Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il Consiglio dell’Ordine chiede se sia legittimo istituire presso una Provincia un Ufficio Unico di Avvocatura per lo svolgimento in comune di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio da svolgersi nell’interesse e per conto di altri enti territoriali uniti attraverso una specifica convenzione.

    Si deve premettere che l’art. 3 del R.D. n. 1578 del 1933, stabilendo al co. 2 l’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con la qualità di dipendente di ente pubblico, escludeva al successivo c. 4, lettera b) la sussistenza di tale incompatibilità per i dipendenti di enti pubblici inseriti in autonomi uffici legali istituiti presso gli stessi enti ed iscritti nell’elenco speciale tenuto presso l’Ordine, limitatamente “a quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso cui presso il quale prestano la loro opera”.
    Tale norma, di carattere eccezionale e dunque di stretta interpretazione (Cass. SS.UU. 14 marzo 2002, n. 3733) è sempre stata letta dalla Suprema Corte nel senso che gli avvocati iscritti negli elenchi speciali dovessero svolgere la loro attività presso uffici legali istituiti presso gli enti pubblici con carattere di autonomia e separatezza rispetto agli altri uffici e che il loro jus postulandi fosse limitato alle cause ed agli affari propri dell’ente pubblico di cui sono dipendenti, dovendosi sempre tenere per regola generale quella dell’irrinunciabile esigenza dell’autonomia di giudizio e d’iniziativa degli avvocati, normalmente garantita dall’esercizio della professione in forma libera (tra le altre, Cass. SS.UU. 19 agosto 2009, n. 18359; 10 novembre 2000, n. 1164; 19 giugno 2000, n. 450; 6 giugno 2000, n. 418; 18 maggio 2000, n. 363).
    La legge 31 dicembre 2012, n. 247, il nuovo ordinamento della professione forense, pur dettando agli artt. 19, co. 3 (Eccezioni alle norme sulla incompatibilità) e 23 (Avvocati degli enti pubblici) una disciplina più dettagliata in ordine agli avvocati dipendenti di enti pubblici, sostanzialmente nulla ha mutato rispetto al quadro normativo precedente, accogliendo anzi espressamente nella legge i principi precedentemente elaborati dalla giurisprudenza.
    La fattispecie cui si riferisce l’Ordine remittente probabilmente deve essere riferita a quanto disposto all’art. 30 del D. Lgs n. 267/2000 e all’art. 2, co. 12, della Legge n.224/2007 (Finanziaria 2008), secondo i quali “… gli enti locali… possono istituire, mediante apposite convenzioni, … uffici unici di avvocatura per lo svolgimento dell’attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati”.
    Dal tenore del quesito non emerge quale sia la configurazione che la Provincia indicata intenda dare all’Ufficio istituito o da istituire, quale sia in sostanza il contenuto della convenzione tra l’Amministrazione Provinciale e gli altri enti territoriali firmatari. Questo detto, e con riserva di meglio articolare il parere con riferimento a possibili ulteriori chiarimenti, va detto che le norme di legge sopra citate consentono certo la creazione di un ufficio legale comune a diversi enti pubblici tra di loro convenzionati, che di tale ufficio sopportino l’impegno e i costi di organizzazione, e al cui interno gli avvocati, tutti dipendenti dagli enti medesimi e iscritti nell’elenco speciale, svolgano la loro attività sempre e solo, come vuole la disciplina dell’ordinamento forense, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente da cui dipendono.
    Deve essere invece esclusa, perché certamente al di fuori delle previsioni della Legge n. 224/2007, la messa a disposizione da parte dell’Amministrazione Provinciale dell’opera del proprio Ufficio Legale, immutato il suo attuale assetto organizzativo, in favore di un numero indeterminato di enti territoriali convenzionati, per lo svolgimento (a fronte della corresponsione di un compenso all’Ente Pubblico unico organizzatore e gestore dell’ufficio legale) di attività di difesa e di rappresentanza in giudizio, che l’ordinamento forense consente solo entro i limitati ambiti sopra ricordati.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere 20 febbraio 2013, n. 21

    Quesito n. 222 del COA di Forlì-Cesena

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza, con nota del 4 febbraio 2013, ha richiesto parere in merito alla “compatibilità dell’iscrizione all’albo degli avvocati da parte di chi collabori nella impresa familiare costituita ex art. 230 bis c.c. e nella quale l’imprenditore è uno dei genitori”.

    Il quesito, secondo la prospettazione del Consiglio rimettente, si concentra sull’ambito delle incompatibilità all’esercizio professionale, delineato dall’art. 18 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 recante la riforma dell’ordinamento forense.
    L’anzidetta disposizione connette l’incompatibilità a determinate posizioni giuridico-soggettive del professionista, connesse ad attività continuative o professionali di lavoro autonomo o subordinato, nonché all’esercizio di impresa commerciale in nome proprio o in nome e per conto altrui.
    In via di principio generale i precetti legislativi, che direttamente incidono – come, appunto, quelli in tema di incompatibilità – sul diritto dell’individuo a svolgere, essendo in possesso dei prescritti requisiti di legge, una determinata attività, costituiscono norme di stretta interpretazione e non sono suscettibili di estensione analogica.
    L’impresa familiare è istituto giuridico afferente l’organizzazione patrimoniale della famiglia, il quale assume – secondo le prevalenti giurisprudenza e dottrina – i connotati dell’impresa individuale, con conseguente attribuzione all’imprenditore delle funzioni gestorie e degli oneri ed obblighi connessi all’esercizio dell’attività d’impresa; la giurisprudenza ha, altresì, significativamente caratterizzato il ruolo del familiare collaboratore, all’interno dell’impresa, indipendentemente dalla circostanza che la sua opera sia funzionale all’attività della stessa (dandosi, quindi, rilievo anche alla mera attività in ambito familiare).
    Secondo la fattispecie normativa astratta, del resto, il collaboratore ha semplicemente diritto al mantenimento ed alla partecipazione all’eventuale utile rinveniente dall’impresa, non essendo contemplata alcuna altra forma di retribuzione della sua opera.
    D’altro canto, va pure esclusa – sulla base della nitida definizione dalla dall’art. 230 bis c.c. all’istituto – la concorrenza di alcuna forma di responsabilità in capo al familiare collaboratore; con ciò dovendosi escludere una sua compartecipazione all’attività di gestione.
    In tale ambito ricostruttivo, la Commissione ritiene che non si configura incompatibilità tra l’iscrizione all’albo forense e la prestazione di attività inerenti al funzionamento dell’impresa familiare.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 20 febbraio 2013, n. 20

    Quesito n. 221 del COA di Vicenza

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria ha richiesto parere in merito alla tariffa forense applicabile per la liquidazione dei compensi professionali di taluni avvocati per l’attività espletata in qualità di componenti di una commissione di gara nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica relativa alla privatizzazione parziale del capitale di una società partecipata da un ente pubblico. Il quesito del Consiglio dell’Ordine rimettente attiene, in specie, alla applicabilità, o meno, al caso in esame della Tariffa Forense riferita al funzionamento di un collegio arbitrale; lo stesso Consiglio si interroga, altresì, circa la propria competenza ad esprimere il parere di congruità dell’onorario richiesto dagli interessati per l’indicata prestazione.

    La Commissione, preliminarmente, ritiene che il Consiglio territoriale abbia senz’altro competenza a conoscere dell’istanza di liquidazione onorari proposta dai professionisti interessati; la cognizione del Consiglio in tema di opinamento di congruità attiene, infatti, ad ogni attività dell’avvocato che, in quanto tale, sia stato reso affidatario di un incarico per un’attività di natura professionale.
    Nel caso di specie, deve ritenersi – in tali termini essendo orientato il quesito – che gli interessati siano stati designati componenti della commissione giudicatrice della gara proprio in funzione della loro qualifica professionale e dell’oggetto stesso dell’incarico, evidentemente implicante conoscenze giuridiche proprie dell’avvocato.
    Quanto ai criteri da adottarsi per la liquidazione dell’onorario, osserva la Commissione che per l’attività indicata nel quesito non può reputarsi applicabile la Tariffa Forense riferita al funzionamento del collegio arbitrale; l’attività svolta da una commissione di gara, nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica, non è, infatti, assimilabile – neppure analogicamente – a quella degli arbitri chiamati a dirimere una determinata controversia.
    La funzione della commissione giudicatrice è quella di esaminare le offerte concorrenti per individuarne quella più vantaggiosa sulla base dei criteri selettivi predisposti dall’amministrazione procedente.
    In tale contesto funzionale la Commissione ritiene che la Tariffa di riferimento sia quella stragiudiziale prevista per l’attività di assistenza (comportante in re ipsa partecipazione) resa dal professionista in consigli o comitati, relativamente alla quale l’onorario viene determinato con riferimento ad ogni seduta di tali organi, entro i limiti minimo e massimo da tenersi in considerazione in ragione della complessità dell’incarico.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 16 gennaio 2013, n. 8

    Quesito n. 213 del COA di Reggio Calabria

  • È stato chiesto a questa Commissione di esprimere parere circa l’applicabilità immediata dell’art. 56 della L. n. 247/2012 che disciplina la prescrizione dell’azione disciplinare.

    L’opinione della Commissione è che la norma non sia di applicazione immediata, quest’ultima dipendendo dall’entrata a regime del nuovo sistema disciplinare.
    Ciò per le ragioni che seguono.
    La disposizione disegna un nuovo volto della prescrizione, anzitutto, aumentando da cinque a sei anni il termine oltre il quale si estingue il potere disciplinare (comma 1).
    Secondariamente, prevede che nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare ai sensi dell’art. 55 è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (comma 2).
    Poi, tipizza gli atti che hanno efficacia interruttiva, limitandoli a tre: (i) la comunicazione all’iscritto della notizia dell’illecito, (ii) la notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina, (iii) la notifica della sentenza pronunciata su ricorso dal CNF (comma 3, primo periodo). Stabilisce che da ogni atto interruttivo decorra un nuovo periodo di prescrizione, che però non è di sei anni, ma di cinque (comma 3, secondo periodo). Infine, prevede che in nessun caso, pur in presenza di più atti interruttivi, il termine di sei anni può essere prolungato di oltre un quarto (comma 3, quarto periodo).
    Ciò posto, l’applicabilità immediata della nuova disposizione non si può giustificare con l’ipotetico argomento del cd. favor rei.
    Intanto perché il comma 1 introduce sicuramente disposizione meno favorevole per l’incolpato dato che aumenta, in luogo di diminuire, la durata della prescrizione, così protraendo il tempo entro cui il consiglio distrettuale di disciplina può esercitare l’azione.
    Secondariamente, perché il principio del cd. favor rei è regola di portata generale operante nel processo penale, mentre quello disciplinare di cd. primo grado non è un processo, ma un procedimento amministrativo. La norma, poi, dell’art. 65, co. 5, ultimo periodo, secondo cui “(…) le norme contenute nel codice deontologico (quello nuovo da emanare entro un anno: N.d.R.) si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato” conferma che là dove il legislatore ha inteso rendere applicabile immediatamente regole più favorevoli, l’ha esplicitamente previsto (ubi voluit dixit).
    Conclusione confermata dall’art. 63, co. 2, ove si stabilisce che i nuovi poteri ispettivi del CNF di cui al primo comma, “(…) possono essere esercitati per quanto riguarda i procedimenti in corso (…)”; il che rende chiaro che nella prospettiva del legislatore è necessaria una previsione espressa di applicabilità immediata di nuovi istituti. Come, infine, conferma l’art. 48 che introduce una disciplina transitoria per la pratica professionale a tenore della quale la nuova durata del tirocinio (18 mesi) è applicabile anche a quelli in corso, ma ciò solo perché è espressamente previsto.
    Detto questo, la norma dell’art. 56 non può applicarsi nel suo complesso nell’immediato perché è parte integrante del quadro del nuovo procedimento disciplinare rispetto al quale non vive di vita autonoma.
    In questo senso è particolarmente significativa la disposizione del secondo comma che detta regola a proposito della prescrizione per la riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 55, norma alla quale, perciò, si lega intimamente.
    Quale conseguenza dell’autonomia di procedimento disciplinare e penale (art. 54, co. 1) declinata nel senso che la pendenza del secondo non produce effetti sul primo anche quando – è dato ritenere – l’ontologia dell’illecito disciplinare dipenda dalla statuizione sul fatto/reato (diversamente da ora, allorché la sospensione necessaria del procedimento disciplinare è funzionale a regolare proprio questa interferenza), l’art. 55 ipotizza il caso di un procedimento penale che abbia escluso o, per converso, accertato il fatto/reato per il quale l’incolpato sia stato, in precedenza, rispettivamente condannato, ovvero prosciolto in sede disciplinare con provvedimento definitivo. In tal caso ipotizza la possibilità di riaprire il procedimento disciplinare ad opera dello stesso Consiglio distrettuale di disciplina che lo aveva definito. Tale riapertura, dunque, e la conseguente nuova prescrizione della relativa azione, è strettamente dipendente (costituendone forma di bilanciamento) dalla già vista statuizione di non interferenza tra procedimento penale e disciplinare che costituisce una novità peculiare della normativa. In buona sostanza tutte le norme esaminate legandosi l’un l’altra fanno parte di un sistema integrato che presuppone il nuovo quadro disciplinare e, non per ultimo, il nuovo organo depositario del relativo potere.
    Se per i motivi anzidetti non può sostenersi l’applicabilità immediata dei commi 1 e 2, non sarebbe giustificata quella del solo comma 3, penultimo periodo, laddove si afferma che, ad onta della pluralità degli atti interruttivi, “(…) in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto”. Infatti, la nuova durata massima della prescrizione così prevista è calibrata sul termine di sei anni oggetto di una previsione che – per come si è sopra visto – non opera nell’immediato, onde l’inapplicabilità della prima deriva da quella della seconda.
    Quanto detto non toglie che, entrato in vigore il nuovo sistema disciplinare, le norme sulla prescrizione non trovino immediata applicazione anche ai procedimenti in corso trattandosi, appunto, di situazioni in corso di effetto su cui può appuntarsi lo ius superveniens.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 10 aprile 2013, n. 29

    Quesito n. 227 bis,

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina pone il problema dell’immediata applicabilità o meno dell’art. 60 della legge 31 dicembre 2013, n. 247, in tema di sospensione cautelare dall’esercizio della professione degli iscritti sottoposti a procedimento disciplinare.

    La norma, nel suo complesso, non può trovare immediata applicazione; la premessa è che essa configura una nuova sospensione cautelare profondamente diversa da quella disciplinata (in modo non esaustivo, peraltro) dall’art. 43, co. 3 RdL n. 1578/1933; mentre quest’ultima era una misura atipica da adottare anche in casi diversi da quelli previsti dalla legge (sottoposizione a misura di prevenzione della sorveglianza speciale, emissione di mandato, o di ordine di comparizione, o accompagnamento) quando il comportamento dell’interessato avesse generato strepitus compromettendo l’immagine dell’avvocatura, la nuova tipizza le ipotesi che la legittimano, escludendo la sussistenza di un potere discrezionale di applicazione al di fuori dei casi non contemplati.
    La vecchia sospensione poteva applicarsi sine die, la nuova è sottoposta alla duplice e concorrente limitazione di una durata massima di un anno e della sua caducazione se entro sei mesi dall’irrogazione non venga deliberato il provvedimento sanzionatorio.
    La novità della sospensione – che di per sé non osterebbe, peraltro, alla sua immediata operatività – si sintonizza con la novità dell’organo che può irrogarla, individuato nel Consiglio distrettuale di disciplina (CDD).
    Ne deriva che, mancando allo stato un CDD operativo, manca la premessa logico/giuridica per l’applicazione immediata della norma che va letta ed interpretata in modo unitario.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 10 aprile 2013, n. 28

    Quesito n. 227 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina

  • Il COA di Torino chiede quali siano i limiti allo svolgimento della professione da parte degli Avvocati Stabiliti. In particolare si vuole sapere: 1a) se l’Avvocato Stabilito possa essere nominato sostituto processuale ex art. 97, co.4, c.p.p.; 1b) se l’Avvocato Stabilito possa essere nominato sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. da avvocato diverso da quello con il quale abbia dichiarato d’agire d’intesa; 2) se l’Avvocato Stabilito possa assumere autonomamente mandato professionale o debba farlo congiuntamente con l’avvocato con il quale abbia dichiarato d’agire d’intesa; 3) se l’Avvocato Stabilito abbia l’onere di compiere attività ulteriori oltre a quella professionale; 4) se l’Avvocato Stabilito possa mantenere l’iscrizione nel Registro dei Praticanti; 5) se l’Avvocato Stabilito possa essere ammesso a sostenere l’esame di abilitazione professionale.

    In risposta ai quesiti posti, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel senso che:
    1) l’Avvocato Stabilito, ai sensi dell’art. 5 della Direttiva 98/5/CE e degli artt. 4 e 8 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, potendo svolgere le stesse attività professionali dell’avvocato che esercita con il corrispondente titolo nello Stato membro ospitante, può essere nominato sostituto processuale ai sensi degli artt. 97, co. 4, c.p.p. e 102 c.p.p. La nomina di sostituto ex art. 102 c.p.p. deve essere fatta esclusivamente da parte di avvocato con il quale abbia dichiarato d’agire d’intesa, tenendo ferma la possibilità da parte dell’avvocato straniero stabilito di agire d’intesa con diversi avvocati e in più procedimenti giudiziari;
    2) considerato che l’agire d’intesa con avvocato dello Stato membro ospitante previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 deve risultare da scrittura autenticata o da dichiarazione congiunta resa da entrambi gli avvocati all’autorità procedente o al giudice adito, è opportuno che anche il mandato professionale venga assunto congiuntamente, e non in via autonoma;
    3) l’Avvocato Stabilito dovrà svolgere, oltre all’attività professionale, quelle altre tutte previste dalla legge: quale, a titolo d’esempio, la presentazione annuale al Consiglio dell’Ordine dell’attestazione d’iscrizione all’organizzazione professionale d’origine (art. 6, co. 10, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96); o la frequenza ai corsi di formazione permanente obbligatori per i professionisti dello Stato membro ospitante (art. 5, co.4. D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96).
    4) nulla osta a che l’Avvocato Stabilito mantenga l’iscrizione nel Registro dei Praticanti;
    5) l’Avvocato Stabilito può certo essere ammesso a sostenere l’esame di abilitazione professionale, purché in possesso di tutti requisiti previsti dalla legge (certificato di compiuta pratica, ecc.)

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere 16 gennaio 2013, n. 3

    Quesito n. 202 del COA Torino

  • Il COA di Ancona ha formulato il seguente quesito: “Il cliente di un legale iscritto presso l’Ordine di Ancona ha chiesto di poter controdedurre ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e successive modificazioni in ordine al parere di congruità chiesto dal legale in ordine alle prestazioni professionali svolte; richiesta di controdeduzioni da esaminare ed accogliere prima di rilasciare il parere di congruità. Si chiede di sapere se ci sono precedenti in merito al di là di una decisione del TAR Lazio del 2012, e comunque se vi sono indicazioni in merito da parte di questo Consiglio Nazionale”.

    Il parere è reso nei seguenti termini:
    L’Ordine professionale rientra nella tipologia degli Enti pubblici non economici e pertanto l’attività che svolge – anche in materia di liquidazione delle parcelle degli iscritti (art. 29, lettera l, L.P. 2013) – ha natura amministrativa.
    Trova conseguentemente applicazione, nel relativo procedimento, l’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale l’avvio del procedimento è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.
    A maggior ragione deve ritenersi ammissibile la volontaria partecipazione del cliente al detto procedimento amministrativo mediante la presentazione di proprie osservazioni alla richiesta dell’avvocato.
    In tale ipotesi – e in ogni altro caso di partecipazione al procedimento – il Consiglio dell’Ordine deve esaminare le deduzioni del cliente e tenerne conto nell’adozione della deliberazione finale.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere 16 gennaio 2013, n. 2

    Quesito n. 197 del Coa di Ancona.

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Chieti chiede se costituisca modalità di corretta informazione, anche ai sensi dell’art. 17 C.D. l’indicazione nella carta intestata e negli atti dell’avvocato solo della sigla dell’associazione consumatori di cui l’avvocato sia responsabile localmente (unitamente ai nominativi di altri avvocati parimenti legali dell’associazione) senza indicazione alcuna di “studio Legale” svolgendosi, nel caso specifico, l’attività professionale direttamente nella sede dell’associazione dei consumatori i cui recapiti sono indicati sia nella carta intestata che negli atti.

    Nell’ipotesi delineata dal COA richiedente ricorre un’inopportuna commistione di indicazioni che potrebbero essere strumentalizzati al duplice fine di acquisire pratiche legali e di procurare aderenti all’associazione: una situazione, anche logistica, funzionale a creare condizioni per un accaparramento di clientela conseguente ad una canalizzazione di potenziali utenti da convogliare sull’associazione e da acquisire come clienti dello studio professionale.
    L’ambiguità ingenerata dalla contiguità sulla carta intestata del nominativo dell’avvocato e della sigla dell’associazione non risulta in linea con il precetto deontologico perché pone i presupposti per creare un canale artificiale di collegamento confondendo la sede dello studio legale con quella dell’associazione e, di conseguenza, generando equivoci sulle diverse attività svolte.
    Va segnalato, a tal proposito, che già precedentemente questo Consiglio aveva avuto modo di affermare la non liceità deontologica del comportamento dell’avvocato che avesse consentito l’ubicazione presso il proprio studio di un’associazione di categoria stante il potenziale accaparramento di clientela (sentenza 127/2008 e parere 17/2011).
    Tale essendo il contesto non può che essere in violazione dei divieti di cui agli art. 19 e 21 C.D. il comportamento dell’avvocato che strumentalizzi il proprio ruolo professionale confondendolo con quello svolto in ambito associativo: un mezzo per rendere noto a terzi sia l’esistenza dell’associazione che l’appartenenza dell’avvocato alla stessa potendosi addirittura ingenerare un equivoco circa la legittimazione al giudizio jure proprio in capo all’associazione contrariamente al disposto di cui all’art. 7 L. 27/11/1933 n. 1578 e dell’art. 2229 c.c (se non dell’art. 348 c.p.).
    Va ulteriormente osservato come una tale modalità operativa porti ad una non consentita spersonalizzazione della funzione dell’avvocato perché, l’accostamento del nome e del titolo esclusivamente alla sede dell’associazione, oltre a comportare di fatto un messaggio equivoco e decettivo nei confronti dei terzi, determina uno svilimento del ministero professionale privandolo della sua peculiarità.
    Va quindi esclusa la liceità deontologica della fattispecie rappresentata.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere 16 gennaio 2013, n. 1

    Quesito n. 194 del Coa di Chieti.

  • Il C.O.A. di Torino pone i seguenti quesiti: se la decorrenza dell’abilitazione al patrocinio, nel caso di una reiscrizione, tenuto conto che l’abilitazione al patrocinio non è stata mai richiesta, deve essere calcolata considerando la prima data di iscrizione alla pratica o la data relativa alla reiscrizione; se, ove l’abilitazione sia stata richiesta durante la prima iscrizione nel caso di una reiscrizione, la scadenza da considerare sia quella stabilita durante la prima iscrizione o decorra una nuova scadenza considerando la data di reiscrizione.

    La risposta deve rendersi nei seguenti termini.
    Quanto alla prima ipotesi va ribadito che il dies a quo dell’abilitazione al patrocinio deve essere individuato nel primo giorno del secondo anno di iscrizione nel registro dei praticanti, rimanendo irrilevante (C.N.F., pareri n. 9/2008 e n. 44/2010) la circostanza che l’interessato si sia attivato per richiedere l’abilitazione stessa: la facoltà del praticante di richiederla è infatti collegata funzionalmente all’inizio del periodo formativo e deve essere esercitata in un arco temporale ben definito non suscettibile di proroghe e/o di sospensione.
    Ove il sessennio a seguito dell’abilitazione non sia stato completato (a tale ipotesi pare riferirsi la seconda parte del quesito) potrà, in virtù di una successiva reiscrizione, svolgersi un ulteriore periodo di patrocinio rimanendo comunque ferma, per il computo del sessennio, la decorrenza calcolata sulla prima iscrizione e cioè dal primo giorno del secondo anno di pratica.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere 12 dicembre 2012, n. 73

    Quesito n. 204 del Coa di Torino.

  • Il COA di Torino pone all’attenzione del CNF due quesiti in materia di tirocinio. Con il primo, relativamente ai corsi postlaurea svolti all’estero, chiede di chiarire se l’elencazione contenuta nell’art. 6, comma 9, D.P.R. 137/2012 sia da ritenersi tassativa ovvero se possa farsi applicazione di quanto previsto dal precedente comma 4 del medesimo articolo laddove si consente il tirocinio presso Enti Esteri. Con il secondo quesito si chiede se, con riguardo alla scuola notarile, debba applicarsi la disciplina prevista dalla prima parte del comma 9 dell’art. 6 D.P.R. 137/2012 ovvero quella prevista dalla seconda parte dello stesso comma 9, dunque se sia o meno necessaria la specifica autorizzazione del Consiglio Nazionale Forense. Chiede, altresì, di specificare se il periodo di frequenza della scuola notarile valutabile ai fini del tirocinio debba essere comunque limitato a sei mesi.

    Nelle more dell’approvazione del verbale recante il parere, è entrata peraltro in vigore la legge n. 247/12 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense).
    L’art. 48 della nuova legge professionale dispone infatti che, fino al secondo anno successivo all’entrata in vigore della legge (dunque, fino al 31 dicembre 2014), l’accesso alla professione forense resterà disciplinato dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del tirocinio.
    Tale previsione si giustifica alla luce delle radicali innovazioni alla disciplina del tirocinio, apportate dalla nuova legge professionale forense, nell’ottica di garantire la miglior qualità della formazione del tirocinante e la valorizzazione del merito nell’accesso alla professione forense.
    La significativa portata delle innovazioni implica, peraltro, la necessità di una puntuale disciplina attuativa delle nuove norme, come previsto dall’art. 41, comma 13. Pertanto, coerentemente con la previsione generale di cui all’art. 65, comma 1 – che prevede che fino all’entrata in vigore dei regolamenti di attuazione, continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti “non abrogate” – l’art. 48 della legge differisce l’applicabilità della nuova disciplina del tirocinio: l’unica eccezione è riferita esplicitamente alla riduzione della durata del tirocinio a diciotto mesi, che si applica immediatamente.
    Allo stesso tempo, per non vincolare l’applicabilità della nuova disciplina all’adozione del Decreto del Ministro della Giustizia di cui all’art. 41, comma 13 – seguendo un criterio di favor per le importanti innovazioni recate dalla legge – il legislatore ha scelto di individuare come termine finale del periodo transitorio non già l’adozione del regolamento, ma la scadenza di un termine temporale fisso, individuato all’1 gennaio 2015.
    In tal modo, la legge ha realizzato un ragionevole bilanciamento tra l’interesse della comunità professionale alla tempestiva applicazione della riforma e l’interesse pubblico, altrettanto rilevante, alla continuità delle funzioni, alla tutela dell’affidamento, alla certezza del diritto; peraltro, laddove ha voluto – come nel caso della riduzione a diciotto mesi della durata del tirocinio – la legge ha espressamente derogato alla regola generale del differimento dell’applicabilità.
    Alla luce dell’art. 48 della nuova legge professionale deve ritenersi pertanto che, fino al 31 dicembre 2014, il tirocinio continui ad essere disciplinato dalla normativa vigente. Quest’ultima si identifica tuttavia con le norme di cui al R.D.L. n. 1578/33, del R.D. n. 37/34 e del D.M. n. 101/90, dal momento che la nuova legge professionale è intervenuta a “rilegificare” la materia della disciplina della professione forense, escludendo quest’ultima, per l’effetto, dall’ambito di intervento del processo di delegificazione realizzato dall’art. 3, comma 5 del D. L. n. 138/11 e dal D.P.R. n. 137/12.
    Alla luce dello jus superveniens, pertanto, i quesiti formulati dal Consiglio dell’Ordine di Torino devono ritenersi ormai privi di oggetto.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere 12 dicembre 2012, n. 72

    Quesito n. 203 del Coa di Torino.