Posto che il criterio fondamentale per valutare la liceità delle espressioni vietate dall’art. 20 c.d.f. è quello della loro attinenza alla difesa, devono ritenersi giustificate le espressioni utilizzate dall’incolpata allorquando, pur oggettivamente sconvenienti ma non direttamente offensive, i fatti narrati siano pienamente pertinenti con le esigenze difensive, trattandosi – come nella specie – di episodi che hanno direttamente e casualmente preceduto il conflitto in sede giudiziaria. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vercelli, 25 luglio 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 4 maggio 2009, n. 18