Il sistema degli artt. 54 e 56 dell’Ordinamento professionale forense esclude l’impugnabilità dinanzi al C.N.F. della deliberazione sulla ricusazione adottata dal Consiglio territoriale, non potendo condurre ad una diversa conclusione l’art.53, ultimo comma, delle norme integrative e di attuazione dell’ordinamento professionale di cui al r.d. n.37/34. Il ricorso per Cassazione avverso le decisioni adottate dal C.N.F. in sede di impugnativa della deliberazione del C.O.A. che abbia deciso in punto di ricusazione, altresì escluso dalle richiamate norme, neppure può ritenersi ammissibile ai sensi dell’art.111 Cost., atteso che la natura di organo amministrativo del Consiglio territoriale qualifica come amministrativi sia il procedimento incidentale di ricusazione dei componenti di detto organo, sia la relativa deliberazione, escludendo pertanto che tale deliberazione – ancorchè poi riesaminata dal CNF al solo fine di dichiarare l’inammissibilità della impugnazione – abbia il carattere della decisorietà su posizioni di diritto soggettivo (carattere necessario, unitamente a quello della definitività, ai fini della ricorribilità dei provvedimenti ai sensi del citato art.111 Cost.). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Messina, 2 settembre 2008).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Tenuta albi – Elenco speciale – Iscrizione – Avvocato struttura legale banca – Attività e compiti gestionali – Incompatibilità.
Va ravvisata la sicura situazione di incompatibilità con l’iscrizione nello speciale elenco degli avvocati addetti ad Uffici legali di Enti locali e Istituti di diritto Pubblico annesso all’Albo, nel caso in cui il professionista venga trasferito dall’ufficio legale centrale di una banca in una struttura diversa per collocazione territoriale e per dipendenza gerarchica nell’ambito della quale assuma la cura, oltre agli aspetti strettamente legali, anche di quelli gestionali, così venendo meno i requisiti di autonomia oggettiva e soggettiva richiesto dalla norma professionale ex art. 3 co. 4 lett. b), R.D.L. n. 1578/1933. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siena, 26 marzo 2008).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Ricorrente non iscritto nell’Albo speciale degli Avvocati abilitati all’esercizio innanzi alle Magistrature superiori – Inammissibilità.
Ai sensi degli artt. 1,7 e 33 del r.d.L. n. 1578/1933 e 60 R.D. n. 37/1934, va ritenuto inammissibile il ricorso al C.N.F. proposto avverso la decisione del Consiglio territoriale che risulti sottoscritto da un difensore che non figuri iscritto nell’albo speciale degli avvocati abilitati all’esercizio innanzi alla Magistrature superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 27 novembre 2007).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Mancata comparizione dell’incolpato -Impedimento – Assolutezza.
Ai fini del rinvio dell’udienza del procedimento disciplinare per impedimento del professionista, la sia pur certificata sindrome gastroenterica che l’incolpato alleghi ai fini della impossibilità a comparire non può ritenersi patologia idonea ad integrare un impedimento assoluto alla partecipazione all’udienza fissata. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 27 marzo 2008).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di lealtà e correttezza – Attività menzognera e fraudolenta – Inadempimento del mandato – Sospensione dall’esercizio dell’attività professionale – Misura – Adeguatezza.
In considerazione del danno arrecato al cliente, del discredito subito dalla classe forense e delle altre pendenze disciplinari, deve ritenersi adeguata alla gravità dei fatti accertati la sanzione della sospensione per mesi quattro irrogata al professionista che, sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria e del dibattimento innanzi al Consiglio territoriale, sia venuto meno ai doveri di lealtà, di correttezza e di fedeltà nei confronti della parte assistita con la propria condotta menzognera caratterizzata da artifici gravemente censurabili, e che non abbia adempiuto al mandato conferito per inescusabile trascuratezza degli interessi della parte. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 27 marzo 2008).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Gestione di somme – Contratto di deposito fiduciario – Indebito trattenimento – Esclusione.
Non è ravvisabile alcun illecito disciplinare, sotto il profilo della violazione dell’art. 41 c.d.f.Art. 41 cod. prev. – Gestione di denaro altrui.L’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha…Leggi il testo completo →, allorchè al professionista venga affidata dalla cliente una somma di denaro al fine di costituire un fondo nell’interesse del figlio minore preservandolo dalle ingerenze del coniuge, così configurandosi tra le parti un contratto di deposito fiduciario, in difetto di prova che l’avvocato abbia trattenuto indebitamente una qualsiasi somma. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cassino, 8 novembre 2007).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.N.F. – Prescrizione – Condotta protratta nel tempo – Decorrenza.
Il termine di prescrizione quinquennale dell’azione disciplinare, in caso di condotta protratta nel tempo, decorre dalla data della cessazione della condotta stessa, dovendo ritenersi permanenti o continuate, ai fini della individuazione del dies a quo, le diverse illecite manifestazioni dell’agire dell’incolpato caratterizzate da connessione sotto il profilo sia cronologico-obiettivo sia psicologico. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 7 giugno 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 11 novembre 2009, n. 107
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Composizione collegio giudicante – Principio immodificabilità – Applicabilità – Esclusione.
L’impugnazione proposta avverso la decisione del Consiglio territoriale che il ricorrente ritenga nulla per la mutata ed irregolare composizione del Collegio giudicante in corso di procedimento deve essere ritenuta inammissibile, laddove non dedotta nel corso di tale procedimento, nonché infondata, posto che al procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio dell’Ordine non si applica il principio di immutabilità dell’organo giudicante sancito dall’art. 473 c.p.c.. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 7 giugno 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 11 novembre 2009, n. 107
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Avvocato – Norme deontologiche – Obbligazioni assunte nei confronti di terzi – Obbligazione risarcitoria ex delicto – Inadempimento – Illecito deontologico.
Viola gli art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → e art. 59 c.d.f.Art. 59 cod. prev. – Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.L’avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. I. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume car…Leggi il testo completo → il professionista che, condannato in sede penale per il reato di bancarotta fraudolenta, ometta di provvedere in favore della parte civile al pagamento della somma pur minore richiesta dalla creditrice a titolo risarcitorio. Invero, la circostanza che l’obbligazione risarcitoria scaturisca ex delicto, che sia consacrata in un titolo costituito da una sentenza passata in giudicato e che sia di particolare latitudine, integra altresì quei livelli di “modalità” e “gravità” voluti dallo stesso art. 59 c.d.f. per far assumere all’inadempimento delle obbligazioni estranee all’esercizio della professione il carattere di illecito disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 12 novembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 11 novembre 2009, n. 106
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di informazione.
L’art. 40 c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo → obbliga l’avvocato a dare al proprio assistito tutte le informazioni possibili non solo all’atto dell’assunzione dell’incarico, ma anche durante il relativo svolgimento. Viola pertanto il suddetto precetto deontologico il professionista che non dia alla parte assistita informativa della circostanza che presso il proprio studio giaccia un assegno di pertinenza del defunto ex genitore e, quindi, al cliente medesimo spettante in qualità di erede. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 29 gennaio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE GIORGI), sentenza del 11 novembre 2009, n. 105