Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli formula un quesito relativo all’iscrizione all’Albo dei docenti universitari in regime di tempo pieno. In particolare, considerato che ai medesimi, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l’esercizio della professione è permesso “nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario” e che “per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario”, il Consiglio rimettente si chiede quale sia il criterio da seguire per determinare l’Albo territorialmente competente all’iscrizione.

    Il parere è reso nei termini seguenti.
    Se è vero che la nuova legge professionale applica in via generale il criterio del domicilio professionale – inteso come il luogo in cui è abitualmente svolta l’attività professionale – ai fini dell’individuazione dell’Ordine territorialmente competente all’iscrizione, è altrettanto vero che il domicilio professionale viene indicato dall’istante all’atto della domanda di iscrizione e questo ben può coincidere, a discrezione di quest’ultimo, con la residenza.
    Nulla impedisce pertanto al professore universitario a tempo pieno di richiedere l’iscrizione all’Albo, indicando come domicilio professionale la propria residenza.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 10 aprile 2013, n. 37

    Quesito n. 232 bis del COA di Napoli

  • Un Consigliere ha rivolto alla Commissione il seguente quesito: “se un avvocato iscritto all’elenco speciale dei docenti universitari a tempo pieno, previa autorizzazione dell’Università di appartenenza e in via del tutto eccezionale, possa assumere la rappresentanza in giudizio di una parte, quale componente di un collegio difensivo con altri avvocati.

    La risposta è nei seguenti termini
    L’art. 19, co. 2, della legge n. 247 del 2012 dispone che “I docenti e ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l’attività professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario”.
    Poichè la legge professionale fa riferimento in senso ampio all’ordinamento universitario, solo in presenza di una specifica disposizione nello stesso rinvenibile (eventualmente anche nello Statuto) può consentirsi l’esercizio dell’attività professionale nei limiti dallo stesso ordinamento previsti.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 10 aprile 2013, n. 36

    Quesito n. 232

  • Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli pone il quesito se l’art. 18 della legge n. 247 del 2012 (legge di riforma dell’ordinamento professionale forense) impedisca all’avvocato di esercitare l’attività di amministratore di condominio.

    La commissione reputa che al quesito debba darsi risposta negativa per i motivi che seguono.
    Premesso che nel vigore della precedente normativa l’art. 3 del RdL n. 1578/1933 era interpretato – data l’eccezionalità dei divieti – nel senso della compatibilità delle due attività (da ultimo sent. CNF 16 marzo 2010, n. 13), il nuovo art. 18 cit. individua quattro macro aree di incompatibilità con la professione di avvocato e precisamente:
    a) l’esercizio di qualsiasi attività (diversa da quella forense) di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, fatte salve le attività espressamente escluse dal divieto (di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, di notaio), mentre è consentita l’iscrizione nell’albo dei commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili, o nell’albo dei consulenti del lavoro;
    b) l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio, o in nome o per conto altrui (fatta salva l’assunzione di incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali, o in procedure di crisi d’impresa);
    c) l’assunzione della qualità di socio illimitatamente responsabile, o di amministratore, di società di persone, aventi quali finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico, o consigliere delegato di società di capitali anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente del consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione, a meno che l’oggetto dell’attività della società sia limitato esclusivamente all’amministrazione di beni personali, o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;
    d) l’esercizio di attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.
    Esclusa la ricorrenza dell’ipotesi sub d) tenuto conto che la nomina quale amministratore di un condominio non instaura un rapporto di subordinazione con quest’ultimo (Commissione consultiva CNF, parere 25 giugno 2009, n. 26; Id, n. 1 del 29 gennaio 2009; Id, n. 154 del 26 settembre 2003), va anzitutto ricordato che il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini i quali sono rappresentati dall’amministratore e non costituiscono un’entità diversa da quest’ultimo (in termini, Cass. 11 gennaio 2012 n. 177 [ord.] in CED Cassazione rv 620729), tanto vero che l’esistenza di un rappresentante unitario non li priva della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio condominiale (Cass. 16 maggio 2011, n. 10717, ivi rv 617438). L’irriducibilità allo schema economico/giuridico dell’impresa e/o della società è, peraltro, confermata dall’inclusione del condominio nel recinto di protezione del consumatore che, come noto, è la persona fisica la quale agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professionale eventualmente svolta ed in tale veste contratta col professionista. Se, da un lato, si esclude che consumatore possa essere una società, anche se di persone (Cass. 14 luglio 2011, n. 15531, ivi rv 618573) e comunque l’impresa, pur se esercitata dalla persona fisica, dall’altro, proprio per la sua irriducibilità allo schema societario e per il fatto che l’amministratore agisce non quale organo, ma quale mandatario con rappresentanza di persone fisiche (condomini) che operano per scopi estranei ad attività professionale, o imprenditoriale, al condominio è ritenuta applicabile la normativa del codice del consumo con riguardo ai contratti conclusi dall’amministratore col professionista (Cass. 24 luglio 2001, n. 10086, ivi rv 548447; conf. Id., 12 gennaio 2005, n. 452).
    A sua volta quello dell’amministratore configura un ufficio di diritto privato, assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità delle disposizioni sul mandato (Cass. 16 ago. 2008, n. 10815, ivi rv 535589); e proprio al mandato si riferisce ora anche l’art. 9 della recente legge n. 220 dell’11 dicembre 2012 (recante la modifica della disciplina del condominio negli edifici) quando, modificando l’art. 1229 c.c., attribuisce all’assemblea la facoltà di subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile “(…) per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato” (ivi, art. 1129,terzo periodo, c.c.).
    Ciò posto, quanto detto a proposito dell’irriducibilità della figura del condominio allo schema societario e/o dell’impresa, è sufficiente per escludere la ricorrenza dell’ipotesi di incompatibilità di cui sub c); a sua volta, quanto rilevato circa la ricostruzione della figura dell’amministratore quale mandatario con rappresentanza di persone fisiche (i condomini) che non esercitano attività professionale, o imprenditoriale, è sufficiente ad escludere la ricorrenza dell’ipotesi di incompatibilità di cui sub b) posto che l’amministratore, non agendo in proprio, non esercita nemmeno attività di impresa commerciale in nome altrui se è vero che nemmeno i mandanti l’esercitano.
    Residua l’ipotesi di cui sub a) potendo rilevare, in tesi, l’esercizio della funzione di amministratore come attività di lavoro autonomo svolta continuativamente, o professionalmente.
    Sennonché, va in contrario osservato che – come si è visto – l’attività di amministratore di condominio si riduce, alla fine, all’esercizio di un mandato con rappresentanza conferito da persone fisiche , in nome e per conto delle quali egli agisce e l’esecuzione di mandati, consistenti nel compimento di attività giuridica per conto ed (eventualmente) in nome altrui è esattamente uno dei possibili modi di svolgimento dell’attività professionale forense sicché la circostanza che essa sia svolta con continuità non aggiunge né toglie nulla alla sua legittimità di fondo quale espressione, appunto, di esercizio della professione.
    Ben vero potrebbe obiettarsi che, se non sul piano della continuatività, è su quello dell’attività svolta professionalmente che potrebbe scorgersi un profilo di incompatibilità.
    A questo proposito va detto, anzitutto, che nemmeno la citata legge n. 220/2012 ha innovato la figura dell’amministratore perché se ne ha ampliato, sotto certi profili, poteri e responsabilità, non ha trasformato l’esercizio della relativa attività in professione vera e propria, o quanto meno in professione regolamentata, come è confermato dal fatto che non è stato istituito né un albo, né uno specifico registro degli amministratori di condominio, mentre il fatto che essi debbano seguire corsi di aggiornamento (art. 25 nella parte in cui inserisce l’art. 71 bis delle disp. att. c.c.) non sembra sufficiente a configurare l’esistenza di una vera e propria professione. E la mancata istituzione di un albo o registro – ad onta di una prima versione della proposta di legge che invece la prevedeva – è indice ermeneutico di rilevante significato ai fini di confortare la soluzione qui accolta.
    D’altra parte, anche quando il riferimento alla svolgimento in forma professionale dovesse intendersi come allusione ad un modo di esercizio di un’attività che richiede competenze, un minimo di qualificazione e rappresentante fonte reddituale, la riconducibilità dell’attività all’area del mandato e di quest’ultimo ad una modalità di esercizio della professione forense, finisce per riferire a quest’ultima il citato requisito.
    Ovviamente la ritenuta compatibilità produrrà riflessi anche sul piano della disciplina fiscale e previdenziale della vicenda dovendo il relativo reddito considerarsi a tutti gli effetti di natura professionale e quindi, tra l’altro, soggetto anche a contribuzione a favore della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza forense.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 20 febbraio 2013, n. 23

    Quesito n. 225 del COA di Napoli e altri

  • Il COA di Cesena ha sottoposto al CNF il seguente quesito: “se sia possibile concedere l’abilitazione al patrocinio ad un praticante Avvocato che rivesta lo status di dipendente pubblico (Maresciallo dei Carabinieri) la cui attività di servizio sia sospesa a tutti gli effetti poiché in aspettativa per dottorato di ricerca senza borsa di studio ed in assenza di ulteriori cause di incompatibilità.”

    Su analogo quesito la commissione consultiva si è già pronunciata con parere del 28.03.2012 n. 20, a richiesta del COA di Sciacca, concludendo in senso negativo.
    La differenza tra il quesito posto dal COA di Sciacca e quello oggi formulato dal COA di Forlì Cesena consiste nel fatto che l’aspirante all’iscrizione nel registro dei praticanti si trova temporaneamente in aspettativa dalle funzioni di Maresciallo dei Carabinieri per Dottorato di ricerca senza borsa di studio.
    Tale fatto è però privo di rilevanza ai fini della risposta al quesito perché l’aspettativa non elimina lo status di appartenente all’Arma dei Carabinieri del soggetto interessato né fa venir meno l’obbligo di denunzia e di rapporto, che su di lui grava in ragione di detta appartenenza, obbligo che è inconciliabile con il dovere di riservatezza cui è tenuto il praticante avvocato.
    Si rinvia, pertanto, al parere n. 20 del 2012 che viene in questa sede interamente confermato con riferimento al quesito del COA di Cesena.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere 16 gennaio 2013, n. 6

    Quesito n. 209 del COA di Forlì Cesena

  • Il COA di Isernia chiede se nell’ipotesi dì cui all’art.75 del D.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale l’istituto del gratuito patrocinio è applicabile “sempre che l’interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico” rientri anche la fattispecie dell’avvocato che, privo di reddito o con reddito compreso nei parametri di cui all’art. 76 del DPR medesimo, agisca in executivis per il recupero delle proprie spettanze affidando l’incarico ed altro legale, atteso che il soggetto istante è “in possesso dei requisiti tecnico-professionali per patrocinare in proprio in ambito civile, avendo egli stesso depositato di recente presso il COA diverse domande di ammissione al patrocinio per propri assistiti”. Chiede inoltre se, una volta esclusa la necessità di avvalersi della difesa tecnica ad opera di un altro legale, risulti pacifico per l’avvocato “non abbiente”, in ossequio all’art. 24 della Costituzione, accedere al gratuito patrocinio in proprio quale difensore di se stesso.

    Il parere viene reso nei seguenti termini:
    Per il recupero dei propri crediti personali (evidentemente nei confronti del cliente) l’avvocato può agire personalmente in giudizio (ai sensi dell’art. 13 della L. n. 247/12) o conferire mandato ad un collega. Questa seconda soluzione pare – in linea di principio – preferibile, al fine di evitare che egli si trovi coinvolto emotivamente nella vertenza nella doppia veste di parte e di avvocato.
    Nell’ipotesi di difesa personale deve escludersi che l’Avvocato possa pretendere di essere ammesso al gratuito patrocinio, non essendo configurabile un contratto d’opera professionale con se stesso, stante l’immedesimazione tra l’avvocato e il cliente che dovrebbe a lui corrispondere il compenso.
    Nell’ipotesi, invece, di conferimento dell’incarico ad un collega, potrebbe, in astratto, porsi il problema del gratuito patrocinio ove il cliente (nella specie avvocato) versi in condizioni economiche di non abbienza.
    In tal caso, poiché l’ammissione al gratuito patrocinio è assicurata, senza eccezioni, a tutti, ove ne esistono i presupposti, al relativo beneficio potrà accedere anche l’avvocato “non abbiente” che abbia scelto di farsi assistere in giudizio da un collega.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere 20 febbraio 2013, n. 18

    Quesito n. 217, COA di Isernia

  • Il Consiglio dell’Ordine di Trapani formula due quesiti relativi all’art. 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il primo, relativo all’essere tenuto o meno l’avvocato colpito da provvedimento di sospensione al pagamento del contributo annuale al Consiglio dell’Ordine d’appartenenza e al pagamento dei contributi minimi alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense. Il secondo, se l’avvocato sospeso ai sensi dell’art. 20, co.2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, debba ritenersi esonerato dalla prova dell’esercizio continuativo della professione ai sensi dell’art. 23 della stessa legge professionale.

    Con riferimento al primo quesito, la Commissione ritiene che la sospensione, non inficiando in capo all’avvocato che ne sia colpito la qualità di iscritto nell’Albo, non faccia venir meno l’obbligo di versare il contributo annuale di iscrizione; né, del pari, gli obblighi di natura previdenziale non dipendenti dalla produzione di un reddito professionale, ma legati esclusivamente all’obbligatoria iscrizione alla Cassa di Previdenza e Assistenza forense (cfr. anche l’art. 10 della legge n. 576/80).
    Con riferimento al secondo quesito, si deve preliminarmente osservare che l’art. 21 della nuova legge professionale è norma non immediatamente applicabile, dal momento che essa rinvia, per la sua attuazione, al regolamento di cui al comma 1. Solo dopo l’emanazione di tale regolamento, che recherà le norme di attuazione anche in relazione alla verifica dell’esercizio continuativo della professione, potrà porsi il problema dell’esigibilità della prova dell’esercizio continuativo all’avvocato sospeso dall’esercizio della professione. Si ritiene in ogni caso che la sospensione dall’esercizio della professione – facendo venir meno il fatto dell’esercizio professionale – determini contestualmente, per impossibilità dell’oggetto, la sospensione dell’obbligo di fornire la prova dell’esercizio continuativo.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere 10 aprile 2013, n. 33

  • Il COA di Roma su sollecitazione del Garante delle persone private della libertà personale chiede di conoscere se sia possibile per un detenuto svolgere il tirocinio forense, senza autorizzazione al patrocinio, stante il limite posto dalla mancanza della condotta specchiatissima ed illibata prevista dall’art. 17, comma 2, in relazione al n. 3, comma 1, stesso articolo R.D. 1578/33.

    Un’attenta lettura del quesito così come posto evidenzia il riferimento a due momenti distinti: l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e lo svolgimento del tirocinio. Il primo sconta il possesso dei requisiti di cui all’art. 17, comma 2, R.D. cit. ed è condizione preliminare obbligatoria per potersi effettuare il secondo. I due aspetti sono oggetto di valutazioni da espletarsi separatamente ed in momenti diversi e, precisamente, il possesso dei requisiti di cui all’art. 17 cit. va verificato al momento della richiesta di iscrizione nel registro praticanti; il secondo va verificato al momento del rilascio del certificato di compiuta pratica per l’iscrizione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione. Il quesito posto deve, dunque, essere così scisso in due domande: può un soggetto privato della libertà personale in quanto detenuto essere iscritto nel registro praticanti avvocati, stante il requisito della condotta specchiatissima ed illibata?; può un soggetto detenuto che sia stato iscritto nel registro praticanti avvocati svolgere compiutamente il tirocinio forense?
    Così correttamente riformulata la questione non può che farsi rilevare che le valutazioni circa il possesso del requisito della condotta specchiatissima ed illibata richiesto per l’iscrizione nel registro sono di esclusiva competenza del Consiglio territoriale al quale la richiesta è presentata; infatti, solo questo può valutare la natura dei reati, l’entità della pena, la distanza temporale intercorsa tra la commissione del delitto e la richiesta d’iscrizione, la sussistenza dei presupposti riabilitativi, la mancata sussistenza degli elementi di cui all’art. 42 R.D. cit., dovendo acquisire il certificato giudiziale di cui all’art. 1, lett. b) del R.D. n. 37/34. A tanto si aggiunge che un eventuale impedimento all’iscrizione sarebbe costituito non tanto dalla mancanza del requisito della condotta (art. 17, comma 1 n.3), ma dal fatto di essere il soggetto richiedente privato della libertà personale ovvero condannato in via definitiva e ristretto in Casa Circondariale, circostanza che comporta l’interdizione dai pubblici uffici per il periodo di espiazione di una pena. Diverso sarebbe il caso di colui che dopo aver espiato la condanna, non sospesa condizionalmente, chieda di essere iscritto. In tale ipotesi la valutazione avrebbe riguardo alla sussistenza della condotta illibata e specchiatissima.
    Quanto al secondo aspetto appare prematuro anticipare a prima dell’iscrizione un giudizio sulla concreta possibilità per il soggetto ristretto di svolgere il tirocinio, ma in ogni caso la valutazione dovrebbe essere rimessa ad un giudizio di legittimità e corrispondenza ai dettami della disciplina vigente in tema di svolgimento del tirocinio, anche considerando che le modalità di svolgimento del tirocinio che, se pur soggette ad autorizzazioni da parte dell’Ufficio di Sorveglianza, competente potrebbero in linea puramente teorica non essere incompatibili con lo stato di detenzione. Resta, però, il problema che tale tirocinio non può essere espletato se prima non si sia ottenuta l’iscrizione nei registri tenuti dal COA.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere 16 gennaio 2013, n. 5

    Quesito n. 208 del COA di Roma

  • Il COA di Pescara ha posto il seguente quesito: “Se possa essere riconosciuta al praticante avvocato la sostituzione del periodo di un anno di pratica con l’avvenuta frequenza della Scuola di Specializzazione delle Professioni legali, il cui diploma sia stato conseguito in epoca antecedente alla data iscrizione al Registro e, qualora ciò sia possibile, se vi è un limite temporale oltre il quale il riconoscimento non è più consentito, in considerazione del principio di continuità della pratica forense.”.

    Poiché, allo stato, il nuovo ordinamento professionale, promulgato dal Presidente della Repubblica il 31.12.2012 ed in corso di pubblicazione, prevede all’art. 41, comma 13, che il Ministro della Giustizia emanerà un Regolamento disciplinante le modalità di svolgimento del tirocinio, le ipotesi di interruzione del medesimo e la sua validità UE ed il successivo art. 65 dispone, al comma 1, che fino all’entrata in vigore dei regolamenti, “si applicano se necessario e in quanto compatibili, le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”, i riferimenti normativi, ai quali ancor oggi ci si deve necessariamente riferire per rispondere al quesito, sono costituiti:
    a) dagli artt. 17 e 18 del R.D.L. n. 1578/1933;
    b) dalla legge delega n. 127/1997 (art. 17, comma 114), dall’art. 16 del D.Lvo n. 398/1997 attuativo della delega e dal D.M. n. 475/2001
    Benché infatti, nelle more dell’approvazione del verbale recante il parere, sia entrata in vigore la legge n. 247/12 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), alla luce dell’art. 48 di quest’ultima deve ritenersi che, fino al 31 dicembre 2014, il tirocinio continui ad essere disciplinato dalla normativa vigente. Quest’ultima si identifica con le norme richiamate, dal momento che la nuova legge professionale è intervenuta a “rilegificare” la materia della disciplina della professione forense, escludendo quest’ultima, per l’effetto, dall’ambito di intervento del processo di delegificazione realizzato dall’art. 3, comma 5 del D. L. n. 138/11 e dal D.P.R. n. 137/12.
    Come è noto, questa Commissione aveva reiteratamente sostenuto, anche in contrasto con il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, che l’esonero dalla pratica forense, così come descritta nell’art. 17 del RDL n. 1578/1933, previsto per anni 1 dal D.M. n. 475/2001, non consentiva di ritenere che l’iscrizione al Registro dei praticanti potesse avere una durata inferiore al biennio (Parere n. 41/2008).
    Successivamente, al fine di indurre un’uniforme valutazione delle modalità del tirocinio da parte degli Ordini, la Commissione, con il Parere n. 27/2010, ha però convenuto sull’opportunità che gli Ordini si uniformino alle decisioni del Consiglio di Stato, da ultimo, alla nr. 6255 del 2008.
    Detta pronuncia ha anche affrontato, seppur con estrema sinteticità, il dato caratteristico del presente parere, costituito, rispetto a quelli precedentemente resi, dalla circostanza di aver conseguito il diploma di specializzazione prima dell’iscrizione del praticante al Registro, osservando che l’equivalenza “diploma/un anno di pratica”, “si verifica pur se non coincidano il periodo di frequenza della scuola con quello della pratica forense”.
    Ritiene la Commissione di non dover modificare il proprio orientamento, e nei termini suesposti è reso il parere.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 16 gennaio 2013, n. 4

    Quesito n. 205 del COA di Pescara

  • Il Consiglio dell’Ordine di Torre Annunziata chiede a questa Commissione se, a parer suo, l’art. 3, comma 2, del DLvo n. 156/2012 preveda che siano a carico dell’ente locale, che vuole conservare l’operatività del sopprimendo ufficio del giudice di pace competente sul proprio territorio, anche l’onere inerente alla retribuzione del giudice onorario, oltre che gli esplicitati oneri per “spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi.”.

    La previsione anzidetta è completata da quella del successivo comma 4, secondo la quale resta a carico dell’amministrazione giudiziaria solo “la determinazione dell’organico del personale di magistratura onoraria … nonché la formazione del relativo personale amministrativo.”.
    Le norme fra loro integrate sono del tutto speculari a quella recata dal comma 2, lett. o) dell’art. 1 legge n. 148/2011.
    I dubbi del COA parrebbero doversi attribuire alla difficoltà di comprendere se le “spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo” comprendano, o meno, le indennità dovute al giudice di pace ai sensi dell’art. 11 Legge n. 374/1991, essendo indubbio che esso non possa essere ricompreso fra il cosiddetto personale amministrativo.
    All’imprecisione del legislatore ovvia, in primo luogo, l’interpretazione del Ministero della Giustizia, dal cui sito è scaricabile un documento intitolato “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Mantenimento degli uffici del Giudice di pace”, nel quale, al par. 2, si legge: “Gli enti locali dovranno farsi integralmente carico di tutte le spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, restando a carico dell’amministrazione della giustizia unicamente i compensi dovuti ai magistrati onorari e le spese per la formazione iniziale del personale amministrativo fornito dall’ente locale. Il contributo unificato sarà riscosso dal Ministero, in coerenza con la normativa generale.”.
    A sostegno sistematico della succitata indicazione, si può richiamare, ad avviso della Commissione, la rubrica recata dall’art. 14 della legge n. 374/1991 (Locali, attrezzature e servizi degli uffici del giudice di pace”), norma con la quale si attribuiscono ai Comuni gli oneri relativi al reperimento ed al mantenimento delle strutture immobiliari da porre a disposizione ed allo Stato “la fornitura di attrezzature e servizi necessari per il funzionamento degli uffici. Nessun riferimento, invece, è fatto al personale, amministrativo o togato, delle sedi, né a compensi e retribuzioni del medesimo.
    Orbene, poiché è ragionevole ritenere che il servizio giustizia menzionato nell’art. 3, comma 2, D.Lvo n. 156/2012 corrisponda alla previsione del summenzionato art. 14, in quanto l’oggetto di entrambe le norme è l’ufficio del giudice di pace, va osservato che il legislatore del 2012 ha esplicitamente integrato la disposizione con un’ipotesi in precedenza non prevista, ovverosia che il personale amministrativo sarà a carico degli enti locali.
    Per contro, nulla ha innovato e/o modificato con riferimento agli oneri connessi al lavoro della magistratura onoraria, che, di conseguenza, sono da considerarsi ad esclusivo carico dell’amministrazione giudiziaria.
    Nel senso anzidetto viene quindi reso il parere richiesto.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 20 marzo 2013, n. 26

    Quesito n. 235 del COA di Torre Annunziata

  • Il COA di Treviso formula i seguenti cinque quesiti, richiamando specifiche disposizioni della L.P.: 1) art.2, comma 3, lett. a): dopo quanti anni di servizio in Magistratura o avvocatura dello Stato si può essere iscritti all’Ordine? 2) art. 17, al comma 6 si prevede che la domanda debba essere corredata dai documenti, non è quindi sufficiente autocertificare? 3) art. 23, comma 7: l’avvocato degli Enti pubblici si deve iscrivere all’ordine dove ha sede l’Ente? 4) art. 7 (domicilio professionale): gli avvocati già iscritti all’elenco speciale ante riforma possono mantenere l’iscrizione presso l’ordine ove hanno la residenza? 5) art. 41, comma 2: i praticanti avvocati che frequentano la scuola di specializzazione per le professioni legali devono essere iscritti da subito al registro e per tutta la durata biennale della Scuola ex art. 6, co.2, DPR n. 137/2012, già in vigore ? (cfr. art. 41, co. 2, L. 247/2012)

    La risposta è nei seguenti termini:
    Quesito 1: dalla data di entrata in vigore della legge (non è richiesta alcuna anzianità).
    Quesito 2: l’autocertificazione deve ritenersi ammissibile, secondo le disposizioni generali sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi.
    Quesito 3: l’avvocato dell’Ente pubblico si deve iscrivere all’albo dell’ordine dove ha sede l’Ente. Tanto si ricava dall’art. 7, comma 1, della L.P. riguardante il domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui si svolge la professione in modo prevalente.
    Quesito 4: gli avvocati già iscritti nell’elenco speciale ante riforma sono soggetti al medesimo obbligo.
    Quesito 5: Fermo restando che, ai sensi dell’art. 48 della nuova legge professionale forense, la nuova disciplina del tirocinio si applicherà a partire dal secondo anno successivo all’entrata in vigore della legge (dunque dall’1 gennaio 2015), la Commissione richiama i propri precedenti e la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di obbligo di iscrizione al Registro dei Praticanti di coloro che frequentano la . In particolare, nel parere n. 41/2008, la Commissione ha compiuto un’accurata analisi della normativa di rilievo, giungendo alla conclusione che l’art. 1 DM Giustizia n. 475/2001 non incide sulla durata complessiva del periodo di tirocinio che, ai sensi della legge, si svolge «almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea».

    Successivamente, tuttavia, con il parere n. 27/2010, il CNF ha preso atto dell’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa che, a fronte del diploma di specializzazione, non ritiene necessaria la maturazione di un effettivo biennio di iscrizione nel registro dei praticanti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17/12/2008, n. 6255; Cons. Stato, sez. IV, 5/10/2005, n. 5353). La Commissione ritiene di non dover modificare il proprio orientamento sul punto.

    Nei termini suesposti è reso il parere.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 10 aprile 2013, n. 34

    Quesito n. 230 del COA di Treviso