Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Con il quesito in oggetto, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli chiede di sapere se possa essere computato ai fini dell’iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori il periodo di esercizio delle funzioni di magistrato onorario.

    L’art. 33 del R.D.L. n. 1578/33 prevede che possa essere iscritto all’Albo speciale l’avvocato che abbia esercitato la professione per almeno dieci anni.
    L’art. 34 dello stesso R.D.L. pone alcune eccezioni a tale regola, tra cui non figura tuttavia l’esercizio delle funzioni di giudice onorario. Alla luce del combinato disposto tra l’art. 34, comma 1, lett. b) e dell’ultimo comma della stessa disposizione, deve infatti ritenersi che elemento essenziale per l’equipollenza delle funzioni esercitate al fine dell’iscrizione nell’Albo speciale sia l’appartenenza all’ordine giudiziario come magistrati in ruolo. In tale categoria non rientrano, pacificamente, i magistrati onorari: in tal senso, la Commissione richiama il proprio precedente 14 luglio 2011, n. 63, reso su fattispecie in parte analoga.
    D’altro canto, come ribadito dal CNF in numerose pronunce, l’art. 34 del R.D.L. n. 1578/33 è norma eccezionale e, come tale, non è suscettibile di interpretazione estensiva (cfr. C.N.F., 14-11-2011, n. 174; 12-10-1990, n. 84).
    La risposta al quesito va resa, pertanto, in termini negativi.

    Parere 14 luglio 2011, n. 63
    Il COA di Roma chiede un parere in merito all’interpretazione dell’articolo 30 R.D.L. n. 1578/1933, lettere a) ed f), in relazione alle domande di iscrizione all’Albo degli avvocati di Giudici Onorari del Tribunale con anzianità di servizio di almeno otto anni. Richiama, al riguardo, i precedenti pareri negativi del C.N.F. nn. 14/2007 e 33/2008, nonché il R.D. n. 12 del 30.1.1941 e s.m.i. che, al titolo I°, capitolo I°, n. 4, afferma appartenere all’ordine giudiziario, come magistrati onorari, tra gli altri, i G.O.T.
    L’articolo 30 R.D.L. n. 1578/1933 dispone che hanno diritto di essere iscritti all’albo degli avvocati, purché siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 13 dello stesso RDL, coloro che per otto anni almeno siano stati magistrati dell’ordine giudiziario, militare o amministrativo.
    La norma si riferisce con nettezza ai magistrati che siano appartenuti al ruolo di detti ordini per almeno otto anni.
    I magistrati onorari non fanno, invece, parte del ruolo ordinario della magistratura, come risulta evidente dalla qualifica di “onorari” che agli stessi è assegnata dalla legge.
    Siffatta differenziazione comporta che, pur esercitando i magistrati onorari funzioni giurisdizionali, e pur appartenendo, con esclusivo riferimento a detto esercizio, all’ordine giudiziario, agli stessi non sono estensibili, in difetto di uno specifico richiamo, le disposizioni – estranee all’esercizio della funzione giurisdizionale – che attengono allo stato giuridico dei magistrati, quale, ad esempio, quella che consente l’iscrizione all’albo di avvocati, che è strettamente dipendente da detto status.
    I magistrati onorari, dunque, per effetto della netta differenziazione di stato giuridico rispetto ai magistrati di ruolo, non possono giovarsi del diritto di iscrizione all’albo degli avvocati previsto dalla norma sopra citata.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Piacci), parere 12 dicembre 2012, n. 71

    Quesito n. 201

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ha richiesto un parere in merito alla sussistenza, in capo al Consiglio dell’Ordine cui sia stata rivolta una domanda di iscrizione per trasferimento da altro Ordine, del potere discrezionale di verificare la sussistenza dei requisiti per l’originaria iscrizione all’Albo o a una sua sezione speciale, con particolare riguardo ai requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale degli Avvocati stabiliti.

    La Commissione richiama integralmente il proprio precedente reso il 28 marzo 2012, n. 17, nel quale è recepito l’orientamento espresso dal Consiglio nazionale forense nella sentenza n. 50 del 2012.

    Parere 28 marzo 2012, n. 17

    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, con nota 9 gennaio 2012 Prot. n. 27, ha richiesto parere in merito ai criteri da adottare per l’iscrizione degli Avvocati “stabiliti” nell’apposita Sezione dell’Albo, opinando se, in particolare, “si possa procedere alla verifica del curriculum del richiedente onde escludere la sussistenza di una ipotesi di abuso del diritto dell’Unione Europea”.
    Il Consiglio rimettente ha evidenziato di avere, con propria deliberazione del 23 luglio 2011, orientato l’istruttoria delle richieste di iscrizione degli Avvocati stabiliti alla puntuale verifica delle condizioni presupposte dalla legge, con particolare riferimento al requisito della residenza o domicilio professionale dell’interessato nel circondario del Tribunale Ordinario di Palmi, alla conoscenza effettiva della lingua del paese di provenienza, al regolare e non episodico svolgimento di attività professionale nel detto paese, al conseguimento di titoli abilitanti idonei a comprovare il diritto all’iscrizione.
    E’ intervenuta la sentenza 22 dicembre 2011 n. 28340 con la quale le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno statuito che l’iscrizione nella Sezione dedicata dell’Albo è subordinata alla sola condizione della documentazione dell’iscrizione presso la corrispondente Autorità dello Stato membro, nonché all’assenza di cause di incompatibilità.
    Osserva la Commissione che la motivazione della predetta sentenza appare circoscritta all’analisi, meramente ricognitiva, dei requisiti prescritti dall’art. 6 del Decreto Lgs. n. 96/2001 (che ha recepito la Direttiva 98/5/CE), per affermare il principio di diritto che lo Stato membro non può opporre al professionista proveniente da altro Stato comunitario condizioni ulteriori pregiudicanti l’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo.
    Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza 15 marzo 2012 n. 50/12 ha esaminato la questione sotto la diversa angolazione giuridica del c.d. “abuso del diritto”; nella giurisprudenza comunitaria è costante il principio secondo cui “gli interessati non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente del diritto comunitario”, ritenendo conseguentemente non meritevole di tutela la situazione di colui che, pur nel rispetto formale delle condizioni poste dal diritto dell’Unione Europea, “si proponga di ottenere un vantaggio derivante dalle norme comunitarie attraverso la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento” (cfr. sentenza cit., pag. 4).
    In virtù del delineato principio generale – integrante fonte interpretativa di rango superiore, cui soggiacciono la disciplina regolatoria dettata, in specie, dalla Direttiva 98/5/CE e la stessa normazione attuativa interna – deve ritenersi sussistente la discrezionalità amministrativa del Consiglio territoriale proprio al fine di prevenire pratiche abusive.
    Definito nei termini sopra esposti l’ambito funzionale del potere autoritativo assegnato al Consiglio territoriale in materia di iscrizioni e tenuta dell’Albo, in tali considerazioni è il parere della Commissione.

    Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Allorio), parere 12 dicembre 2012, n. 69

  • Quesito n. 225: Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli pone il quesito se l’art. 18 della legge n. 247 del 2012 (legge di riforma dell’ordinamento professionale forense) impedisca all’avvocato di esercitare l’attività di amministratore di condominio.

    La commissione reputa che al quesito debba darsi risposta negativa per i motivi che seguono.
    Premesso che nel vigore della precedente normativa l’art. 3 del RdL n. 1578/1933 era interpretato – data l’eccezionalità dei divieti – nel senso della compatibilità delle due attività (da ultimo sent. CNF 16 marzo 2010, n. 13), il nuovo art. 18 cit. individua quattro macro aree di incompatibilità con la professione di avvocato e precisamente:
    a) l’esercizio di qualsiasi attività (diversa da quella forense) di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, fatte salve le attività espressamente escluse dal divieto (di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, di notaio), mentre è consentita l’iscrizione nell’albo dei commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili, o nell’albo dei consulenti del lavoro;
    b) l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio, o in nome o per conto altrui (fatta salva l’assunzione di incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali, o in procedure di crisi d’impresa);
    c) l’assunzione della qualità di socio illimitatamente responsabile, o di amministratore, di società di persone, aventi quali finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico, o consigliere delegato di società di capitali anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente del consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione, a meno che l’oggetto dell’attività della società sia limitato esclusivamente all’amministrazione di beni personali, o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;
    d) l’esercizio di attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.
    Esclusa la ricorrenza dell’ipotesi sub d) tenuto conto che la nomina quale amministratore di un condominio non instaura un rapporto di subordinazione con quest’ultimo (Commissione consultiva CNF, parere 25 giugno 2009, n. 26; Id, n. 1 del 29 gennaio 2009; Id, n. 154 del 26 settembre 2003), va anzitutto ricordato che il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini i quali sono rappresentati dall’amministratore e non costituiscono un’entità diversa da quest’ultimo (in termini, Cass. 11 gennaio 2012 n. 177 [ord.] in CED Cassazione rv 620729), tanto vero che l’esistenza di un rappresentante unitario non li priva della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio condominiale (Cass. 16 maggio 2011, n. 10717, ivi rv 617438). L’irriducibilità allo schema economico/giuridico dell’impresa e/o della società è, peraltro, confermata dall’inclusione del condominio nel recinto di protezione del consumatore che, come noto, è la persona fisica la quale agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professionale eventualmente svolta ed in tale veste contratta col professionista. Se, da un lato, si esclude che consumatore possa essere una società, anche se di persone (Cass. 14 luglio 2011, n. 15531, ivi rv 618573) e comunque l’impresa, pur se esercitata dalla persona fisica, dall’altro, proprio per la sua irriducibilità allo schema societario e per il fatto che l’amministratore agisce non quale organo, ma quale mandatario con rappresentanza di persone fisiche (condomini) che operano per scopi estranei ad attività professionale, o imprenditoriale, al condominio è ritenuta applicabile la normativa del codice del consumo con riguardo ai contratti conclusi dall’amministratore col professionista (Cass. 24 luglio 2001, n. 10086, ivi rv 548447; conf. Id., 12 gennaio 2005, n. 452).
    A sua volta quello dell’amministratore configura un ufficio di diritto privato, assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità delle disposizioni sul mandato (Cass. 16 ago. 2008, n. 10815, ivi rv 535589); e proprio al mandato si riferisce ora anche l’art. 9 della recente legge n. 220 dell’11 dicembre 2012 (recante la modifica della disciplina del condominio negli edifici) quando, modificando l’art. 1229 c.c., attribuisce all’assemblea la facoltà di subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile “(…) per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato” (ivi, art. 1129,terzo periodo, c.c.).
    Ciò posto, quanto detto a proposito dell’irriducibilità della figura del condominio allo schema societario e/o dell’impresa, è sufficiente per escludere la ricorrenza dell’ipotesi di incompatibilità di cui sub c); a sua volta, quanto rilevato circa la ricostruzione della figura dell’amministratore quale mandatario con rappresentanza di persone fisiche (i condomini) che non esercitano attività professionale, o imprenditoriale, è sufficiente ad escludere la ricorrenza dell’ipotesi di incompatibilità di cui sub b) posto che l’amministratore, non agendo in proprio, non esercita nemmeno attività di impresa commerciale in nome altrui se è vero che nemmeno i mandanti l’esercitano.
    Residua l’ipotesi di cui sub a) potendo rilevare, in tesi, l’esercizio della funzione di amministratore come attività di lavoro autonomo svolta continuativamente, o professionalmente.
    Sennonché, va in contrario osservato che – come si è visto – l’attività di amministratore di condominio si riduce, alla fine, all’esercizio di un mandato con rappresentanza conferito da persone fisiche , in nome e per conto delle quali egli agisce e l’esecuzione di mandati, consistenti nel compimento di attività giuridica per conto ed (eventualmente) in nome altrui è esattamente uno dei possibili modi di svolgimento dell’attività professionale forense sicché la circostanza che essa sia svolta con continuità non aggiunge né toglie nulla alla sua legittimità di fondo quale espressione, appunto, di esercizio della professione.
    Ben vero potrebbe obiettarsi che, se non sul piano della continuatività, è su quello dell’attività svolta professionalmente che potrebbe scorgersi un profilo di incompatibilità.
    A questo proposito va detto, anzitutto, che nemmeno la citata legge n. 220/2012 ha innovato la figura dell’amministratore perché se ne ha ampliato, sotto certi profili, poteri e responsabilità, non ha trasformato l’esercizio della relativa attività in professione vera e propria, o quanto meno in professione regolamentata, come è confermato dal fatto che non è stato istituito né un albo, né uno specifico registro degli amministratori di condominio, mentre il fatto che essi debbano seguire corsi di aggiornamento (art. 25 nella parte in cui inserisce l’art. 71 bis delle disp. att. c.c.) non sembra sufficiente a configurare l’esistenza di una vera e propria professione. E la mancata istituzione di un albo o registro – ad onta di una prima versione della proposta di legge che invece la prevedeva – è indice ermeneutico di rilevante significato ai fini di confortare la soluzione qui accolta.
    D’altra parte, anche quando il riferimento alla svolgimento in forma professionale dovesse intendersi come allusione ad un modo di esercizio di un’attività che richiede competenze, un minimo di qualificazione e rappresentante fonte reddituale, la riconducibilità dell’attività all’area del mandato e di quest’ultimo ad una modalità di esercizio della professione forense, finisce per riferire a quest’ultima il citato requisito.
    Ovviamente la ritenuta compatibilità produrrà riflessi anche sul piano della disciplina fiscale e previdenziale della vicenda dovendo il relativo reddito considerarsi a tutti gli effetti di natura professionale e quindi, tra l’altro, soggetto anche a contribuzione a favore della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza forense.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 20 febbraio 2013, n. [da assegnare]

  • Quesito n. 188: Con nota del 16 ottobre 2012 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani ha sottoposto alla Commissione il seguente quesito: “E’ legittimato il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, dovendo valutare ai fini disciplinari la condotta di un iscritto, a richiedere alla Prefettura se essa abbia ricevuto da organi di Polizia, ex art. 75 D.P.R. 309/1990, la segnalazione che un Avvocato sia risultato essere in possesso di sostanze stupefacenti?”.

    Il Consiglio rimettente ha allegato la propria richiesta di informazioni indirizzata al Prefetto di Barletta-Andria-Trani e la risposta dell’amministrazione opponente il diniego con richiamo alla disposizione dell’art. 75, comma 6 del D.P.R. n. 309/1990, la quale preclude la divulgazione delle notizie riguardanti gli accertamenti e gli atti posti in essere dall’amministrazione a carico di soggetti trovati in possesso di sostanze stupefacenti o psicotrope vietate.
    Osserva preliminarmente la Commissione che i poteri attribuiti al Prefetto dall’art. 75 del D.P.R. n. 309/1990 attengono all’esercizio di funzioni di natura amministrativa relativamente alle quali il comma 6 della stessa disposizione normativa esclude tassativamente ogni forma di accesso da parte di terzi. In tale ampia categoria soggettiva devono ricomprendersi – in considerazione della chiarezza della formula legislativa – anche tutti gli enti o istituzioni, pur di natura pubblica, comunque estranei allo specifico procedimento disciplinato dagli artt. 75 e 75 bis del D.P.R. n. 309/1990.
    Rimane, pertanto, indifferente la circostanza che la richiesta di informazioni del Consiglio rimettente sia stata originata dall’esigenza, corrispondente anch’essa all’esplicazione di una funzione amministrativa pubblica, di verificare la permanenza in capo al proprio iscritto dei requisiti di specchiatezza ed illibatezza della condotta.
    Va, quindi, in punto di stretto diritto, condivisa la motivazione del diniego di accesso agli atti opposto dalla Prefettura.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 11 luglio 2012, n. 66

  • Quesito n. 187: Il COA di Castrovillari chiede parere sul seguente quesito: un praticante avv. iscritto nel relativo registro il 13.6.2011, può ottenere il certificato di eseguita pratica utilizzando a tal fine, in sostituzione di sei mesi di pratica, il diploma ottenuto a conclusione di un corso postuniversitario (Master europeo in scienze del lavoro) della durata di un anno, seguito prima dell’iscrizione nel suddetto registro?

    La risposta è negativa, in quanto si tratta di ipotesi non prevista dalla legislazione vigente in materia di tirocinio.
    Né è applicabile al caso di specie la norma che consente di svolgere il tirocinio in concomitanza con gli ultimi sei mesi del corso di laurea (ipotesi peraltro diversa da quella indicata dal COA), che non ha  avuto ancora attuazione, essendo la sua operatività subordinata alla convenzione tra il MIUR e il CNF. Indipendentemente da tale rilievo, e a parte la considerazione che il tirocinio presuppone l’iscrizione nel relativo albo (ipotesi che nel caso prospettato viene esclusa) le norme sul tirocinio sono di stretta interpretazione.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere 11 luglio 2012, n. 65

  • Quesiti nn. 185, 186, 192: L’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia hanno formulato quesiti in merito all’applicabilità dell’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 137/12 – in materia di tirocinio presso l’Avvocatura generale dello Stato e presso uffici legali di enti pubblici, o di enti privati autorizzati – ai tirocini in corso alla data di entrata in vigore del suddetto D.P.R. n. 137/12.

    Tutti i quesiti pongono il problema dell’applicabilità della disposizione in esame ai tirocini in corso, ed in particolare ai tirocinanti che, alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 137/12, abbiano già svolto presso l’Avvocatura o l’ente pubblico (enti privati autorizzati, allo stato, non risultano), più di un anno di tirocinio: essi, pertanto, possono essere assunti ad oggetto di un medesimo parere.
    L’art. 10, commi 1, 2 e 3 del D. P. R. n. 137/12 dispone che:
    “1.  Fermo in particolare quanto disposto dall’articolo 6, commi 3 e 4, il tirocinio può essere svolto presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o di ente privato autorizzato dal ministro della giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non più di dodici mesi.
    2.  Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal ministro della giustizia
    3. Fermo quanto previsto dal comma 2, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno”.

    In particolare, l’Avvocatura, con propria circolare n. 51 del 12 settembre 2012, ha disposto l’immediata cessazione, a decorrere dal 16 agosto 2012, del tirocinio di quei giovani che abbiano già svolto un periodo uguale, o superiore a un anno.
    Tuttavia, a fronte del disagio dei tirocinanti e, soprattutto, dell’emergere – in seno ai COA – di orientamenti favorevoli a rilasciare il certificato di compiuta pratica anche a coloro che abbiano svolto l’intero periodo di tirocinio presso l’Avvocatura o l’ufficio legale di ente pubblico, l’Avvocatura ha formulato il quesito in discorso, chiedendo in particolare se il Consiglio nazionale forense “ritenga ammissibile tale possibilità, in via transitoria, riconoscendo validità alla pratica forense iniziata presso l’Avvocatura prima dell’entrata in vigore della norma limitativa e fino al compimento del periodo di diciotto mesi”.
    La problematica può trovare soluzione partendo dalla premessa che la disciplina del tirocinio forense risulta dalla integrazione delle norme degli artt. 6 e 10 del D.P.R. n. 137/12 , e non unicamente dall’ultima delle due norme richiamate. L’art. 6, comma 14, espressamente prevede che “le disposizioni del presente articolo si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo quanto già previsto dall’art. 9 , comma 6, del D. L. 24.1.2012, n. 1, conv., con mod., dalla l. 24.3.2012, n. 27”.
    Fermo dunque che solo le disposizioni sulla riduzione a diciotto mesi della durata del tirocinio si applicano anche ai tirocini in corso al momento dell’entrata in vigore della relativa norma (e quindi dal 24.1.2012) – ciò secondo l’ultima interpretazione fornita al riguardo dal Ministero vigilante – tutte le altre disposizioni che contribuiscono a conformare il nuovo tirocinio si applicano solo a quelli iniziati a partire dal 16.8.2012.
    Se è vera la premessa per cui la disciplina del tirocinio forense trova la sua fonte nella combinazione delle norme degli artt. 6 e 10 cit. (e non può essere altrimenti), sarebbe illogico non estendere la portata delle disposizione dell’art. 6, comma 14, alle modalità di svolgimento del tirocinio previste dall’art. 10 cit., posto che quest’ultime, assieme alle altre, concorrono a conformare l’unico tirocinio forense.
    Una conclusione diversa genererebbe l’illogica conseguenza per cui lo stesso tirocinio, unicamente conformato, è tuttavia destinatario di due previsioni diverse in relazione alla disciplina transitoria; ragioni di omogeneità sistematica e di razionalità inducono, dunque, a privilegiare la conclusione per cui la disposizione dell’art. 6, comma 14, si applica anche alle modalità di svolgimento del t. f. previste dall’art. 10 cit.
    Questa conclusione non è peraltro contraddetta – ché ne risulta anzi confermata – dalla norma dell’art. 10, comma 2, D.P.R. n. 137/12, secondo la quale “il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi, presso un avvocato iscritto all’Ordine”. Infatti, detta norma aggiunge “o presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico”. Ciò significa che ammettere la continuazione per diciotto mesi del tirocinio presso l’A.S. per i tirocini in corso alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 137/12 non fa venir meno il requisito richiesto indefettibilmente dall’art. 10, comma 2, cit.
    Ne deriva conclusivamente che la norma dell’art. 10, comma 1, cit. si applica ai soli tirocini iniziati a partire dal 16 agosto 2012; non è superfluo sottolineare che in ogni caso il tirocinio dovrà svolgersi nel rispetto delle norme, non abrogate, del D.P.R. n. 101/1990.

    Consiglio Nazionale Forense, parere 24 ottobre 2012, n. 64

  • Quesito n. 182: Viene richiesto il parere della Commissione in ordine al seguente quesito: “L’Avvocato che abbia stipulato con il cliente una convenzione avente ad oggetto la determinazione dell’onorario per l’assistenza in un giudizio civile è tenuto a produrre, a conclusione del processo, la nota spese ricalcante l’accordo in essere con la parte assistita o semplicemente depositare la pattuizione stessa?”.

    L’abolizione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico (art. 9, comma 1 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1) non implica il venir meno dell’onere del difensore – ai sensi dell’art. 75 Disp. att. c.p.c – di depositare in giudizio la nota spese a supporto della domanda di condanna della controparte alle spese di lite.
    Eccettuata l’ipotesi nella quale il difensore sia costituito come antistatario, la nota spese viene prodotta nell’interesse della parte assistita, titolare del diritto alla rifusione nei confronti del soccombente.
    In tale prospettiva, ritiene la Commissione che sia opportuno che il difensore faccia riferimento alla convenzione sugli onorari stipulata con il cliente, e che la alleghi alla nota spese onde fornire un ragionevole principio di prova in ordine all’ammontare della domanda di condanna, in vista alla liquidazione del compenso da parte del giudice. Ciò, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 96, comma 3, c.p.c.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 24 ottobre 2012, n. 63

  • Quesito n. 174: Si chiede (da parte del COA Cremona) se possano essere inseriti nell’elenco dei difensori d’ufficio gli avvocati iscritti nell’elenco degli “stabiliti”, alla luce della declaratoria di incostituzionalità (sent. 106/2010 della Corte Cost.) dell’art. 8, 2° comma, RDL 27/11/33 n. 1578 nella parte in cui si riferiva alla possibilità di nominare il praticante abilitato come difensore d’ufficio in quanto “non ha percorso l’intero iter abilitativo alla professione”.

    Ai sensi dell’art. 6 L. 2/2/2001 n. 96 per l’esercizio permanente in Italia della professione di avvocato i cittadini degli stati membri aventi i requisiti possono iscriversi in una sezione speciale dell’albo costituita nella circoscrizione del Tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza. Ai sensi del successivo art. 8, gli avvocati c.d. stabiliti, nell’esercizio dell’attività relativa alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali e amministrativi possono agire solo di concerto con un professionista abilitato secondo un’intesa risultante da una scrittura privata autenticata o da una dichiarazione resa da entrambi al Giudice adito antecedentemente alla costituzione.
    L’avvocato stabilito gode quindi di uno status abilitativo limitato necessitando dell’integrazione dei poteri – che si realizza con l’affiancamento ad un professionista abilitato – per quanto riguarda l’attività giudiziale (l’attività stragiudiziale essendo liberamente esercitabile ex art. 10 L. 96/2001).
    La difesa d’ufficio, costituendo tipica attività giudiziale nell’ambito penale, postula necessariamente una piena capacità processuale tale da consentire di esercitare senza limiti, nell’interesse del cliente, tutti i diritti e le facoltà proprie del ministero di difensore.
    Tale legittimazione è sicuramente carente nell’avvocato stabilito che, dovendo agire d’intesa con altri avvocati pienamente abilitati, potrebbe privare il proprio assistito dell’effettività della difesa a causa della necessità di acquisire di volta in volta (tramite l’intesa) l’integrazione dei propri poteri.
    La limitazione dello stato abilitativo professionale induce ulteriormente a ritenere l’insussistenza di quelle competenze specifiche che, secondo l’espresso criterio di cui all’art. 97 c.p.p., presiedono alla formazione degli elenchi dei difensori d’ufficio per l’iscrizione ai quali è necessario quel “quid pluris” costituito dal conseguimento dell’attestazione di idoneità rilasciato dal C.O.A.
    Al quesito deve quindi fornirsi risposta negativa.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere 24 ottobre 2012, n. 61

  • Quesito n. 152: Il COA di Ravenna ha rivolto al CNF il seguente quesito: “Può essere iscritto in Italia nell’albo degli avvocati stabiliti un soggetto di nazionalità albanese, e quindi extracomunitario, laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna, che abbia conseguito in Spagna il titolo di Abogado?”.

    Questa Commissione ha avuto modo di pronunciarsi su analogo quesito con il parere 27 aprile 2011, n. 47. L’orientamento ivi espresso può essere qui ribadito.
    La risposta al quesito è, pertanto, negativa.
    Come già espresso nel parere n. 47 del 27.4.2011, per beneficiare della normativa di cui al D. Lgs. n. 96/2001, è necessario tra l’altro il requisito della cittadinanza di uno degli Stati membri della UE, requisito che nel caso di specie fa difetto.
    Su questa soluzione non influisce, peraltro, l’art. 2 del D.P.R. n. 137/12, che si riferisce unicamente all’ampliamento del novero dei soggetti che possono accedere all’Albo, e incide pertanto, semmai, sul requisito della cittadinanza previsto dall’art. 17 del R.D.L. n. 1578/33. Deve ritenersi invece che esso non incida sulla disciplina dettata dal D. Lgs. n. 96/2001, che è norma speciale dettata con riferimento ai cittadini dell’Unione europea.
    Pertanto, al cittadino extracomunitario – che in ogni caso non può accedere alla procedura di stabilimento prevista dal D. Lgs. n. 96/2001 – resta possibile l’iscrizione all’Albo secondo la procedura ordinaria.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Salazar), parere 24 ottobre 2012, n. 59

  • Quesito n. 171: Con nota pervenuta il 6 luglio 2012 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano ha richiesto parere in merito al seguente quesito: “può un praticante conseguire la frequentazione di 20 udienze in un arco temporale maggiore di 6 mesi, ossia in 8 mesi? In questo caso il periodo di 6 mesi deve intendersi perso oppure si verifica lo slittamento del periodo complessivo di pratica? Il praticante può rimediare a tale stato di cose?”.

    Va preliminarmente chiarito che l’articolazione della pratica forense in semestri consecutivi, così come previsto dal D.P.R. n. 101/1990 (art. 6), si connette al sistema di controllo periodico dell’effettività della pratica stessa, assegnato ai Consigli territoriali dal comma 2 della predetta disposizione regolamentare. Ciò non toglie che, ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica (art. 9), il Consiglio dell’Ordine è tenuto a valutare complessivamente l’effettuata pratica.
    L’assistenza alle udienze (non di mero rinvio) costituisce uno degli elementi formativi caratterizzanti lo svolgimento della pratica, insieme alla redazione di atti processuali o stragiudiziali ed alle questioni giuridiche alla cui soluzione il praticante abbia collaborato.
    La concorrenza di tali requisiti realizza, secondo la ratio del D.P.R. n. 101/1990, il presupposto della continuità e dell’assiduità della pratica.
    Ritiene pertanto la Commissione che il mancato conseguimento, da parte del praticante, del numero minimo di udienze prescritto dall’art. 6 del D.P.R. n. 101/1990 nell’arco temporale di un semestre non possa, di per sé solo, legittimare l’allungamento del relativo periodo di pratica forense, ove nel semestre successivo l’interessato abbia colmato la lacuna numerica.
    Si sottolinea, al riguardo, che in virtù del potere di vigilanza assegnato al Consiglio dell’Ordine dall’art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 101/1990 si rende, in ogni caso, opportuno l’accertamento da parte del Consiglio dell’Ordine delle ragioni oggettive che possano giustificare il ridotto numero di udienze (considerato, altresì, che il professionista affidatario del praticante, essendo tenuto ad asseverare le annotazioni riportate nel libretto della pratica, potrà evidentemente egli stesso attestare la causa del deficit numerico).
    D’altro canto, l’art. 4, ultimo comma del R.D. n. 34/1937 configura tipicamente la sola ipotesi dell’interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi, alla quale consegue ex lege la privazione degli effetti della pratica previamente svolta.
    In considerazione della natura “sanzionatoria” dell’anzidetta disposizione legislativa – in quanto tale insuscettibile di estensione analogica – la Commissione osserva che, in assenza di ogni altra utile indicazione normativa, il periodo della prativa forense non si presti ad allungamenti, non consentendo il sistema una tale elasticità.
    Laddove, pertanto, il Consiglio dell’Ordine non accerti che il mancato conseguimento del numero minimo di udienze per semestre si associa ad ulteriori elementi di valutazione indicativi di una condizione propriamente interruttiva della pratica forense (omessa attestazione degli atti processuali o stragiudiziali e delle questioni giuridiche trattati nel periodo di riferimento), ritiene la Commissione che le udienze mancanti in un semestre possano validamente essere integrate nel semestre successivo.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 28 settembre 2012, n. 52