Va accolto il ricorso avverso la decisione del CdO che abbia irrogato una sanzione disciplinare sulla base della sola deposizione del denunciante preteso danneggiato dall’asserito inadempimento del professionista, giacché essa non costituisce piena prova degli addebiti laddove si riveli non supportata da un parallelo corredo probatorio, parzialmente divergente dall’iniziale esposto, nonché implausibile e collidente con una ragionevole versione dei fatti offerta dall’incolpato. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 24 maggio 2007).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Provocazione – Irrilevanza.
Devono ritenersi sconvenienti ed offensive, nonché incompatibili con i doveri di correttezza e di colleganza, le espressioni utilizzate nei confronti di un collega, pur quando quest’ultimo abbia usato un tono irriguardoso verso un collega anziano e colpito da una gravissima malattia, atteso che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 20 can. I c.d.f. la provocazione non potrebbe escludere l’infrazione alla regola deontologica. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Macerata, 2 marzo 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Divieto di utilizzare in giudizio notizie relative alla posizione personale del collega avversario – Violazione art. 29 c.d.f. – Sussistenza.
E’ configurabile la violazione dell’art. 29 c.d.f.Art. 29 cod. prev. – Notizie riguardanti il collegaL’esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudi…Leggi il testo completo →, disposizione che introduce chiaramente una limitazione all’esercizio del dovere di difesa, qualora la mera utilità di avvalersi di una notizia relativa alla persona del collega ai fini della tesi dedotta in un giudizio civile non integri il requisito della necessità dell’uso della notizia richiesto invece dalla norma deontologica quale circostanza che consente di derogare al divieto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 8 maggio 2006).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del CdO – Archiviazione – Impugnazione – Legittimazione al ricorso – Autore esposto – Esclusione.
Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. non è impugnabile, atteso che in materia disciplinare l’impugnazione è consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono esclusivamente l’iscritto contro cui si procede ed il procuratore generale presso la Corte d’Appello ex art. 50 L. n. 36/34, non anche l’autore dell’esposto. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 23 luglio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BASSU), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 181
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del CdO – Impugnazione – Legittimazione al ricorso – Autore esposto – Esclusione.
Nel vigente sistema il soggetto autore, eventuale ma non necessario, della segnalazione al Consiglio territoriale ha un interesse non qualificato alla riforma delle decisioni disciplinari, le quali esauriscono la loro funzione nell’ordinamento forense. Ne consegue che, ai sensi del chiaro dettato dell’art. 50 L.P., avverso le decisioni disciplinari del COA possono ricorrere soltanto il P.M. e l’incolpato, non anche l’autore dell’esposto, il quale ha invece facoltà di sollecitare il potere di iniziativa disciplinare (ed in esso quello di impugnazione) che la legge riconosce al Procuratore Generale presso la Corte di Appello. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 31 gennaio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Lanzara), sentenza del 20 dicembre 2008, n. 180
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Avvocato – Tenuta degli albi – Avvocati stabiliti – Istanza iscrizione – Silenzio CdO – Ricorso al CNF – Proposizione tardiva – Inammissibilità.
Ai sensi dell’art 6 del d.lgs. n. 96/01, è inammissibile il ricorso avvero il silenzio serbato dal COA in ordine all’istanza di iscrizione quale avvocato stabilito presentata dal ricorrente, laddove il gravame sia proposto al CNF oltre i dieci giorni dalla scadenza del termine entro cui il Consiglio territoriale deve decidere, ovvero entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso silenzio C.d.O. di Roma).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. PERFETTI), sentenza del 20 dicembre 2008, n. 179
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Atti interruttivi – Delibera di rinvio a giudizio dell’incolpato – Idoneità.
La delibera di rinvio a giudizio dell’incolpato, e non già quella con la quale viene disposta l’apertura del procedimento, deve ritenersi sufficiente, quale atto propulsivo del procedimento disciplinare, a determinare l’interruzione della prescrizione prevista dall’art. 51 r.d. 27 novembre 1933 n. 1578, a prescindere dalla sua successiva notifica al professionista incolpato. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 marzo 2007).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento disciplinare e penale – Sospensione procedimento disciplinare – Necessità.
La sospensione obbligatoria ad effetti interruttivi permanenti del procedimento disciplinare deve ritenersi sussistente ogni qualvolta ciò sia imposto da espressa norma di legge o la decisione penale si configuri come presupposto logico-giuridico della decisione che deve essere adottata in sede disciplinare. Siffatta ultima ipotesi si configura, ai sensi dell’art. 653 c.p.p., sia con la sentenza penale irrevocabile di assoluzione sia con la sentenza penale irrevocabile di condanna, le quali hanno entrambe efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 marzo 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di informazione – Reiterata violazione – Sanzione della cancellazione – Adeguatezza.
L’obbligo di dare informazioni ai clienti è specificamente previsto dal Codice Deontologico, all’art. 40 c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo →, e la reiterata violazione della norma nell’ambito di plurimi rapporti professionali e per di più in un ristretto ambito territoriale deve far ritenere giustificata la gravità della sanzione disciplinare della cancellazione dall’Albo degli Avvocati. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 16 marzo 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. ALLORIO), sentenza del 20 dicembre 2008, n. 177
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Avvocato – Elezioni forensi – Invalidità – Rilevanza – Principio di strumentalità delle forme.
Posto che in materia di operazioni elettorali vige il c.d. principio di strumentalità delle forme, in ossequio al quale devono ritenersi rilevanti, tra tutte le possibili irregolarità, solo quelle sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, deve ritenersi regolarmente convocata l’assemblea, con conseguente esclusione della lesione del diritto alla partecipazione democratica di tutti gli iscritti, qualora non sia stato osservato l’adempimento facoltativo dell’avviso sul sito internet del CNF, ai sensi del riformato art. 3 d.l. n. 382/1944, considerato altresì che la partecipazione all’assemblea è prova dell’avvenuta conoscenza della convocazione da parte dell’iscritto idonea come tale a sanare ogni eventuale vizio della stessa convocazione. (Rigetta il ricorso avverso elezioni C.d.O. Foggia, biennio 2008 – 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. VERMIGLIO), sentenza del 20 dicembre 2008, n. 176