Integra grave violazione degli art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → e art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo → il comportamento dell’avvocato che, senza esserne legittimato, agisca con piena consapevolezza in luogo del curatore richiedendo per conto di una società fallita a mezzo di atto di precetto il pagamento di quanto alla stessa dovuto in forza di titolo giudiziale, nonostante la conoscenza dell’avvenuto fallimento della medesima assistita, e ciò ad onta della modestia della somma precettata. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 18 settembre 2007)
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Mancanza sottoscrizione Consigliere Segretario – Nullità – Sussistenza
Conformemente all’art. 51 del R.D. n. 37/1934, va dichiarata nulla la decisione del COA che difetti della sottoscrizione del Consigliere Segretario. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 14 giugno 2007)
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Doveri di lealtà e correttezza – Violazione
A seguito della sentenza con la quale il Tribunale abbia annullato un contratto preliminare di compravendita, condannando il convenuto a restituire alla controparte gli assegni posdatati da questi consegnati a titolo di acconto, viola l’art. 6 C.D.F.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo → il professionista che, per conto dello stesso convenuto assistito nel medesimo giudizio, alleghi alla presentazione di un ricorso ex art. 511 c.p.c. palesemente improponibile gli assegni oggetto del suddetto ordine giudiziale di restituzione, trattandosi di iniziativa non finalizzata a paralizzare legittimamente l’azione di controparte e dunque inidonea a realizzare fini di giustizia cui l’esercizio dell’attività forense è funzionale (nella specie, il CNF ha ritenuto più adeguata e proporzionata alla violazione la sanzione dell’avvertimento in luogo della censura irrogata dal COA). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 23 novembre 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MAURO), sentenza del 31 dicembre 2008, n. 264
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Avvocato – Norme deontologiche – Praticante avvocato abilitato – Svolgimento funzioni di avvocato sine titulo – Violazione art. 21 – Sussistenza
Viola l’art. 1 del RDL n. 1578/1933, nonché l’art. 21 C.d.F.Art. 21 cod. prev. – Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti.L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo. I. Costituisc…Leggi il testo completo → con i principi di probità, lealtà, correttezza e verità, il praticante che, nel richiedere un prestito ad una società finanziaria, si qualifichi con il titolo di avvocato, producendo altresì un biglietto da visita con la medesima qualifica professionale (nella specie, il CNF ha confermato la decisione del COA che irrogava all’incolpato la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale quale praticante abilitato per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 20 settembre 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Perfetti), sentenza del 31 dicembre 2008, n. 263
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Dipendente comunale – Incarico di vice-segretario comunale e di dirigente – Incompatibilità ex art. 3, co. 2, R.D.L. n. 1578/1933 – Sussistenza
Sussiste la situazione di incompatibilità con l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’Albo degli avvocati di cui all’art. 3, co. 4, lett. b), del R.D.L. n. 1578/1933 e all’art. 69, co. 2, R.D. n. 37/1933, per i dipendenti comunali che non esercitino in via esclusiva attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell’ente pubblico. In particolare, l’accertato svolgimento di compiti amministrativi inerenti all’incarico di vice-segretario comunale e di dirigente di un settore dell’organizzazione dell’ente esclude che al ricorrente, ancorché preposto anche all’Ufficio legale, possa riconoscersi l’esercizio esclusivo di attività di avvocato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Marsala, 17 dicembre 2007)
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Avvocato – Norme deontologiche – Incompatibilità – Amministratore di s.r.l. – Poteri di gestione – Rilevanza – Illecito deontologico – Sussistenza
L’incompatibilità prevista dall’art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933, discende obiettivamente dalla assunzione di una carica sociale che comporti poteri di gestione, risultando non pertinenti indagini circa la portata economica o la natura giuridica (ordinaria o straordinaria) dell’amministrazione ovvero la maggiore o minore autonomia nelle decisioni ed azioni rispetto ad altre concorrenti od anche sovraordinate fonti volitive, giacché deve ritenersi sufficiente, perché tale situazione di conflitto si configuri, la potenzialità della gestione connessa alla carica assunta, ovvero la titolarità anche solo formale dei relativi poteri, senza che a tal fine rilevi la concretezza di specifici atti di gestione (nella specie, l’incolpato, che aveva assunto la carica di Amministratore Unico di talune società a r.l., aveva dapprima rimosso con ingiustificato ritardo la situazione di incompatibilità nonostante le comunicazioni ricevute dall’Ordine degli avvocati, e poi reiterato il comportamento incompatibile divenendo amministratore di altre compagini). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 26 novembre 2007)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Ricorso al C.N.F. – Proposizione oltre il termine di 20 giorni ex art. 50 RDL 27.11.33 n. 1578 – Inammissibilità
E’ inammissibile, poiché tardivo, il ricorso avverso la decisione del COA proposto al CNF oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall’art. 50 del r.d.l. n. 1578/1933. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 27 marzo 2007)
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la controparte e con i terzi – Espressioni offensive – Necessità difensive – Illecito deontologico – Insussistenza
Va esclusa la responsabilità professionale dell’avvocato che, senza la diretta intenzione di ledere l’onore e la reputazione delle controparti, utilizzi in una lettera redatta nel solo interesse del proprio assistito espressioni tuttavia non rivolte contro una persona ben determinata, quanto invece ad un ufficio tecnico, dovendo nel caso di specie ritenersi che il professionista abbia fatto ricorso ad un’espressione forte al solo scopo di difendere il proprio cliente. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 3 aprile 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. SICA), sentenza del 31 dicembre 2008, n. 259
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi e con i magistrati – Uso strumentale e pretestuoso dello strumento ricusatorio – Dovere di dignità e decoro – Violazione
Va irrogata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di mesi sei, in luogo di quella più ridotta per mesi quattro irrogata dal COA, al professionista che pervicacemente abbia fatto ricorso allo strumento della ricusazione adducendo motivazioni palesemente pretestuose, così denotando, nel quadro di un preordinato disegno teso solo a paralizzare il corso delle procedure esecutive avviate contro i clienti, assoluta insensibilità al rispetto dei canoni di dignità e decoro reiteratamente violati. (Accoglie parzialmente il ricorso del P.G. avverso decisione C.d.O. di Roma, 8 marzo 2007)
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Requisiti – Condotta specchiatissima ed illibata
Atteso che devono ritenersi idonee ad escludere il requisito previsto dall’art. 17 della legge professionale tutte le condotte, sia pure non penalmente rilevanti, tali da incidere sull’affidabilità del professionista in ordine al corretto svolgimento dell’attività forense, non possono non assumere rilievo assoluto sotto tale profilo condotte anche non prossime alla data in cui la valutazione deve essere eseguita, allorquando, per la gravità dell’illecito commesso, esse possano dare luogo ad una valutazione negativa dell’attitudine del professionista a svolgere la delicata funzione di cooperazione alla funzione giudiziaria propria dell’attività del difensore (nella specie, il CNF ha ritenuto insussistente il requisito del possesso della condotta specchiatissima ed illibata ai fini della domanda di abilitazione al patrocinio legale in virtù della gravità del fatto, consistente in un tentativo di estorsione commesso in concorso con altri compagni, della condanna penale definitiva per il fatto reato, della circostanza che il fatto stesso sia stato commesso quando il giovane aveva ormai raggiunto la maggiore età ed avrebbe perciò dovuto essere in grado di valutare le conseguenze della sua condotta, e della persistenza nella condotta illecita, ad onta del decorso di un consistente periodo di tempo). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 28 novembre 2007)