Viola gli art. 27 c.d.f.Art. 27 cod. prev. – Obbligo di corrispondere con il collega.L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale. I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora…Leggi il testo completo → e art. 29 c.d.f.Art. 29 cod. prev. – Notizie riguardanti il collegaL’esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudi…Leggi il testo completo → il professionista che, pur a conoscenza dell’avvenuta costituzione in giudizio del collega avversario, prenda contatti con la Compagnia assicuratrice da quest’ultimo patrocinata, richiedendo una liquidazione in via transattiva del danno subito dal suo cliente e sostenendo con la liquidatrice della Compagnia medesima che la causa è ormai compromessa per negligenza del suo difensore non presentatosi all’udienza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 26 luglio 2007).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prova – Assunzione dei testimoni – Formalità – Esclusione
In sede di procedimento disciplinare non è prevista alcuna formalità nell’assunzione dei testi, né alcuna incompatibilità con tale veste, spettando al C.O.A. la valutazione sulla attendibilità dei testimoni. Va pertanto disattesa l’eccezione di nullità di tutte le deposizioni testimoniali succedutesi nel procedimento innanzi al Consiglio territoriale in quanto non precedute dalla domanda al teste se lo stesso fosse parente od indifferente ai fatti di causa al fine di far emergere eventuali cointeressenze dei testi e, quindi, la loro inattendibilità. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 9 ottobre 2007).
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Avvocato – Tariffe forensi – Richiesta onorario eccessivo – Violazione principio disinteresse – Accordo forfetario con il cliente – Irrilevanza
Il canone deontologico che vieta al professionista di chiedere compensi eccessivi e non proporzionati rispetto all’attività svolta ha carattere generale e trova applicazione anche nell’ipotesi in cui gli onorari siano concordati in via forfettaria tra avvocato e cliente, atteso che tale canone trova il suo fondamento nel principio di correttezza e disinteresse cui deve ispirarsi la condotta dell’avvocato. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 5 luglio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. ALPA), sentenza del 30 dicembre 2008, n. 236
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione C.d.O. – Correlazione addebito contestato e decisione disciplinare
Ancorché, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte e del C.N.F., non sia ritenuta necessaria, in sede di formale incolpazione, una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l’illecito e si escluda che l’indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare debba essere effettuata alla stregua di un confronto meramente formale, deve tuttavia ritenersi che l’incolpato non possa essere condannato per fatti diversi da quegli ascrittigli (nella specie, il C.d.O. di Milano, nella delibera di apertura del procedimento, aveva contestato all’incolpata soltanto di aver prodotto corrispondenza riservata scambiata con l’esponente, senza fare alcun cenno al contesto temporale e processuale in cui tale deposito sarebbe stato effettuato o quantomeno tentato, con conseguente preclusione per l’organo disciplinare di affermare la eventuale responsabilità della incolpata e di sanzionarla per tale condotta). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 5 luglio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. ALPA), sentenza del 30 dicembre 2008, n. 236
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione C.d.O. – Impugnazione al C.N.F. – Ricorso presentato direttamente al C.N.F. – Inammissibilità
Costituisce principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza del Consiglio quello per il quale è inammissibile il ricorso presentato direttamente al C.N.F. in violazione dell’art. 59 r.d.l. n. 37/1934, che impone la presentazione negli uffici del C.d.O. territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trapani, 3 luglio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BAFFA), sentenza del 30 dicembre 2008, n. 235
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Contenuto “decisorio” – Insussistenza – Impugnazione – Inammissibilità
Ai sensi dell’art. 50 del r.d.l. n. 1578/1933, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono solo l’iscritto contro cui si procede e il P.G. presso la Corte di Appello, dovendo pertanto ritenersi inammissibile ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati. A tal fine, il dato letterale (“decisioni”) necessariamente rimanda ad un provvedimento che abbia contenuto decisorio e che, pertanto, giunga a conclusione di un procedimento disciplinare svoltosi nell’osservanza del principio del contraddittorio e dopo l’espletamento dell’istruttoria ed un regolare dibattimento. Non può conseguentemente ritenersi tale il provvedimento di non luogo a procedere, comunemente definito di “archiviazione”, che precede l’iniziativa disciplinare ed anzi l’arresta in limine, senza, tuttavia, creare – proprio in ragione della mancanza di “decisorietà” – preclusioni, dovendo ritenersi che esso, assunto allo stato degli atti, sia sempre revocabile sulla base di nuovi accertamenti. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovigo, 24 luglio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BAFFA), sentenza del 30 dicembre 2008, n. 234
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Notificazione oltre il termine ex art. 50 R.D.L. n. 1578/33 – Perentorietà del termine – Inammissibilità
Il ricorso avverso la decisione del COA va proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione della pronunzia contestata, ai sensi dell’art. 50, co. 2, R.D.L. n. 1578/33, sicché l’impugnazione proposta dopo la predetta scadenza deve essere ritenuta inammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 19 marzo 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BASSU), sentenza del 30 dicembre 2008, n. 233
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Mancanza di prova certa – Assoluzione
Va accolto il ricorso per l’insufficienza della prova in ordine all’inadempimento del mandato ed al difetto d’informativa contestati al professionista, allorché, come nel caso di specie, la versione dei fatti proposta dall’esponente non assuma valenza tale da far ritenere sussistente l’addebito contestato, in quanto contraddittoria, priva di riscontri obiettivi, non corroborata da altri elementi ed anzi resistita dalla versione offerta dall’incolpato che appaia di complessiva ragionevolezza. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 20 aprile 2007).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Presupposti – Archiviazione dell’esposto – Insussistenza
L’avvenuta archiviazione dell’esposto ed il non luogo a procedere oltre dell’azione disciplinare determina il venir meno del presupposto logico giuridico cui si aggancia il provvedimento cautelare di sospensione interinalmente assunto dal Consiglio territoriale. Va pertanto accolto il ricorso proposto avverso la delibera con cui il C.O.A. ha disposto la sospensione cautelare del ricorrente dall’esercizio della professione forense, la quale va conseguentemente annullata. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 28 maggio 2008).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Esercizio azioni sproporzionate o vessatorie – Illecito deontologico – Sussistenza
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, avendo ricevuto direttamente dalla controparte per la definizione della pratica un vaglia postale, sia pure non del tutto esaustivo, ometta di favorire la definizione extra-giudiziale della lite ed al contrario, dopo un lungo lasso di tempo, restituisca il vaglia al debitore intimando atto di precetto, così avviando azioni ed iniziative sproporzionate e vessatorie in danno della controparte medesima. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 27 novembre 2007)