorno del secondo anno di pratica. Risulterà, per converso, ininfluente la circostanza che il praticante sia stato cancellato e poi reiscritto nel registro, poiché l’abilitazione – anche richiesta successivamente al secondo anno di prativa – verrà comunque meno allo scadere del sesto anno decorrente dal primo momento nel quale il patrocinio poteva essere richiesto”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 20 febbraio 2013, n. 11

    Quesito n. 151 del COA di Avezzano