Categoria: Prassi: pareri CNF

  • La funzione disciplinare degli Ordini circondariali forensi (dopo il D.L. n. 138/11 e la riforma dell’ordinamento professionale)

    1. Sono pervenute a questo Consiglio numerose richieste di chiarimenti in relazione alla permanenza in capo agli Ordini della funzione disciplinare, a seguito della complessa vicenda normativa determinata dalla successione temporale tra il processo di delegificazione prefigurato dall’art. 3, comma 5 del D.L. n. 138/2011 e s.m.i. e realizzato con il D.P.R. n. 137/12 e l’entrata in vigore della riforma dell’ordinamento forense (Legge 31 dicembre 2012, n. 247).
    In particolare, il dubbio si è posto in relazione alla portata della clausola abrogativa di cui all’art. 3, comma 5 bis del D.L. n. 138/11 (introdotto dall’art. 10, comma 2, della l. 183/11). Tale ultima disposizione, come noto, prevede che “le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i princìpi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012”.
    Si è infatti sostenuto che le norme degli ordinamenti professionali vigenti in tema di esercizio della funzione disciplinare da parte degli Ordini sarebbero state abrogate a far data dal 13 agosto 2012, in quanto contrastanti con l’art. 3, comma 5, lett. f) del D.L. n. 138/11: tale ultima disposizione, nel dettare le norme generali regolatrici della materia cui – ai sensi dell’art. 17, comma 2, della l. n. 400/88 – il regolamento in delegificazione dovrà attenersi, prevede, tra l’altro, che “gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente”.
    L’intervenuta abrogazione delle norme vigenti in tema di esercizio della funzione disciplinare – si sostiene –avrebbe determinato (o dovuto determinare) l’impossibilità di esercizio dell’azione disciplinare e l’estinzione dei procedimenti disciplinari in corso al 13 agosto 2012. In tale ottica, non sarebbero utili a sostenere la tesi della prorogata vigenza delle norme in tema di esercizio della funzione disciplinare né il D.P.R. n. 137/12, né la successiva legge n. 247/12.
    Il primo, infatti, pur disponendo – all’art. 8, comma 10 – che “fino all’insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali […] le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti”, non potrebbe avere l’effetto di restituire alla vigenza norme già abrogate per effetto della scadenza del termine del 13 agosto.
    Né tale effetto potrebbe avere l’art. 65, comma 1, della l. n. 247/12, che si riferisce alla possibilità di applicare, nel periodo transitorio le disposizioni vigenti “non abrogate” (e tali non sarebbero le norme in tema di esercizio della funzione disciplinare, asseritamente abrogate alla data del 13 agosto).

    2. La tesi sin qui esposta non può essere accolta.
    L’art. 3, comma 5 bis del D.L. n. 138/11 non ha infatti determinato l’abrogazione delle norme degli ordinamenti professionali in materia disciplinare vigenti alla data del 13 agosto 2012. Tale effetto abrogativo, peraltro, non si è prodotto neanche a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 137/12, e ciò per le ragioni che seguono.
    Come ricordato, l’art. 3, comma 5 bis del D.L. n. 138/11 individua, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della l. n. 400/88, l’ambito materiale investito dall’effetto abrogativo conseguente al processo di delegificazione. Tuttavia, anziché individuare puntualmente le disposizioni abrogate – come, peraltro, nell’intento originario del legislatore del 1988, che ha introdotto nel sistema delle fonti l’istituto della delegificazione – la disposizione delegificante si limita a porre un criterio di carattere generale, disponendo l’abrogazione delle norme vigenti incompatibili “con i principi” di cui all’art. 3, comma 5, lett. da a) a g) del D.L. n. 138/11.
    Tale effetto abrogativo è condizionato – alternativamente – all’entrata in vigore del regolamento in delegificazione o, in mancanza, allo scadere di una data fissa, e cioè il 13 agosto 2012.
    Vale sottolineare, sia pure incidentalmente, l’assai dubbia legittimità di una simile previsione alla luce della ratio del processo di delegificazione disegnato dalla l. n. 400/88. L’effetto abrogativo – coessenziale alla fattispecie della delegificazione – appare infatti strettamente legato, nella configurazione costituzionalmente corretta dell’istituto, all’entrata in vigore del regolamento in delegificazione che, perfezionando il processo di sostituzione della disciplina legislativa con una disciplina regolamentare, delimita l’ambito materiale di incidenza dell’effetto abrogativo medesimo. Aver previsto lo scadere del termine del 13 agosto 2012 come condizione alternativa all’entrata in vigore del regolamento al fine della produzione dell’effetto abrogativo pare già di per sé una significativa rottura negli equilibri interni al sistema delle fonti e, soprattutto, determina l’ingiustificata attribuzione al Governo di un vero e proprio “diritto potestativo” di porre nel nulla la disciplina legislativa previgente, semplicemente attraverso la propria inerzia. Ne risulta vanificato, peraltro, il processo di delegificazione stesso: quest’ultimo, infatti, non mira alla “demolizione” di una previgente disciplina legislativa, ma alla sua sostituzione attraverso il ricorso alla fonte regolamentare, ritenuta più duttile nell’adeguarsi all’elevata complessità di taluni ambiti materiali. Ne deriva che, in mancanza di una disciplina regolamentare sostitutiva, il processo di delegificazione non potrebbe dirsi concluso, perché non si è realizzata l’essenziale condizione – ascritta all’entrata in vigore del regolamento – dell’individuazione dell’ambito materiale interessato dall’effetto abrogativo prodotto dalla legge.
    Tali considerazioni consentono di apprezzare la corretta relazione tra legge e regolamento nel quadro del processo di delegificazione ed in particolare chiariscono che la funzione del regolamento in delegificazione è quella di individuare l’ambito materiale interessato dall’effetto abrogativo anche nel caso che ci occupa, e nonostante la singolare previsione dell’abrogazione a data fissa. Vale rilevare, peraltro, che si sono verificate entrambe le condizioni cui la legge subordinava il prodursi dell’effetto abrogativo. Al 13 agosto 2012, infatti, nessun regolamento di delegificazione era stato adottato; quest’ultimo – il D.P.R. n. 137/12 – entrava in vigore solo il 15 agosto.
    Pertanto, si potrebbe ritenere che l’effetto abrogativo si sia prodotto il 13 agosto 2012, ma solo il 15 è stato individuato l’ambito materiale di incidenza del medesimo. Il D.P.R. n. 137/12, pertanto, interviene, dopo l’abrogazione, a determinarne l’esatta portata.

    3. Alla luce di tali considerazioni, deve essere correttamente ricostruita la fattispecie abrogativa che qui interessa.
    Si deve fare riferimento, anzitutto, alla lettera dell’art. 8, commi 10 e 11, del D.P.R. n. 137. Il comma 10, in particolare, prevede che “fino all’insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali […] le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti”; il comma 11 prevede la salvezza di tutte le “altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate”, precisando che i riferimenti ai Consigli dell’Ordine si intenderanno riferiti, in quanto applicabili ai Consigli di disciplina.
    Il comma 10 contiene dunque una norma transitoria, che – implicitamente riconoscendo la permanenza in capo agli ordini della funzione disciplinare – dispone la persistente e integrale applicabilità ad essa della disciplina vigente, fino all’insediamento dei nuovi organi.
    Il comma 11, addirittura, dispone la salvezza delle norme sul procedimento, che continueranno ad essere applicate dai nuovi organi disciplinari.
    Entrambe le disposizioni richiamate – pur se entrate in vigore dopo il 13 agosto 2012 – escludono radicalmente l’intervenuta “abrogazione demolitoria” del previgente complesso normativo in tema di esercizio della funzione disciplinare. Piuttosto, ne presumono la persistente vigenza – almeno fino all’insediamento dei nuovi organi – così chiarendo la portata dell’effetto abrogativo prodotto dall’art. 3, comma 5 bis, in particolare per ciò che riguarda la corretta interpretazione della lettera f) dell’art. 3, comma 5.
    Come si è visto, infatti, l’art. 3, comma 5, lett. f) non impone direttamente un modello dispositivo, ma delinea piuttosto un programma di riforma, prevedendo che gli ordinamenti professionali “dovranno prevedere l’istituzione di organi territoriali” per l’esercizio della funzione disciplinare, distinti da quelli che esercitano le funzioni amministrative: coerentemente, prevede l’incompatibilità tra carica di consigliere dell’Ordine e carica di membro dell’organo disciplinare che, evidentemente, sarà operativa solo al momento dell’insediamento dei nuovi organi.
    Non si è, pertanto, in presenza di una valutazione negativa e demolitoria del vigente sistema di amministrazione della funzione disciplinare; piuttosto, se ne delinea un indirizzo di modifica, improntato alla garanzia dell’indipendenza dell’organo.
    Tale programma di riforma, come ovvio, implica specifiche norme di attuazione – peraltro puntualmente contenute nel D.P.R. n. 137 – ma in nessun modo postula l’immediata caducazione delle norme vigenti in materia disciplinare.
    Coerentemente, pertanto, il D.P.R. n. 137/12 – sia pure entrato in vigore dopo il 13 agosto 2012 – dispone l’ultrattività, nel periodo transitorio, delle norme vigenti in materia disciplinare (comma 10) e addirittura prefigura la persistente applicabilità delle norme sul procedimento anche da parte degli istituendi Consigli di disciplina. Ciò che non avrebbe potuto disporre, qualora tale complesso normativo fosse stato integralmente abrogato per effetto dell’art. 3, comma 5 bis, allo scadere del termine del 13 agosto.
    Una lettura unitaria e costituzionalmente conforme dell’art. 3, comma 5, lett. f) del D.L. n. 138/11, del successivo art. 3, comma 5 bis e dell’art. 8, commi 10 e 11 del D.P.R. n. 137/12 induce a concludere che in nessuna fase della complessa fattispecie di successione normativa qui presa in esame si è verificata l’abrogazione delle norme che attribuiscono agli Ordini professionali l’esercizio della funzione disciplinare.
    Questi possono continuare ad esercitarla fino all’insediamento dei consigli di disciplina, nel rispetto delle norme previgenti.
    Tale conclusione deriva, vale ribadirlo, da una corretta lettura del processo di delegificazione, dalla (limitata) portata abrogativa dell’art. 3, comma 5, lett. f), come chiarita – a fortiori – dal disposto dei commi 10 e 11 dell’art. 8 del D.P.R. n. 137/11.
    In altre parole, il DPR n. 137/12 va inteso come la fonte deputata necessariamente a fornire gli elementi per la corretta interpretazione dell’art. 3, comma 5, lett. f), e ne avvalora indubbiamente – nel prevedere l’espressa prosecuzione delle funzioni disciplinari esercitate dai COA fino all’insediamento dei nuovi organi di disciplina – l’interpretazione qui fornita di norma programmatica, bisognosa come tale di specifica attuazione al fine di perfezionare (e delimitare) la produzione dell’effetto abrogativo di cui all’art. 3, comma 5 bis. Alla data del 13 agosto 2012, pertanto, le norme sull’esercizio della funzione disciplinare da parte dei COA non potevano considerarsi “in contrasto” con il principio di cui alla lett. f), perché tale lettera contiene, appunto, un indirizzo cui il legislatore (rectius: il regolatore) deve conformarsi, e non un precetto normativo immediatamente cogente, come accade, piuttosto, per altre lettere dello stesso comma 5, quale, ad esempio, quella che rimuove i limiti alla pubblicità.

    4. A corroborare simile opzione interpretativa concorre, peraltro, la constatazione che anche la legge 31 dicembre 2012, n. 247, successiva al D.P.R. n. 137/12, presuppone, in numerosi luoghi, la permanenza in capo agli Ordini circondariali, della funzione disciplinare.
    Si pensi all’art. 63, comma 2, che anticipa l’esercizio della funzione di vigilanza da parte del C.N.F. ai procedimenti disciplinari “in corso presso i Consigli dell’Ordine”. Ma si consideri anche l’art. 65, comma 5, che anticipa l’applicabilità del nuovo codice deontologico ai procedimenti disciplinari in corso alla data della sua adozione, se più favorevoli all’incolpato, senza fare alcuna distinzione in relazione all’organo titolare della funzione disciplinare: ne deriva che, qualora nel corso della fase transitoria – vale a dire fino all’insediamento dei Consigli distrettuali di disciplina di cui all’art. 50 della legge – venisse adottato il nuovo Codice deontologico, questo potrebbe essere applicato nei procedimenti in corso, evidentemente dinanzi agli Ordini.
    Come il D.P.R. n. 137/12, pertanto, anche la legge n. 247/12 – che sottrae l’ordinamento forense al processo di delegificazione in atto, rilegificando la materia – interviene su un complesso normativo “ancora in piedi” e non interessato da alcun fenomeno abrogativo.
    Sul piano dell’interpretazione della disciplina transitoria di cui all’art. 65, comma 1 della legge, ne deriva che, fino all’insediamento dei Consigli distrettuali di disciplina, conseguente all’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 50 della legge, potrà continuare ad avere applicazione la vigente disciplina in tema di esercizio della funzione disciplinare che, lo si ripete, non era stata abrogata il 13 agosto del 2012, né a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 137/12.
    La disciplina di cui all’art. 65, comma 1, della legge, mira infatti a garantire la continuità di funzionamento dell’ordinamento forense, nelle more dell’adozione dei regolamenti previsti dalla legge, indispensabile strumento di attuazione del complesso processo di riforma dalla stessa delineato.
    E d’altro canto, la persistenza in capo agli Ordini della funzione disciplinare non solo consegue alla corretta interpretazione del dettato normativo, ma si pone inoltre quale presidio di garanzia della continuità nell’esercizio di una funzione a sicura rilevanza pubblica, in quanto volta alla tutela dell’interesse generale al corretto esercizio delle professioni regolamentate.
    Interpretare il quadro normativo vigente in termini diversi, predicando l’avvenuta abrogazione delle norme in materia di esercizio della funzione disciplinare da parte dei COA alla data del 13 agosto 2012, non solo conduce a risultati incompatibili con l’interesse pubblico alla continuità nell’esercizio della funzione disciplinare, ma non tiene conto dei conferenti dati di diritto positivo, inequivocabilmente convergenti – tanto nel caso del D.P.R. n. 137/12, quanto, e soprattutto, con riferimento alla legge n. 247/12 – nel senso della prorogata vigenza delle norme regolanti i procedimenti disciplinari, fino all’insediamento dei nuovi organi disciplinari.

    5. Pertanto, ritiene la Commissione che la disciplina relativa all’esercizio della funzione disciplinare da parte degli Ordini circondariali forensi non sia stata abrogata per effetto dell’art. 3, comma 5 bis del D.L. n. 138/2012 e che, pertanto, essa possa continuare a trovare applicazione – ai sensi dell’art. 65, comma 1, della l. n. 247/12 – sino all’insediamento dei nuovi organi disciplinari ai sensi dell’art. 50 della stessa legge n. 247/12.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 10 aprile 2013, n. 30

    Quesito n. 227 ter

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia formula un quesito relativo alla possibilità di proseguire procedimenti disciplinari in corso nei confronti di un soggetto radiato dall’Albo con provvedimento definitivo, a conclusione di separato procedimento.

    Al quesito deve essere data risposta negativa.
    La radiazione determina il venir meno della potestà disciplinare dell’Ordine professionale sul soggetto, che non è più iscritto all’albo.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere del 10 aprile 2013, n. 49

    Quesito n. 251 del COA di Pistoia

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia formula un quesito relativo alla possibilità, per il Consiglio dell’Ordine, di perseguire disciplinarmente un avvocato già radiato dall’Albo con provvedimento disciplinare passato in giudicato.

    Al quesito deve essere data risposta negativa.
    La radiazione determina il venir meno della potestà disciplinare dell’Ordine professionale sul soggetto, che non è più iscritto all’albo.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 10 aprile 2013, n. 44

    Quesito n. 241 del COA di Perugia

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Mondovì formula un quesito relativo all’interpretazione e all’applicazione dell’art. 4, comma 4, della legge n. 247/12 n. 247. In particolare, il Consiglio rimettente si chiede se la contemporanea appartenenza dell’iscritto a più associazioni determini la possibilità per il Consiglio di “pretendere che almeno una delle due associazioni sia sciolta”.

    L’art. 4, comma 4, impone l’appartenenza dell’avvocato ad una sola associazione.
    Tuttavia, ai sensi del successivo comma 6, la violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare. Pertanto, le conseguenze della simultanea partecipazione di uno o più avvocati a più associazioni professionali non determinano lo scioglimento dell’associazione, ma unicamente l’insorgere di responsabilità disciplinare a carico dell’iscritto che abbia violato la previsione di cui all’art. 4, comma 4.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 10 aprile 2013, n. 43

    Quesito n. 240 del COA di Mondovì

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto formula un quesito relativo alla possibilità, per l’Avvocato già iscritto nella sezione speciale “Avvocati stabiliti” di iscriversi – a seguito del superamento dell’esame abilitante – nella sezione ordinaria dell’Albo, mantenendo l’anzianità di iscrizione maturata dal momento dell’iscrizione alla sezione speciale. Il Consiglio chiede altresì se l’iscrizione alla sezione ordinaria comporti il pagamento di una autonoma tassa di iscrizione.

    Ritiene la Commissione che l’iscrizione nell’Albo ordinario a seguito del superamento dell’esame di abilitazione di un avvocato precedentemente iscritto alla sezione speciale “Avvocati stabiliti” non possa comportare cumulo della relativa anzianità di iscrizione.
    L’iscrizione alla sezione speciale – infatti – è propedeutica ad una forma peculiare e limitata di esercizio della professione forense, caratterizzata dalla spendita del solo titolo straniero e dalla necessità di intesa con un avvocato iscritto nell’Albo. Tale attività è a sua volta funzionale all’espletamento del procedimento di stabilimento – integrazione ai sensi del D. Lgs. n. 96/2001 (attuativo della Direttiva 98/5/CE). Tale forma di esercizio della professione non è in alcun modo assimilabile a quella conseguente alla piena integrazione o al superamento dell’esame di abilitazione (o dell’esame per il riconoscimento del titolo straniero). Ne consegue che l’anzianità di iscrizione nella sezione speciale non è cumulabile all’anzianità di iscrizione nell’Albo ordinario, proprio perché le due iscrizioni corrispondono a due diverse forme di esercizio della professione, che avvengono per di più sulla base di titoli diversi (il titolo straniero per lo stabilito, il titolo di Avvocato per l’iscritto nell’Albo ordinario). Per le stesse ragioni, all’atto dell’iscrizione nell’Albo ordinario dovrà essere versato il contributo di iscrizione dovuto.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Commissione), parere del 10 aprile 2013, n. 42

    Quesito n. 239 del COA di Barcellona Pozzo di Gotto

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Forlì Cesena pone il seguente quesito: “se è legittimo un ufficio legale, nel caso di specie denominato Avvocatura Civica, presso un Comune con contestuale iscrizione di numero due dipendenti del medesimo Comune nell’albo speciale avvocati, che verrebbero adibiti a detto ufficio con oneri a carico dell’Amministrazione comunale; e se sia legittima l’assegnazione di due dipendenti del Comune per svolgere l’attività di avvocato […] senza bandire alcun concorso o gara per l’accesso di Avvocati sia di detto Ufficio sia di coloro che supporteranno detto personale”.

    Ritiene la Commissione che rientri nei poteri dell’Amministrazione civica istituire uffici legali interni, i quali, ai sensi dell’art. 23, comma 3 della nuova legge professionale (l. n. 247/12), devono essere diretti da un avvocato iscritto all’Elenco speciale. Ai componenti di tali uffici deve essere assicurata “la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta” (art. 23, comma 1). Essi devono, peraltro, essere iscritti all’elenco speciale.
    Ritiene pertanto la Commissione che nulla osti al trasferimento a tali mansioni di avvocati già dipendenti dall’amministrazione comunale, se anche assunti in passato per essere adibiti a mansioni differenti, ferma restando l’obbligatorietà della loro iscrizione nell’elenco speciale, il rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego alle dipendenze della P.A., con riferimento specifico agli enti territoriali nonché il rispetto dei principi di cui all’art. 23, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere 20 febbraio 2013, n. 22

    Quesito n. 223 del COA di Forlì – Cesena

  • Quesito n. 224 del COA di Macerata

    La Commissione, esaminato il quesito, rileva preliminarmente che non rientra nelle proprie competenze pronunciarsi sulla gestione del personale da parte degli Ordini circondariali. Se è vero infatti che il CNF esamina la pianta organica dei COA, l’approvazione definitiva di quest’ultima spetta al Dipartimento della Funzione pubblica.
    Sempre preliminarmente, la Commissione rileva altresì che sulla scelta di intervenire sulla pianta organica potrebbe incidere anche il riordino – eventuale – dei Consigli dell’Ordine conseguente alla revisione della geografia giudiziaria.
    Ciò posto, la questione posta dal COA di Macerata va innanzitutto inquadrata nell’inserimento dei COA nell’ambito delle “Pubbliche Amministrazioni” e relativamente a tanto, quali limiti di autonomia possano esserci per i COA stessi nell’applicazione delle norme generali previste, appunto, per le pubbliche amministrazioni.
    Venendo al caso di specie, con una lettura restrittiva degli obblighi gravanti in capo ai COA, in considerazione della prevalenza dei principi di razionalizzazione della spesa e di efficienza della pubblica amministrazione, potrebbe essere opportuno che il COA di Macerata provveda prima ad avviare la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis TUPI posto che potrebbero esservi posizioni di esubero di personale collocato in disponibilità ed iscritto negli appositi elenchi ai sensi degli artt. 33 e 34 TUPI (comma 2° del 34 bis).
    La norma, infatti, prevede che le amm. (1° comma) “prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare …. ” e che le assunzioni effettuate in violazione sono nulle di diritto (comma 5).
    Successivamente sarà possibile procedere con una mobilità volontaria e, quindi, in mancanza di copertura, al concorso per l’assunzione.
    Quanto al soggetto cui rivolgere la comunicazione, è presumibile che vada effettuata, trattandosi di un ordine professionale dotato di una propria autonomia, ai Servizi per l’Impiego regionali e provinciali, con informazione – per cautela – anche al Dipartimento della Funzione Pubblica.
    Per converso, una lettura più “aperta” che tenga in considerazione l’assoluta autonomia finanziaria dei COA e pertanto la mancanza di qualsiasi incidenza da parte degli stessi sulla spesa pubblica, potrebbe condurre ad optare per l’esperimento soltanto della mobilità cosiddetta “volontaria” (in ragione dei principi di buona amministrazione) e successivamente di dar luogo al concorso per le assunzioni previste.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Piacci), parere 10 aprile 2013, n. 31

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca ha formulato il seguente quesito: “Può il Consiglio dell’Ordine, ai sensi degli artt. 17, 37, 42 e/o 43 del RDL 1578/1933, cancellare dall’albo degli avvocati ovvero sospendere dall’esercizio della professione un avvocato per il quale sia stato nominato un amministratore di sostegno dal Giudice Tutelare, essendo ritenuto “affetto da disturbo bipolare non ben compensato dai farmaci” con conseguente “impossibilità di assumere decisioni completamente nel proprio interesse”.

    La Commissione, dopo attenta valutazione – attesa la delicatezza di una questione che afferisce direttamente alla sfera privatistica sensibile dell’individuo, protetta per legge – ritiene, in primo luogo, che non si possano analogicamente applicare alla fattispecie rappresentata gli artt. 42 e 43 del RDL n. 1578/1933. Dette norme, infatti, mutuano il loro contenuto da specifiche previsioni del codice penale, con la conseguenza che ne è inibita l’applicazione a fattispecie diverse.
    Secondariamente, rileva che la nomina dell’Amministratore di sostegno non è causa di perdita, parziale o totale, dell’esercizio dei diritti civili da parte della persona amministrata. Anche l’art. 17 del RDL n. 1578/1933 è quindi inapplicabile alla vicenda prospettata dal COA.
    Posto quanto sopra, la Commissione osserva, di conseguenza, che solo il Consiglio territoriale è in grado di valutare compiutamente la posizione dell’iscritto sotto i plurimi profili della permanenza dei requisiti di professionalità e della capacità di rispettare i doveri di segretezza e riservatezza.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere 16 gennaio 2013, n. 7

    Quesito n. 212 del COA di Lucca

  • Il Consigliere Segretario, su richiesta del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bassano del Grappa, ha formulato alla Commissione un quesito relativo alla sopravvivenza degli Ordini circondariali forensi costituiti presso i Tribunali sopprimendi per effetto del D. Lgs. n. 155/12.

    Come noto, l’art. 16 del R.D.L. n. 1578/1933 e l’art. 19 del D. Lgs. Lgt. n. 382/1944 dispongono la costituzione di un Albo degli Avvocati per ogni circondario di Tribunale. Da ciò discende, stante la funzione di custodia dell’Albo istituzionalmente attribuita ai COA, la correlativa costituzione di un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso ogni Tribunale. Conseguentemente, l’art. 1 della legge n. 99/1995 dispone la destinazione di locali a sede del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso ogni Tribunale della Repubblica.
    Si pone il problema di stabilire cosa accada al Consiglio dell’Ordine – ente pubblico associativo – nel caso di soppressione del Tribunale presso il quale è costituito a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 155/12, recante “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”.
    In particolare, ritiene la Commissione che la soppressione degli Ordini circondariali forensi costituiti presso i Tribunali sopprimendi non possa conseguire automaticamente alla soppressione del Tribunale. La relativa disciplina, infatti, dovrà trovare sede necessaria (ed opportuna) – almeno per i profili generali e salva l’autorizzazione del potere regolamentare in attuazione – in una fonte di rango primario: infatti, la disciplina degli ordini professionali – enti pubblici nazionali in ragione dell’interesse tutelato (così la sent. n. 405/2005 della Corte costituzionale) – è soggetta alla riserva di legge di cui all’art. 97 Cost.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 10 aprile 2013, n. 39

    Quesito n. 234