In assenza del segretario titolare del consiglio dell’ordine le funzioni di segretario possono essere svolte da qualsiasi altro consigliere componente del C.d.O.. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 1 ottobre 1999) Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 17 settembre 2003, n. 256