La proposizione di una istanza di sospensione della decisione dell’Ordine territoriale deve ritenersi inammissibile, atteso che lo stesso ricorso, ai sensi dell’art. 37 co. 5 della legge n. 36/1934, ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 29 febbraio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. D’INNELLA), sentenza del 17 dicembre 2008, n. 161